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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 15/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 7115/2024 promossa da
E_
rappr. e dif. dall' avv. VIGLIOTTI STELLA contro
CP_1
rappr. e dif. ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa LORUSSO LUIGI
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 5.8.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della in qualità di Controparte_2
bracciante agricolo per l'anno 2022 dal 09.04.2022 al 31.12.2022 per 118 giornate, per l'anno 2021 dal 19.03.2021 al 31.12.2021 per 156 giornate, per l'anno 2020 dal
14.01.2020 al 31.12.2020 per 128 giornate, per l'anno 2019 dal 26.03.2019 al
31.12.2019 per 177 gg. ed infine per l'anno 2018 dal 04.05.2018 al 31.12.2018 per
110 giornate;
essere stato addetto per l'anno 2018 dal 04.05.2018 al 31.12.2018 alle mansioni di trapianto e raccolta di pomodori , diradamento e raccolta frutta e uva, tiratura sermenti e potatura vigneto;
per l'anno 2019 dal 26.03.2019 al 31.12.2019 con le stesse mansioni dell'anno 2018; per l'anno 2020 per il periodo dal 14.01.2020 al 31.12.2020, alle mansioni di diradamento frutta, potatura frutta e vigneto, raccolta frutta e uva, tiramenti sermenti;
per l'anno 2021 dal 19.03.2021 al 31.12.2021 con le mansioni di potatura frutta e vigneto, raccolta frutta e uva, potatura verde vigneto, tiratura sermenti e lagatura tralci;
ed infine per l'anno 2022 dal 09.04.2022 al
31.12.2022 con le mansioni di diradamento frutta, potatura vigneto tiratura sermenti e raccolta frutta;
aver lavorato su terreni siti in località Posta Uccello e Torre Quarto;
aver lavorato dalle 6,00/6,30 alle 12,00/12,30, mentre nel periodo autunnale e fino a marzo dalle 7,00/7,30 alle 13,00/13,30, quindi per 6 ore al giorno, dal lunedì al sabato;
aver percepito l'importo netto di € 50,00 al giorno;
aver raggiunto il posto di lavoro con proprio veicolo;
essere stato sottoposto al potere direttivo e organizzativo senza autonomia alcuna del datore di lavoro.
Ciò premesso, il ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto in data 13.03.2024, i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro di cui innanzi.
CP_ Sul presupposto dell'illegittimità dell'operato dell il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro agricolo intercorrenti tra il ricorrente e la ditta Societa' Agricola la FE S.r.l , per i periodi e per gli anni indicati in premessa al punto 1 e 2, e per le giorante come agli stessi punti specificate;
- per l'effetto dichiarare sussistente in capo all'istante il diritto alla regolarizzazione contributiva con il riaccredito delle giornate accertate e alla reiscrizione nell'elenco nominativo degli OTD del per gli anni dal 2018 al 2022 e per Controparte_3
le giornate per ciascun anno come sottolineato al punto due del presente ricorso;
CP_
- condannare l alla corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative ex art 9 ter, co.2, L 608/96 e delle eventuali somme già recuperate dallo stesso per effetto della cancellazione stessa, qualora fossero state già CP_4
recuperate;
- condannare l' in persona del suo direttore pro-tempore, a detta reiscrizione CP_1
con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale.”, vinte le spese di lite.
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la CP_1
legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto integrale.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa, come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta. Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1
rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845 e, più di recente, Cass. 14296/2011).
Tali principi sono stati ribaditi sia da Cass. Civ., Sez. L., 19/08/2003, n. 12133
(“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” sia da Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296 (“In tema di rapporti di piccola colonia, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del
1993).
Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”), nonchè da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877 (“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o delsuo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Quanto detto, peraltro, è stato avallato dalla Corte d'Appello di Bari che nello statuire in punto di riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame ha espressamente richiamato la succitata sentenza della Corte di Cassazione, n.
7845/2003 (Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1543/2015).
Ancora di recente la Corte di Appello di Bari ha affermato : “E' ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione” (cfr.
Sentenza n. 853/2021 pubbl. il 15/06/2021 RG n. 1530/2019).
Pertanto, a fronte del disconoscimento totale o parziale del rapporto di lavoro, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, introducendo una domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD, aveva l'onere di provare i fatti che ne costituivano il fondamento (Cass., 26 marzo 2015, n. 6191; Cass., 17 marzo 2015, n.
5227; Cass., 31 luglio 2014, n. 17473; Cass., 24 agosto 2012, n. 14642; Cass., 2 agosto
2012, n. 13877; Cass., 20settembre 2011, n. 19151; Cass., 28 giugno 2011, n. 14296;
Cass., 11 gennaio 2011, n. 493; Cass.,24 ottobre 2008, n. 25755; Cass., 19 maggio
2003, n. 7845) anche se va considerato che, a detti fini, il giudice del merito può porre a fondamento della sua decisione (anche) le stesse emergenze dei verbali ispettivi
CP_ dell' - assunti in svolgimento di un potere di controllo riservato all'Ente previdenziale - essendo noto il principio secondo cui il giudice del merito deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, qualunque ne sia la provenienza;
e le stesse dichiarazioni acquisite in sede ispettiva ben possono essere liberamente valutate, ed apprezzate, dal giudice il quale può anche considerarle «prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.» (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 6 giugno 2008, n. 15073;
Cass., 22 febbraio 2005, n. 3525; Cass., 8 marzo 2001, n. 3350; Cass., 26 luglio 2000,
n. 9827).
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dall'odierno ricorrente. CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n. N. 2023004956/DDL del 12/12/2023, riferito al periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022 (e, quindi, anche alle annualità oggetto del presente giudizio) relativo all'azienda agricola “SOCIETA'
AGRICOLA LA FENICE S.R.L.”, con sede in Cerignola (Fg), via Cervaro n. 17, esercente attività di coltivazione di ortaggi.
Di seguito si riportano i tratti salienti emersi dall'indagine ispettiva ed evidenziati dai funzionari nel relativo verbale.
L'impresa agricola SOCIETA' AGRICOLA LA FENICE SRL, avente forma giuridica di società a responsabilità limitata, è iscritta alla C.C.I.A.A. di FOGGIA ininterrottamente dal 16/03/2016 nella sezione ordinaria, con atto costitutivo del
24/02/2016; per quanto attiene allo stato attività l'impresa risulta attiva dall'08/05/2017. L'attività prevalente dichiarata ai fini IVA è di coltivazioni di ortaggi in foglia, a fusto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (Codice ATECORI 2007: 01.13.10).
L'amministratrice unica della società è la sig.ra sin Parte_2 dall'11/04/2017.
La compagine societaria risulta essere la seguente: 60% è detenuta dalla sig.ra
[...]
, la restante parte, 40%, dal sig. . Parte_2 E_
La stessa risulta essere assegnataria di P. IVA n. , con data di P.IVA_1
attribuzione 24/02/2016, attività Controparte_5
( ), con luogo di esercizio e domicilio fiscale fissato in CERIGNOLA (FG), alla P.IVA_2
VIA CERVARO, 17.
1) La ditta individuale SOCIETA' AGRICOLA LA FENICE SRL ha presentato all' una D.A. (denuncia aziendale) in data 20/09/2016, approvata in data CP_1
20/10/2016, con data inizio attività 01/09/2016 e fabbisogno di giornate n. 1250.
2) I terreni denunciati, dove si è svolta l'attività aziendale, sono collocati tutti nel territorio di CERIGNOLA (FG), alla contrada Posta Uccello e alla contrada Torre
Quarto. Precisamente, i terreni siti alla c/da Posta Uccello sono contrassegnati al foglio 154, part.lle
5,20,27,28,31,73,88,93,202,235,238,250,254,262,352,354,358,364,365, per un'estensione totale di ettari 25,87,01. I terreni siti, invece, alla c/da Torre Quarto sono contrassegnati al foglio 155, part.lle 56,283,285,338, per un'estensione totale di ettari 1,78,24.
Entrambi gli appezzamenti sono stati concessi in fitto dalla Parte_3
con contratti di affitto aventi diverse scadenze. Per i terreni situati
[...]
al foglio 154, part.lle 5,88,235,238,250,254,262,365, il contratto ha scadenza fissata alla data del 24/03/2018. Per tutti gli altri fondi, invece, la scadenza è fissata al 24/03/2021.
3) In data 24/04/2018, la società ha inviato una nuova denuncia aziendale depurata delle particelle sopra menzionate, per cui la consistenza aziendale dal 24/03/2018 è pari ad ettari 22,93,38, per quanto attiene all'appezzamento sito alla c/da Posta
Uccello; l'altro appezzamento, invece, è rimasto invariato.
4) Nell'anno 2021, la ha inviato diverse variazioni di Controparte_6
denuncia aziendale, per denunciare la variazione della consistenza aziendale. In particolare, i terreni condotti in fitto in agro di Cerignola (FG) fino al 07/04/2024 sono risultati i seguenti: foglio 56 part.lle n. 10 e 19, foglio 360 part.lla 285, per una superficie complessiva di ettari 7.94.63.
5) A fronte di questa variazione della consistenza aziendale, corrisponde un nuovo fabbisogno di giornate calcolato dall' in n. 457. CP_1
6) Gli ispettori, da quanto innanzi, hanno evidenziato che nel corso del tempo la consistenza dei terreni condotti dall'azienda, è mutata, riducendosi, al punto che il fabbisogno di giornate di lavoro è passato da 1250 a 457.
A fronte di tale diminuzione, tuttavia, non è corrisposto un altrettanto calo della manodopera. I funzionari, infatti, hanno evidenziato che la manodopera denunciata
è risultata sproporzionata rispetto al fabbisogno necessario per la coltivazione dei terreni denunciati, laddove è andata sempre aumentando dal 2018 al 2020, nonostante la consistenza aziendale fosse la stessa, per poi avere una lieve flessione nel 2021, e poi diminuire nel 2022 .
Gli ispettori hanno evidenziato, in particolare, che nonostante il passaggio dalla coltivazione di circa 24 ettari di terreni a pressappoco 8, quindi un con la riduzione di due terzi, non si sia registrata una corrisponde riduzione del numero delle giornate di lavoro denunciate all' . CP_1
7) Dal punto di vista dei contributi dovuti, la ditta ha maturato nei riguardi dell' CP_1
un insoluto totale pari al 100%.
8) Dalla consultazione, invece, dell'archivio telematico relativo ai dati di Registro, sempre presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, risultano i seguenti dati:
- per l'anno 2016 risultano due contratti di affitto di fondo rustico, di cui solo uno interessa il periodo oggetto del presente accertamento, e si tratta di quello valevole per il periodo dal 25-03-2016 al 31-03-2019, stipulato con la ditta Parte_3
il cui valore dichiarato per l'intera durata del contratto è pari da € 77.500,00.
[...]
- Per l'anno 2018 risulta un unico contratto di fitto di fondo rustico stipulato con la ditta Countorline di AN LA (azienda la cui attività dichiarata è quella della coltivazione di cereali), per il periodo dal 20/01/2018 al 30/09/2018, il cui valore dichiarato è di € 5.800,00.
- Per l'anno 2019 risultano due contratti di fitto di fondo rustico: uno valevole per il periodo dall'08 -04 -2019 al 31 -03 -2023 stipulato con il sig. , E_ il cui valore dichiarato per l'intera durata del contratto è pari da € 10.000,00; e l'altro valevole per il periodo dall'08 - 04 -2019 al 31 -03 -2023 stipulato con il cui valore dichiarato per l'intera durata del contratto è pari Parte_4 da € 5.000,00.
9) Per quanto attiene alle fatture di acquisto, le stesse riguardano in larga misura concimi, gasolio. Solo nel 2018 si sono rinvenute fatture di acquisto di piantine di pomodori e semi di grano e nel 2021 fattura di acquisto a blocco di pesche nettarine.
10) L'esame delle fatture di vendita per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ha evidenziato che l'azienda si è occupata della lavorazione di pomodori, uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole (a tal proposito, vedasi le tabelle illustrative di cui alle pagine da 5 a 11 del verbale ispettivo).
11) In data 13.07.2023 è stata escussa dagli ispettori l'amministratore unico della società, nella persona della sig.ra , la quale ha affermato, per Parte_2 la pate che qui rileva: “ Sono dipendente del sindacato Uil con sede in Margherita di Savoia, con la qualifica di impiegato […]. Questa è stata la mia attività prevalente negli ultimi 5/6 anni. […] Sono stata amministratore della società La
FE SRL azienda agricola con terreni in Cerignola fino a 6 -7 mesi fa. Ero solo amministratore della società e mi sono occupata delle assunzioni e il commercialista dispone tecnicamente delle stesse. Il commercialista della società è di San Ferdinando di Puglia, non ricordo il nome. Mi chiedete il nome del legale rappresentante della società, vi rispondo che non ne sono a conoscenza. Mi chiedete da quanto tempo sono stata amministratore della società, non ricordo di preciso credo tra il 2019 e il 2020. Nel 2022 ho assunto orientativamente una settantina di braccianti;
anche negli anni precedenti i braccianti assunti come numero erano gli stessi. Il caposquadra era non ricordo il cognome. Mi Per_1
occupo di pagare i braccianti o delego a farlo. Le modalità di pagamento Per_1 erano bonifico o assegno. Non so se quest'anno 2023 sono stati assunti braccianti.
Nel periodo in cui sono stata amministratore, la società disponeva di un conto corrente presso la banca di credito popolare di Laconia. era anche socio Per_1
della società. I braccianti lavoravano 6 ore al giorno generalmente di mattino. Ho percepito come amministratore qualcosa, ma non ricordo a che titolo. I contratti di fitto dei terreni erano firmati da me, ma era sempre presente come supervisore
. Le colture dell'azienda sono state: uva da vino, uva da tavola, pomodori, Per_1
olive, pesche. Questi prodotti erano venduti da , anche gli acquisti erano Per_1 di competenza di . L'azienda conduce in fitto circa una ventina di ettari di Per_1 terreno all'anno. Come soci della società oltre a me e a , c'era anche il Per_1
fratello, ma non ricordo il nome, non ci sono altri soci, né soci lavoratori. Non so quanto era il volume d'affari della società, i contributi venivano pagati dal commercialista. L'anno scorso 2022 la paga giornaliera era di € 55 circa. Non sono al corrente se la ditta ha lasciato debiti pur essendone amministratrice. Oltre
a coltivare i terreni, la società si occupava di acquisto a blocco di pomodori, uva con contratto. Da gennaio 2023 non mi sono più occupata della società. Il conto corrente della società l'ho chiuso circa un anno fa. Mi chiedete del volume d'affari non vi sono dire neanche indicativamente quanto fosse se 50.000 €, 100.000 € Ho lasciato ogni incarico più di un anno fa. Non ricordo quante giornate all'anno sono state dichiarate per gli anni precedenti. In effetti era che si Pt_1
occupava di tutto, essendo io fuori zona, mentre era di Cerignola. Pt_1
L'ultima assemblea cui ho partecipato era quella in cui ho riferito di voler cessare.
Gli altri erano brevi incontri effettuati dal commercialista con giusto per Pt_1 forma. Non c'era un CDA, né un presidente. L'uva del 2022 è stata tutta marcia, la gran parte non è stata raccolta. Quel poco che si è riuscito a afre è stato portato in una cantina di Cerignola di cui non ricordo il nome”.
12) A detta degli ispettori, quanto riferito dalla sig.ra è risultato Parte_2
lacunoso, parziale e non rispondente vero;
l'esame della visura camerale ha evidenziato che la suddetta risulta essere ancora amministratrice della società, e anzi di rivestire tale carica sin dall'11/04/2017, data dell'atto di nomina. La sig.ra risulta detenere il 60% delle quote sociali, mentre la restante Parte_2
parte è detenuta dal sig. , detto , che la stessa nomina più E_ Per_1
volte nel corso della dichiarazione e di cui non ricorda nemmeno il cognome. Non
c'è nessun altro socio, come la stessa riferisce, ovvero il fratello di E_
).
[...] Persona_2
13) Gli ispettori, poi, hanno evidenziato che la sig.ra ha Parte_2
sostanzialmente ammesso, che di tutta l'attività della società in accertamento si è occupato , ovvero;
era infatti costui che si occupava Per_1 E_
della scelta del personale, del pagamento delle retribuzioni, della scelta dei terreni da coltivare, degli acquisti e delle vendite da effettuare.
14) Tanto è stato confermato dagli stessi braccianti escussi, laddove hanno concordemente riferito: di essere stati assunti da;
di non aver E_
mai avuto nessun datore di lavoro di nazionalità straniera;
di non conoscere la sig.ra ; di essere stati retribuiti da di aver lavorato Parte_2 Pt_1
per . E_
A detta dei braccianti, quindi, l'unico vero datore di lavoro era . E_
15) In data 03/10/2023 è stato escusso il che ha rilasciato la E_
seguente dichiarazione: “sono proprietario di 6 ettari di terreno in Cerignola alla
Contrada Posta Uccello. Sono tutti coltivati a vigneto, varietà Trebbiano e
Sangiovese, sono tutti a tendone. Li ho sempre coltivati io, dalla potatura alla vendemmia, io personalmente con l'ausilio di parenti, tra cui mio figli Per_3
del 1993, le mie sorelle e (gemelle), , , Per_4 Per_5 Per_2 Per_6 Per_7
del 1995; moglie di mio fratello
[...] Persona_8 Persona_9
, , mia moglie. Poi , moglie di Per_2 Persona_10 Controparte_7 Per_8
del 1995. L'uva prodotta è biologica, la FE dal 1/09/2023 è divenuta
[...] un'azienda che produce uva biologica. Si è dovuto aspettare tre anni per avere questa qualifica. Da quando esiste la , questa conduce in fitto i miei CP_6
terreni e quelli di Per quanto riguarda i rapporti con la Parte_4
banca, possiedo la delega e posso operare sul conto della società, come
l'amministratore . Il conto è alla BCC di Cerignola. Per la scelta dei Pt_2
braccianti a Cerignola si va in mezzo alla piazza e si sceglie il personale da portare in campagna. Sono io che scelgo i braccianti per una paga giornaliera di
€ 60/65 che lavorano per 6 ore di mattina. Lo stesso prezzo riguarda la paga destinata agli operai che si occupano di potatura e sflogliatura. Dei trattamenti alle piante mi occupo io e , . Possiedo il patentino per i Persona_7 Per_6 fitosanitari. Il trattore viene condotta da me, e L'uva la Per_6 Per_7
conferisco alla in Sud Cantina di Cerignola. La potatura la facciamo dopo la CP_8
vendemmia (ottobre) noi uomini, tranne le donne. I potatori sono: io, mio fratello,
, e i nostri Figli. Dopo la potatura essendo il clima mite, si Per_6 Per_7
passa alla legatura tralci, fatta sempre da noi senza fretta. Poi zappatura intorno alle radici, per eliminare le radici esterne che possono far morire la pianta. Pago io gli operai in contanti generalmente. I pagamenti giungono sul conto della
FE, con un acconto e dopo diversi mesi con il saldo. Per la coltivazione dei terreni di Posta Uccello, la lavorazione potatura necessita di 8-9 giorni ad ettaro, la sfogliatura 8-9 giorni ad ettaro, tiratura sarmenti 8-9 giorni ad ettaro. I trattamenti alle piante vengono svolti secondo le condizioni climatiche, una quindicina all'anno. Li facciamo io, e Fino all'anno del Covid Per_6 Per_7 mio fratello si occupava dell'attività agricola come me, svolgendo le Per_2
medesime lavorazioni, anche i trattamenti alle piante. Le donne lavorano alla tiratura dei sarmenti, legatura. Per la vendemmia a Posta Uccello si impiega circa una settimana, nel mese di settembre ed inizio ottobre, massimo una decina di giorni. La manodopera necessaria per la vendemmia necessita di una squadra composta due trattoristi e 10 vendemmiatori per tutto l'appezzamento di Posta
Uccello. Sono io che chiamo i dipendenti per le diverse fasi colturali, sono io che li controllo durante le lavorazioni, sono io che pago gli operai. I movimenti bancari sono svolti prevalentemente da me, raramente da . La situazione debitoria Pt_2
CP_ è con l' La FE coltiva anche i terreni di , estesi per un Parte_4
paio di ettari di terreno coltivati a vigneto alla c.da in Cerignola. Parte_5
Qui c'è tutto Trebbiano. Per il fitto del mio terreno percepisco dalla FE € Con 4000,00 all'anno. Il marito di , lavora Parte_4 Controparte_9 qualche volta i terreni, non fa molte giornate all'anno, lavora come mio dipendente. Non abbiamo fatto assemblee della società visto che decido tutto io.
Non conosco il nome del commercialista. La FE possedeva fino alla fine del
2022 un trattore Fiat. Per portare l'uva alla cantina mi servo di un camion di proprietà della che mi viene concesso gratuitamente. Quando Parte_3 faccio il trasporto dell'uva con il camion sono io che compilo i DDT. L'uva coltivata sul mio fondo di posta uccello, sul mio terreno, tutte le fatture sono intestate alla FE quelle del 2022. Gli operai della FE hanno lavorato su altri terreni oltre che a posta uccello, anche su Torre Quarto e anche su altri terreni, come Zona Viro. Nella zona di Torre Quarto i terreni sono di proprietà delle e non sono stati concessi in fitto alla FE, anche se gli Parte_3
operai della FE hanno lavorato anche lì. Tutti i dipendenti sono di Cerignola, tranne due dipendenti che sono di Polignano a Mare. Da inizio anno, la FE non coltiva più terreni. ha svolto poche giornate di lavoro. Parte_6
dopo aver letto e confermato quanto scritto, mi rifiuto di firmare. Mi impegno a firmare quanto verrete a Cerignola”.
16) Dalle suddette dichiarazioni emerge che:
Par
-il è proprietario di sei ettari di terreno in agro di Cerignola alla E_
località Posta Uccello;
-questi terreni sono tutti coltivati a vigneto, con uva della qualità Sangiovese e
Trebbiano, sono tutti a tendone;
-della lavorazione di detti terreni, dalla potatura alla vendemmia, si occupa personalmente e manualmente il;
oltre a lui, la lavorazione del E_
vigneto viene svolta in famiglia;
in particolare, i familiari che se ne occupano, sono: , suo fratello;
del 1993, suo figlio;
Persona_2 Persona_8
, suo genero;
suo genero;
Controparte_10 Persona_7 Per_8
, del 1995, suo nipote;
[...]
-l'uva prodotta dalla dal 01/09/2023 ha ottenuto la Parte_7
qualifica di uva biologica;
-della gestione aziendale se ne occupa solo ed esclusivamente lui;
in particolare il si occupa: della scelta degli operai;
degli ordini da impartire agli operai;
Pt_1 del controllo dell'operato dei braccianti;
del pagamento dei braccianti agricoli sia in contanti che con bonifico;
dei rapporti con clienti e fornitori;
dei rapporti con la banca, del trasporto dell'uva alla cantina;
di condurre i mezzi agricoli;
di effettuare i trattamenti alle piante. Insomma, è lui, il sig. , il vero dominus E_ dell'azienda agricola.
-Oltre ai suoi terreni gli operai hanno lavorato sui terreni di Parte_4
sempre in agro di Cerignola, alla Contrada Pozzo Terranio e poi in zona Torre
Quarto sui terreni di proprietà delle Parte_3
-I dipendenti assunti sono per la maggior parte di Cerignola, fatta eccezione per due dipendenti che risiedono a Polignano a Mare.
17) In data 27 novembre 2023, il sig. ha rilasciato un'ulteriore E_
dichiarazione, con la quale ha affermato: “in aggiunta a quanto dichiarato in data
03-10-2023, aggiungo che sono proprietario di 6 ettari di terreno in agro di
Cerignola alla loc. Posta Uccello da più di dieci anni. Tutti questi terreni sono coltivati a vigneto da almeno cinque anni. Per quanto riguarda le fatture di vendita dell'uva, gli acquirenti sono: LE VIN. , e Metta CP_11 Controparte_12
SRLS, si trovano tutta Cerignola. I pomodori prodotti nel 2018 e nel 2019 coltivati
a Posta Uccello, Torre Quarto su altri terreni in fitto sono stati venduti alla Coop.
Agricola Marilu' di Poggiomarino. Tutte le altre fatture sono per fornitura di servizi per raccolta e trasporto di uva presso altre aziende agricole. La squadra di lavoro è sempre la stessa e viene impegnata presso altre aziende che pagano la giornata di lavoro. La squadra di lavoro è composta da me e dai miei familiari e i braccianti che assumo. Qualsiasi passo che faccio comunico a . Le aziende Pt_2
pagano in contanti o con assegno intestato alla FE. Anche mio fratello è proprietario di 6 ettari di terreno in agro di Cerignola alla contrada Per_2
Posta Uccello coltivati prevalentemente a frutteto, pesche e albicocche, uliveto e vigneto, di cui 3 ettari. I terreni miei e di mio fratello vengono coltivati indifferentemente da me, da lui fino al Covid, dai nostri familiari e dai braccianti che assumo. Del trasporto dell'uva mi occupo solo io perché ho la relativa patente”.
18) Anche da tale deposizione emerge in maniera chiara che:
- l'attività aziendale della è svolta quale titolare, Controparte_6
nonché datore di lavoro, dal sig. , sia sui suoi terreni estesi per 6 E_ ettari tutti coltivati a vigneto e sia su quelli del fratello , estesi anch'essi Per_2
per 6 ettari, dove insistono frutteti - pesche e albicocche - uliveto e vigneto, per la metà dell'estensione ovvero per 3 ettari;
-La squadra di lavoro è composta sia dal che dal fratello E_
, il quale ha svolto attività agricola fino all'anno del Covid, dai loro Per_2
familiari e dai braccianti che lo stesso assume;
E_
- L'uva raccolta viene venduta ad alcune aziende di Cerignola;
- Il trasporto dell'uva, in particolare, viene svolto solo dal sig. E_
essendo lo stesso in possesso della relativa patente di guida.
19) Gli ispettori, poi, hanno dato atto di aver escusso i proprietari dei terreni ove la società ispezionata ha svolto attività di raccolta d'uva e di trasporto del prodotto
(così come risultanti dall'esame delle fatture di vendita emesse nel periodo oggetto del presente accertamento). Tutti i soggetti escussi hanno concordemente riferito di conoscere solo il;
di aver preso accordi con lui;
di aver pagato a E_
lui il dovuto. Insomma, ancora una volta, il è stato individuato come il Pt_1
titolare dell'azienda.
20) A detta degli ispettori, quindi, sulla scorta dei suddetti elementi, discende inequivocabilmente che la ditta, anche se formalmente intestata alla CP_6
e dichiarata in forma distinta e separata, nella realtà, è da ritenersi
[...] unicamente coincidente nella persona di un'unica indistinta E_
azienda, avente un unico oggetto sociale, un unico luogo di esercizio dell'attività imprenditoriale, un unico consulente del lavoro e fiscale, un unico medesimo modo di operare ed un unico responsabile aziendale che, certamente, non è rappresentato da , ma è individuabile nella persona di . Parte_2 E_ 21) Gli ispettori, quindi, sulla base dei suddetti accertamenti, hanno concluso nel senso che si è al cospetto della figura del così detto imprenditore occulto, cioè di un soggetto che non agisce direttamente nella propria attività, ma attraverso un prestanome.
22) A tale conclusione gli ispettori sono giunti, non soltanto sulla base della dichiarazione rilasciata dalla sig.ra che, già di per sé, Parte_2 escludono dalla titolarità dell'azienda quest'ultima, ma anche sulla base delle innumerevoli circostanze emerse e verificate, in occasione del rilascio delle dichiarazioni da parte dei lavoratori assunti ritenuti attendibili, nonché sulla base Par della dichiarazione rilasciata dallo stesso . E_
23) Gli ispettori, quindi, hanno disposto l'annullamento delle giornate di lavoro denunciate a favore del sig. , dalla E_ Controparte_6 dall'anno 2018 all'anno 2022.
24) Con separato verbale, poi, (verbale n. 2023008660 del 12/12/2023) hanno provveduto all'iscrizione del sig. presso la Gestione Autonoma E_ dell'Inps dei Coltivatori Diretti e all'addebito della relativa contribuzione dovuta per se stesso e per i propri familiari che lo coadiuvano nell'attività aziendale. Con ulteriore verbale, inoltre, hanno disposto l'iscrizione all' dell'azienda agricola CP_1
e hanno determinato l'imponibile contributivo e l'addebito della E_
relativa contribuzione previdenziale per tutti i braccianti considerati veri.
Orbene, con particolare riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, deve
CP_ rilevarsi che i funzionari dell' sono pervenuti al disconoscimento delle giornate di lavoro dagli elenchi OTD degli anni dal 2018 al 2021, essendo emerso in sede ispettiva, sulla base di dati puntuali precisi e soprattutto univocamente concorrenti che il fosse il titolare dell'azienda agricola, formalmente E_
intestata alla e dichiarata in forma distinta e separata, Controparte_6
ma nella realtà, coincidente unicamente nella sua persona.
Tanto è emerso in maniera incontrovertibile dall'esame di tutte le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, ed in particolare da quelle rese dall'amministratore
, dai braccianti escussi nonché dai i proprietari dei terreni ove Parte_2
la società ispezionata ha svolto attività di raccolta d'uva. Peraltro lo sesso E_
in sede ispettiva ha ammesso che egli si occupava della gestione
[...]
aziendale laddove, in particolare: provvedeva alla scelta degli operai;
impartiva a costoro ordini e direttive e controllava il loro operato dei braccianti;
pagava le retribuzioni;
gestiva i rapporti con clienti, i fornitori e con la banca.
Dell'attendibilità di tali dichiarazioni non vi è motivo di dubitare sia perché tutte perfettamente sovrapponibili, sia in considerazione della loro immediatezza.
Peraltro, a bene vedere non si ravvisano ragioni per le quali il avrebbe Pt_1
dovuto rendere dichiarazioni a sé sfavorevoli.
Avvalora tale convincimento, poi, anche e soprattutto la circostanza che il Pt_1 nell'odierno procedimento nulla ha osservato o dedotto in merito alle dichiarazioni dallo stesso rese in sede ispettiva. Nel ricorso, invero, evidentemente dimenticandosi di quanto riferito in sede ispettiva, ha soltanto rivendicato la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinato alle dipendenze della società agricola la Fenica, omettendo tuttavia di indicare il proprio datore di lavoro.
In sede di note, poi, il ricorrente non ha speso una parola in riferimento alle proprie
CP_ dichiarazioni rese agli ispettori, sebbene debitamente prodotte dall'
La stessa linea difensiva adottata dal ricorrente, quindi, nella misura in cui non ha smentito quanto emerso in sede ispettiva (sulla base delle sue stesse dichiarazioni),
CP_ consente di condividere l'operato dell' laddove ha provveduto a disconoscere il rapporti di lavoro per cui è causa, essendo risultato il il vero Persona_11
titolare dell'azienda agricola ispezionata.
Ad esiti diversi, peraltro, non si sarebbe giunti nemmeno mediante l'espletamento della prova orale, non avendo il ricorrente formulato alcun capitolo di prova atto a comprovare l'eterodirezione, ed in particolare il proprio assoggettamento al potere datoriale direttivo e di controllo. Per non dire poi, che nei capitoli di prova articolati difetta, ancora una volta, l'indicazione del soggetto titolare del potere direttivo. Trattasi, evidentemente, di una lacuna affatto trascurabile, in considerazione delle emergenze ispettive.
In definitiva, alla luce di quanto premesso, la domanda attorea, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD degli anni 2018, 2019
2020 e 2021, appare infondata.
In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, restando assorbite le questioni preliminari.
Le spese di lite gravano sul ricorrente in ossequio alla regola della soccombenza;
sul punto si richiama la sentenza n. 233/2023 della Corte Territoriale che ha ritenuto non applicabile ai giudizi promossi per l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD a seguito del provvedimento di disconoscimento, il particolare regime di esenzione di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c., in conformità a quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione (vedasi sentenze nn. 34603/2022, 16676/2020, 29010/2020, 16535/2021, 38701/2021).
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione compreso fra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tal senso vedasi Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8792 del 29/03/2019 ). Deve tenersi conto dei valori medi previsti dal D.M. cit. con riduzione nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7115 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.863,00 (oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%.
Foggia, 15.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 15/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 7115/2024 promossa da
E_
rappr. e dif. dall' avv. VIGLIOTTI STELLA contro
CP_1
rappr. e dif. ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa LORUSSO LUIGI
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 5.8.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della in qualità di Controparte_2
bracciante agricolo per l'anno 2022 dal 09.04.2022 al 31.12.2022 per 118 giornate, per l'anno 2021 dal 19.03.2021 al 31.12.2021 per 156 giornate, per l'anno 2020 dal
14.01.2020 al 31.12.2020 per 128 giornate, per l'anno 2019 dal 26.03.2019 al
31.12.2019 per 177 gg. ed infine per l'anno 2018 dal 04.05.2018 al 31.12.2018 per
110 giornate;
essere stato addetto per l'anno 2018 dal 04.05.2018 al 31.12.2018 alle mansioni di trapianto e raccolta di pomodori , diradamento e raccolta frutta e uva, tiratura sermenti e potatura vigneto;
per l'anno 2019 dal 26.03.2019 al 31.12.2019 con le stesse mansioni dell'anno 2018; per l'anno 2020 per il periodo dal 14.01.2020 al 31.12.2020, alle mansioni di diradamento frutta, potatura frutta e vigneto, raccolta frutta e uva, tiramenti sermenti;
per l'anno 2021 dal 19.03.2021 al 31.12.2021 con le mansioni di potatura frutta e vigneto, raccolta frutta e uva, potatura verde vigneto, tiratura sermenti e lagatura tralci;
ed infine per l'anno 2022 dal 09.04.2022 al
31.12.2022 con le mansioni di diradamento frutta, potatura vigneto tiratura sermenti e raccolta frutta;
aver lavorato su terreni siti in località Posta Uccello e Torre Quarto;
aver lavorato dalle 6,00/6,30 alle 12,00/12,30, mentre nel periodo autunnale e fino a marzo dalle 7,00/7,30 alle 13,00/13,30, quindi per 6 ore al giorno, dal lunedì al sabato;
aver percepito l'importo netto di € 50,00 al giorno;
aver raggiunto il posto di lavoro con proprio veicolo;
essere stato sottoposto al potere direttivo e organizzativo senza autonomia alcuna del datore di lavoro.
Ciò premesso, il ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto in data 13.03.2024, i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro di cui innanzi.
CP_ Sul presupposto dell'illegittimità dell'operato dell il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro agricolo intercorrenti tra il ricorrente e la ditta Societa' Agricola la FE S.r.l , per i periodi e per gli anni indicati in premessa al punto 1 e 2, e per le giorante come agli stessi punti specificate;
- per l'effetto dichiarare sussistente in capo all'istante il diritto alla regolarizzazione contributiva con il riaccredito delle giornate accertate e alla reiscrizione nell'elenco nominativo degli OTD del per gli anni dal 2018 al 2022 e per Controparte_3
le giornate per ciascun anno come sottolineato al punto due del presente ricorso;
CP_
- condannare l alla corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative ex art 9 ter, co.2, L 608/96 e delle eventuali somme già recuperate dallo stesso per effetto della cancellazione stessa, qualora fossero state già CP_4
recuperate;
- condannare l' in persona del suo direttore pro-tempore, a detta reiscrizione CP_1
con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale.”, vinte le spese di lite.
L' , regolarmente costituitosi, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la CP_1
legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto integrale.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa, come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta. Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1
rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845 e, più di recente, Cass. 14296/2011).
Tali principi sono stati ribaditi sia da Cass. Civ., Sez. L., 19/08/2003, n. 12133
(“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” sia da Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296 (“In tema di rapporti di piccola colonia, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del
1993).
Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”), nonchè da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877 (“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o delsuo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Quanto detto, peraltro, è stato avallato dalla Corte d'Appello di Bari che nello statuire in punto di riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame ha espressamente richiamato la succitata sentenza della Corte di Cassazione, n.
7845/2003 (Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1543/2015).
Ancora di recente la Corte di Appello di Bari ha affermato : “E' ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione” (cfr.
Sentenza n. 853/2021 pubbl. il 15/06/2021 RG n. 1530/2019).
Pertanto, a fronte del disconoscimento totale o parziale del rapporto di lavoro, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, introducendo una domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD, aveva l'onere di provare i fatti che ne costituivano il fondamento (Cass., 26 marzo 2015, n. 6191; Cass., 17 marzo 2015, n.
5227; Cass., 31 luglio 2014, n. 17473; Cass., 24 agosto 2012, n. 14642; Cass., 2 agosto
2012, n. 13877; Cass., 20settembre 2011, n. 19151; Cass., 28 giugno 2011, n. 14296;
Cass., 11 gennaio 2011, n. 493; Cass.,24 ottobre 2008, n. 25755; Cass., 19 maggio
2003, n. 7845) anche se va considerato che, a detti fini, il giudice del merito può porre a fondamento della sua decisione (anche) le stesse emergenze dei verbali ispettivi
CP_ dell' - assunti in svolgimento di un potere di controllo riservato all'Ente previdenziale - essendo noto il principio secondo cui il giudice del merito deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, qualunque ne sia la provenienza;
e le stesse dichiarazioni acquisite in sede ispettiva ben possono essere liberamente valutate, ed apprezzate, dal giudice il quale può anche considerarle «prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.» (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 6 giugno 2008, n. 15073;
Cass., 22 febbraio 2005, n. 3525; Cass., 8 marzo 2001, n. 3350; Cass., 26 luglio 2000,
n. 9827).
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dall'odierno ricorrente. CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n. N. 2023004956/DDL del 12/12/2023, riferito al periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022 (e, quindi, anche alle annualità oggetto del presente giudizio) relativo all'azienda agricola “SOCIETA'
AGRICOLA LA FENICE S.R.L.”, con sede in Cerignola (Fg), via Cervaro n. 17, esercente attività di coltivazione di ortaggi.
Di seguito si riportano i tratti salienti emersi dall'indagine ispettiva ed evidenziati dai funzionari nel relativo verbale.
L'impresa agricola SOCIETA' AGRICOLA LA FENICE SRL, avente forma giuridica di società a responsabilità limitata, è iscritta alla C.C.I.A.A. di FOGGIA ininterrottamente dal 16/03/2016 nella sezione ordinaria, con atto costitutivo del
24/02/2016; per quanto attiene allo stato attività l'impresa risulta attiva dall'08/05/2017. L'attività prevalente dichiarata ai fini IVA è di coltivazioni di ortaggi in foglia, a fusto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (Codice ATECORI 2007: 01.13.10).
L'amministratrice unica della società è la sig.ra sin Parte_2 dall'11/04/2017.
La compagine societaria risulta essere la seguente: 60% è detenuta dalla sig.ra
[...]
, la restante parte, 40%, dal sig. . Parte_2 E_
La stessa risulta essere assegnataria di P. IVA n. , con data di P.IVA_1
attribuzione 24/02/2016, attività Controparte_5
( ), con luogo di esercizio e domicilio fiscale fissato in CERIGNOLA (FG), alla P.IVA_2
VIA CERVARO, 17.
1) La ditta individuale SOCIETA' AGRICOLA LA FENICE SRL ha presentato all' una D.A. (denuncia aziendale) in data 20/09/2016, approvata in data CP_1
20/10/2016, con data inizio attività 01/09/2016 e fabbisogno di giornate n. 1250.
2) I terreni denunciati, dove si è svolta l'attività aziendale, sono collocati tutti nel territorio di CERIGNOLA (FG), alla contrada Posta Uccello e alla contrada Torre
Quarto. Precisamente, i terreni siti alla c/da Posta Uccello sono contrassegnati al foglio 154, part.lle
5,20,27,28,31,73,88,93,202,235,238,250,254,262,352,354,358,364,365, per un'estensione totale di ettari 25,87,01. I terreni siti, invece, alla c/da Torre Quarto sono contrassegnati al foglio 155, part.lle 56,283,285,338, per un'estensione totale di ettari 1,78,24.
Entrambi gli appezzamenti sono stati concessi in fitto dalla Parte_3
con contratti di affitto aventi diverse scadenze. Per i terreni situati
[...]
al foglio 154, part.lle 5,88,235,238,250,254,262,365, il contratto ha scadenza fissata alla data del 24/03/2018. Per tutti gli altri fondi, invece, la scadenza è fissata al 24/03/2021.
3) In data 24/04/2018, la società ha inviato una nuova denuncia aziendale depurata delle particelle sopra menzionate, per cui la consistenza aziendale dal 24/03/2018 è pari ad ettari 22,93,38, per quanto attiene all'appezzamento sito alla c/da Posta
Uccello; l'altro appezzamento, invece, è rimasto invariato.
4) Nell'anno 2021, la ha inviato diverse variazioni di Controparte_6
denuncia aziendale, per denunciare la variazione della consistenza aziendale. In particolare, i terreni condotti in fitto in agro di Cerignola (FG) fino al 07/04/2024 sono risultati i seguenti: foglio 56 part.lle n. 10 e 19, foglio 360 part.lla 285, per una superficie complessiva di ettari 7.94.63.
5) A fronte di questa variazione della consistenza aziendale, corrisponde un nuovo fabbisogno di giornate calcolato dall' in n. 457. CP_1
6) Gli ispettori, da quanto innanzi, hanno evidenziato che nel corso del tempo la consistenza dei terreni condotti dall'azienda, è mutata, riducendosi, al punto che il fabbisogno di giornate di lavoro è passato da 1250 a 457.
A fronte di tale diminuzione, tuttavia, non è corrisposto un altrettanto calo della manodopera. I funzionari, infatti, hanno evidenziato che la manodopera denunciata
è risultata sproporzionata rispetto al fabbisogno necessario per la coltivazione dei terreni denunciati, laddove è andata sempre aumentando dal 2018 al 2020, nonostante la consistenza aziendale fosse la stessa, per poi avere una lieve flessione nel 2021, e poi diminuire nel 2022 .
Gli ispettori hanno evidenziato, in particolare, che nonostante il passaggio dalla coltivazione di circa 24 ettari di terreni a pressappoco 8, quindi un con la riduzione di due terzi, non si sia registrata una corrisponde riduzione del numero delle giornate di lavoro denunciate all' . CP_1
7) Dal punto di vista dei contributi dovuti, la ditta ha maturato nei riguardi dell' CP_1
un insoluto totale pari al 100%.
8) Dalla consultazione, invece, dell'archivio telematico relativo ai dati di Registro, sempre presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, risultano i seguenti dati:
- per l'anno 2016 risultano due contratti di affitto di fondo rustico, di cui solo uno interessa il periodo oggetto del presente accertamento, e si tratta di quello valevole per il periodo dal 25-03-2016 al 31-03-2019, stipulato con la ditta Parte_3
il cui valore dichiarato per l'intera durata del contratto è pari da € 77.500,00.
[...]
- Per l'anno 2018 risulta un unico contratto di fitto di fondo rustico stipulato con la ditta Countorline di AN LA (azienda la cui attività dichiarata è quella della coltivazione di cereali), per il periodo dal 20/01/2018 al 30/09/2018, il cui valore dichiarato è di € 5.800,00.
- Per l'anno 2019 risultano due contratti di fitto di fondo rustico: uno valevole per il periodo dall'08 -04 -2019 al 31 -03 -2023 stipulato con il sig. , E_ il cui valore dichiarato per l'intera durata del contratto è pari da € 10.000,00; e l'altro valevole per il periodo dall'08 - 04 -2019 al 31 -03 -2023 stipulato con il cui valore dichiarato per l'intera durata del contratto è pari Parte_4 da € 5.000,00.
9) Per quanto attiene alle fatture di acquisto, le stesse riguardano in larga misura concimi, gasolio. Solo nel 2018 si sono rinvenute fatture di acquisto di piantine di pomodori e semi di grano e nel 2021 fattura di acquisto a blocco di pesche nettarine.
10) L'esame delle fatture di vendita per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ha evidenziato che l'azienda si è occupata della lavorazione di pomodori, uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole (a tal proposito, vedasi le tabelle illustrative di cui alle pagine da 5 a 11 del verbale ispettivo).
11) In data 13.07.2023 è stata escussa dagli ispettori l'amministratore unico della società, nella persona della sig.ra , la quale ha affermato, per Parte_2 la pate che qui rileva: “ Sono dipendente del sindacato Uil con sede in Margherita di Savoia, con la qualifica di impiegato […]. Questa è stata la mia attività prevalente negli ultimi 5/6 anni. […] Sono stata amministratore della società La
FE SRL azienda agricola con terreni in Cerignola fino a 6 -7 mesi fa. Ero solo amministratore della società e mi sono occupata delle assunzioni e il commercialista dispone tecnicamente delle stesse. Il commercialista della società è di San Ferdinando di Puglia, non ricordo il nome. Mi chiedete il nome del legale rappresentante della società, vi rispondo che non ne sono a conoscenza. Mi chiedete da quanto tempo sono stata amministratore della società, non ricordo di preciso credo tra il 2019 e il 2020. Nel 2022 ho assunto orientativamente una settantina di braccianti;
anche negli anni precedenti i braccianti assunti come numero erano gli stessi. Il caposquadra era non ricordo il cognome. Mi Per_1
occupo di pagare i braccianti o delego a farlo. Le modalità di pagamento Per_1 erano bonifico o assegno. Non so se quest'anno 2023 sono stati assunti braccianti.
Nel periodo in cui sono stata amministratore, la società disponeva di un conto corrente presso la banca di credito popolare di Laconia. era anche socio Per_1
della società. I braccianti lavoravano 6 ore al giorno generalmente di mattino. Ho percepito come amministratore qualcosa, ma non ricordo a che titolo. I contratti di fitto dei terreni erano firmati da me, ma era sempre presente come supervisore
. Le colture dell'azienda sono state: uva da vino, uva da tavola, pomodori, Per_1
olive, pesche. Questi prodotti erano venduti da , anche gli acquisti erano Per_1 di competenza di . L'azienda conduce in fitto circa una ventina di ettari di Per_1 terreno all'anno. Come soci della società oltre a me e a , c'era anche il Per_1
fratello, ma non ricordo il nome, non ci sono altri soci, né soci lavoratori. Non so quanto era il volume d'affari della società, i contributi venivano pagati dal commercialista. L'anno scorso 2022 la paga giornaliera era di € 55 circa. Non sono al corrente se la ditta ha lasciato debiti pur essendone amministratrice. Oltre
a coltivare i terreni, la società si occupava di acquisto a blocco di pomodori, uva con contratto. Da gennaio 2023 non mi sono più occupata della società. Il conto corrente della società l'ho chiuso circa un anno fa. Mi chiedete del volume d'affari non vi sono dire neanche indicativamente quanto fosse se 50.000 €, 100.000 € Ho lasciato ogni incarico più di un anno fa. Non ricordo quante giornate all'anno sono state dichiarate per gli anni precedenti. In effetti era che si Pt_1
occupava di tutto, essendo io fuori zona, mentre era di Cerignola. Pt_1
L'ultima assemblea cui ho partecipato era quella in cui ho riferito di voler cessare.
Gli altri erano brevi incontri effettuati dal commercialista con giusto per Pt_1 forma. Non c'era un CDA, né un presidente. L'uva del 2022 è stata tutta marcia, la gran parte non è stata raccolta. Quel poco che si è riuscito a afre è stato portato in una cantina di Cerignola di cui non ricordo il nome”.
12) A detta degli ispettori, quanto riferito dalla sig.ra è risultato Parte_2
lacunoso, parziale e non rispondente vero;
l'esame della visura camerale ha evidenziato che la suddetta risulta essere ancora amministratrice della società, e anzi di rivestire tale carica sin dall'11/04/2017, data dell'atto di nomina. La sig.ra risulta detenere il 60% delle quote sociali, mentre la restante Parte_2
parte è detenuta dal sig. , detto , che la stessa nomina più E_ Per_1
volte nel corso della dichiarazione e di cui non ricorda nemmeno il cognome. Non
c'è nessun altro socio, come la stessa riferisce, ovvero il fratello di E_
).
[...] Persona_2
13) Gli ispettori, poi, hanno evidenziato che la sig.ra ha Parte_2
sostanzialmente ammesso, che di tutta l'attività della società in accertamento si è occupato , ovvero;
era infatti costui che si occupava Per_1 E_
della scelta del personale, del pagamento delle retribuzioni, della scelta dei terreni da coltivare, degli acquisti e delle vendite da effettuare.
14) Tanto è stato confermato dagli stessi braccianti escussi, laddove hanno concordemente riferito: di essere stati assunti da;
di non aver E_
mai avuto nessun datore di lavoro di nazionalità straniera;
di non conoscere la sig.ra ; di essere stati retribuiti da di aver lavorato Parte_2 Pt_1
per . E_
A detta dei braccianti, quindi, l'unico vero datore di lavoro era . E_
15) In data 03/10/2023 è stato escusso il che ha rilasciato la E_
seguente dichiarazione: “sono proprietario di 6 ettari di terreno in Cerignola alla
Contrada Posta Uccello. Sono tutti coltivati a vigneto, varietà Trebbiano e
Sangiovese, sono tutti a tendone. Li ho sempre coltivati io, dalla potatura alla vendemmia, io personalmente con l'ausilio di parenti, tra cui mio figli Per_3
del 1993, le mie sorelle e (gemelle), , , Per_4 Per_5 Per_2 Per_6 Per_7
del 1995; moglie di mio fratello
[...] Persona_8 Persona_9
, , mia moglie. Poi , moglie di Per_2 Persona_10 Controparte_7 Per_8
del 1995. L'uva prodotta è biologica, la FE dal 1/09/2023 è divenuta
[...] un'azienda che produce uva biologica. Si è dovuto aspettare tre anni per avere questa qualifica. Da quando esiste la , questa conduce in fitto i miei CP_6
terreni e quelli di Per quanto riguarda i rapporti con la Parte_4
banca, possiedo la delega e posso operare sul conto della società, come
l'amministratore . Il conto è alla BCC di Cerignola. Per la scelta dei Pt_2
braccianti a Cerignola si va in mezzo alla piazza e si sceglie il personale da portare in campagna. Sono io che scelgo i braccianti per una paga giornaliera di
€ 60/65 che lavorano per 6 ore di mattina. Lo stesso prezzo riguarda la paga destinata agli operai che si occupano di potatura e sflogliatura. Dei trattamenti alle piante mi occupo io e , . Possiedo il patentino per i Persona_7 Per_6 fitosanitari. Il trattore viene condotta da me, e L'uva la Per_6 Per_7
conferisco alla in Sud Cantina di Cerignola. La potatura la facciamo dopo la CP_8
vendemmia (ottobre) noi uomini, tranne le donne. I potatori sono: io, mio fratello,
, e i nostri Figli. Dopo la potatura essendo il clima mite, si Per_6 Per_7
passa alla legatura tralci, fatta sempre da noi senza fretta. Poi zappatura intorno alle radici, per eliminare le radici esterne che possono far morire la pianta. Pago io gli operai in contanti generalmente. I pagamenti giungono sul conto della
FE, con un acconto e dopo diversi mesi con il saldo. Per la coltivazione dei terreni di Posta Uccello, la lavorazione potatura necessita di 8-9 giorni ad ettaro, la sfogliatura 8-9 giorni ad ettaro, tiratura sarmenti 8-9 giorni ad ettaro. I trattamenti alle piante vengono svolti secondo le condizioni climatiche, una quindicina all'anno. Li facciamo io, e Fino all'anno del Covid Per_6 Per_7 mio fratello si occupava dell'attività agricola come me, svolgendo le Per_2
medesime lavorazioni, anche i trattamenti alle piante. Le donne lavorano alla tiratura dei sarmenti, legatura. Per la vendemmia a Posta Uccello si impiega circa una settimana, nel mese di settembre ed inizio ottobre, massimo una decina di giorni. La manodopera necessaria per la vendemmia necessita di una squadra composta due trattoristi e 10 vendemmiatori per tutto l'appezzamento di Posta
Uccello. Sono io che chiamo i dipendenti per le diverse fasi colturali, sono io che li controllo durante le lavorazioni, sono io che pago gli operai. I movimenti bancari sono svolti prevalentemente da me, raramente da . La situazione debitoria Pt_2
CP_ è con l' La FE coltiva anche i terreni di , estesi per un Parte_4
paio di ettari di terreno coltivati a vigneto alla c.da in Cerignola. Parte_5
Qui c'è tutto Trebbiano. Per il fitto del mio terreno percepisco dalla FE € Con 4000,00 all'anno. Il marito di , lavora Parte_4 Controparte_9 qualche volta i terreni, non fa molte giornate all'anno, lavora come mio dipendente. Non abbiamo fatto assemblee della società visto che decido tutto io.
Non conosco il nome del commercialista. La FE possedeva fino alla fine del
2022 un trattore Fiat. Per portare l'uva alla cantina mi servo di un camion di proprietà della che mi viene concesso gratuitamente. Quando Parte_3 faccio il trasporto dell'uva con il camion sono io che compilo i DDT. L'uva coltivata sul mio fondo di posta uccello, sul mio terreno, tutte le fatture sono intestate alla FE quelle del 2022. Gli operai della FE hanno lavorato su altri terreni oltre che a posta uccello, anche su Torre Quarto e anche su altri terreni, come Zona Viro. Nella zona di Torre Quarto i terreni sono di proprietà delle e non sono stati concessi in fitto alla FE, anche se gli Parte_3
operai della FE hanno lavorato anche lì. Tutti i dipendenti sono di Cerignola, tranne due dipendenti che sono di Polignano a Mare. Da inizio anno, la FE non coltiva più terreni. ha svolto poche giornate di lavoro. Parte_6
dopo aver letto e confermato quanto scritto, mi rifiuto di firmare. Mi impegno a firmare quanto verrete a Cerignola”.
16) Dalle suddette dichiarazioni emerge che:
Par
-il è proprietario di sei ettari di terreno in agro di Cerignola alla E_
località Posta Uccello;
-questi terreni sono tutti coltivati a vigneto, con uva della qualità Sangiovese e
Trebbiano, sono tutti a tendone;
-della lavorazione di detti terreni, dalla potatura alla vendemmia, si occupa personalmente e manualmente il;
oltre a lui, la lavorazione del E_
vigneto viene svolta in famiglia;
in particolare, i familiari che se ne occupano, sono: , suo fratello;
del 1993, suo figlio;
Persona_2 Persona_8
, suo genero;
suo genero;
Controparte_10 Persona_7 Per_8
, del 1995, suo nipote;
[...]
-l'uva prodotta dalla dal 01/09/2023 ha ottenuto la Parte_7
qualifica di uva biologica;
-della gestione aziendale se ne occupa solo ed esclusivamente lui;
in particolare il si occupa: della scelta degli operai;
degli ordini da impartire agli operai;
Pt_1 del controllo dell'operato dei braccianti;
del pagamento dei braccianti agricoli sia in contanti che con bonifico;
dei rapporti con clienti e fornitori;
dei rapporti con la banca, del trasporto dell'uva alla cantina;
di condurre i mezzi agricoli;
di effettuare i trattamenti alle piante. Insomma, è lui, il sig. , il vero dominus E_ dell'azienda agricola.
-Oltre ai suoi terreni gli operai hanno lavorato sui terreni di Parte_4
sempre in agro di Cerignola, alla Contrada Pozzo Terranio e poi in zona Torre
Quarto sui terreni di proprietà delle Parte_3
-I dipendenti assunti sono per la maggior parte di Cerignola, fatta eccezione per due dipendenti che risiedono a Polignano a Mare.
17) In data 27 novembre 2023, il sig. ha rilasciato un'ulteriore E_
dichiarazione, con la quale ha affermato: “in aggiunta a quanto dichiarato in data
03-10-2023, aggiungo che sono proprietario di 6 ettari di terreno in agro di
Cerignola alla loc. Posta Uccello da più di dieci anni. Tutti questi terreni sono coltivati a vigneto da almeno cinque anni. Per quanto riguarda le fatture di vendita dell'uva, gli acquirenti sono: LE VIN. , e Metta CP_11 Controparte_12
SRLS, si trovano tutta Cerignola. I pomodori prodotti nel 2018 e nel 2019 coltivati
a Posta Uccello, Torre Quarto su altri terreni in fitto sono stati venduti alla Coop.
Agricola Marilu' di Poggiomarino. Tutte le altre fatture sono per fornitura di servizi per raccolta e trasporto di uva presso altre aziende agricole. La squadra di lavoro è sempre la stessa e viene impegnata presso altre aziende che pagano la giornata di lavoro. La squadra di lavoro è composta da me e dai miei familiari e i braccianti che assumo. Qualsiasi passo che faccio comunico a . Le aziende Pt_2
pagano in contanti o con assegno intestato alla FE. Anche mio fratello è proprietario di 6 ettari di terreno in agro di Cerignola alla contrada Per_2
Posta Uccello coltivati prevalentemente a frutteto, pesche e albicocche, uliveto e vigneto, di cui 3 ettari. I terreni miei e di mio fratello vengono coltivati indifferentemente da me, da lui fino al Covid, dai nostri familiari e dai braccianti che assumo. Del trasporto dell'uva mi occupo solo io perché ho la relativa patente”.
18) Anche da tale deposizione emerge in maniera chiara che:
- l'attività aziendale della è svolta quale titolare, Controparte_6
nonché datore di lavoro, dal sig. , sia sui suoi terreni estesi per 6 E_ ettari tutti coltivati a vigneto e sia su quelli del fratello , estesi anch'essi Per_2
per 6 ettari, dove insistono frutteti - pesche e albicocche - uliveto e vigneto, per la metà dell'estensione ovvero per 3 ettari;
-La squadra di lavoro è composta sia dal che dal fratello E_
, il quale ha svolto attività agricola fino all'anno del Covid, dai loro Per_2
familiari e dai braccianti che lo stesso assume;
E_
- L'uva raccolta viene venduta ad alcune aziende di Cerignola;
- Il trasporto dell'uva, in particolare, viene svolto solo dal sig. E_
essendo lo stesso in possesso della relativa patente di guida.
19) Gli ispettori, poi, hanno dato atto di aver escusso i proprietari dei terreni ove la società ispezionata ha svolto attività di raccolta d'uva e di trasporto del prodotto
(così come risultanti dall'esame delle fatture di vendita emesse nel periodo oggetto del presente accertamento). Tutti i soggetti escussi hanno concordemente riferito di conoscere solo il;
di aver preso accordi con lui;
di aver pagato a E_
lui il dovuto. Insomma, ancora una volta, il è stato individuato come il Pt_1
titolare dell'azienda.
20) A detta degli ispettori, quindi, sulla scorta dei suddetti elementi, discende inequivocabilmente che la ditta, anche se formalmente intestata alla CP_6
e dichiarata in forma distinta e separata, nella realtà, è da ritenersi
[...] unicamente coincidente nella persona di un'unica indistinta E_
azienda, avente un unico oggetto sociale, un unico luogo di esercizio dell'attività imprenditoriale, un unico consulente del lavoro e fiscale, un unico medesimo modo di operare ed un unico responsabile aziendale che, certamente, non è rappresentato da , ma è individuabile nella persona di . Parte_2 E_ 21) Gli ispettori, quindi, sulla base dei suddetti accertamenti, hanno concluso nel senso che si è al cospetto della figura del così detto imprenditore occulto, cioè di un soggetto che non agisce direttamente nella propria attività, ma attraverso un prestanome.
22) A tale conclusione gli ispettori sono giunti, non soltanto sulla base della dichiarazione rilasciata dalla sig.ra che, già di per sé, Parte_2 escludono dalla titolarità dell'azienda quest'ultima, ma anche sulla base delle innumerevoli circostanze emerse e verificate, in occasione del rilascio delle dichiarazioni da parte dei lavoratori assunti ritenuti attendibili, nonché sulla base Par della dichiarazione rilasciata dallo stesso . E_
23) Gli ispettori, quindi, hanno disposto l'annullamento delle giornate di lavoro denunciate a favore del sig. , dalla E_ Controparte_6 dall'anno 2018 all'anno 2022.
24) Con separato verbale, poi, (verbale n. 2023008660 del 12/12/2023) hanno provveduto all'iscrizione del sig. presso la Gestione Autonoma E_ dell'Inps dei Coltivatori Diretti e all'addebito della relativa contribuzione dovuta per se stesso e per i propri familiari che lo coadiuvano nell'attività aziendale. Con ulteriore verbale, inoltre, hanno disposto l'iscrizione all' dell'azienda agricola CP_1
e hanno determinato l'imponibile contributivo e l'addebito della E_
relativa contribuzione previdenziale per tutti i braccianti considerati veri.
Orbene, con particolare riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, deve
CP_ rilevarsi che i funzionari dell' sono pervenuti al disconoscimento delle giornate di lavoro dagli elenchi OTD degli anni dal 2018 al 2021, essendo emerso in sede ispettiva, sulla base di dati puntuali precisi e soprattutto univocamente concorrenti che il fosse il titolare dell'azienda agricola, formalmente E_
intestata alla e dichiarata in forma distinta e separata, Controparte_6
ma nella realtà, coincidente unicamente nella sua persona.
Tanto è emerso in maniera incontrovertibile dall'esame di tutte le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, ed in particolare da quelle rese dall'amministratore
, dai braccianti escussi nonché dai i proprietari dei terreni ove Parte_2
la società ispezionata ha svolto attività di raccolta d'uva. Peraltro lo sesso E_
in sede ispettiva ha ammesso che egli si occupava della gestione
[...]
aziendale laddove, in particolare: provvedeva alla scelta degli operai;
impartiva a costoro ordini e direttive e controllava il loro operato dei braccianti;
pagava le retribuzioni;
gestiva i rapporti con clienti, i fornitori e con la banca.
Dell'attendibilità di tali dichiarazioni non vi è motivo di dubitare sia perché tutte perfettamente sovrapponibili, sia in considerazione della loro immediatezza.
Peraltro, a bene vedere non si ravvisano ragioni per le quali il avrebbe Pt_1
dovuto rendere dichiarazioni a sé sfavorevoli.
Avvalora tale convincimento, poi, anche e soprattutto la circostanza che il Pt_1 nell'odierno procedimento nulla ha osservato o dedotto in merito alle dichiarazioni dallo stesso rese in sede ispettiva. Nel ricorso, invero, evidentemente dimenticandosi di quanto riferito in sede ispettiva, ha soltanto rivendicato la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinato alle dipendenze della società agricola la Fenica, omettendo tuttavia di indicare il proprio datore di lavoro.
In sede di note, poi, il ricorrente non ha speso una parola in riferimento alle proprie
CP_ dichiarazioni rese agli ispettori, sebbene debitamente prodotte dall'
La stessa linea difensiva adottata dal ricorrente, quindi, nella misura in cui non ha smentito quanto emerso in sede ispettiva (sulla base delle sue stesse dichiarazioni),
CP_ consente di condividere l'operato dell' laddove ha provveduto a disconoscere il rapporti di lavoro per cui è causa, essendo risultato il il vero Persona_11
titolare dell'azienda agricola ispezionata.
Ad esiti diversi, peraltro, non si sarebbe giunti nemmeno mediante l'espletamento della prova orale, non avendo il ricorrente formulato alcun capitolo di prova atto a comprovare l'eterodirezione, ed in particolare il proprio assoggettamento al potere datoriale direttivo e di controllo. Per non dire poi, che nei capitoli di prova articolati difetta, ancora una volta, l'indicazione del soggetto titolare del potere direttivo. Trattasi, evidentemente, di una lacuna affatto trascurabile, in considerazione delle emergenze ispettive.
In definitiva, alla luce di quanto premesso, la domanda attorea, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD degli anni 2018, 2019
2020 e 2021, appare infondata.
In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, restando assorbite le questioni preliminari.
Le spese di lite gravano sul ricorrente in ossequio alla regola della soccombenza;
sul punto si richiama la sentenza n. 233/2023 della Corte Territoriale che ha ritenuto non applicabile ai giudizi promossi per l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD a seguito del provvedimento di disconoscimento, il particolare regime di esenzione di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c., in conformità a quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione (vedasi sentenze nn. 34603/2022, 16676/2020, 29010/2020, 16535/2021, 38701/2021).
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione compreso fra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tal senso vedasi Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8792 del 29/03/2019 ). Deve tenersi conto dei valori medi previsti dal D.M. cit. con riduzione nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7115 /2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 1.863,00 (oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%.
Foggia, 15.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti