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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
CARMELA MASCARELLO PRESIDENTE REL. CARLA BELTRAMINO CONSIGLIERE ANNA GIULIA MELILLI CONSIGLIERE
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 15-2024 r.g.c. promossa in sede di appello da:
residente in [...]rappresentata e difesa dagli avv. Angela Parte_1
Pasinetti e Pier Giorgio Olivero presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in CU Piazza Galimberti 1 giusta procura agli atti
PARTE APPELLANTE nei confronti di
domiciliato in Comune di AS UR rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. Franca Dardo e Liliana Diato e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Bra (CN) via Cavour 44 in forza di procura in atti
PARTE APPELLATA In contraddittorio con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott. Nicoletta Quaglino che non ha inteso presentare le proprie conclusioni
Avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti pubblicata dal Tribunale Ordinario di CUNEO in data 11 dicembre 2023
Conclusioni della parte appellante: previa ammissione dei capi di prova dedotti in primo grado …nonché l'ulteriore audizione del minore nato il [...] Per_1 da parte di questa Corte, in via principale e nel merito…omissis… modificare la sentenza di primo grado affidando il minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e visite del padre ogni quindici giorni nel fine settimana dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina.
1 trascorrerà con il padre, nella settimana nella quale il ragazzo rimarrà con la Per_1 madre nel fine settimana, due pomeriggi e verrà riportato il mattino successivo presso l'istituto scolastico o , in alternativa, nel luogo indicato dalla madre;
nella settimana invece in cui il ragazzo trascorrerà il weekend con il padre le giornate infrasettimanali di incontro padre-figlio si ridurranno ad un pomeriggio la settimana con impegno del padre di riportare il figlio a scuola nella mattinata successiva. Il padre avrà ancora diritto ad avere il figlio con sè una settimana nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, tre giorni nelle vacanze pasquali ricomprendenti ad anni alterni la festività di Pasqua e di Pasquetta.
Le festività ulteriori verranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre. Nel periodo estivo ciascuno dei coniugi, salvo diversi accordi, trascorrerà con il figlio 21 giorni ( tre settimane) e durante questo periodo saranno sospese le visite dell'altro genitore. Si precisa che le vacanze estive dovranno essere concordate inderogabilmente entro il 31 maggio di ogni anno. In punto assegno di mantenimento: …condannarsi il sig. a pagare alla sig. CP_1
l'assegno mensile di euro 1000 o altra veriore somma dalla Corte Pt_1 determinanda oltre al 75% delle spese straordinarie tenuto conto che il signor CP_1 percepisce un compenso annuale pari a oltre 100.000 euro ( confermato nel bilancio e nell'assemblea relativo all'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2023 per la produzione del quale si chiede di essere ammessa tenuto conto che l'approvazione del bilancio è avvenuta il 29 aprile 2024), è titolare del 50% del capitale della società Il RO SR e di prestigiosi immobili. Condannarsi il alla consegna del posto auto 2 sito nel cortile del condominio CP_1
Sant'Andrea in via XX Settembre 40 in CU in quanto pertinenza dell'abitazione. Con il favore delle spese di primo e di secondo grado. Contesta la memoria depositata il 1 ottobre 2024 dal signor e insiste CP_1 per l'autorizzazione alla produzione dei documenti di cui alla memoria del 16 settembre 2024.
Conclusioni per CP_1
“si oppone all'audizione del minore e alla produzione documentale domandata da controparte con memoria 16 settembre 2024. Nel rito: respingere le domande svolte in via istruttoria da parte appellante in quanto inammissibili e così la domanda di ascolto del minore perché superflua ed inutile al fine del decidere non avendo lamentato parte avversa che abbia mal accolto Per_1 di stare due giorni in più al mese con il padre. Nel merito rigettare il reclamo e confermare la sentenza del Tribunale di CU.
2 Respingere le domande della signora nella memoria di precisazione delle Pt_1 conclusioni trattandosi ,quanto all'affidamento e alla frequentazione del padre, di domanda nuova diversa non solo da quella contenuta nel reclamo ma anche nelle conclusioni di primo grado nelle quali si chiedeva di confermare i tempi e le modalità della sentenza di separazione che non prevede assolutamente fine settimana per il padre dal sabato alla domenica ma dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina. .. Quanto alla domanda di aumento del contributo al mantenimento di euro 1000,00, respingerla perché non giustificata considerate le ragioni del Tribunale , l'aumento reddituale della signora l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima Pt_1 nonché i motivi svolti dalla presente difesa nella comparsa costitutiva e nella memoria di replica;
quanto alla richiesta di condanna alla rivalutazione monetaria del contributo al mantenimento, la stessa è prevista per legge e opererà , essendo stata la sentenza impugnata nel novembre 2023 a far data dal dicembre 2024; quanto alla domanda di condanna alla consegna del posto auto alla signora Pt_1 se ne rileva l'assoluta inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza per le ragioni svolte nella memoria costitutiva. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradidi giudizio. Il P.G. Sost. Dott. esprime parere contrario Controparte_2 all'accoglimento del reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori ( nata nel 1979) e ( nato nel 1974) Parte_1 CP_1 contraevano matrimonio concordatario a LI ( SV) il 9 luglio 2005. Dall'unione nasceva il figlio nato il [...]. I coniugi si separavano con sentenza Per_1 su conclusioni conformi nel 2018. Con ricorso depositato il 15 dicembre 2021, il signor chiedeva la CP_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio richiamando le condizioni di separazione e cioè l'affidamento condiviso e il collocamento del figlio minore in via prevalente presso la madre a CU, l'assegnazione a lei della Per_1 casa coniugale ed un contributo al mantenimento per il figlio pari a 300 euro mensili a proprio carico oltre al 50% delle spese straordinarie. La signora si costituiva in giudizio non opponendosi alle domande Parte_1 sull'affidamento e la collocazione del figlio ma instando per l'aumento del contributo al mantenimento del figlio fino a 1000 euro mensili. Il Tribunale di CUNEO con la sentenza 27 SETTEMBRE 2022 N. 866/22 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale accoglieva la domanda del padre di trascorrere un pomeriggio in più con il figlio ogni due settimane e gli assegnava, quando il weekend era di sua Per_1
3 competenza, anche il lunedì pomeriggio quando avrebbe prelevato il figlio a scuola per poi ricondurvelo, previo pernottamento, il martedì mattina. Il Tribunale rigettava la domanda della madre di aumento del contributo al mantenimento del figlio a 1000 euro mese non essendo emerse situazioni nuove rispetto all'ordinanza presidenziale 9 aprile 2022 e non risultando maggiori spese per il figlio il quale frequentava le scuole medie. Condannava la signora Per_1
l pagamento delle spese di lite a favore del signor euro che liquidava Pt_1 CP_1 in euro 7616,00. Nei confronti di tale sentenza ha interposto appello la signora Parte_1 proponendo contestuale istanza di sospensiva in ordine al capo di condanna alle spese di lite, domanda alla quale rinunciava all'udienza del 19 aprile 2024.
Con il primo motivo, la signora contestava l'ampliamento del diritto di visita Pt_1 del padre perché in realtà, il figlio nel periodo di tempo in cui avrebbe Per_1 dovuto stare con il padre, rimaneva in compagnia della nonna paterna.La signora impiegata presso il Comune di CU, esponeva di dover avvalersi di una Pt_1 baby sitter per accudire il figlio in due o tre pomeriggi alla settimana dalle ore 14.30 alle ore 17. Esponeva che il signor si era trasferito a vivere da CU a AS UR ( CP_1
a circa 12 chilometri da CU) in una villa dove adiacente vi era l'abitazione della nonna paterna del minore.
Secondo l'appellante, il solo scopo dell'ampliamento dei diritti di visita sarebbe stato quello di ottenere l'annullamento del contributo al mantenimento del figlio oppure di mantenerlo a 300 euro mese e veder revocata l'assegnazione della casa coniugale a favore della signora Pt_1
Inoltre il signor non aveva in alcun modo preso in considerazione le CP_1 conclusioni della CTU dott.sa secondo la quale il ragazzo sentiva il bisogno Per_2 di stare con la madre in un ambiente caldo e affettivo perché soffriva del conflitto tra i genitori. Inoltre il Tribunale di CU, pur avendo sentito il minore, non ne aveva recepito i desiderata in quanto il ragazzo aveva chiesto che la situazione relativa ai tempi di visita con il padre fosse rimasta invariata. Quanto al contributo per il mantenimento del figlio, la signora evidenziava Pt_1 che nel 2018 ,in via provvisoria, il Presidente del Tribunale, aveva stabilito 300 euro al mese anche se , già all'epoca, il signor guadagnava oltre 49.000 euro CP_1 all'anno e quindi più del doppio del reddito della moglie. L'appellante esponeva che il signor era titolare di quote e amministratore CP_1 della società Il RO SR alla quale erano intestati molti immobili. Aggiungeva che la società Il RO SR era florida e aveva 99 dipendenti. Affermava ancora che dalle dichiarazioni dei redditi il compenso per gli amministratori ( e il fratello) risultava pari a 224.000 euro e che quindi il CP_1 coniuge doveva percepire la metà di tale cifra.
4 Nel 2018 , epoca della separazione, invece il signor percepiva non meno di CP_1
3.300 euro netti mensili. Aggiungeva che il era proprietario di molti immobili in AS UR oltre CP_1 che della casa coniugale a CU. La signora assumeva di aver superato un concorso per un posto a tempo Pt_1 indeterminato come impiegata presso il Comune di CU con stipendio di circa 1400 euro mese.Ella possedeva una casa a LI che utilizzava per le vacanze ma che non le dava reddito. Inoltre nel febbraio 2019 era deceduta la madre e lei aveva ereditato un alloggio a Sestri Ponente in Genova, in zona operaia e non residenziale.
Si doleva del fatto che il Tribunale non avesse statuito sulle spese straordinarie. Inoltre rivendicava l'assegnazione del posto auto pertinenza della casa coniugale dove assumeva che il signor al fine di impedirle l'accesso, aveva CP_1 posizionato un furgone della società RO SR. Ciò posto insisteva per l'aumento del contributo al mantenimento del figlio a carico dell'ex coniuge a 1000 euro mensili oltre al 75% delle spese straordinarie . Si costituiva in giudizio il signor chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Le parti producevano in giudizio le rispettive dichiarazioni dei redditi. Con memoria 16 settembre 2024 la signora dichiarava di aver ricevuto Pt_1 comunicazione in data 30 dicembre 2023 di iscrizione del figlio , senza il suo consenso, ad un'associazione sportiva di Busca ed esponeva che il padre aveva permesso al figlio di correre con il gokart nella pista di Villafalletto. La signora aveva poi scoperto che il padre e lo zio avevano regalato al figlio Pt_1 una motocicletta non adatta alla sua età. Esponeva che a Ferragosto 2024 lei e l 'ex coniuge erano entrambi ai laghi di LI in vacanza . era presente con il padre e con due amichette quando scoppiava Per_1 una lite tra padre e madre. La signora si allontanava dicendo che sarebbe Pt_1 andata a prendere il giorno dopo ( in effetti avrebbe dovuto stare Per_1 Per_1 con la madre per un periodo dal 16 agosto). Il signor avrebbe detto che non avrebbe permesso ad di andare dalla CP_1 Per_1 madre. La signora minacciò di chiamare i Carabinieri il giorno dopo. Il allora la Pt_1 CP_1 insultò davanti a tutti ( la chiamava “troia”). La signora porgeva formale querela contro il marito. Pt_1
Guardando il telefonino del ragazzo ,la signora scopriva che il figlio avrebbe dovuto partecipare nel mese di settembre a Calissano ad un raduno di auto prestigiose. Inoltre veniva a sapere che il signor , senza interpellarla, aveva dichiarato al CP_1 circolo Auxilium presso il quale il ragazzo giocava a calcio che non avrebbe Per_1 partecipato agli allenamenti.
5 Chiedeva di poter produrre il bilancio di esercizio della società Il RO SR al 31-12- 2023 approvato il 29 aprile 2024 dove il compenso degli amministratori era previsto in 200.000 euro. Precisava che dal contratto di mutuo concluso dal e dal fratello in data 29 CP_1 dicembre 2020 risultava che la rata dovuta era di 600 euro al mese ( quindi a carico del signor per circa 300 euro al mese). CP_1
Il signor replicava con memoria 1 ottobre 2024 evidenziando che la signora CP_1 era sempre stata avversa alla famiglia e segnalando che la moglie lo Pt_1 CP_1 aveva denunciato due volte per violazione dell' art. 388 cp e cioè per i fatti avvenuti ad LI a Ferragosto oltre che successivamente per aver fatto partecipare il figlio alla kermess La Ruota d'oro il giorno 8 settembre 2024.
Rilevava il comportamento aggressivo della signora anche in presenza del Pt_1 figlio come era avvenuto il giorno di Ferragosto durante un momento di festa di con il padre. Per_1
Si opponeva alla produzione dei nuovi documenti di cui alla memoria avversaria 16 settembre 2024. Quanto alle condizioni economiche, osservava che la signora percepiva la Pt_1 somma di circa 31.000 euro lordi come impiegata oltre ad euro 9200 annui dall'immobile di Sestri Ponente che era locato a terzi.
Il signor affermava di aver avuto un reddito nel 2023 di euro 76.891 CP_1 perché doveva occuparsi del figlio mentre il fratello era maggiormente Per_1 dedito all'azienda e dichiarava un reddito di euro 112.584. Affermava che per l'anno 2024 lui e il fratello avevano deciso di ridursi il compenso mensile a 2700 euro per ciascuno in forza di verbale di assemblea prodotto sub. g. con la memoria 1 ottobre 2024. All'udienza del 4 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni definitive e, decorsi i termini per conclusionali e repliche, la causa veniva decisa nella Camera di
Consiglio del 31 gennaio 2025.
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L'appello è solo in parte fondato. Preliminarmente , quanto alla produzione dei nuovi documenti con la memoria 16 settembre 2024 , ritiene la Corte che siano ammissibili e rilevanti unicamente i documenti sub. 10 ( querela depositata dalla madre per i fatti del 15 agosto 2024) ed il bilancio di esercizio Il RO SR al 31 dicembre 2023 perché trattasi di documenti di formazione successiva che non avrebbero potuto essere prodotti con l'atto di
6 appello. Gli altri documenti si ritiene che non siano rilevanti ( doc.5-6-7-8-9-11-14- 15) mentre il documento sub. 13 ( atto di mutuo del 29 dicembre 2020) avrebbe potuto essere prodotto fin dal primo grado. Dei documenti prodotti dalla parte appellata con la memoria 1 ottobre 2024 si ritiene ammissibile e rilevante il solo documento prodotto sub. H bis denuncia dei redditi di essendo ininfluenti gli altri documenti compreso il Parte_2 verbale assembleare con il quale i soci della SR Il RO si sarebbero limitati il compenso a euro 2700 mensili. Quanto al regime di affidamento del figlio minore ritiene la Corte che debba Per_1 essere confermato l'affidamento condiviso del figlio , anche perché, pur avendo entrambe le parti denunciato condotte conflittuali che denotano rancore e assenza di capacità di comunicazione tra le stesse, tuttavia, nessuna delle due parti ha domandato l'affido esclusivo del figlio. Quanto alla collocazione è fuori discussione la conferma della collocazione del figlio presso la madre, peraltro desiderata anche dal minore che , sentito in primo grado, ha affermato di non volere alcun cambiamento rispetto alla situazione attuale di collocazione e di regime di visita con il padre. Quanto per l'appunto al regime di visita, ritiene la Corte, senza che sia necessario sentire ulteriormente il minore , che debbano essere confermate le Per_1 condizioni della separazione e cioè i fine settimana alternati presso il padre dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola oltre a due pomeriggi infrasettimanali con successivo pernottamento quando il weekend successivo non sia di competenza paterna ed un solo pomeriggio infrasettimanale seguito da pernotto, quando il weekend successivo sia di competenza paterna. Si ritiene , invece, di eliminare la previsione del lunedì pomeriggio ogni 15 giorni quando il weekend sia di competenza paterna – introdotta con la sentenza di primo grado – sia per rispettare la volontà del minore che non ha chiesto ulteriori ampiamenti delle visite con il padre ( ha detto infatti che non intendeva cambiare il precedente regime di visita) sia perché i diritti di visita del padre sono già previsti in maniera sufficientemente ampia e tali da soddisfare il principio della bigenitorialità. Per le vacanze natalizie, pasquali ed estive deve trovare conferma il regime previsto tra le parti con la separazione. Quanto al contributo al mantenimento del figlio, appare palese la differenza economico-patrimoniale tra le parti. La signora impiegata a tempo Pt_1 indeterminato presso il Comune di CU , percepisce un reddito lordo di euro 22.137 annui lordi. Essa risulta proprietaria al 100% di tre immobili di cui due a LI ( SV) e uno a Genova ( quest'ultimo concesso in locazione). Il reddito imponibile dichiarato è stato nel periodo di imposta 2022 pari a euro 30.392 con imposta Irpef pari a 4695 euro e
7 addizionali pari a 804. Pertanto il reddito netto è stato pari a euro 24.893 che suddiviso su dodici mensilità fornisce un reddito netto mensile di euro 2.074. Ben diversa è la situazione reddituale del signor che è un imprenditore, CP_1 titolare al 50% del capitale sociale della società Il RO SR (il restante 50% appartiene al fratello del signor , ). CP_1 Per_3
Nel periodo di imposta 2023 il signor ha dichiarato un reddito CP_1 imponibile pari a euro 103.378 che , detratta l'imposta netta di euro 35.724, e le addizionali regionali e comunali versate, arriva ad un reddito netto annuo pari a euro 63.578. Tale reddito suddiviso su dodici mensilità fornisce un risultato di 5.298 euro netti mensili.
Non appare rilevante il fatto dedotto dal signor che l'assemblea sociale nel CP_1
2024 abbia deciso di limitare il compenso dei due amministratori a euro 2700 mensili per ciascuno perché la società ha una compagine familiare e la drastica riduzione non appare sufficientemente motivata rispetto alla precedente previsione in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 di un compenso per gli amministratori ( i due fratelli ) pari a 205.000 euro. Il signor risulta poi CP_1 CP_1 proprietario al 100% di 6 immobili nei comuni di AS UR e di LI mentre di altri 3 immobili possiede una quota rispettivamente del 50% e del 33,33%. I redditi percepiti dal signor sono in aumento rispetto a quanto dichiarato nel CP_1 periodo di imposta 2022 dove figurava circa 54.000 euro come reddito netto e nel periodo di imposta 2021 dove il reddito netto annuo era di circa 56.000 euro. Ciò posto si ritiene che , dovendosi anche ritenere accresciute le esigenze di sostentamento del figlio con l'aumento dell'età, tenuto conto Per_1 comparativamente delle situazioni economiche degli ex coniugi, il contributo al mantenimento a carico del padre debba essere elevato da 300 euro mensili ( che erano stati stabiliti dalle parti nel 2018) fino a 600 euro mensili oltre al 70% delle spese straordinarie da concordare preventivamente tra le parti salvo che siano urgenti e necessarie. Tale somma è dovuta fin dalla data di costituzione della signora nel giudizio Pt_1 di primo grado con rivalutazione annuale in base agli indici Istat. Non vi è invece luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione del box sito in CU nel cortile del condominio Sant'Andrea in via XX Settembre 40 in quanto non vi è prova certa che tale immobile, durante la convivenza matrimoniale, venisse usufruito dalla famiglia. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono a carico dell'appellato sia per il primo sia per il presente grado di giudizio previa compensazione nella misura del 50% stante il solo parziale accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione Minorenni e Famiglia
8 definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di CU nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e CP_1
, Parte_1 accoglie in parte l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 revoca la previsione secondo la quale il padre può trascorrere nelle settimane in cui è previsto il weekend con il padre, anche il lunedì pomeriggio prelevando il figlio da scuola e riportandovelo il martedì mattina. Conferma l'affidamento condiviso del figlio Per_1
Conferma la collocazione dello stesso presso la madre con diritti di visita del padre come in motivazione dettagliati.
Conferma l'assegnazione della casa ex coniugale alla signora . Parte_1
Dispone che il signor corrisponda alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 600 ( anziché euro 300) a far data dalla domanda della signora nel giudizio di primo grado con Pt_1 rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat. Rigetta la domanda dell'appellante di assegnazione dell'autorimessa . Compensa le spese di lite per metà e condanna a pagare a CP_1 Parte_1 la quota di metà delle spese di lite del primo grado che si liquidano per tale quota in euro 3.808 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa e la quota di metà delle spese del presente grado che si liquida in euro 3473 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa. Torino 31 gennaio 2025 Si comunichi Il Presidente est. Carmela Mascarello.
9
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
CARMELA MASCARELLO PRESIDENTE REL. CARLA BELTRAMINO CONSIGLIERE ANNA GIULIA MELILLI CONSIGLIERE
Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 15-2024 r.g.c. promossa in sede di appello da:
residente in [...]rappresentata e difesa dagli avv. Angela Parte_1
Pasinetti e Pier Giorgio Olivero presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in CU Piazza Galimberti 1 giusta procura agli atti
PARTE APPELLANTE nei confronti di
domiciliato in Comune di AS UR rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. Franca Dardo e Liliana Diato e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Bra (CN) via Cavour 44 in forza di procura in atti
PARTE APPELLATA In contraddittorio con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott. Nicoletta Quaglino che non ha inteso presentare le proprie conclusioni
Avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti pubblicata dal Tribunale Ordinario di CUNEO in data 11 dicembre 2023
Conclusioni della parte appellante: previa ammissione dei capi di prova dedotti in primo grado …nonché l'ulteriore audizione del minore nato il [...] Per_1 da parte di questa Corte, in via principale e nel merito…omissis… modificare la sentenza di primo grado affidando il minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e visite del padre ogni quindici giorni nel fine settimana dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina.
1 trascorrerà con il padre, nella settimana nella quale il ragazzo rimarrà con la Per_1 madre nel fine settimana, due pomeriggi e verrà riportato il mattino successivo presso l'istituto scolastico o , in alternativa, nel luogo indicato dalla madre;
nella settimana invece in cui il ragazzo trascorrerà il weekend con il padre le giornate infrasettimanali di incontro padre-figlio si ridurranno ad un pomeriggio la settimana con impegno del padre di riportare il figlio a scuola nella mattinata successiva. Il padre avrà ancora diritto ad avere il figlio con sè una settimana nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi, tre giorni nelle vacanze pasquali ricomprendenti ad anni alterni la festività di Pasqua e di Pasquetta.
Le festività ulteriori verranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre. Nel periodo estivo ciascuno dei coniugi, salvo diversi accordi, trascorrerà con il figlio 21 giorni ( tre settimane) e durante questo periodo saranno sospese le visite dell'altro genitore. Si precisa che le vacanze estive dovranno essere concordate inderogabilmente entro il 31 maggio di ogni anno. In punto assegno di mantenimento: …condannarsi il sig. a pagare alla sig. CP_1
l'assegno mensile di euro 1000 o altra veriore somma dalla Corte Pt_1 determinanda oltre al 75% delle spese straordinarie tenuto conto che il signor CP_1 percepisce un compenso annuale pari a oltre 100.000 euro ( confermato nel bilancio e nell'assemblea relativo all'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2023 per la produzione del quale si chiede di essere ammessa tenuto conto che l'approvazione del bilancio è avvenuta il 29 aprile 2024), è titolare del 50% del capitale della società Il RO SR e di prestigiosi immobili. Condannarsi il alla consegna del posto auto 2 sito nel cortile del condominio CP_1
Sant'Andrea in via XX Settembre 40 in CU in quanto pertinenza dell'abitazione. Con il favore delle spese di primo e di secondo grado. Contesta la memoria depositata il 1 ottobre 2024 dal signor e insiste CP_1 per l'autorizzazione alla produzione dei documenti di cui alla memoria del 16 settembre 2024.
Conclusioni per CP_1
“si oppone all'audizione del minore e alla produzione documentale domandata da controparte con memoria 16 settembre 2024. Nel rito: respingere le domande svolte in via istruttoria da parte appellante in quanto inammissibili e così la domanda di ascolto del minore perché superflua ed inutile al fine del decidere non avendo lamentato parte avversa che abbia mal accolto Per_1 di stare due giorni in più al mese con il padre. Nel merito rigettare il reclamo e confermare la sentenza del Tribunale di CU.
2 Respingere le domande della signora nella memoria di precisazione delle Pt_1 conclusioni trattandosi ,quanto all'affidamento e alla frequentazione del padre, di domanda nuova diversa non solo da quella contenuta nel reclamo ma anche nelle conclusioni di primo grado nelle quali si chiedeva di confermare i tempi e le modalità della sentenza di separazione che non prevede assolutamente fine settimana per il padre dal sabato alla domenica ma dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina. .. Quanto alla domanda di aumento del contributo al mantenimento di euro 1000,00, respingerla perché non giustificata considerate le ragioni del Tribunale , l'aumento reddituale della signora l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima Pt_1 nonché i motivi svolti dalla presente difesa nella comparsa costitutiva e nella memoria di replica;
quanto alla richiesta di condanna alla rivalutazione monetaria del contributo al mantenimento, la stessa è prevista per legge e opererà , essendo stata la sentenza impugnata nel novembre 2023 a far data dal dicembre 2024; quanto alla domanda di condanna alla consegna del posto auto alla signora Pt_1 se ne rileva l'assoluta inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza per le ragioni svolte nella memoria costitutiva. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradidi giudizio. Il P.G. Sost. Dott. esprime parere contrario Controparte_2 all'accoglimento del reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori ( nata nel 1979) e ( nato nel 1974) Parte_1 CP_1 contraevano matrimonio concordatario a LI ( SV) il 9 luglio 2005. Dall'unione nasceva il figlio nato il [...]. I coniugi si separavano con sentenza Per_1 su conclusioni conformi nel 2018. Con ricorso depositato il 15 dicembre 2021, il signor chiedeva la CP_1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio richiamando le condizioni di separazione e cioè l'affidamento condiviso e il collocamento del figlio minore in via prevalente presso la madre a CU, l'assegnazione a lei della Per_1 casa coniugale ed un contributo al mantenimento per il figlio pari a 300 euro mensili a proprio carico oltre al 50% delle spese straordinarie. La signora si costituiva in giudizio non opponendosi alle domande Parte_1 sull'affidamento e la collocazione del figlio ma instando per l'aumento del contributo al mantenimento del figlio fino a 1000 euro mensili. Il Tribunale di CUNEO con la sentenza 27 SETTEMBRE 2022 N. 866/22 dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Tribunale accoglieva la domanda del padre di trascorrere un pomeriggio in più con il figlio ogni due settimane e gli assegnava, quando il weekend era di sua Per_1
3 competenza, anche il lunedì pomeriggio quando avrebbe prelevato il figlio a scuola per poi ricondurvelo, previo pernottamento, il martedì mattina. Il Tribunale rigettava la domanda della madre di aumento del contributo al mantenimento del figlio a 1000 euro mese non essendo emerse situazioni nuove rispetto all'ordinanza presidenziale 9 aprile 2022 e non risultando maggiori spese per il figlio il quale frequentava le scuole medie. Condannava la signora Per_1
l pagamento delle spese di lite a favore del signor euro che liquidava Pt_1 CP_1 in euro 7616,00. Nei confronti di tale sentenza ha interposto appello la signora Parte_1 proponendo contestuale istanza di sospensiva in ordine al capo di condanna alle spese di lite, domanda alla quale rinunciava all'udienza del 19 aprile 2024.
Con il primo motivo, la signora contestava l'ampliamento del diritto di visita Pt_1 del padre perché in realtà, il figlio nel periodo di tempo in cui avrebbe Per_1 dovuto stare con il padre, rimaneva in compagnia della nonna paterna.La signora impiegata presso il Comune di CU, esponeva di dover avvalersi di una Pt_1 baby sitter per accudire il figlio in due o tre pomeriggi alla settimana dalle ore 14.30 alle ore 17. Esponeva che il signor si era trasferito a vivere da CU a AS UR ( CP_1
a circa 12 chilometri da CU) in una villa dove adiacente vi era l'abitazione della nonna paterna del minore.
Secondo l'appellante, il solo scopo dell'ampliamento dei diritti di visita sarebbe stato quello di ottenere l'annullamento del contributo al mantenimento del figlio oppure di mantenerlo a 300 euro mese e veder revocata l'assegnazione della casa coniugale a favore della signora Pt_1
Inoltre il signor non aveva in alcun modo preso in considerazione le CP_1 conclusioni della CTU dott.sa secondo la quale il ragazzo sentiva il bisogno Per_2 di stare con la madre in un ambiente caldo e affettivo perché soffriva del conflitto tra i genitori. Inoltre il Tribunale di CU, pur avendo sentito il minore, non ne aveva recepito i desiderata in quanto il ragazzo aveva chiesto che la situazione relativa ai tempi di visita con il padre fosse rimasta invariata. Quanto al contributo per il mantenimento del figlio, la signora evidenziava Pt_1 che nel 2018 ,in via provvisoria, il Presidente del Tribunale, aveva stabilito 300 euro al mese anche se , già all'epoca, il signor guadagnava oltre 49.000 euro CP_1 all'anno e quindi più del doppio del reddito della moglie. L'appellante esponeva che il signor era titolare di quote e amministratore CP_1 della società Il RO SR alla quale erano intestati molti immobili. Aggiungeva che la società Il RO SR era florida e aveva 99 dipendenti. Affermava ancora che dalle dichiarazioni dei redditi il compenso per gli amministratori ( e il fratello) risultava pari a 224.000 euro e che quindi il CP_1 coniuge doveva percepire la metà di tale cifra.
4 Nel 2018 , epoca della separazione, invece il signor percepiva non meno di CP_1
3.300 euro netti mensili. Aggiungeva che il era proprietario di molti immobili in AS UR oltre CP_1 che della casa coniugale a CU. La signora assumeva di aver superato un concorso per un posto a tempo Pt_1 indeterminato come impiegata presso il Comune di CU con stipendio di circa 1400 euro mese.Ella possedeva una casa a LI che utilizzava per le vacanze ma che non le dava reddito. Inoltre nel febbraio 2019 era deceduta la madre e lei aveva ereditato un alloggio a Sestri Ponente in Genova, in zona operaia e non residenziale.
Si doleva del fatto che il Tribunale non avesse statuito sulle spese straordinarie. Inoltre rivendicava l'assegnazione del posto auto pertinenza della casa coniugale dove assumeva che il signor al fine di impedirle l'accesso, aveva CP_1 posizionato un furgone della società RO SR. Ciò posto insisteva per l'aumento del contributo al mantenimento del figlio a carico dell'ex coniuge a 1000 euro mensili oltre al 75% delle spese straordinarie . Si costituiva in giudizio il signor chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Le parti producevano in giudizio le rispettive dichiarazioni dei redditi. Con memoria 16 settembre 2024 la signora dichiarava di aver ricevuto Pt_1 comunicazione in data 30 dicembre 2023 di iscrizione del figlio , senza il suo consenso, ad un'associazione sportiva di Busca ed esponeva che il padre aveva permesso al figlio di correre con il gokart nella pista di Villafalletto. La signora aveva poi scoperto che il padre e lo zio avevano regalato al figlio Pt_1 una motocicletta non adatta alla sua età. Esponeva che a Ferragosto 2024 lei e l 'ex coniuge erano entrambi ai laghi di LI in vacanza . era presente con il padre e con due amichette quando scoppiava Per_1 una lite tra padre e madre. La signora si allontanava dicendo che sarebbe Pt_1 andata a prendere il giorno dopo ( in effetti avrebbe dovuto stare Per_1 Per_1 con la madre per un periodo dal 16 agosto). Il signor avrebbe detto che non avrebbe permesso ad di andare dalla CP_1 Per_1 madre. La signora minacciò di chiamare i Carabinieri il giorno dopo. Il allora la Pt_1 CP_1 insultò davanti a tutti ( la chiamava “troia”). La signora porgeva formale querela contro il marito. Pt_1
Guardando il telefonino del ragazzo ,la signora scopriva che il figlio avrebbe dovuto partecipare nel mese di settembre a Calissano ad un raduno di auto prestigiose. Inoltre veniva a sapere che il signor , senza interpellarla, aveva dichiarato al CP_1 circolo Auxilium presso il quale il ragazzo giocava a calcio che non avrebbe Per_1 partecipato agli allenamenti.
5 Chiedeva di poter produrre il bilancio di esercizio della società Il RO SR al 31-12- 2023 approvato il 29 aprile 2024 dove il compenso degli amministratori era previsto in 200.000 euro. Precisava che dal contratto di mutuo concluso dal e dal fratello in data 29 CP_1 dicembre 2020 risultava che la rata dovuta era di 600 euro al mese ( quindi a carico del signor per circa 300 euro al mese). CP_1
Il signor replicava con memoria 1 ottobre 2024 evidenziando che la signora CP_1 era sempre stata avversa alla famiglia e segnalando che la moglie lo Pt_1 CP_1 aveva denunciato due volte per violazione dell' art. 388 cp e cioè per i fatti avvenuti ad LI a Ferragosto oltre che successivamente per aver fatto partecipare il figlio alla kermess La Ruota d'oro il giorno 8 settembre 2024.
Rilevava il comportamento aggressivo della signora anche in presenza del Pt_1 figlio come era avvenuto il giorno di Ferragosto durante un momento di festa di con il padre. Per_1
Si opponeva alla produzione dei nuovi documenti di cui alla memoria avversaria 16 settembre 2024. Quanto alle condizioni economiche, osservava che la signora percepiva la Pt_1 somma di circa 31.000 euro lordi come impiegata oltre ad euro 9200 annui dall'immobile di Sestri Ponente che era locato a terzi.
Il signor affermava di aver avuto un reddito nel 2023 di euro 76.891 CP_1 perché doveva occuparsi del figlio mentre il fratello era maggiormente Per_1 dedito all'azienda e dichiarava un reddito di euro 112.584. Affermava che per l'anno 2024 lui e il fratello avevano deciso di ridursi il compenso mensile a 2700 euro per ciascuno in forza di verbale di assemblea prodotto sub. g. con la memoria 1 ottobre 2024. All'udienza del 4 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni definitive e, decorsi i termini per conclusionali e repliche, la causa veniva decisa nella Camera di
Consiglio del 31 gennaio 2025.
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L'appello è solo in parte fondato. Preliminarmente , quanto alla produzione dei nuovi documenti con la memoria 16 settembre 2024 , ritiene la Corte che siano ammissibili e rilevanti unicamente i documenti sub. 10 ( querela depositata dalla madre per i fatti del 15 agosto 2024) ed il bilancio di esercizio Il RO SR al 31 dicembre 2023 perché trattasi di documenti di formazione successiva che non avrebbero potuto essere prodotti con l'atto di
6 appello. Gli altri documenti si ritiene che non siano rilevanti ( doc.5-6-7-8-9-11-14- 15) mentre il documento sub. 13 ( atto di mutuo del 29 dicembre 2020) avrebbe potuto essere prodotto fin dal primo grado. Dei documenti prodotti dalla parte appellata con la memoria 1 ottobre 2024 si ritiene ammissibile e rilevante il solo documento prodotto sub. H bis denuncia dei redditi di essendo ininfluenti gli altri documenti compreso il Parte_2 verbale assembleare con il quale i soci della SR Il RO si sarebbero limitati il compenso a euro 2700 mensili. Quanto al regime di affidamento del figlio minore ritiene la Corte che debba Per_1 essere confermato l'affidamento condiviso del figlio , anche perché, pur avendo entrambe le parti denunciato condotte conflittuali che denotano rancore e assenza di capacità di comunicazione tra le stesse, tuttavia, nessuna delle due parti ha domandato l'affido esclusivo del figlio. Quanto alla collocazione è fuori discussione la conferma della collocazione del figlio presso la madre, peraltro desiderata anche dal minore che , sentito in primo grado, ha affermato di non volere alcun cambiamento rispetto alla situazione attuale di collocazione e di regime di visita con il padre. Quanto per l'appunto al regime di visita, ritiene la Corte, senza che sia necessario sentire ulteriormente il minore , che debbano essere confermate le Per_1 condizioni della separazione e cioè i fine settimana alternati presso il padre dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola oltre a due pomeriggi infrasettimanali con successivo pernottamento quando il weekend successivo non sia di competenza paterna ed un solo pomeriggio infrasettimanale seguito da pernotto, quando il weekend successivo sia di competenza paterna. Si ritiene , invece, di eliminare la previsione del lunedì pomeriggio ogni 15 giorni quando il weekend sia di competenza paterna – introdotta con la sentenza di primo grado – sia per rispettare la volontà del minore che non ha chiesto ulteriori ampiamenti delle visite con il padre ( ha detto infatti che non intendeva cambiare il precedente regime di visita) sia perché i diritti di visita del padre sono già previsti in maniera sufficientemente ampia e tali da soddisfare il principio della bigenitorialità. Per le vacanze natalizie, pasquali ed estive deve trovare conferma il regime previsto tra le parti con la separazione. Quanto al contributo al mantenimento del figlio, appare palese la differenza economico-patrimoniale tra le parti. La signora impiegata a tempo Pt_1 indeterminato presso il Comune di CU , percepisce un reddito lordo di euro 22.137 annui lordi. Essa risulta proprietaria al 100% di tre immobili di cui due a LI ( SV) e uno a Genova ( quest'ultimo concesso in locazione). Il reddito imponibile dichiarato è stato nel periodo di imposta 2022 pari a euro 30.392 con imposta Irpef pari a 4695 euro e
7 addizionali pari a 804. Pertanto il reddito netto è stato pari a euro 24.893 che suddiviso su dodici mensilità fornisce un reddito netto mensile di euro 2.074. Ben diversa è la situazione reddituale del signor che è un imprenditore, CP_1 titolare al 50% del capitale sociale della società Il RO SR (il restante 50% appartiene al fratello del signor , ). CP_1 Per_3
Nel periodo di imposta 2023 il signor ha dichiarato un reddito CP_1 imponibile pari a euro 103.378 che , detratta l'imposta netta di euro 35.724, e le addizionali regionali e comunali versate, arriva ad un reddito netto annuo pari a euro 63.578. Tale reddito suddiviso su dodici mensilità fornisce un risultato di 5.298 euro netti mensili.
Non appare rilevante il fatto dedotto dal signor che l'assemblea sociale nel CP_1
2024 abbia deciso di limitare il compenso dei due amministratori a euro 2700 mensili per ciascuno perché la società ha una compagine familiare e la drastica riduzione non appare sufficientemente motivata rispetto alla precedente previsione in sede di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 di un compenso per gli amministratori ( i due fratelli ) pari a 205.000 euro. Il signor risulta poi CP_1 CP_1 proprietario al 100% di 6 immobili nei comuni di AS UR e di LI mentre di altri 3 immobili possiede una quota rispettivamente del 50% e del 33,33%. I redditi percepiti dal signor sono in aumento rispetto a quanto dichiarato nel CP_1 periodo di imposta 2022 dove figurava circa 54.000 euro come reddito netto e nel periodo di imposta 2021 dove il reddito netto annuo era di circa 56.000 euro. Ciò posto si ritiene che , dovendosi anche ritenere accresciute le esigenze di sostentamento del figlio con l'aumento dell'età, tenuto conto Per_1 comparativamente delle situazioni economiche degli ex coniugi, il contributo al mantenimento a carico del padre debba essere elevato da 300 euro mensili ( che erano stati stabiliti dalle parti nel 2018) fino a 600 euro mensili oltre al 70% delle spese straordinarie da concordare preventivamente tra le parti salvo che siano urgenti e necessarie. Tale somma è dovuta fin dalla data di costituzione della signora nel giudizio Pt_1 di primo grado con rivalutazione annuale in base agli indici Istat. Non vi è invece luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione del box sito in CU nel cortile del condominio Sant'Andrea in via XX Settembre 40 in quanto non vi è prova certa che tale immobile, durante la convivenza matrimoniale, venisse usufruito dalla famiglia. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono a carico dell'appellato sia per il primo sia per il presente grado di giudizio previa compensazione nella misura del 50% stante il solo parziale accoglimento dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione Minorenni e Famiglia
8 definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di CU nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e CP_1
, Parte_1 accoglie in parte l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 revoca la previsione secondo la quale il padre può trascorrere nelle settimane in cui è previsto il weekend con il padre, anche il lunedì pomeriggio prelevando il figlio da scuola e riportandovelo il martedì mattina. Conferma l'affidamento condiviso del figlio Per_1
Conferma la collocazione dello stesso presso la madre con diritti di visita del padre come in motivazione dettagliati.
Conferma l'assegnazione della casa ex coniugale alla signora . Parte_1
Dispone che il signor corrisponda alla signora a titolo di CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 600 ( anziché euro 300) a far data dalla domanda della signora nel giudizio di primo grado con Pt_1 rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat. Rigetta la domanda dell'appellante di assegnazione dell'autorimessa . Compensa le spese di lite per metà e condanna a pagare a CP_1 Parte_1 la quota di metà delle spese di lite del primo grado che si liquidano per tale quota in euro 3.808 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa e la quota di metà delle spese del presente grado che si liquida in euro 3473 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa. Torino 31 gennaio 2025 Si comunichi Il Presidente est. Carmela Mascarello.
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