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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/09/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Riccardo Massera Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1503 V.G. dell'anno 2025 promossa da
NO (RM) 07/10/1972, C.F. Parte_1 C.F._1
e
(ROMA (RM) 15/05/1957, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VIRGINIA PETRELLA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro separazione Parte_1 Parte_2 personale alle condizioni di seguito riportate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Grottaferrata in Via Giovanni De Angelis, 4 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in assenza di figli minori resta nella piena disponibilità della moglie che ne è proprietaria, signora . Parte_2
7. Dato atto delle attuali condizioni economiche e personali dei coniugi, nessun contributo di mantenimento sarà dovuto dall'uno in confronto dell'altra.
8. Il sig. dovrà asportare i propri effetti personali dalla ex casa coniugale entro Parte_1 giorni 30 dal provvedimento di omologa, eccezion fatta per il proprio archivio professionale
- 1 - che sarà spostato nel box auto annesso all'appartamento di Grottaferrata, via Giovanni De
Angelis, 4, perdurando l'utilizzo della quale il sig. si impegna al rimborso delle Parte_1 relative spese di luce e altre utenze, delle spese condominiali, di manutenzione, pulizia, conservazione e sorveglianza, per un importo che, onde prevenire conflitti futuri, le parti hanno forfettizzato in questa sede in euro 400 mensili, da corrispondere anticipatamente, salvo modifica dello stato di fatto e di diritto.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Frascati il 21/03/2007; dall'unione coniugale non sono nati figli.
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Frascati per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, parte 1, atto n. 5).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 17/09/2025
Il Presidente est.
Riccardo Massera
- 2 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Riccardo Massera Presidente rel.
Marco Valecchi Giudice
Carlotta Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1503 V.G. dell'anno 2025 promossa da
NO (RM) 07/10/1972, C.F. Parte_1 C.F._1
e
(ROMA (RM) 15/05/1957, C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. VIRGINIA PETRELLA;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro separazione Parte_1 Parte_2 personale alle condizioni di seguito riportate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Grottaferrata in Via Giovanni De Angelis, 4 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in assenza di figli minori resta nella piena disponibilità della moglie che ne è proprietaria, signora . Parte_2
7. Dato atto delle attuali condizioni economiche e personali dei coniugi, nessun contributo di mantenimento sarà dovuto dall'uno in confronto dell'altra.
8. Il sig. dovrà asportare i propri effetti personali dalla ex casa coniugale entro Parte_1 giorni 30 dal provvedimento di omologa, eccezion fatta per il proprio archivio professionale
- 1 - che sarà spostato nel box auto annesso all'appartamento di Grottaferrata, via Giovanni De
Angelis, 4, perdurando l'utilizzo della quale il sig. si impegna al rimborso delle Parte_1 relative spese di luce e altre utenze, delle spese condominiali, di manutenzione, pulizia, conservazione e sorveglianza, per un importo che, onde prevenire conflitti futuri, le parti hanno forfettizzato in questa sede in euro 400 mensili, da corrispondere anticipatamente, salvo modifica dello stato di fatto e di diritto.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Frascati il 21/03/2007; dall'unione coniugale non sono nati figli.
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Frascati per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, parte 1, atto n. 5).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 17/09/2025
Il Presidente est.
Riccardo Massera
- 2 -