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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/11/2024, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1492/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1492/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli avv.ti ROBERTA ZUCCHETTI e BENEDETTA BARBERI NUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, sito in Citerna (PG), Viale Italia, n. 8;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa unitamente e Controparte_1 C.F._2
disgiuntamente dagli avv.ti MARTA MENCATTINI e ANDREA SANTINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo sito in Arezzo (AR), via Guido Monaco, n. 65;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte depositate telematicamente in data 02.10.2024 e rassegnate all'udienza del 05.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-bis c.c., depositato in data 09.07.2024, il ricorrente ha chiesto Parte_1 che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui alla sentenza n. 672/08 emessa dal
Tribunale di Arezzo in data 16.07.2008, nei confronti della resistente Controparte_1
Nello specifico, il ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto che venisse disposta la revoca dell'assegno divorzile in favore di o, in subordine, la rideterminazione dell'assegno Controparte_1 divorzile nella somma pari ad € 150,00 mensili.
Sul punto, il ricorrente ha rappresentato di aver sempre adempiuto al versamento del mantenimento in favore dei figli e in favore della resistente.
Il ha specificato che i figli sono da tempo economicamente indipendenti e che la Pt_1 CP_1
è pensionata ed abita in un immobile di proprietà della stessa.
Il ricorrente ha altresì rappresentato di aver sempre aiutato i figli nell'acquisto di auto e abitazione e che per questa ragione i risparmi dello stesso si sarebbero notevolmente ridotti.
In data 19.09.2024 si è costituita la resistente al fine di depositare le conclusioni Controparte_1
congiunte sottoscritte con il ricorrente.
In data 02.10.2024 le parti hanno depositato le suddette conclusioni e all'udienza del 05.11.2024 hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. verbale d'udienza del 05.11.2024).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni congiuntamente depositate in data 02.10.2024: “
• quale elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione e la definizione del presente procedimento, il Sig. (C.F.: ) nato ad [...] i Parte_1 C.F._1
14.06.1950 e residente in [...] continuerà a pagare mensilmente la somma di curo 700,00 (settecento/00) non rivalutabili a titolo di assegno divorzile in favore della Signora ( nata ad [...]_1 C.F._2
(AR) il 11.06.1950 ed ivi residente in [...] sino alla data del 31.10.2027;
• dal 01.11.2027 il sig. corrisponderà la somma di euro 450,00 Parte_1
(quattrocentocinquanta/00) non rivalutabili alla signora a titolo di assegno Controparte_1
divorzile; • la signora rinuncia alla somma di euro 6.878,53 Controparte_1
(seimilaottocentosettantotto/53) di cui è creditrice nei confronti del a titolo di Parte_1
arretrati per rivalutazione Istat;
• il sig. verserà al momento del deposito della presente scrittura la somma di Parte_1
euro 2.000,00 (duemila/00) omnia in favore dell'Avv. Marta Mencattini sulle coordinare bancarie IBAN: FT3970100514100000000003417 conto BNL, il cui pagamento a rimborso della signora costituisce condizione di validità del presente accordo in Controparte_1
modifica delle condizioni previste dalla sentenza n. 672/2008.
Le parti dichiarano altresì di aver già precedentemente regolato ogni altra questione relativa alla divisione dei beni in comune e pertanto null'altro hanno da richiedere l'uno all'altro a qualsivoglia titolo o ragione.” (cfr. allegato del 02.10.2024).
Esaminate le conclusioni congiuntamente depositate in data 02.10.2024 nonché rassegnate all'udienza del 05.11.2024, e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente depositate in data 02.10.2024 e rassegnate all'udienza del 05.11.2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 8 novembre 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1492/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dagli avv.ti ROBERTA ZUCCHETTI e BENEDETTA BARBERI NUCCI ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, sito in Citerna (PG), Viale Italia, n. 8;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa unitamente e Controparte_1 C.F._2
disgiuntamente dagli avv.ti MARTA MENCATTINI e ANDREA SANTINI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo sito in Arezzo (AR), via Guido Monaco, n. 65;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte depositate telematicamente in data 02.10.2024 e rassegnate all'udienza del 05.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 337-bis c.c., depositato in data 09.07.2024, il ricorrente ha chiesto Parte_1 che il Tribunale modificasse le condizioni di divorzio, di cui alla sentenza n. 672/08 emessa dal
Tribunale di Arezzo in data 16.07.2008, nei confronti della resistente Controparte_1
Nello specifico, il ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha chiesto che venisse disposta la revoca dell'assegno divorzile in favore di o, in subordine, la rideterminazione dell'assegno Controparte_1 divorzile nella somma pari ad € 150,00 mensili.
Sul punto, il ricorrente ha rappresentato di aver sempre adempiuto al versamento del mantenimento in favore dei figli e in favore della resistente.
Il ha specificato che i figli sono da tempo economicamente indipendenti e che la Pt_1 CP_1
è pensionata ed abita in un immobile di proprietà della stessa.
Il ricorrente ha altresì rappresentato di aver sempre aiutato i figli nell'acquisto di auto e abitazione e che per questa ragione i risparmi dello stesso si sarebbero notevolmente ridotti.
In data 19.09.2024 si è costituita la resistente al fine di depositare le conclusioni Controparte_1
congiunte sottoscritte con il ricorrente.
In data 02.10.2024 le parti hanno depositato le suddette conclusioni e all'udienza del 05.11.2024 hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti (cfr. verbale d'udienza del 05.11.2024).
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni congiuntamente depositate in data 02.10.2024: “
• quale elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione e la definizione del presente procedimento, il Sig. (C.F.: ) nato ad [...] i Parte_1 C.F._1
14.06.1950 e residente in [...] continuerà a pagare mensilmente la somma di curo 700,00 (settecento/00) non rivalutabili a titolo di assegno divorzile in favore della Signora ( nata ad [...]_1 C.F._2
(AR) il 11.06.1950 ed ivi residente in [...] sino alla data del 31.10.2027;
• dal 01.11.2027 il sig. corrisponderà la somma di euro 450,00 Parte_1
(quattrocentocinquanta/00) non rivalutabili alla signora a titolo di assegno Controparte_1
divorzile; • la signora rinuncia alla somma di euro 6.878,53 Controparte_1
(seimilaottocentosettantotto/53) di cui è creditrice nei confronti del a titolo di Parte_1
arretrati per rivalutazione Istat;
• il sig. verserà al momento del deposito della presente scrittura la somma di Parte_1
euro 2.000,00 (duemila/00) omnia in favore dell'Avv. Marta Mencattini sulle coordinare bancarie IBAN: FT3970100514100000000003417 conto BNL, il cui pagamento a rimborso della signora costituisce condizione di validità del presente accordo in Controparte_1
modifica delle condizioni previste dalla sentenza n. 672/2008.
Le parti dichiarano altresì di aver già precedentemente regolato ogni altra questione relativa alla divisione dei beni in comune e pertanto null'altro hanno da richiedere l'uno all'altro a qualsivoglia titolo o ragione.” (cfr. allegato del 02.10.2024).
Esaminate le conclusioni congiuntamente depositate in data 02.10.2024 nonché rassegnate all'udienza del 05.11.2024, e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente depositate in data 02.10.2024 e rassegnate all'udienza del 05.11.2024, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 8 novembre 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni