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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/04/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 96/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 96/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DA PROCIDA Parte_1 C.F._1
SIMONA e dell'avv. GOLLO ALDO ( ) PIAZZA MARSALA 1/5 GENOVA, C.F._2 elettivamente domiciliato in C/O AVV. GOLLO PIAZZA MARSALA 1/5 GENOVApresso il difensore avv. DA PROCIDA SIMONA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GENNARI FRANCESCO e dell'avv. PAOLUCCI LUIGI FILIPPO ( ) C/O C.F._3
AVV. GENNARI FRANCESCO PIAZZA GALILEO GALILEI 6 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEO 6 BOLOGNApresso il difensore avv. GENNARI FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMARO ANTONIO e Parte_2 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in V. GALLIERA N. 8 40121 BOLOGNApresso il difensore avv.
FORMARO ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALI DI Controparte_2 P.IVA_3
MONTICELLI STEFANO e dell'avv. SCIASCIA CANNIZZARO GIUSEPPE
( ) C/O AVV. CASALI DI MONTICELLI S. VIA DELLA MOSCOVA 15 C.F._4
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 15 MILANOpresso il difensore avv. CASALI DI MONTICELLI STEFANO
APPELLATO
Con l'intervento di pagina 1 di 12 con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale euro 10.000 i.v., Controparte_3 codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno:
, in persona della procuratrice speciale a sua volta in persona P.IVA_4 Parte_3 del proprio procuratore speciale dott.ssa (CF. , rappresentato e Parte_4 C.F._5 difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Enrico de Crescenzo del Foro di LA (cod.fiscale:
– casella di posta elettronica certificata enrico. C.F._6 Email_1 E ecavvocati – nr. di telefax 02.86.91.59.73) e dall'avv. Francesco de Crescenzo del Foro di
[...]
OM (cod.fiscale – casella di posta elettronica certificata C.F._7 nr. di telefax 063207268) ed elettivamente Email_3 domiciliato presso lo Studio dell'avv. Enrico de Crescenzo in LA, via San Maurilio n. 20, in forza di procura in calce al presente atto.
INTERVENUTA
In punto a: appello avverso la sentenza n. 3071/2021 del Tribunale di Bologna, pubblicata il
20.12.2021
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 29.5.2017 roponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2118/2017, emesso nei suoi confronti quale fideiussore della fallita
LAGOTTO S.R.L. dal Tribunale di Bologna a beneficio di attualmente Controparte_1 per la somma di € 6.738.121,99 oltre interessi come da domanda e spese del Controparte_1 procedimento.
2. a fondamento della propria opposizione eccepiva, per quanto qui di Parte_1 interesse, che aveva erogato in forza di un contratto di mutuo fondiario a LAGOTTO, per CP_1 almeno tre anni, a partire dal 2012, senza la sua autorizzazione, importanti somme di denaro per operazioni immobiliari insostenibili, in quanto dall'anno suindicato la società si trovava in uno stato di palese dissesto e che la condizione di insolvenza della stessa era evidente dall'esame dei bilanci, con la conseguenza che l'istituto di credito era decaduto dalla fideiussione ex artt. 1955 e 1956 c.c. Inoltre, disconosceva il contratto fideiussorio, affermando che l'apposizione della data e del luogo di sottoscrizione in esso indicati erano stati compilati e posti da un soggetto diverso dall'opponente con penna diversa da quella utilizzata per la sottoscrizione della sua firma. Pertanto, chiedeva che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna venisse revocato o dichiarato illegittimo e la declaratoria di nullità
o annullamento della fideiussione.
3. Si costituiva , deducendo che: in data 20.12.2012 era stato consolidato il contratto di mutuo CP_1 fondiario, inizialmente acceso per € 16.500.000,00, nella minor somma di € 7.651.455,00 e che non vi era stata alcuna concessione di altro credito in seguito all'operazione di consolidamento, con la conseguenza che non vi era stata la violazione da parte della banca degli artt. 1955 e 1956 c.c.;
pagina 2 di 12 l'eccezione di disconoscimento della fideiussione formulata da era da Parte_1 considerarsi completamente infondata. Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande dell'opponente.
4. Nel corso del giudizio di primo grado, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. Parte_1 eccepiva ulteriormente la nullità integrale della fideiussione poiché sottoscritta mediante
[...] moduli predisposti dall'ABI nel 2003 e contenente clausole vietate dall'art. 2 della L. n. 287/1990 a seguito del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca di Italia.
5. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva quale cessionaria dei Parte_2 crediti di , a seguito di scissione parziale proporzionale di quest'ultima, dichiarando di CP_1 intervenire nel giudizio in sostituzione di e insistendo in tutte le domande, eccezioni, istanze CP_1
e difese già formulate dalla banca.
Nelle more veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo.
6. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva nell'interesse di Controparte_2 cessionaria di , facendo propri tutti gli atti posti in essere dalla società CP_4 Parte_2 cedente e chiedendo di essere tenuta indenne da qualsivoglia domanda o eccezione che non riguardasse direttamente o indirettamente il credito oggetto di cessione.
7. Il Tribunale di Bologna così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - respinge l'opposizione proposta da
[...]
e conferma il decreto ingiuntivo n. n. 2118/17 emesso dal Tribunale di Bologna nei suoi Parte_1 confronti in data 04.04.2017; - condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 36.207,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA.”.
8. In particolare, il Tribunale osservava che nella fideiussione rilasciata da Parte_1 erano presenti le clausole n. 2, 6 e 8, che riproducevano sostanzialmente il contenuto delle clausole
ABI dichiarate illegittime dalla Banca d'Italia, ma dalla nullità delle stesse non derivava la conseguenza della nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione e prova che l'accordo senza tali clausole non sarebbe stato concluso, ritenendo altresì che l'opponente non era da considerarsi un consumatore.
9. Inoltre, il Tribunale, premesso che l'eccezione di cui all'art. 1955 c.c. e di concessione abusiva del credito erano state abbandonate dall'opponente, riteneva infondata l'eccezione di cui all'art. 1956 c.c..
10. Infine, il Tribunale riteneva che e non potevano essere considerate carenti CP_1 Parte_2 di legittimazione e in mancanza di consenso di tutte le parti, non potevano essere estromesse dal giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 111 c.p.c..
11. roponeva appello, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, premessa ogni più opportuna declaratoria di legge del caso, respinta ogni contraria istanza, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto - in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Bologna n. 3071/2021 emessa dal Tribunale di Bologna, depositata in cancelleria in data 20 dicembre 2021, notificata dall'avv.
pagina 3 di 12 Formaro all'indirizzo pec dello scrivente legale avv. Aldo Gollo in data 21 dicembre 2021 - accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1. accertare e dichiarare la fideiussione sottoscritta dal sig. nulla e/o annullabile e/o illegittima e/o comunque
Parte_1 priva di qualunque valore giuridico, per non essere in alcun modo riconducibili allo stesso sig. Pt_1 l'apposizione di luogo e data di sottoscrizione sul contratto di fideiussione, e per l'effetto revocare e/o dichiarare ingiusto, erroneo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 4100/2017 RGI, n. 2118/2017 ING.E. del 4 aprile 2017 emesso dal Tribunale di Bologna, non essendo stata sottoscritta per intero e in ogni sua parte la fideiussione dal sig. , non essendo allo stesso
Parte_1 attribuibile l'apposizione, in sede di sottoscrizione, del luogo e della data;
2. accertare e dichiarare la fideiussione sottoscritta dal sig. nulla e/o annullabile e/o illegittima e/o comunque
Parte_1 priva di qualunque valore giuridico, per non essere stato il fideiussore sig.
Parte_1 debitamente informato dei rischi assunti con la sottoscrizione della fideiussione omnibus con la banca medesima, non avendo sottoposto alla firma dello stesso sig. il CP_1 Parte_1 modello sulle norme e sulla trasparenza sulle operazioni e sui servizi bancari, e per l'effetto revocare e/o dichiarare ingiusto, erroneo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 4100/2017 RGI, n. 2118/2017 ING.E. del 4 aprile 2017 emesso dal Tribunale di Bologna, non essendo stato il fideiussore sig. né informato né reso debitamente edotto da sui rischi
Parte_1 Controparte_1 conseguenti alla sottoscrizione della fideiussione omnibus con la banca medesima, e non avendo quest'ultima fatto sottoscrivere allo stesso sig. il modello sulle norme e sulla
Parte_1 trasparenza sulle operazioni e sui servizi bancari, e quindi non corrispondendo l'operazione effettuata al profilo di rischio bancario dello stesso sig. ; 3. accertare e dichiarare la
Parte_1 fideiussione sottoscritta dal sig. nulla e/o annullabile e/o illegittima e/o comunque
Parte_1 priva di qualunque valore giuridico ex art. 1418 1° comma cod. civ., in quanto contenente clausole, segnatamente gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale, rispettivamente concernenti la clausola di sopravvivenza, la deroga all'art. 1957 cod. civ., e la clausola di reviviscenza, in contrasto con la normativa anti-trust e quindi contrarie a norme imperative e per l'effetto revocare e/o dichiarare ingiusto, erroneo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 4100/2017 RGI, n. 2118/2017 ING.E. del 4 aprile 2017 emesso dal Tribunale di Bologna, per nullità della fideiussione omnibus prestata dal sig. ex art. 1418 comma 1° cod. civ. per le causali sopra esposte;
4. accertare e
Parte_1 dichiarare la decadenza di dalla garanzia fideiussoria prestata dal sig. Controparte_1 [...]
, per tutto quanto esposto in atto di opposizione e in memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. Parte_1 1, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 1956 cod. civ., e per l'effetto revocare e/o dichiarare ingiusto, erroneo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 4100/2017 RGI, n. 2118/2017 ING.E. del 4 aprile 2017 emesso dal Tribunale di Bologna per decadenza di dalla garanzia Controparte_1 fideiussoria prestata dal fideiussore sig. ai sensi del disposto di cui all'art. 1956 Parte_1 cod. civ.. - e per l'effetto disattendere tutte le eccezioni ed istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi al Tribunale di Bologna, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre iva e cpa come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie per prova testimoniale, non ammesse o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, sui capitoli di prova sub.
1-11 già ritualmente dedotti in sede di memoria istruttoria n. 2 ex art. 183, VI comma c.p.c., che qui si intendono integralmente ritrascritti, con i testi nella predetta memoria indicati.”
12. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Bologna, contrariis rejectis, così decidere: in via pregiudiziale di rito: in accoglimento dell'appello incidentale, riformare il capo della sentenza impugnata, riconoscendo la carenza di legittimazione di e per l'effetto, disponga Controparte_1 la sua estromissione dal presente giudizio;
in subordine, nel merito: rigettare integralmente, per i motivi esposti, l'appello proposto dal Signor avverso la sentenza n. 3071/2021 del Parte_1 Tribunale di Bologna depositata in data 20 dicembre 2021, e conseguentemente confermare in ogni sua parte la decisione impugnata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via istruttoria: si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie riproposte dall'appellante e già dichiarate inammissibili
pagina 4 di 12 dal Tribunale di Bologna, in quanto inammissibili, irrilevanti ed ininfluenti, per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
13. Si costituiva assegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
“In via preliminare e pregiudiziale: - Accertare e dichiarare che non ha mai avuto Parte_2 legittimazione in relazione ai rapporti sostanziali, ai fatti e alle vicende ante scissione e che successivamente ha poi, a sua volta, ceduto a gli stessi crediti che gli erano derivati per CP_2 scissione parziale;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che la è totalmente carente di Parte_2 legittimazione e comunque del tutto estranea alle domande avversarie, e conseguentemente disporre la sua estromissione dal presente giudizio, per tutti i motivi in narrativa esposti;
In ogni caso: - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
14. Si costituiva assegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, · Respingere integralmente l'appello proposto dal sig. , per i motivi dedotti in Parte_1 narrativa e, per l'effetto; · Confermare la sentenza impugnata n. 3071 del 1/20 dicembre 2021, resa dal Tribunale di Bologna. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
15. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva in qualità di cessionaria di Controparte_3
a propria volta cessionaria di dichiarando di volersi avvalere di Controparte_5 CP_4 tutti gli atti ed istanze già presentati da e per l'effetto di proseguire negli stessi ad ogni CP_2 effetto di legge al fine di sentire accolte le conclusioni tutte già rassegnate in atti.
16. Con il primo motivo di gravame ensurava la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bologna nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di nullità dell'intero contratto di fideiussione oggetto di causa, in quanto contenente clausole vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
L'appellante riteneva che la fideiussione da lui prestata a beneficio di fosse integralmente CP_1 nulla, in quanto contenente gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003.
16.1. In subordine, il Tribunale di Bologna avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 1419 c.c. sotto un duplice profilo. La sentenza era erronea, in quanto affermava che l'appellante non avrebbe fornito allegazione o prova che, senza gli artt. 2, 6 e 8, la fideiussione non sarebbe stata conclusa;
in secondo luogo, nello statuire ex art. 1419 c.c. la nullità parziale dell'art. 2 suindicato, relativo alla deroga al termine decadenziale di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., il Tribunale aveva omesso di rilevare la decadenza dell'istituto bancario dalla garanzia fideiussoria, per il mancato rispetto del termine decadenziale. Infine, il Tribunale aveva contraddittoriamente affermato che l'appellante non era qualificabile come consumatore, nonostante avesse affermato che trovava applicazione l'art. 1419 c.c., data la presenza dei suindicati articoli riproducenti il contenuto delle clausole ABI e quindi ritenendo in tal modo applicabile all'appellante la disciplina di tutela del consumatore.
17. Con il secondo motivo di appello mpugnava la sentenza del Tribunale Parte_1 di Bologna, lamentando erronea e falsa applicazione dell'art. 1956 c.c. nella parte in cui aveva negato la decadenza dell'istituto di credito dalla garanzia fideiussoria prestata dall'appellante. L'appellante affermava che: fosse pacifico che dal 2006 al 2011 , ora , aveva erogato importanti CP_1 CP_1 pagina 5 di 12 somme a LAGOTTO, nonostante la banca fosse a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche di LAGOTTO e l'espresso divieto di a fronte di tale Parte_1 aggravamento;
la sentenza era evidentemente contraddittoria, in quanto, dopo aver affermato che la banca non era decaduta dalla garanzia fideiussoria sul presupposto che sia essa stessa sia il fideiussore al momento delle erogazioni delle somme di denaro erano a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche di LAGOTTO, arrivava poi a negare la conoscenza o conoscibilità da parte dell'istituto di credito del peggioramento delle condizioni economiche di LAGOTTO, laddove sosteneva che l'istituto di credito non avrebbe potuto accorgersi della presenza di errori nei bilanci;
l'art. 1956 c.c. non era da riferirsi esclusivamente all'instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra creditore e debitore principale a seguito dell'aggravamento delle condizioni economiche ma era da considerarsi relativo anche alla gestione del rapporto obbligatorio sorto in un momento antecedente e l'istituto di credito nel 2016 aveva sospeso completamente la restituzione da parte del debitore delle somme mutuate senza motivo e in presenza di una situazione societaria fallimentare.
18. Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui aveva disatteso la sua domanda, avente ad oggetto la nullità o l'invalidità della fideiussione perché la stessa non era stata sottoscritta per intero in ogni sua parte.
19. Con appello incidentale impugnava la sentenza del Tribunale di Bologna nella parte in cui CP_1 aveva rigettato l'eccezione di difetto della propria carenza di legittimazione e non aveva disposto la sua estromissione dal giudizio. Secondo l'appellante incidentale, in forza dell'atto di scissione del
16.1.2018 e della relativa pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ex art. 58 TUB, era Parte_2 subentrata a pieno titolo nella posizione processuale di , in quanto il credito non faceva più CP_1 parte del patrimonio della società incorporata con conseguente difetto di legittimazione in capo alla banca.
20. È infondato l'appello principale e deve essere rigettato.
21. Il primo motivo di gravame principale è infondato.
22. Parte appellante ha eccepito la nullità della fideiussione, in quanto contenente clausole conformi alle clausole nn. 2, 6 e 8 di cui al modello ABI, dichiarato parzialmente nullo con provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia.
L'eccezione è infondata nei termini che seguono.
Le sezioni unite della Suprema Corte (Sez. U - , Sentenza n. 41994 del 30/12/2021) hanno stabilito che
“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
pagina 6 di 12 In motivazione la Suprema Corte ha precisato quanto segue:
“2.15. Una volta esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, deve ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto
- a tali clausole. Né va tralasciato il rilevo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di «conservazione» del negozio.
2.15.1. Va osservato - al riguardo - che la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. ....... La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
...Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata..... 2.18. E tuttavia, nei casi - come quello oggetto del presente giudizio - in cui dello schema dichiarato nullo dalla Banca d'Italia, vengano riprodotte solo le tre clausole succitate, il menzionato «principio di conservazione» degli atti negoziali, costituente nell'ordinamento la «regola», impone di considerare nulli i contratti di fideiussione a valle solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, poiché adottato in violazione della normativa - nazionale ed eurounitaria - antitrust, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle partì, nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità......
Di conseguenza, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte – la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità», secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod.civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione. Evenienza, questa, di ben difficile riscontro nel caso di specie, per le ragioni in precedenza esposte.....
2.20.1. Da siffatta opzione interpretativa deriva, anzitutto, che le fideiussioni per cui è causa restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 cod. civ., nonché dalle affermazioni della giurisprudenza europea succitate”.
In sostanza, la parte che deduce la nullità integrale della fideiussione ha l'onere di allegare e comprovare gli elementi di fatto, su cui dovrebbe fondarsi l'estensione della nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c.: nel caso di specie, ciò non è avvenuto.
pagina 7 di 12 Peraltro, secondo la Suprema Corte, in casi come quello di specie, deve escludersi che le parti contraenti potessero considerare essenziali le clausole nulle in modo da determinare l'estensione della nullità all'intero rapporto contrattuale.
In tal senso si vedano le considerazioni versate nella motivazione della sentenza e che di seguito si riportano:
“Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
2.15.3. E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva
- al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo
e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.
Le considerazioni svolte dalla Suprema Corte e da ultimo riportate con sottolineatura rendono irrilevante la argomentazione addotta da parte appellante a fondamento della essenzialità delle clausole nulle e della estensione della nullità parziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1419 c.c..
In particolare, l'indicazione contrattuale della deroga all'art. 1957 c.c. tra le “principali clausole contrattuali che regolano le operazioni” e tra “le più significative condizioni contrattuali ed economiche” dell'intero negozio fideiussorio non è sufficiente a far ritenere che, senza tale deroga
(colpita da nullità parziale), la banca avrebbe rinunciato alla garanzia fideiussoria, mentre deve ritenersi che la mancanza di tale deroga avrebbe evidentemente rafforzato la volontà del fideiussione di prestare la garanzia.
Deve conclusivamente escludersi che la nullità delle clausole riproducenti il contenuto delle clausole 2,
6 e 8 del modello ABI implichi la nullità dell'intera fideiussione.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di nullità integrale della fideiussione dedotta in giudizio.
23. Quanto alla eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., previa declaratoria di nullità parziale della deroga al disposto contenuto nella norma, valgono le seguenti considerazioni.
Deve evidenziarsi che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. non è stata formulata tempestivamente, entro le preclusioni poste dal processo cioè in atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 8 di 12 Si tratta di una eccezione in senso stretto, che, come tale, deve essere proposta entro la rigida preclusione codicistica suddetta.
Si veda in tal senso sez. 1 - , Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025:
“La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”.
Nel caso di specie, l'eccezione è stata formulata solo in sede di gravame.
Deve escludersi che la parte possa essere “rimessa nei termini” dalle sopravvenute pronunce della
Suprema Corte circa la nullità delle clausole contenute nel modello ABI di fideiussione.
La parte era comunque onerata di eccepire la nullità de qua, destinata a essere affermata in seguito dalla Suprema Corte, anticipandone eventualmente l'orientamento, e su questa base, era onerata conseguenzialmente di eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c..
La tardività dell'eccezione rende irrilevante la declaratoria di nullità parziale della clausola di deroga al disposto della norma stessa, in quanto unicamente finalizzata all'accoglimento della eccezione de qua.
24. Infondato è il secondo motivo di gravame.
Al riguardo deve condividersi quanto correttamente affermato dal primo giudice nonché in recenti pronunce dalla Suprema Corte.
Così il Tribunale:
“sul punto appare dirimente la circostanza, già evidenziata nell'ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, che il fosse socio della Lingotto srl. E infatti se il Pt_1 fideiussore ha rapporti tali con il debitore principale (familiare, socio, legale rappresentante) da far supporre che abbia potuto conoscere comunque del peggioramento della situazione patrimoniale, la fideiussione non si estingue;
ciò in quanto la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore è comune o dev'essere presunta tale. Nel caso di specie, come emerge dalla stessa documentazione prodotta dall'opponente, il soliani era perfettamente informato delle condizioni della società lingotto tanto da proporre azioni giudiziarie a tutela della società stessa, quale la revoca dell'amministratore o l'impugnazione dei bilanci. Dalla stessa prospettazione attorea (cfr. capitoli di prova di cui era stata richiesta l'ammissione) emerge che l'opponente sarebbe venuto a conoscenza degli errori contenuti nei bilanci prima dell'istituto di credito. Come precisato dalla suprema corte (sent. 2902/16) in tale situazione “per un verso , non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore , per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione ).
Si veda sul punto Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023, secondo cui “La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la
pagina 9 di 12 preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore).
La titolarità del 12% delle quote di partecipazione e la proposizione di azioni giudiziali a tutela della società garantita, come la revoca dell'amministrazione e l'impugnazione dei bilanci, inducono a ritenere provata la consapevolezza in capo al fideiussore in modo tale da rendere superflua Pt_1
l'autorizzazione richiesta dall'art. 1956 c.c.
Inoltre, come correttamente affermato dal primo giudice, deve escludersi che la condotta della parte creditrice possa avere determinato l'incremento della esposizione debitoria del debitore principale, anche mediante concessione di nuovo credito.
Successivamente alla stipula del mutuo fondiario, vi è stato soltanto il consolidamento di esso in una somma (mutuata) nettamente inferiore in data 20.12.2012 e la concessione della sospensione dei pagamenti in data 23 settembre 2016, ferma restando la scadenza finale dei termini di rimborso.
Sotto diverso profilo, non può ritenersi attendibile l'intimazione di sospendere l'erogazione del mutuo in data antecedente l'ultima erogazione effettiva (5 agosto 2011).
Tale intimazione sarebbe avvenuta nel corso di una telefonata e parte appellante ha chiesto prova testimoniale sul punto.
Peraltro, soltanto una intimazione scritta è idonea sia ad esprimere una seria volontà in tal senso sia a responsabilizzare seriamente la banca in ordine alle conseguenze giuridiche della intimazione: da qui anche la inammissibilità della prova testimoniale richiesta.
25. È infondato il terzo motivo di gravame.
Secondo l'appellante, la fideiussione sarebbe nulla “PER NON ESSERE STATA SOTTOSCRITTA PER
INTERO IN OGNI SUA PARTE DAL FIDEIUSSORE SIG. SOLIANI”.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto irrilevante la apposizione di data e luogo della sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal fideiussore sottoscrivente per le ragioni che seguono.
“In primo luogo, per quanto riguarda il “disconoscimento” effettuato da parte opponente (non della sottoscrizione ma) del luogo e della data indicati nella fideiussione “stilati e posti da soggetto diverso da , con penna diversa da quella utilizzata per la sottoscrizione della firma del sig. Parte_1
la soprattutto da altra mano e allo stesso non appartenente” (cfr. atto di opposizione pag. 10- Pt_1 11), si osserva innanzitutto come l'opponente si limiti a rilevare l'altruità della apposizione, senza nulla dedurre o provare circa l'erroneità o falsità di detti elementi. Il solo fatto che altri abbiano vergato detti dati non incide sulla validità della fideiussione che non richiede neppure forma scritta ad substantiam.
In ogni caso i dati sono comunque attestati dal timbro postale che si rinviene sullo stesso documento (cfr. doc. 5 di parte opposta).”
pagina 10 di 12 In particolare, tenuto conto della insussistenza dell'obbligo della forma scritta ad substantiam per la fideiussione, da un lato, (a) la mancata contestazione della erroneità o falsità di tali elementi (data e luogo), dall'altro lato, (b) la riconosciuta paternità della sottoscrizione del documento in capo all'appellante, privano di ogni fondatezza la eccezione di cui si tratta.
26. È infondato l'appello incidentale.
e nelle rispettive qualità di danti causa nelle fattispecie di cessione di Parte_2 CP_1 CP_2 credito susseguitesi nel tempo, chiedono che sia dichiarata la “carenza di legittimazione” e la estromissione dal giudizio.
Deve condividersi integralmente quanto affermato dal primo giudice.
“si osserva da ultimo che non può dichiararsi la carenza di legittimazione di e in CP_6 Parte_2 quanto il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale, che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art. 111 c.p.c. l'estromissione del dante causa”.
In primo luogo, trattandosi di successori a titolo particolare nella titolarità del diritto controverso, la legittimazione alla partecipazione del giudizio si fonda sul disposto di cui all'art. 111 c.p.c., secondo il quale “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
In secondo luogo, la perdurante mancanza del consenso di parte appellante, che ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale, preclude la pronuncia di estromissione dei danti causa ex art. 111 c.p.c. (…. “e se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
Deve evidenziarsi, quanto a , che la sua qualità di incorporante di mediante atto di CP_1 CP_1 fusione del 15.11.2019, ha determinato una successione a titolo universale nei confronti della incorporata di modo che la sua legittimazione alla partecipazione al giudizio si fonda, CP_1 dapprima, sull'art. 110 c.p.c. e poi sull'art. 111 c.p.c., in relazione alla qualità di dante causa di quale successore a titolo universale di Unipol banca. Parte_2
27. Devono essere rigettate le conclusioni formulate nel medesimo senso da e Parte_2 CP_2 per le stesse argomentazioni appena svolte in relazione alla posizione di . CP_1
28. Spese.
Vi è soccombenza integrale di parte appellante principale nei confronti di con Controparte_3 conseguente condanna al rimborso delle spese liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 6 del DM n. 55 del 2014.
Il rigetto dell'appello incidentale implica soccombenza reciproca nel rapporto processuale con l'appellante principale, con conseguente compensazione integrale delle spese del grado di appello.
Analoga conclusione deve adottarsi nel rapporto processuale tra parte appellante principale, da un lato,
e e dall'altro lato, tenuto conto di quanto ritenuto al par. 27 della motivazione. Parte_2 CP_2
pagina 11 di 12 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
I – rigetta l'appello principale proposto da l'appello incidentale proposto Parte_1 da già ; CP_1 Controparte_1
II – conferma la sentenza appellata;
III –condanna alla refusione in favore di in persona Parte_1 Controparte_3 della procuratrice speciale delle spese del grado di appello, che liquida in € Parte_3
26.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
IV – dichiara l'integrale compensazione delle spese del grado di appello, relativamente ai residui rapporti processuali;
V - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 8 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 96/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DA PROCIDA Parte_1 C.F._1
SIMONA e dell'avv. GOLLO ALDO ( ) PIAZZA MARSALA 1/5 GENOVA, C.F._2 elettivamente domiciliato in C/O AVV. GOLLO PIAZZA MARSALA 1/5 GENOVApresso il difensore avv. DA PROCIDA SIMONA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GENNARI FRANCESCO e dell'avv. PAOLUCCI LUIGI FILIPPO ( ) C/O C.F._3
AVV. GENNARI FRANCESCO PIAZZA GALILEO GALILEI 6 BOLOGNA;
, elettivamente domiciliato in PIAZZA GALILEO 6 BOLOGNApresso il difensore avv. GENNARI FRANCESCO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORMARO ANTONIO e Parte_2 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in V. GALLIERA N. 8 40121 BOLOGNApresso il difensore avv.
FORMARO ANTONIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASALI DI Controparte_2 P.IVA_3
MONTICELLI STEFANO e dell'avv. SCIASCIA CANNIZZARO GIUSEPPE
( ) C/O AVV. CASALI DI MONTICELLI S. VIA DELLA MOSCOVA 15 C.F._4
MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA 15 MILANOpresso il difensore avv. CASALI DI MONTICELLI STEFANO
APPELLATO
Con l'intervento di pagina 1 di 12 con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale euro 10.000 i.v., Controparte_3 codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno:
, in persona della procuratrice speciale a sua volta in persona P.IVA_4 Parte_3 del proprio procuratore speciale dott.ssa (CF. , rappresentato e Parte_4 C.F._5 difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Enrico de Crescenzo del Foro di LA (cod.fiscale:
– casella di posta elettronica certificata enrico. C.F._6 Email_1 E ecavvocati – nr. di telefax 02.86.91.59.73) e dall'avv. Francesco de Crescenzo del Foro di
[...]
OM (cod.fiscale – casella di posta elettronica certificata C.F._7 nr. di telefax 063207268) ed elettivamente Email_3 domiciliato presso lo Studio dell'avv. Enrico de Crescenzo in LA, via San Maurilio n. 20, in forza di procura in calce al presente atto.
INTERVENUTA
In punto a: appello avverso la sentenza n. 3071/2021 del Tribunale di Bologna, pubblicata il
20.12.2021
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 29.5.2017 roponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2118/2017, emesso nei suoi confronti quale fideiussore della fallita
LAGOTTO S.R.L. dal Tribunale di Bologna a beneficio di attualmente Controparte_1 per la somma di € 6.738.121,99 oltre interessi come da domanda e spese del Controparte_1 procedimento.
2. a fondamento della propria opposizione eccepiva, per quanto qui di Parte_1 interesse, che aveva erogato in forza di un contratto di mutuo fondiario a LAGOTTO, per CP_1 almeno tre anni, a partire dal 2012, senza la sua autorizzazione, importanti somme di denaro per operazioni immobiliari insostenibili, in quanto dall'anno suindicato la società si trovava in uno stato di palese dissesto e che la condizione di insolvenza della stessa era evidente dall'esame dei bilanci, con la conseguenza che l'istituto di credito era decaduto dalla fideiussione ex artt. 1955 e 1956 c.c. Inoltre, disconosceva il contratto fideiussorio, affermando che l'apposizione della data e del luogo di sottoscrizione in esso indicati erano stati compilati e posti da un soggetto diverso dall'opponente con penna diversa da quella utilizzata per la sottoscrizione della sua firma. Pertanto, chiedeva che il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna venisse revocato o dichiarato illegittimo e la declaratoria di nullità
o annullamento della fideiussione.
3. Si costituiva , deducendo che: in data 20.12.2012 era stato consolidato il contratto di mutuo CP_1 fondiario, inizialmente acceso per € 16.500.000,00, nella minor somma di € 7.651.455,00 e che non vi era stata alcuna concessione di altro credito in seguito all'operazione di consolidamento, con la conseguenza che non vi era stata la violazione da parte della banca degli artt. 1955 e 1956 c.c.;
pagina 2 di 12 l'eccezione di disconoscimento della fideiussione formulata da era da Parte_1 considerarsi completamente infondata. Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande dell'opponente.
4. Nel corso del giudizio di primo grado, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. Parte_1 eccepiva ulteriormente la nullità integrale della fideiussione poiché sottoscritta mediante
[...] moduli predisposti dall'ABI nel 2003 e contenente clausole vietate dall'art. 2 della L. n. 287/1990 a seguito del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 della Banca di Italia.
5. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva quale cessionaria dei Parte_2 crediti di , a seguito di scissione parziale proporzionale di quest'ultima, dichiarando di CP_1 intervenire nel giudizio in sostituzione di e insistendo in tutte le domande, eccezioni, istanze CP_1
e difese già formulate dalla banca.
Nelle more veniva concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo.
6. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva nell'interesse di Controparte_2 cessionaria di , facendo propri tutti gli atti posti in essere dalla società CP_4 Parte_2 cedente e chiedendo di essere tenuta indenne da qualsivoglia domanda o eccezione che non riguardasse direttamente o indirettamente il credito oggetto di cessione.
7. Il Tribunale di Bologna così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - respinge l'opposizione proposta da
[...]
e conferma il decreto ingiuntivo n. n. 2118/17 emesso dal Tribunale di Bologna nei suoi Parte_1 confronti in data 04.04.2017; - condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 36.207,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA.”.
8. In particolare, il Tribunale osservava che nella fideiussione rilasciata da Parte_1 erano presenti le clausole n. 2, 6 e 8, che riproducevano sostanzialmente il contenuto delle clausole
ABI dichiarate illegittime dalla Banca d'Italia, ma dalla nullità delle stesse non derivava la conseguenza della nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione e prova che l'accordo senza tali clausole non sarebbe stato concluso, ritenendo altresì che l'opponente non era da considerarsi un consumatore.
9. Inoltre, il Tribunale, premesso che l'eccezione di cui all'art. 1955 c.c. e di concessione abusiva del credito erano state abbandonate dall'opponente, riteneva infondata l'eccezione di cui all'art. 1956 c.c..
10. Infine, il Tribunale riteneva che e non potevano essere considerate carenti CP_1 Parte_2 di legittimazione e in mancanza di consenso di tutte le parti, non potevano essere estromesse dal giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 111 c.p.c..
11. roponeva appello, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, premessa ogni più opportuna declaratoria di legge del caso, respinta ogni contraria istanza, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto - in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Bologna n. 3071/2021 emessa dal Tribunale di Bologna, depositata in cancelleria in data 20 dicembre 2021, notificata dall'avv.
pagina 3 di 12 Formaro all'indirizzo pec dello scrivente legale avv. Aldo Gollo in data 21 dicembre 2021 - accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1. accertare e dichiarare la fideiussione sottoscritta dal sig. nulla e/o annullabile e/o illegittima e/o comunque
Parte_1 priva di qualunque valore giuridico, per non essere in alcun modo riconducibili allo stesso sig. Pt_1 l'apposizione di luogo e data di sottoscrizione sul contratto di fideiussione, e per l'effetto revocare e/o dichiarare ingiusto, erroneo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 4100/2017 RGI, n. 2118/2017 ING.E. del 4 aprile 2017 emesso dal Tribunale di Bologna, non essendo stata sottoscritta per intero e in ogni sua parte la fideiussione dal sig. , non essendo allo stesso
Parte_1 attribuibile l'apposizione, in sede di sottoscrizione, del luogo e della data;
2. accertare e dichiarare la fideiussione sottoscritta dal sig. nulla e/o annullabile e/o illegittima e/o comunque
Parte_1 priva di qualunque valore giuridico, per non essere stato il fideiussore sig.
Parte_1 debitamente informato dei rischi assunti con la sottoscrizione della fideiussione omnibus con la banca medesima, non avendo sottoposto alla firma dello stesso sig. il CP_1 Parte_1 modello sulle norme e sulla trasparenza sulle operazioni e sui servizi bancari, e per l'effetto revocare e/o dichiarare ingiusto, erroneo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 4100/2017 RGI, n. 2118/2017 ING.E. del 4 aprile 2017 emesso dal Tribunale di Bologna, non essendo stato il fideiussore sig. né informato né reso debitamente edotto da sui rischi
Parte_1 Controparte_1 conseguenti alla sottoscrizione della fideiussione omnibus con la banca medesima, e non avendo quest'ultima fatto sottoscrivere allo stesso sig. il modello sulle norme e sulla
Parte_1 trasparenza sulle operazioni e sui servizi bancari, e quindi non corrispondendo l'operazione effettuata al profilo di rischio bancario dello stesso sig. ; 3. accertare e dichiarare la
Parte_1 fideiussione sottoscritta dal sig. nulla e/o annullabile e/o illegittima e/o comunque
Parte_1 priva di qualunque valore giuridico ex art. 1418 1° comma cod. civ., in quanto contenente clausole, segnatamente gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale, rispettivamente concernenti la clausola di sopravvivenza, la deroga all'art. 1957 cod. civ., e la clausola di reviviscenza, in contrasto con la normativa anti-trust e quindi contrarie a norme imperative e per l'effetto revocare e/o dichiarare ingiusto, erroneo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 4100/2017 RGI, n. 2118/2017 ING.E. del 4 aprile 2017 emesso dal Tribunale di Bologna, per nullità della fideiussione omnibus prestata dal sig. ex art. 1418 comma 1° cod. civ. per le causali sopra esposte;
4. accertare e
Parte_1 dichiarare la decadenza di dalla garanzia fideiussoria prestata dal sig. Controparte_1 [...]
, per tutto quanto esposto in atto di opposizione e in memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. Parte_1 1, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 1956 cod. civ., e per l'effetto revocare e/o dichiarare ingiusto, erroneo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto n. 4100/2017 RGI, n. 2118/2017 ING.E. del 4 aprile 2017 emesso dal Tribunale di Bologna per decadenza di dalla garanzia Controparte_1 fideiussoria prestata dal fideiussore sig. ai sensi del disposto di cui all'art. 1956 Parte_1 cod. civ.. - e per l'effetto disattendere tutte le eccezioni ed istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi al Tribunale di Bologna, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre iva e cpa come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie per prova testimoniale, non ammesse o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, sui capitoli di prova sub.
1-11 già ritualmente dedotti in sede di memoria istruttoria n. 2 ex art. 183, VI comma c.p.c., che qui si intendono integralmente ritrascritti, con i testi nella predetta memoria indicati.”
12. Si costituiva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Bologna, contrariis rejectis, così decidere: in via pregiudiziale di rito: in accoglimento dell'appello incidentale, riformare il capo della sentenza impugnata, riconoscendo la carenza di legittimazione di e per l'effetto, disponga Controparte_1 la sua estromissione dal presente giudizio;
in subordine, nel merito: rigettare integralmente, per i motivi esposti, l'appello proposto dal Signor avverso la sentenza n. 3071/2021 del Parte_1 Tribunale di Bologna depositata in data 20 dicembre 2021, e conseguentemente confermare in ogni sua parte la decisione impugnata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via istruttoria: si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie riproposte dall'appellante e già dichiarate inammissibili
pagina 4 di 12 dal Tribunale di Bologna, in quanto inammissibili, irrilevanti ed ininfluenti, per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
13. Si costituiva assegnando le seguenti conclusioni: Parte_2
“In via preliminare e pregiudiziale: - Accertare e dichiarare che non ha mai avuto Parte_2 legittimazione in relazione ai rapporti sostanziali, ai fatti e alle vicende ante scissione e che successivamente ha poi, a sua volta, ceduto a gli stessi crediti che gli erano derivati per CP_2 scissione parziale;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che la è totalmente carente di Parte_2 legittimazione e comunque del tutto estranea alle domande avversarie, e conseguentemente disporre la sua estromissione dal presente giudizio, per tutti i motivi in narrativa esposti;
In ogni caso: - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
14. Si costituiva assegnando le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, · Respingere integralmente l'appello proposto dal sig. , per i motivi dedotti in Parte_1 narrativa e, per l'effetto; · Confermare la sentenza impugnata n. 3071 del 1/20 dicembre 2021, resa dal Tribunale di Bologna. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
15. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva in qualità di cessionaria di Controparte_3
a propria volta cessionaria di dichiarando di volersi avvalere di Controparte_5 CP_4 tutti gli atti ed istanze già presentati da e per l'effetto di proseguire negli stessi ad ogni CP_2 effetto di legge al fine di sentire accolte le conclusioni tutte già rassegnate in atti.
16. Con il primo motivo di gravame ensurava la sentenza del Tribunale di Parte_1
Bologna nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di nullità dell'intero contratto di fideiussione oggetto di causa, in quanto contenente clausole vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
L'appellante riteneva che la fideiussione da lui prestata a beneficio di fosse integralmente CP_1 nulla, in quanto contenente gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003.
16.1. In subordine, il Tribunale di Bologna avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 1419 c.c. sotto un duplice profilo. La sentenza era erronea, in quanto affermava che l'appellante non avrebbe fornito allegazione o prova che, senza gli artt. 2, 6 e 8, la fideiussione non sarebbe stata conclusa;
in secondo luogo, nello statuire ex art. 1419 c.c. la nullità parziale dell'art. 2 suindicato, relativo alla deroga al termine decadenziale di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c., il Tribunale aveva omesso di rilevare la decadenza dell'istituto bancario dalla garanzia fideiussoria, per il mancato rispetto del termine decadenziale. Infine, il Tribunale aveva contraddittoriamente affermato che l'appellante non era qualificabile come consumatore, nonostante avesse affermato che trovava applicazione l'art. 1419 c.c., data la presenza dei suindicati articoli riproducenti il contenuto delle clausole ABI e quindi ritenendo in tal modo applicabile all'appellante la disciplina di tutela del consumatore.
17. Con il secondo motivo di appello mpugnava la sentenza del Tribunale Parte_1 di Bologna, lamentando erronea e falsa applicazione dell'art. 1956 c.c. nella parte in cui aveva negato la decadenza dell'istituto di credito dalla garanzia fideiussoria prestata dall'appellante. L'appellante affermava che: fosse pacifico che dal 2006 al 2011 , ora , aveva erogato importanti CP_1 CP_1 pagina 5 di 12 somme a LAGOTTO, nonostante la banca fosse a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche di LAGOTTO e l'espresso divieto di a fronte di tale Parte_1 aggravamento;
la sentenza era evidentemente contraddittoria, in quanto, dopo aver affermato che la banca non era decaduta dalla garanzia fideiussoria sul presupposto che sia essa stessa sia il fideiussore al momento delle erogazioni delle somme di denaro erano a conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche di LAGOTTO, arrivava poi a negare la conoscenza o conoscibilità da parte dell'istituto di credito del peggioramento delle condizioni economiche di LAGOTTO, laddove sosteneva che l'istituto di credito non avrebbe potuto accorgersi della presenza di errori nei bilanci;
l'art. 1956 c.c. non era da riferirsi esclusivamente all'instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra creditore e debitore principale a seguito dell'aggravamento delle condizioni economiche ma era da considerarsi relativo anche alla gestione del rapporto obbligatorio sorto in un momento antecedente e l'istituto di credito nel 2016 aveva sospeso completamente la restituzione da parte del debitore delle somme mutuate senza motivo e in presenza di una situazione societaria fallimentare.
18. Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella Parte_1 parte in cui aveva disatteso la sua domanda, avente ad oggetto la nullità o l'invalidità della fideiussione perché la stessa non era stata sottoscritta per intero in ogni sua parte.
19. Con appello incidentale impugnava la sentenza del Tribunale di Bologna nella parte in cui CP_1 aveva rigettato l'eccezione di difetto della propria carenza di legittimazione e non aveva disposto la sua estromissione dal giudizio. Secondo l'appellante incidentale, in forza dell'atto di scissione del
16.1.2018 e della relativa pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ex art. 58 TUB, era Parte_2 subentrata a pieno titolo nella posizione processuale di , in quanto il credito non faceva più CP_1 parte del patrimonio della società incorporata con conseguente difetto di legittimazione in capo alla banca.
20. È infondato l'appello principale e deve essere rigettato.
21. Il primo motivo di gravame principale è infondato.
22. Parte appellante ha eccepito la nullità della fideiussione, in quanto contenente clausole conformi alle clausole nn. 2, 6 e 8 di cui al modello ABI, dichiarato parzialmente nullo con provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia.
L'eccezione è infondata nei termini che seguono.
Le sezioni unite della Suprema Corte (Sez. U - , Sentenza n. 41994 del 30/12/2021) hanno stabilito che
“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419
c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
pagina 6 di 12 In motivazione la Suprema Corte ha precisato quanto segue:
“2.15. Una volta esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, deve ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto
- a tali clausole. Né va tralasciato il rilevo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di «conservazione» del negozio.
2.15.1. Va osservato - al riguardo - che la regola dell'art. 1419, primo comma, c.c. - ignota al codice del 1865, come pure al code civil, provenendo dall'esperienza tedesca - insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 c.c., enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la «conservazione», in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. ....... La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
...Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata..... 2.18. E tuttavia, nei casi - come quello oggetto del presente giudizio - in cui dello schema dichiarato nullo dalla Banca d'Italia, vengano riprodotte solo le tre clausole succitate, il menzionato «principio di conservazione» degli atti negoziali, costituente nell'ordinamento la «regola», impone di considerare nulli i contratti di fideiussione a valle solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito a monte, poiché adottato in violazione della normativa - nazionale ed eurounitaria - antitrust, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà delle partì, nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità......
Di conseguenza, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte – la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità», secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419, primo comma, cod.civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione. Evenienza, questa, di ben difficile riscontro nel caso di specie, per le ragioni in precedenza esposte.....
2.20.1. Da siffatta opzione interpretativa deriva, anzitutto, che le fideiussioni per cui è causa restano pienamente valide ed efficaci, sebbene depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia, poiché anticoncorrenziali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 cod. civ., nonché dalle affermazioni della giurisprudenza europea succitate”.
In sostanza, la parte che deduce la nullità integrale della fideiussione ha l'onere di allegare e comprovare gli elementi di fatto, su cui dovrebbe fondarsi l'estensione della nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c.: nel caso di specie, ciò non è avvenuto.
pagina 7 di 12 Peraltro, secondo la Suprema Corte, in casi come quello di specie, deve escludersi che le parti contraenti potessero considerare essenziali le clausole nulle in modo da determinare l'estensione della nullità all'intero rapporto contrattuale.
In tal senso si vedano le considerazioni versate nella motivazione della sentenza e che di seguito si riportano:
“Agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
2.15.3. E tuttavia, tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva
- al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo
e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”.
Le considerazioni svolte dalla Suprema Corte e da ultimo riportate con sottolineatura rendono irrilevante la argomentazione addotta da parte appellante a fondamento della essenzialità delle clausole nulle e della estensione della nullità parziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1419 c.c..
In particolare, l'indicazione contrattuale della deroga all'art. 1957 c.c. tra le “principali clausole contrattuali che regolano le operazioni” e tra “le più significative condizioni contrattuali ed economiche” dell'intero negozio fideiussorio non è sufficiente a far ritenere che, senza tale deroga
(colpita da nullità parziale), la banca avrebbe rinunciato alla garanzia fideiussoria, mentre deve ritenersi che la mancanza di tale deroga avrebbe evidentemente rafforzato la volontà del fideiussione di prestare la garanzia.
Deve conclusivamente escludersi che la nullità delle clausole riproducenti il contenuto delle clausole 2,
6 e 8 del modello ABI implichi la nullità dell'intera fideiussione.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di nullità integrale della fideiussione dedotta in giudizio.
23. Quanto alla eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., previa declaratoria di nullità parziale della deroga al disposto contenuto nella norma, valgono le seguenti considerazioni.
Deve evidenziarsi che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. non è stata formulata tempestivamente, entro le preclusioni poste dal processo cioè in atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 8 di 12 Si tratta di una eccezione in senso stretto, che, come tale, deve essere proposta entro la rigida preclusione codicistica suddetta.
Si veda in tal senso sez. 1 - , Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025:
“La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa”.
Nel caso di specie, l'eccezione è stata formulata solo in sede di gravame.
Deve escludersi che la parte possa essere “rimessa nei termini” dalle sopravvenute pronunce della
Suprema Corte circa la nullità delle clausole contenute nel modello ABI di fideiussione.
La parte era comunque onerata di eccepire la nullità de qua, destinata a essere affermata in seguito dalla Suprema Corte, anticipandone eventualmente l'orientamento, e su questa base, era onerata conseguenzialmente di eccepire la decadenza ex art. 1957 c.c..
La tardività dell'eccezione rende irrilevante la declaratoria di nullità parziale della clausola di deroga al disposto della norma stessa, in quanto unicamente finalizzata all'accoglimento della eccezione de qua.
24. Infondato è il secondo motivo di gravame.
Al riguardo deve condividersi quanto correttamente affermato dal primo giudice nonché in recenti pronunce dalla Suprema Corte.
Così il Tribunale:
“sul punto appare dirimente la circostanza, già evidenziata nell'ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto, che il fosse socio della Lingotto srl. E infatti se il Pt_1 fideiussore ha rapporti tali con il debitore principale (familiare, socio, legale rappresentante) da far supporre che abbia potuto conoscere comunque del peggioramento della situazione patrimoniale, la fideiussione non si estingue;
ciò in quanto la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore è comune o dev'essere presunta tale. Nel caso di specie, come emerge dalla stessa documentazione prodotta dall'opponente, il soliani era perfettamente informato delle condizioni della società lingotto tanto da proporre azioni giudiziarie a tutela della società stessa, quale la revoca dell'amministratore o l'impugnazione dei bilanci. Dalla stessa prospettazione attorea (cfr. capitoli di prova di cui era stata richiesta l'ammissione) emerge che l'opponente sarebbe venuto a conoscenza degli errori contenuti nei bilanci prima dell'istituto di credito. Come precisato dalla suprema corte (sent. 2902/16) in tale situazione “per un verso , non è ipotizzabile alcun obbligo del creditore di informarsi a sua volta e di rendere edotto il fideiussore, già pienamente informato, delle peggiorate condizioni economiche del debitore , per altro verso, la qualità di socio del fideiussore consente a quest'ultimo di attivarsi per impedire che continui la negativa gestione della società (mediante la revoca dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i rischi assunti (mediante l'anticipata revoca della fideiussione ).
Si veda sul punto Sez. 3 - , Ordinanza n. 20713 del 17/07/2023, secondo cui “La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la
pagina 9 di 12 preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore).
La titolarità del 12% delle quote di partecipazione e la proposizione di azioni giudiziali a tutela della società garantita, come la revoca dell'amministrazione e l'impugnazione dei bilanci, inducono a ritenere provata la consapevolezza in capo al fideiussore in modo tale da rendere superflua Pt_1
l'autorizzazione richiesta dall'art. 1956 c.c.
Inoltre, come correttamente affermato dal primo giudice, deve escludersi che la condotta della parte creditrice possa avere determinato l'incremento della esposizione debitoria del debitore principale, anche mediante concessione di nuovo credito.
Successivamente alla stipula del mutuo fondiario, vi è stato soltanto il consolidamento di esso in una somma (mutuata) nettamente inferiore in data 20.12.2012 e la concessione della sospensione dei pagamenti in data 23 settembre 2016, ferma restando la scadenza finale dei termini di rimborso.
Sotto diverso profilo, non può ritenersi attendibile l'intimazione di sospendere l'erogazione del mutuo in data antecedente l'ultima erogazione effettiva (5 agosto 2011).
Tale intimazione sarebbe avvenuta nel corso di una telefonata e parte appellante ha chiesto prova testimoniale sul punto.
Peraltro, soltanto una intimazione scritta è idonea sia ad esprimere una seria volontà in tal senso sia a responsabilizzare seriamente la banca in ordine alle conseguenze giuridiche della intimazione: da qui anche la inammissibilità della prova testimoniale richiesta.
25. È infondato il terzo motivo di gravame.
Secondo l'appellante, la fideiussione sarebbe nulla “PER NON ESSERE STATA SOTTOSCRITTA PER
INTERO IN OGNI SUA PARTE DAL FIDEIUSSORE SIG. SOLIANI”.
Il Tribunale ha correttamente ritenuto irrilevante la apposizione di data e luogo della sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal fideiussore sottoscrivente per le ragioni che seguono.
“In primo luogo, per quanto riguarda il “disconoscimento” effettuato da parte opponente (non della sottoscrizione ma) del luogo e della data indicati nella fideiussione “stilati e posti da soggetto diverso da , con penna diversa da quella utilizzata per la sottoscrizione della firma del sig. Parte_1
la soprattutto da altra mano e allo stesso non appartenente” (cfr. atto di opposizione pag. 10- Pt_1 11), si osserva innanzitutto come l'opponente si limiti a rilevare l'altruità della apposizione, senza nulla dedurre o provare circa l'erroneità o falsità di detti elementi. Il solo fatto che altri abbiano vergato detti dati non incide sulla validità della fideiussione che non richiede neppure forma scritta ad substantiam.
In ogni caso i dati sono comunque attestati dal timbro postale che si rinviene sullo stesso documento (cfr. doc. 5 di parte opposta).”
pagina 10 di 12 In particolare, tenuto conto della insussistenza dell'obbligo della forma scritta ad substantiam per la fideiussione, da un lato, (a) la mancata contestazione della erroneità o falsità di tali elementi (data e luogo), dall'altro lato, (b) la riconosciuta paternità della sottoscrizione del documento in capo all'appellante, privano di ogni fondatezza la eccezione di cui si tratta.
26. È infondato l'appello incidentale.
e nelle rispettive qualità di danti causa nelle fattispecie di cessione di Parte_2 CP_1 CP_2 credito susseguitesi nel tempo, chiedono che sia dichiarata la “carenza di legittimazione” e la estromissione dal giudizio.
Deve condividersi integralmente quanto affermato dal primo giudice.
“si osserva da ultimo che non può dichiararsi la carenza di legittimazione di e in CP_6 Parte_2 quanto il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale, che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art. 111 c.p.c. l'estromissione del dante causa”.
In primo luogo, trattandosi di successori a titolo particolare nella titolarità del diritto controverso, la legittimazione alla partecipazione del giudizio si fonda sul disposto di cui all'art. 111 c.p.c., secondo il quale “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”.
In secondo luogo, la perdurante mancanza del consenso di parte appellante, che ha chiesto il rigetto dell'appello incidentale, preclude la pronuncia di estromissione dei danti causa ex art. 111 c.p.c. (…. “e se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
Deve evidenziarsi, quanto a , che la sua qualità di incorporante di mediante atto di CP_1 CP_1 fusione del 15.11.2019, ha determinato una successione a titolo universale nei confronti della incorporata di modo che la sua legittimazione alla partecipazione al giudizio si fonda, CP_1 dapprima, sull'art. 110 c.p.c. e poi sull'art. 111 c.p.c., in relazione alla qualità di dante causa di quale successore a titolo universale di Unipol banca. Parte_2
27. Devono essere rigettate le conclusioni formulate nel medesimo senso da e Parte_2 CP_2 per le stesse argomentazioni appena svolte in relazione alla posizione di . CP_1
28. Spese.
Vi è soccombenza integrale di parte appellante principale nei confronti di con Controparte_3 conseguente condanna al rimborso delle spese liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 6 del DM n. 55 del 2014.
Il rigetto dell'appello incidentale implica soccombenza reciproca nel rapporto processuale con l'appellante principale, con conseguente compensazione integrale delle spese del grado di appello.
Analoga conclusione deve adottarsi nel rapporto processuale tra parte appellante principale, da un lato,
e e dall'altro lato, tenuto conto di quanto ritenuto al par. 27 della motivazione. Parte_2 CP_2
pagina 11 di 12 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
I – rigetta l'appello principale proposto da l'appello incidentale proposto Parte_1 da già ; CP_1 Controparte_1
II – conferma la sentenza appellata;
III –condanna alla refusione in favore di in persona Parte_1 Controparte_3 della procuratrice speciale delle spese del grado di appello, che liquida in € Parte_3
26.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
IV – dichiara l'integrale compensazione delle spese del grado di appello, relativamente ai residui rapporti processuali;
V - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 8 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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