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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita nella camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE
Dott. Roberto RIVELLO CONSIGLIERE
Dott.ssa Michela PERONACE CONS. AUS. REL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al R.G. 1606/2022 promossa in sede di appello da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luca Barbesino, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto legale in
Asti, via Giovanni Falcone 7, PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro-tempre, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi
Sodano, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Chieri (TO), via Vittorio Emanuele II n. 64; PEC:
Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Udienza collegiale di spedizione del 19.06.2024
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
Contraiis rejectis;
In totale riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Torino
n.4351/2022 emessa e pubblicata in data 08.11.2022 e comunicata a mezzo del processo telematico in pari data
Nel merito
In via preliminare
- Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sussistendone i gravi motivi per le ragioni dedotte in narrativa e per il grave pregiudizio che, in caso contrario, potrebbe derivarne all'odierna appellante
- Accertare, dichiarare tenuto e condannare il al Controparte_1 pagamento delle spese sostenute per la mediazione obbligatoria, quantificabili in euro 2.295,00 oltre oneri per compensi ed €.48,40 per esborsi, non avendo aderito senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria.
In via principale
- Riformare la suddetta Sentenza nella parte in cui il Tribunale di Torino ha accolto le domande avversarie proposte dal e confermato la CP_1 validità della delibera assembleare impugnata, per le ragioni ed i motivi dedotti nel presente atto di appello e, per l'effetto,
- Riformare la suddetta Sentenza e di conseguenza annullare ai sensi dell'art. 1137 cod. civ. la delibera assembleare del 12.05.2021, in quanto assunta in violazione delle disposizioni di cui all'art. 66 Disposizione di attuazione al Codice Civile, per le ragioni dedotte in parte narrativa dell'atto di citazione.
- Riformare la suddetta Sentenza e di conseguenza accertare e dichiarare nulla la delibera assembleare del 12.05.2021 nella parte in cui pone a carico di tutti i condòmini le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abbaino (lato cortile), essendo quest'ultimo di proprietà di un singolo condòmino e, per l'effetto, accertare, dichiarare tenuto e condannare il
e, personalmente, l'Amministratore IG. Controparte_1 CP_2
a porre a carico del singolo condomino proprietario dell'abbaino le
[...] predette spese.
pag. 2/13 - Riformare la suddetta Sentenza e di conseguenza condannare il Convenuto
– parte inottemperante alla Mediazione senza Controparte_1 giustificato motivo – al pagamento di un importo pari al contributo Unificato da versare in favore dell'Erario, ai sensi dell'Art. 8 Decreto Legislativo
28/2010;
Per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa e Cassa avvocati.;
- ammettere i capitoli di prova per interrogatorio formale e testi di seguito riportati, da intendersi preceduti dalla formula “VERO CHE” così come formulati nel giudizio di primo grado:
1. L'Amministratore del , sito in Riva presso Chieri, Controparte_1
Via Gioacchino Rossini n. 17, è solito convocare i condomini alle assemblee condominiali a mezzo e-mail?
2. Prima dell'assemblea condominiale del 12.05.2021, l'Avv. Barbesino domandava all'Amministratore la documentazione che attestasse la CP_2 messa a norma e il funzionamento dell'impianto fognario del ? CP_1
3. Prima dell'assemblea condominiale del 12.05.2021, l'Amministratore
trasmetteva all'Avv. Barbesino la documentazione richiesta CP_2 attestante la conformità dell'impianto fognario del ? CP_1
4. L'impianto di fognatura del è stato allacciato al Controparte_1 sistema di fognatura comunale?
5. L'impianto di fognatura del viene fatto spurgare Controparte_1 più volte all'anno con conseguenti costi ed oneri in capo ai condomini?
6. La ripartizione delle spese di pulizia approvate in assemblea condominiale con delibera del 12.05.2021 si riferisce sia a parti comuni sia ad alcune parti private, in utilizzo di taluni soli condomini?
7. Con la delibera assembleare del 12.05.2021, l'Amministratore ribadisce e contesta il mancato saldo della fattura intestata all'Architetto Dr. , in CP_3 passato incaricato dallo stesso per lo svolgimento di CP_1 determinate prestazioni?
8. La IG.ra ha provveduto a versare al precedente Amministratore Pt_1
Dr. la cifra totale €.3.000,00 di sua spettanza finalizzata a saldare CP_4
pag. 3/13 la fattura dell'Architetto Dr. per le prestazioni da questi svolte a CP_3 favore del ? Controparte_1
9. L' Architetto Dr. Savio lamenta il mancato pagamento parziale delle proprie prestazioni da parte del ? Controparte_1
10. La IG.ra ha chiesto spiegazioni all'Amministratore Parte_1
Dr. in relazione al mancato pagamento dell'Amministratore Dr. CP_2
, nonostante Lei abbia provveduto a versare la quota di sua spettanza? CP_3
11. L'abbaino (lato cortile) – in relazione al quale è stata deliberata in assemblea la chiusura degli spazi a latere – è stato costruito in maniera difforme ai progetti iniziali depositati in comune, sia perché occupa una posizione diversa rispetto a quella che avrebbe dovuto effettivamente occupare come da progetto, sia perché al di sopra di esso è stata costruita una tettoia che si prolunga sino al tetto del ? CP_1
12. L'abbaino (lato cortile) – in relazione al quale è stata deliberata in assemblea la chiusura degli spazi a latere – serve l'appartamento di proprietà di un condomino, essendo stato realizzato per dare luce ed aria ai locali del sottotetto appartenente a quest'ultimo?
13. A seguito della richiesta formulata da parte della IG.ra Parte_1
, l'Amministratore Dr. ha fissato un'assemblea condominiale
[...] CP_2 straordinaria volta a discutere e a deliberare in ordine alle seguenti questioni: regolamentazione delle cantine, delucidazioni in merito al posizionamento e all'installazione di luci, rubinetti e citofoni privati su parti comuni dell'edificio; regolamentazione sull'utilizzo carrabile del cortile e assegnazione di eventuali posti auto esclusivi;
regolamentazione dell'orario di gioco dei bambini nelle parti comuni?
Si indicano quali testi sulle circostanze sopra dedotte:
- IG. residente in [...]
Rossini, 17;
- IG. secondo amministratore del “ Persona_1 CP_1
” di Riva presso Chieri, Via Gioacchino Rossini n. 17, C.F.
[...]
P.IVA_2
pag. 4/13 - IG.ra residente in [...]
Gioacchino Rossini, 17;
- IG. residente in [...]
Rossini, 17;
- IG.ra , residente in [...]
Rossini, 17;
- IG. residente in [...]
Rossini, 17;
- IG.ra , residente in [...]
Rossini, 17;
- IG. residente in [...]
Rossini, 17;
- IG. residente in [...]
Rossini, 17”
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectiis
In via preliminare e nel merito:
-Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in quanto infondata in fatto e in diritto.
-Accertare e per l'effetto dichiarare l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 inammissibile ai sensi dell'art. 342 e ss. c.p.c. per mancanza sia di
[...] una specifica indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
sia per la mancanza dell'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Inoltre, accertare e dichiarare il suddetto appello inammissibile anche ai sensi dell'art. 348 bis e ss. c.p.c. in quanto le argomentazioni fornite da controparte ricalcano quelle dell'atto di primo grado, sulle quali il Giudice di Prime Cure si è ampiamente e dettagliatamente pronunciato;
pertanto l'impugnazione non ha ragionevole possibilità di essere accolta.
Nel Merito:
pag. 5/13 -Accertare e dichiarare l'appello oltre che inammissibile/improcedibile per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando in toto la sentenza impugnata
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio, avanti il Tribunale di Torino, il (di seguito Controparte_1 solo ) chiedendo di a) condannare il al pagamento CP_1 CP_1 delle spese sostenuta per la fase di mediazione obbligatoria;
b) annullare ai sensi dell'art. 1137 c.c. la delibera assembleare del 12.05.2021 in quanto assunta in violazione delle disposizioni di cui all'art. 66 dis. att. c.c., c) accertare, dichiarare tenuto e condannare il a convocare CP_1 apposita assemblea condominiale per la nomina e l'incarico di un tecnico specializzato per la messa a norma e rispristino dell'impianto fognario;
d) dichiarare la nullità della delibera impugnata nella parte in cui poneva a carico di tutti i condomini le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abbaino in quanto proprietà esclusiva;
e) accertare, dichiarare tenuto e condannare il a convocare apposita assemblea straordinaria per CP_1 le questioni urgenti relative alle parti comuni.
Si costituiva il Condominio contestando tutte le domande dell'attrice chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4351/22, rigettava tutte le domande formulate dalla e condannava la stessa al pagamento delle spese di Pt_1 lite.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1 chiedendone l'integrale riforma, per i motivi di cui nel prosieguo.
Si è costituito il , eccependo in via pregiudiziale, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342 c.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito insistendo per il rigetto del proposto gravame con conferma della sentenza impugnata.
Precisate le conclusioni all'udienza del 19.06.2024, la Corte assumeva la causa in decisione e concedeva i termini per il deposito delle memorie conclusive.
pag. 6/13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c, in quanto risultano sufficientemente enucleate le censure rivolte nei confronti della sentenza di primo grado e le modifiche domandate dall'appellante. Inoltre, esaminando l'atto di appello, il ha CP_1 potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c sollevata dalla parte appellata, la stessa deve ritenersi implicitamente superata per effetto della fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 66 dis. att c.c., per non aver il Tribunale dichiarato la nullità della delibera impugnata nonostante gli evidenti vizi di convocazione.
Deduce l'appellante come, nonostante tutti i partecipanti all'assemblea avessero confermato che la convocazione era avvenuto con modalità e tempistiche in violazione del codice di rito, il Tribunale anziché dichiarare la nullità della delibera avesse, in palese violazione di legge, rilevato la carenza di interesse della ad impugnare la delibera in quanto Pt_1 ritualmente convocata e presente alla riunione.
Sostiene la parte come, vertendo in ipotesi di nullità della delibera, sussista il diritto della all'impugnazione della delibera a prescindere dal fatto Pt_1 che la stessa abbia ricevuto la convocazione nel rispetto dell'art. 66 dis att c.c.
Il motivo di appello è infondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., modificato dall'art. 20 I. 11 dicembre
2012, n. 220 (Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, n.23903)…Una volta
pag. 7/13 condiviso il principio, espresso da Cass. Sez. U, Sentenza n. 4806 del
07/03/2005, secondo cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso. L'interesse del CP_1 che faccia valere un vizio di annullabilità, e non di nullità, di una deliberazione dell'assemblea, non può, infatti, ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti: la delibera assembleare è annullabile sulla base del giudizio riservato al soggetto privato portatore di quella particolare esigenza di funzionalità dell'atto collegiale tutelata con la predisposta invalidità, esigenza che si muove al di fuori del complessivo rapporto atto- ordinamento” (Cass. Civ. n. 10071/20).
Il Tribunale ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra espressi rigettando il difetto di interesse ad agire della trattandosi di vizio Pt_1 sollevabile solo dal condomino pretermesso ovvero dal soggetto nella cui sfera giuridica si è effettivamente prodotta la compromissione del diritto.
In ogni caso osserva la Corte come dalla lettura del verbale dell'assemblea del 12.05.21 emerge la presenza di tutti i condomini, i quali, a loro volta, avevano dato atto di aver regolarmente ricevuto la convocazione, con ciò sanando ogni vizio di convocazione.
Con il secondo motivo di gravame la si duole dell'erronea Pt_1 ripartizione, tra tutti i condomini, di alcune spese contenute nei consuntivi riferiti agli anni 2019 e 2020, motivo che avrebbe indotto la stessa a non approvare sul punto la delibera.
Le censure si possono così sintetizzare: a) quanto alle spese relative all'impianto fognario, la rileva come l'amministratore, nonostante Pt_1
pag. 8/13 rituale richiesta, non avesse fornito prima dell'assemblea la documentazione attestante la messa a norma e il regolare funzionamento dell'impianto fognario e che, pertanto, in assenza di prova attestante la conformità dell'impianto, la previsione in bilancio di spese per la manutenzione dello stesso appaiono del tutto illegittime non potendo un condominio partecipare alle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie di beni o impianti non a norma e/o abusivi;
b) quanto alle spese di pulizia dal guano dei piccioni, il
Tribunale avrebbe omesso di considerare che dette pulizie non riguarderebbero le parti comuni dell'edificio (tetto condominiale) ai sensi dell'art. 1117 c.c. Deduce la parte come, nel caso di specie, l'abbaino debba considerarsi di proprietà singola, in quanto realizzato per dare luce e aria ai locali di un sottotetto appartenente, in via esclusiva a un condomino, con la conseguenza che la spesa per la relativa pulizia deve essere posta a carico di chi ne trae utilità ovvero il proprietario dell'immobile; c) quanto alla somma vantata dall'Arch. nei confronti del per l'importo CP_3 CP_1 di € 3.000,00 rileva la come, nonostante lei avesse pagato la sua Pt_1 quota della spesa, il professionista lamentasse il mancato saldo della stessa e che, sul punto, l'amministratore non avesse chiarito l'avvenuto pagamento o meno della fattura, nonostante ciò lo stesso aveva inserito la posta in bilancio come interamente pagata. Per tali ragioni l'appellante deduce come l'approvazione del bilancio sanerebbe di fatto un falso e nasconderebbe la mala gestio o addirittura una appropriazione indebita da parte del precedente amministratore.
Infine, la censura l'impugnata sentenza per non aver il Tribunale Pt_1 condannato il al pagamento di un importo pari al contributo CP_1 unificato ex art. 8 D.Lgs 28/10 per l'omessa ingiustificata adesione alla mediazione obbligatoria nonché alle spese sostenute per la procedura.
Il motivo di appello come formulato è inammissibile in quanto complessivamente esaminato, lo stesso risulta del tutto carente del requisito della specificità stante l'assoluta carenza dell'attitudine del gravame a scardinare la ratio decidendi che sorregge l'impugnata sentenza, per avere l'appellante dedotto una serie di argomentazioni senza avanzare pag. 9/13 alcuna censura nei confronti dell'iter logico giudico posto a fondamento dell'impugnata sentenza.
Osserva questa Corte, come anche recentemente ribadito dalla Cassazione, che ai fini della specificità dei motivi d'appello di cui all'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. nn. 13565 e 9727 del
2024; anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 4024 e 1798 del 2024;
Cass. n. 2320/23; Cass. n. 23781/20. Si vedano pure Cass., SU, n.
36481/22 e Cass., SU, n. 27199/17).
In sintesi, il motivo di appello si ritiene specifico quando, esaminato ex ante
e quindi prima ancora di verificarne la fondatezza, lo stesso sia idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica. Dunque, tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allora la sentenza impugnata è necessariamente errata (cfr. in motivazione Cass. n. 1356 del 2024; Cass. 9727 del 2024; Cass. n.
30858 del 2023).
Il motivo di appello qui in disamina, avuto riguardo a tutte le censure attinenti alla redazione del bilancio da parte dell'Amministratore, alla luce dei principi di diritto summenzionati, risulta essere inammissibile per non essere sufficientemente specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., essendosi la parte limitata a criticare il comportamento adottato dall'amministratore in sede di redazione del bilancio piuttosto che censurare l'operato del primo giudice.
E difatti, quanto al punto a) la si limita a criticare il comportamento Pt_1 adottato dall'amministratore, per aver inserito la spese relativa all'impianto fognario nonostante l'assunta non conformità dello stesso, senza però
pag. 10/13 avanzare alcuna argomentazione in fatto e in diritto tese a scardinare la ratio decidendi del primo giudice. Quest'ultimo, nel rigettare la doglianza, aveva rilevato come, vertendo in ipotesi di convenienza della sistemazione dell'impianto fognario, la valutazione dell'opportunità o meno dell'intervento non potesse essere sindacabile dall'autorità giudiziaria, il cui sindacato sulle delibere assembleari è circoscritto esclusivamente a stabilire e/o valutare se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea; motivazione su cui l'appellante nulla deduce.
Quanto alla censura di cui al punto b) relativa alla erronea ripartizione delle spese di pulizia del guano del piccione, l'appellante si è nuovamente limitata a criticare il primo giudice per non aver considerato che l'abbaino fosse di proprietà esclusiva e non condominiale senza, però, avanzare alcuna argomentazione che confuti le ragioni adottate dal primo giudice nel qualificare la spese “ a beneficio di tutti i condomini “ e senza censurare la statuizione che rileva l'impossibilità di esaminare la questione relativa
“all'errata posa dell'abbaino… oggetto di altro contenzioso tra le parti ..che non può essere nuovamente esaminato in questo giudizio”.
Quanto al punto c) l'appellante, nel lamentare l'operato dell'amministratore circa l'inserimento in bilancio dell'intervenuto pagamento di una fattura emessa dall' Arch. , si limita a ipotizzare come, in assenza di certezza CP_3 circa il saldo della fattura, il comportamento dell'amministratore integrerebbe ipotesi di mala gestio, senza nulla dedurre in merito alle ragioni che hanno indotto il primo giudice a rigettare la doglianza.
Parimenti inammissibile risulta la censura relativa alla mancata condanna del al pagamento delle spese sostenute dalla per il CP_1 Pt_1 procedimento di mediazione obbligatoria nonché al pagamento, nei confronti dell'erario, di un importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 28/10
La parte, nel sollevare la doglianza si limita a censurare l'operato del primo giudice senza nulla argomentare circa le ragioni che hanno indotto il
Tribunale a rigettare la domanda, e cioè che la soccombenza in giudizio pag. 11/13 della impediva di addossare al le spese della Pt_1 CP_1 mediazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/22, avuto riguardo allo scaglione di valore riferimento (indeterminato € 26.00,00 -
€52.000,00), facendo applicazione dei compensi medi, al numero e alla complessità delle questioni trattate, e così:
- € 2.058,00= per la fase di studio,
- € 1.418,00= per la fase introduttiva,
- € 3.470,00= per la fase decisionale.
Per un totale di € 6.946,00=
Parte appellante principale va quindi condannata a rifondere al CP_1 appellato le spese del presente grado pari ad € 6.946,00, il tutto oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014, nella misura del 15%,
I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge.
Tenuto conto del rigetto dell'appello si deve dare atto della sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e
18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013) del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando;
- RIGETTA L'APPELLO proposto da avverso la Parte_1 sentenza impugnata n. 4351/22 emessa dal Tribunale di Torino in data
08.11.2022 nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al R.G.
18486/2021;
- CONDANNA a rifondere al , le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado liquidate in € 6.946,00 =, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e C.P.A. come per legge.
pag. 12/13 - DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così 13 come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in camera di consiglio tenuta il giorno 30.10.2024.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita nella camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Alfredo GROSSO PRESIDENTE
Dott. Roberto RIVELLO CONSIGLIERE
Dott.ssa Michela PERONACE CONS. AUS. REL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al R.G. 1606/2022 promossa in sede di appello da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luca Barbesino, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto legale in
Asti, via Giovanni Falcone 7, PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro-tempre, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi
Sodano, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Chieri (TO), via Vittorio Emanuele II n. 64; PEC:
Email_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Udienza collegiale di spedizione del 19.06.2024
PER PARTE APPELLANTE
“Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Torino,
Contraiis rejectis;
In totale riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Torino
n.4351/2022 emessa e pubblicata in data 08.11.2022 e comunicata a mezzo del processo telematico in pari data
Nel merito
In via preliminare
- Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata sussistendone i gravi motivi per le ragioni dedotte in narrativa e per il grave pregiudizio che, in caso contrario, potrebbe derivarne all'odierna appellante
- Accertare, dichiarare tenuto e condannare il al Controparte_1 pagamento delle spese sostenute per la mediazione obbligatoria, quantificabili in euro 2.295,00 oltre oneri per compensi ed €.48,40 per esborsi, non avendo aderito senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria.
In via principale
- Riformare la suddetta Sentenza nella parte in cui il Tribunale di Torino ha accolto le domande avversarie proposte dal e confermato la CP_1 validità della delibera assembleare impugnata, per le ragioni ed i motivi dedotti nel presente atto di appello e, per l'effetto,
- Riformare la suddetta Sentenza e di conseguenza annullare ai sensi dell'art. 1137 cod. civ. la delibera assembleare del 12.05.2021, in quanto assunta in violazione delle disposizioni di cui all'art. 66 Disposizione di attuazione al Codice Civile, per le ragioni dedotte in parte narrativa dell'atto di citazione.
- Riformare la suddetta Sentenza e di conseguenza accertare e dichiarare nulla la delibera assembleare del 12.05.2021 nella parte in cui pone a carico di tutti i condòmini le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abbaino (lato cortile), essendo quest'ultimo di proprietà di un singolo condòmino e, per l'effetto, accertare, dichiarare tenuto e condannare il
e, personalmente, l'Amministratore IG. Controparte_1 CP_2
a porre a carico del singolo condomino proprietario dell'abbaino le
[...] predette spese.
pag. 2/13 - Riformare la suddetta Sentenza e di conseguenza condannare il Convenuto
– parte inottemperante alla Mediazione senza Controparte_1 giustificato motivo – al pagamento di un importo pari al contributo Unificato da versare in favore dell'Erario, ai sensi dell'Art. 8 Decreto Legislativo
28/2010;
Per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa e Cassa avvocati.;
- ammettere i capitoli di prova per interrogatorio formale e testi di seguito riportati, da intendersi preceduti dalla formula “VERO CHE” così come formulati nel giudizio di primo grado:
1. L'Amministratore del , sito in Riva presso Chieri, Controparte_1
Via Gioacchino Rossini n. 17, è solito convocare i condomini alle assemblee condominiali a mezzo e-mail?
2. Prima dell'assemblea condominiale del 12.05.2021, l'Avv. Barbesino domandava all'Amministratore la documentazione che attestasse la CP_2 messa a norma e il funzionamento dell'impianto fognario del ? CP_1
3. Prima dell'assemblea condominiale del 12.05.2021, l'Amministratore
trasmetteva all'Avv. Barbesino la documentazione richiesta CP_2 attestante la conformità dell'impianto fognario del ? CP_1
4. L'impianto di fognatura del è stato allacciato al Controparte_1 sistema di fognatura comunale?
5. L'impianto di fognatura del viene fatto spurgare Controparte_1 più volte all'anno con conseguenti costi ed oneri in capo ai condomini?
6. La ripartizione delle spese di pulizia approvate in assemblea condominiale con delibera del 12.05.2021 si riferisce sia a parti comuni sia ad alcune parti private, in utilizzo di taluni soli condomini?
7. Con la delibera assembleare del 12.05.2021, l'Amministratore ribadisce e contesta il mancato saldo della fattura intestata all'Architetto Dr. , in CP_3 passato incaricato dallo stesso per lo svolgimento di CP_1 determinate prestazioni?
8. La IG.ra ha provveduto a versare al precedente Amministratore Pt_1
Dr. la cifra totale €.3.000,00 di sua spettanza finalizzata a saldare CP_4
pag. 3/13 la fattura dell'Architetto Dr. per le prestazioni da questi svolte a CP_3 favore del ? Controparte_1
9. L' Architetto Dr. Savio lamenta il mancato pagamento parziale delle proprie prestazioni da parte del ? Controparte_1
10. La IG.ra ha chiesto spiegazioni all'Amministratore Parte_1
Dr. in relazione al mancato pagamento dell'Amministratore Dr. CP_2
, nonostante Lei abbia provveduto a versare la quota di sua spettanza? CP_3
11. L'abbaino (lato cortile) – in relazione al quale è stata deliberata in assemblea la chiusura degli spazi a latere – è stato costruito in maniera difforme ai progetti iniziali depositati in comune, sia perché occupa una posizione diversa rispetto a quella che avrebbe dovuto effettivamente occupare come da progetto, sia perché al di sopra di esso è stata costruita una tettoia che si prolunga sino al tetto del ? CP_1
12. L'abbaino (lato cortile) – in relazione al quale è stata deliberata in assemblea la chiusura degli spazi a latere – serve l'appartamento di proprietà di un condomino, essendo stato realizzato per dare luce ed aria ai locali del sottotetto appartenente a quest'ultimo?
13. A seguito della richiesta formulata da parte della IG.ra Parte_1
, l'Amministratore Dr. ha fissato un'assemblea condominiale
[...] CP_2 straordinaria volta a discutere e a deliberare in ordine alle seguenti questioni: regolamentazione delle cantine, delucidazioni in merito al posizionamento e all'installazione di luci, rubinetti e citofoni privati su parti comuni dell'edificio; regolamentazione sull'utilizzo carrabile del cortile e assegnazione di eventuali posti auto esclusivi;
regolamentazione dell'orario di gioco dei bambini nelle parti comuni?
Si indicano quali testi sulle circostanze sopra dedotte:
- IG. residente in [...]
Rossini, 17;
- IG. secondo amministratore del “ Persona_1 CP_1
” di Riva presso Chieri, Via Gioacchino Rossini n. 17, C.F.
[...]
P.IVA_2
pag. 4/13 - IG.ra residente in [...]
Gioacchino Rossini, 17;
- IG. residente in [...]
Rossini, 17;
- IG.ra , residente in [...]
Rossini, 17;
- IG. residente in [...]
Rossini, 17;
- IG.ra , residente in [...]
Rossini, 17;
- IG. residente in [...]
Rossini, 17;
- IG. residente in [...]
Rossini, 17”
PER PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectiis
In via preliminare e nel merito:
-Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in quanto infondata in fatto e in diritto.
-Accertare e per l'effetto dichiarare l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 inammissibile ai sensi dell'art. 342 e ss. c.p.c. per mancanza sia di
[...] una specifica indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
sia per la mancanza dell'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Inoltre, accertare e dichiarare il suddetto appello inammissibile anche ai sensi dell'art. 348 bis e ss. c.p.c. in quanto le argomentazioni fornite da controparte ricalcano quelle dell'atto di primo grado, sulle quali il Giudice di Prime Cure si è ampiamente e dettagliatamente pronunciato;
pertanto l'impugnazione non ha ragionevole possibilità di essere accolta.
Nel Merito:
pag. 5/13 -Accertare e dichiarare l'appello oltre che inammissibile/improcedibile per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando in toto la sentenza impugnata
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio, avanti il Tribunale di Torino, il (di seguito Controparte_1 solo ) chiedendo di a) condannare il al pagamento CP_1 CP_1 delle spese sostenuta per la fase di mediazione obbligatoria;
b) annullare ai sensi dell'art. 1137 c.c. la delibera assembleare del 12.05.2021 in quanto assunta in violazione delle disposizioni di cui all'art. 66 dis. att. c.c., c) accertare, dichiarare tenuto e condannare il a convocare CP_1 apposita assemblea condominiale per la nomina e l'incarico di un tecnico specializzato per la messa a norma e rispristino dell'impianto fognario;
d) dichiarare la nullità della delibera impugnata nella parte in cui poneva a carico di tutti i condomini le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abbaino in quanto proprietà esclusiva;
e) accertare, dichiarare tenuto e condannare il a convocare apposita assemblea straordinaria per CP_1 le questioni urgenti relative alle parti comuni.
Si costituiva il Condominio contestando tutte le domande dell'attrice chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4351/22, rigettava tutte le domande formulate dalla e condannava la stessa al pagamento delle spese di Pt_1 lite.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1 chiedendone l'integrale riforma, per i motivi di cui nel prosieguo.
Si è costituito il , eccependo in via pregiudiziale, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342 c.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito insistendo per il rigetto del proposto gravame con conferma della sentenza impugnata.
Precisate le conclusioni all'udienza del 19.06.2024, la Corte assumeva la causa in decisione e concedeva i termini per il deposito delle memorie conclusive.
pag. 6/13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c, in quanto risultano sufficientemente enucleate le censure rivolte nei confronti della sentenza di primo grado e le modifiche domandate dall'appellante. Inoltre, esaminando l'atto di appello, il ha CP_1 potuto avanzare le proprie difese chiedendo, tra l'altro, il rigetto nel merito delle domande e delle doglianze di controparte.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c sollevata dalla parte appellata, la stessa deve ritenersi implicitamente superata per effetto della fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 66 dis. att c.c., per non aver il Tribunale dichiarato la nullità della delibera impugnata nonostante gli evidenti vizi di convocazione.
Deduce l'appellante come, nonostante tutti i partecipanti all'assemblea avessero confermato che la convocazione era avvenuto con modalità e tempistiche in violazione del codice di rito, il Tribunale anziché dichiarare la nullità della delibera avesse, in palese violazione di legge, rilevato la carenza di interesse della ad impugnare la delibera in quanto Pt_1 ritualmente convocata e presente alla riunione.
Sostiene la parte come, vertendo in ipotesi di nullità della delibera, sussista il diritto della all'impugnazione della delibera a prescindere dal fatto Pt_1 che la stessa abbia ricevuto la convocazione nel rispetto dell'art. 66 dis att c.c.
Il motivo di appello è infondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all'altrui sfera giuridica, come conferma l'interpretazione evolutiva fondata sull'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., modificato dall'art. 20 I. 11 dicembre
2012, n. 220 (Cassazione civile sez. II, 23/11/2016, n.23903)…Una volta
pag. 7/13 condiviso il principio, espresso da Cass. Sez. U, Sentenza n. 4806 del
07/03/2005, secondo cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale, è inevitabile concludere che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetti, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso. L'interesse del CP_1 che faccia valere un vizio di annullabilità, e non di nullità, di una deliberazione dell'assemblea, non può, infatti, ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformità al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti: la delibera assembleare è annullabile sulla base del giudizio riservato al soggetto privato portatore di quella particolare esigenza di funzionalità dell'atto collegiale tutelata con la predisposta invalidità, esigenza che si muove al di fuori del complessivo rapporto atto- ordinamento” (Cass. Civ. n. 10071/20).
Il Tribunale ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra espressi rigettando il difetto di interesse ad agire della trattandosi di vizio Pt_1 sollevabile solo dal condomino pretermesso ovvero dal soggetto nella cui sfera giuridica si è effettivamente prodotta la compromissione del diritto.
In ogni caso osserva la Corte come dalla lettura del verbale dell'assemblea del 12.05.21 emerge la presenza di tutti i condomini, i quali, a loro volta, avevano dato atto di aver regolarmente ricevuto la convocazione, con ciò sanando ogni vizio di convocazione.
Con il secondo motivo di gravame la si duole dell'erronea Pt_1 ripartizione, tra tutti i condomini, di alcune spese contenute nei consuntivi riferiti agli anni 2019 e 2020, motivo che avrebbe indotto la stessa a non approvare sul punto la delibera.
Le censure si possono così sintetizzare: a) quanto alle spese relative all'impianto fognario, la rileva come l'amministratore, nonostante Pt_1
pag. 8/13 rituale richiesta, non avesse fornito prima dell'assemblea la documentazione attestante la messa a norma e il regolare funzionamento dell'impianto fognario e che, pertanto, in assenza di prova attestante la conformità dell'impianto, la previsione in bilancio di spese per la manutenzione dello stesso appaiono del tutto illegittime non potendo un condominio partecipare alle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie di beni o impianti non a norma e/o abusivi;
b) quanto alle spese di pulizia dal guano dei piccioni, il
Tribunale avrebbe omesso di considerare che dette pulizie non riguarderebbero le parti comuni dell'edificio (tetto condominiale) ai sensi dell'art. 1117 c.c. Deduce la parte come, nel caso di specie, l'abbaino debba considerarsi di proprietà singola, in quanto realizzato per dare luce e aria ai locali di un sottotetto appartenente, in via esclusiva a un condomino, con la conseguenza che la spesa per la relativa pulizia deve essere posta a carico di chi ne trae utilità ovvero il proprietario dell'immobile; c) quanto alla somma vantata dall'Arch. nei confronti del per l'importo CP_3 CP_1 di € 3.000,00 rileva la come, nonostante lei avesse pagato la sua Pt_1 quota della spesa, il professionista lamentasse il mancato saldo della stessa e che, sul punto, l'amministratore non avesse chiarito l'avvenuto pagamento o meno della fattura, nonostante ciò lo stesso aveva inserito la posta in bilancio come interamente pagata. Per tali ragioni l'appellante deduce come l'approvazione del bilancio sanerebbe di fatto un falso e nasconderebbe la mala gestio o addirittura una appropriazione indebita da parte del precedente amministratore.
Infine, la censura l'impugnata sentenza per non aver il Tribunale Pt_1 condannato il al pagamento di un importo pari al contributo CP_1 unificato ex art. 8 D.Lgs 28/10 per l'omessa ingiustificata adesione alla mediazione obbligatoria nonché alle spese sostenute per la procedura.
Il motivo di appello come formulato è inammissibile in quanto complessivamente esaminato, lo stesso risulta del tutto carente del requisito della specificità stante l'assoluta carenza dell'attitudine del gravame a scardinare la ratio decidendi che sorregge l'impugnata sentenza, per avere l'appellante dedotto una serie di argomentazioni senza avanzare pag. 9/13 alcuna censura nei confronti dell'iter logico giudico posto a fondamento dell'impugnata sentenza.
Osserva questa Corte, come anche recentemente ribadito dalla Cassazione, che ai fini della specificità dei motivi d'appello di cui all'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. nn. 13565 e 9727 del
2024; anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 4024 e 1798 del 2024;
Cass. n. 2320/23; Cass. n. 23781/20. Si vedano pure Cass., SU, n.
36481/22 e Cass., SU, n. 27199/17).
In sintesi, il motivo di appello si ritiene specifico quando, esaminato ex ante
e quindi prima ancora di verificarne la fondatezza, lo stesso sia idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica. Dunque, tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allora la sentenza impugnata è necessariamente errata (cfr. in motivazione Cass. n. 1356 del 2024; Cass. 9727 del 2024; Cass. n.
30858 del 2023).
Il motivo di appello qui in disamina, avuto riguardo a tutte le censure attinenti alla redazione del bilancio da parte dell'Amministratore, alla luce dei principi di diritto summenzionati, risulta essere inammissibile per non essere sufficientemente specifico ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., essendosi la parte limitata a criticare il comportamento adottato dall'amministratore in sede di redazione del bilancio piuttosto che censurare l'operato del primo giudice.
E difatti, quanto al punto a) la si limita a criticare il comportamento Pt_1 adottato dall'amministratore, per aver inserito la spese relativa all'impianto fognario nonostante l'assunta non conformità dello stesso, senza però
pag. 10/13 avanzare alcuna argomentazione in fatto e in diritto tese a scardinare la ratio decidendi del primo giudice. Quest'ultimo, nel rigettare la doglianza, aveva rilevato come, vertendo in ipotesi di convenienza della sistemazione dell'impianto fognario, la valutazione dell'opportunità o meno dell'intervento non potesse essere sindacabile dall'autorità giudiziaria, il cui sindacato sulle delibere assembleari è circoscritto esclusivamente a stabilire e/o valutare se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea; motivazione su cui l'appellante nulla deduce.
Quanto alla censura di cui al punto b) relativa alla erronea ripartizione delle spese di pulizia del guano del piccione, l'appellante si è nuovamente limitata a criticare il primo giudice per non aver considerato che l'abbaino fosse di proprietà esclusiva e non condominiale senza, però, avanzare alcuna argomentazione che confuti le ragioni adottate dal primo giudice nel qualificare la spese “ a beneficio di tutti i condomini “ e senza censurare la statuizione che rileva l'impossibilità di esaminare la questione relativa
“all'errata posa dell'abbaino… oggetto di altro contenzioso tra le parti ..che non può essere nuovamente esaminato in questo giudizio”.
Quanto al punto c) l'appellante, nel lamentare l'operato dell'amministratore circa l'inserimento in bilancio dell'intervenuto pagamento di una fattura emessa dall' Arch. , si limita a ipotizzare come, in assenza di certezza CP_3 circa il saldo della fattura, il comportamento dell'amministratore integrerebbe ipotesi di mala gestio, senza nulla dedurre in merito alle ragioni che hanno indotto il primo giudice a rigettare la doglianza.
Parimenti inammissibile risulta la censura relativa alla mancata condanna del al pagamento delle spese sostenute dalla per il CP_1 Pt_1 procedimento di mediazione obbligatoria nonché al pagamento, nei confronti dell'erario, di un importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 8 D.lgs. 28/10
La parte, nel sollevare la doglianza si limita a censurare l'operato del primo giudice senza nulla argomentare circa le ragioni che hanno indotto il
Tribunale a rigettare la domanda, e cioè che la soccombenza in giudizio pag. 11/13 della impediva di addossare al le spese della Pt_1 CP_1 mediazione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/22, avuto riguardo allo scaglione di valore riferimento (indeterminato € 26.00,00 -
€52.000,00), facendo applicazione dei compensi medi, al numero e alla complessità delle questioni trattate, e così:
- € 2.058,00= per la fase di studio,
- € 1.418,00= per la fase introduttiva,
- € 3.470,00= per la fase decisionale.
Per un totale di € 6.946,00=
Parte appellante principale va quindi condannata a rifondere al CP_1 appellato le spese del presente grado pari ad € 6.946,00, il tutto oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014, nella misura del 15%,
I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge.
Tenuto conto del rigetto dell'appello si deve dare atto della sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e
18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2013) del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando;
- RIGETTA L'APPELLO proposto da avverso la Parte_1 sentenza impugnata n. 4351/22 emessa dal Tribunale di Torino in data
08.11.2022 nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al R.G.
18486/2021;
- CONDANNA a rifondere al , le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado liquidate in € 6.946,00 =, il tutto oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa e C.P.A. come per legge.
pag. 12/13 - DICHIARA la sussistenza dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così 13 come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in camera di consiglio tenuta il giorno 30.10.2024.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Peronace Dott. Alfredo Grosso
pag. 13/13