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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Nr. 1576/2024 R.G. Trib.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del giorno 22/05/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(cf ) nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18/12/1980, in proprio e nella qualità di l.r. della società
[...]
con sede legale a Delia in Via Alessandro Controparte_1
Manzoni n.28, P. IVA rappresentata e difesa, in forza di procura in P.IVA_1 calce al ricorso dall'avv. Giuseppe Giardina (c.f.: ), con CodiceFiscale_2 domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC
Email_1
- opponente -
CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_2 P.IVA_2 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli Avv. ti DOLCE STEFANO (CF Controparte_3
, PEC ) e RUSSO C.F._3 Email_2
CARMELO (CF , in forza di procura generale alle liti del 21 C.F._4 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata a Persona_1 Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' ; CP_4
- opposto -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 cpc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il giorno 28/10/2024, la sig.ra
, in proprio e nella qualità di l.r. della società Parte_1 [...]
, ha opposto l'ordinanza ingiunzione Controparte_1
n. OI-000719453 [doc. 1 ric.], notificatale in data 08/10/2024. CP_2 Con tale atto, l'Ente le ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 9352,50 (oltre € 9,05 per spese di notifica) addebitandole la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L. n. 463/1981, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016 e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023 (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali) relativamente all'anno 2020. L'opposizione attorea ha dedotto:
1 - che l'ordinanza opposta è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione nonché per carenza motivazionale;
- che l'Ente ha omesso di notificare l'atto di accertamento
.1800.06/12/2019.0166801 del 06/12/2019; CP_5
- che, ove si provasse la ritualità della notificazione del prodromico atto di accertamento, comunque la contestazione della violazione è avvenuta oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge;
- che, in ogni caso, il diritto a riscuotere la sanzione risulta irrimediabilmente prescritto. L' si è costituito in giudizio e ha censurato la prospettazione avversaria, CP_2 articolando, in particolare, le seguenti difese:
- l'importo della sanzione è stato determinato <ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.L. 48/23, conv. con L. 85/23, a mente del quale, si cita testualmente,
“All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000
a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso>>;
- <l'eccezione relativa all'asserita mancanza o alla tardività del preventivo atto di accertamento è destituita di qualsiasi fondamento. Infatti, l'atto di accertamento è stato notificato il 7-6-2022 mediante racc. ar (doc.1)>>;
- <con riguardo agli illeciti successivi all'entrata in vigore del ridetto D.Lgs. 8/16, il temine di 90 giorni decorre dalla data in cui l'amministrazione ha potuto effettuare tutte le verifiche e gli accertamenti necessari per la configurazione dell'illecito amministrativo. Infatti, secondo la costante giurisprudenza, l'accertamento della violazione, da cui decorre il termine ex art. 14, non coincide affatto con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione (fra le tante, Cass. 3524/19; id. 26734/11; id. 25836/11)>>;
- l'importo sanzionatorio non può ritenersi prescritto <nel caso che ci occupa, sulla base della normativa che precede e considerato che il termine di prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa ex art. 28, L. 689/81 è stato efficacemente interrotto notifica dell'atto di accertamento di cui sopra, i cui estremi sono indicati nell'ordinanza ingiunzione opposta, non vi è dubbio che alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione non era in alcun modo maturata la ridetta CP_ prescrizione quinquennale del diritto dell' di riscuotere le sanzioni amministrative. Ciò in quanto, come detto, il predetto termine quinquennale è rimasto sospeso per i 90 giorni successivi alla contestazione (art. 2, comma 1-quater, DL 463/83) ed è rimasto altresì sospeso dal 23.2.20 al 31.5.20 (art. 103, comma 6- bis, DL 18/20, conv. con L. 27/20)>>;
- <quanto alla motivazione, secondo la costante giurisprudenza è sufficiente che dall'atto risulti la violazione addebitata, essendo ammessa anche la motivazione per relationem, non applicandosi neanche la Legge 241/90. Inoltre, il giudizio di opposizione verte sul rapporto, non sull'atto con conseguente cognizione piena del giudice>>;
- <quanto all'asserito difetto di sottoscrizione, è sufficiente richiamare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo il quale ai sensi dell'art. 3, comma 2, L 39/03, qualora per la validità di un atto sia prevista la firma autografa essa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto (fra le tante, Cass. 24231/22; id. 18493/20)>>.
2 La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali offerte dalle parti. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis c.p.c., i procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi.
2. L'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione è fondata, per la ragione, più liquida e comunque assorbente, della maturazione della decadenza di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Deve premettersi che - come peraltro pacifico tra le parti - l'ordinanza ingiunzione de qua concerne l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016, n. 8, così prevede(va):
<
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto.
Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso>>
A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 23, comma 1, d.l. 4 maggio
2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al co.
1-bis è ora <da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso>>. Pertanto, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali costituisce illecito amministrativo (e non penale) quando riguardi, nel singolo anno, un importo complessivo pari o inferiore ad euro 10.000,00. Come anche indicato dall' nella propria circolare del 5.7.2016, n. 121 CP_2 (“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui, costituente il discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, <… l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile). Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione
3 Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 nonché i datori di lavoro agricoli,… i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). Tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione.
In tal senso, pertanto, il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia>>. Tale ricostruzione appare coerente con l'approdo giurisprudenziale di cui alla sentenza Cass. pen., SS.UU., n. 10424 del 18.1.2018 (rv. 272163), riguardante la fattispecie penale integrata in caso di superamento dell'indicato limite di euro 10.000. Secondo la Corte, infatti, <In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso>>. Nell'occasione, le SS.UU. della S.C. - evidenziato che nel sistema anteriore alla (parziale) depenalizzazione, non era contemplata la c.d. soglia di punibilità (penale), onde <il reato veniva qualificato dalla giurisprudenza… come omissivo istantaneo, rispetto al quale il momento consumativo coincideva con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, fissato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi…>> - hanno precisato che, <<… nello stabilire la soglia di punibilità, il legislatore ne ha configurato il superamento, collegato al periodo temporale dell'anno, quale specifico elemento caratterizzante il disvalore di offensività, che consente anche di individuare il momento consumativo del reato, da ritenere perfezionato nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, abbia superato i
10.000 euro, escludendo peraltro, proprio in ragione della connessione con il dato temporale dell'anno, che eventuali successive omissioni nell'arco del medesimo periodo e fino al mese finale di dicembre possano dare luogo ad ulteriori reati>>. Se ne deve dedurre che l'illecito amministrativo si perfeziona con il primo mancato pagamento, alla scadenza stabilita, delle ritenute mensili (quindi, non prima del 16 gennaio) e si consuma e cessa il 16 dicembre dell'anno in questione;
salvo risulti integrato l'illecito penale a seguito del superamento (sommando tutte le omissioni) della menzionata soglia Per quanto rileva nella presente sede, l'atto di accertamento [doc. 1 ] reca CP_2 in allegato il “Prospetto inadempienze , dal quale si evince che Pt_2 l'importo complessivo contestato di € 3741,00, deriva dalla sommatoria delle
4 omissioni relative all'anno 2020 (mese di dicembre 2019 nonché mese di febbraio, marzo, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre 2020).
3. Parte opponente sostiene la decadenza dell' dalla potestà sanzionatoria, CP_2 per non avere provveduto alla notificazione degli estremi della violazione entro il termine di tre mesi, ex art. 14 l. n. 689/1981. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 l. n. 689/1981, in effetti:
<La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento>>. Nel caso in questione, la notificazione dell'atto di accertamento è avvenuta, alla luce delle produzioni dell' , il giorno 07/06/2022 [doc. 1 ]. CP_2 CP_2 Secondo l' , tuttavia, la disciplina ex art. 14 cit. non troverebbe neppure CP_2 applicazione e, comunque, la comunicazione degli estremi della violazione sarebbe stata tempestiva. La tesi dell'Istituto, tuttavia, non persuade. La particolare disciplina di cui all'attuale art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, secondo cui, appunto, il soggetto inadempiente ha la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante versamento delle ritenute entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, non presenta, in effetti, alcuna incompatibilità con la disciplina generale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Richiama, anzi, il “meccanismo” generale della notificazione degli estremi della violazione, operante in assenza di contestazione immediata;
a tale
“meccanismo”, nella specie, è altresì collegata la decorrenza del termine per la regolarizzazione dei versamenti, a fini estintivi dell'illecito. La conferma dell'applicabilità alle fattispecie in questione del termine di decadenza ex art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, si può trarre dal d.l. 4.5.2023, n. 48 (“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro – Decreto lavoro 2023”), il cui art. 23 (“Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), prevede tra l'altro, al co. 2, che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione>>.
Se ne deduce che, per le violazioni relative ai periodi anteriori, non vi è alcuna deroga e trova applicazione il termine ex art. 14 cit. Indicazioni in tal senso (cioè nel senso dell'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 14 cit.) possono ricavarsi altresì dalla previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 (“Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”), che nel dettare la disciplina di diritto transitorio per gli illeciti (commessi anteriormente e frattanto) depenalizzati, prevede che l'Autorità amministrativa (l' ), a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, CP_2 notifichi “… gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
5 Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”. Peraltro, l' , nella menzionata Circolare n. 121/2016 ha evidenziato CP_2
<<…che il procedimento sanzionatorio previsto per l'ipotesi in cui l'importo delle ritenute omesse non sia superiore a euro 10.000 è regolato dalla disciplina di cui agli artt. 14 e 16 della legge n. 689/1981.
Tenuto conto della tipicità rivestita dalla fattispecie di illecito in trattazione, la notifica dell'accertamento della violazione costituisce l'avvio del procedimento sanzionatorio e, ai sensi del già citato art. 14, potrà essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione stessa. Nel rinviare alle specifiche indicazioni che verranno fornite in merito alla gestione di tale procedimento, si precisa che la notifica dell'accertamento della violazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890.
Entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, gli interessati potranno far pervenire, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, scritti difensivi e documenti
o fare richiesta di audizione. Con tale atto verrà sia assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell'autore dell'illecito, sia dato avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 2, comma 1- bis - da euro 10.000 a euro 50.000>>.
Detta impostazione ha trovato altresì conferma:
➢ nella successiva circolare 32/2022 e nel messaggio del CP_2 CP_2
27.9.2022, n. 3516, contenenti, del pari, richiami alla Circolare n.
6/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva;
➢ nella Circolare n. 1931/2023 (sulla riduzione delle sanzioni e sul CP_2 nuovo termine di decadenza, ai sensi dell'articolo 23 del d.l. 4.5.2023,
n. 48).
La piena compatibilità tra gli illeciti amministrativi in questione, caratterizzati dalla sopra illustrata “causa di non punibilità”, e quella, generale, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, fa sì, del resto, che non vi sia motivo di dubitare dell'operatività, anche nei casi in questione, del termine decadenziale.
4. È da tempo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che <In tema di sanzioni amministrative, il termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, è di decadenza e non di prescrizione e, conseguentemente, non è suscettibile di interruzione alla stregua dell'art. 2964 cod. civ.>> (Cass. n. 18555/2009; conf., quanto alla natura perentoria del termine, Cass. ord. n. 27903/2019). Occorre chiedersi, tuttavia, in generale e con riguardo al caso di specie, come debba individuarsi la data di decorrenza del termine di decadenza.
Anche in questo caso, le indicazioni dei Giudici di legittimità appaiono univoche, nel senso che <in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi,
6 della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981.
16. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva
Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)>> (conf. Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009 e n. 27405/2019). Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto <… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…>> possa essere accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi>> (cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
5. Quanto appena esposto vale, in particolare, nel caso di specie, atteso che nell'atto di accertamento del 07/06/2022, l' si è limitato ad indicare - per quanto CP_2 attiene agli accertamenti preliminari - che, “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' le ritenute previdenziali e assistenziali operate CP_2 sulle retribuzioni dei lavoratori…”. Se ne ricava che le attività di accertamento si sono limitate alla consultazione dei dati di cui agli archivi informatici dell'Istituto. Non sembra potersi dubitare che gli elementi relativi agli omessi versamenti siano derivati semplicemente dal raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Unico, e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità.
Le SS.UU. penali della S.C., nella decisione prima menzionata (n. 10424/2018), hanno evidenziato che l' , individuato (nei termini di cui supra) il CP_2 criterio temporale sulla base del quale valutare il superamento della soglia annuale di punibilità (penale), <… ha emanato proprie disposizioni, riorganizzando i processi amministrativi di gestione e commissionando appositi programmi informatici, computando [appunto], ai fini del calcolo della soglia di punibilità dei 10.000 euro annui,… il periodo compreso tra il mese di dicembre dell'annualità considerata - con versamento da effettuare entro il 16 gennaio successivo - ed il mese di novembre della stessa annualità, con versamento entro il successivo 16 dicembre…>>. Se ne deduce la disponibilità, in capo all' , di strumenti telematici e CP_2 informatici tali da consentire l'immediata consuntivazione dei dati annuali.
7 La stessa circolare 121/2016, dopo aver delineato, <l'arco temporale CP_2 da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi” (tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno civile, fermo restando che, alla luce delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli riferiti ai mesi da dicembre dell'anno precedente l'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 gennaio successivo, fino a novembre dell'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 dicembre)>> ne deduce che <tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione>>. Insomma, l'avvio del procedimento di contestazione presuppone (semplicemente) che l' effettui il consuntivo annuale degli omessi versamenti CP_2 del soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze (l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre, data di consumazione dell'illecito amministrativo). Nel caso in questione può escludersi, inoltre, che detta verifica abbia comportato peculiarità di sorta: tutte le omissioni risultano riferibili alla medesima matricola aziendale (v. prospetto inadempienze , in allegato all'atto di accertamento. Non emergono, dunque, se mai se ne possano astrattamente ipotizzare, elementi indicativi della “complessità delle indagini” (invece consistite - come già evidenziato - nella consultazione degli archivi informatici dell' , come da CP_2 indicazioni dello stesso Istituto), ovvero esigenze di valutazione di (ulteriori) specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione. Ciò non toglie che - come anticipato - all' deve accordarsi un certo lasso CP_2 di tempo, necessario per valutare i dati a disposizione e per effettuare, quindi, la contestazione. Contestazione che non presenta, neppur essa, elementi di apprezzabile complessità: l'atto di accertamento (v. produzioni ) si limita, di norma e CP_2 comunque nel caso in trattazione, all'indicazione, nel “prospetto inadempienze”, dei trimestri insoluti, della contribuzione dovuta e di quella non versata per ciascuno di essi, oltre che delle modalità di pagamento. Tenuto anche conto della consistente mole di dati che l' deve vagliare in CP_2 relazione a ciascun anno, nonché del termine per l'inoltro dei flussi contributivi, appare all'uopo congruo, in specie a fronte d'ipotesi, quale quella in questione, scevre da complessità di sorta, un termine di giorni 90, corrispondente a quello accordato all' per la comunicazione dell'illecito (e, altresì, a quello a disposizione del CP_2
“contribuente” per la regolarizzazione dei pagamenti, onde evitare l'assoggettamento a sanzione).
6. Venendo all'illecito amministrativo in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, va osservato che – per i dipendenti non agricoli - l'ultima scadenza, per quanto concerne i pagamenti, è quella relativa ai contributi del mese di novembre dell'anno di riferimento, da saldarsi entro il giorno 16 del mese di dicembre. Allo stesso tempo, il flusso Uniemes riferito a ciascun mese deve essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, così, per novembre, entro il 31 dicembre (salvo si tratti di giorno festivo, nel qual caso l'invio deve avvenire entro il primo giorno lavorativo del mese successivo). Dunque, fin dal 31 dicembre (o, al più, dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio) l' è in CP_2
8 grado, in linea di massima, di verificare se sia intervenuto il corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno. In rapporto all'omissione contributiva per cui è causa riferita al 2020 [mese di dicembre 2019 nonché mese di febbraio, marzo, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre 2020], può ritenersi che fin dal 01/01/2021, l' era in grado, in linea CP_2 di massima, di verificare se fosse intervenuto il corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno; Nella specie, tale illecito è stato accertato con atto prot. n. 1800.18/05/2022.0092506. In ordine a tale atto, l' ha fornito riscontri chiari CP_2 circa il momento di perfezionamento della notifica, intervenuto in data 07/06/2022
[doc. 1 ]. CP_2
Ne deriva che la contestazione risulta affetta da tardività, pur considerando la decorrenza non immediata del termine decadenziale. Erano infatti trascorsi, al momento della notifica, più di un anno e mezzo a partire dal 01/01/2021. La decadenza dell' dalla potestà punitiva comporta l'annullamento CP_2 dell'ordinanza ingiunzione e la non debenza delle somme di cui alla medesima
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i coefficienti tariffari minimi delle cause di previdenza comprese nello scaglione tra € 5201 ed € 26000 ai sensi dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria, con distrazione all'avv. Giuseppe Giardina, procuratore antistatario.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, così provvede: i) in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n. CP_2
OI-000719453 e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme di cui alla medesima, a seguito d'intervenuta decadenza;
ii) condanna a rifondere le spese di lite alla ricorrente, spese che liquida CP_2 nell'importo complessivo di € 1865, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione all'avv. Giuseppe Giardina, procuratore antistatario.
Caltanissetta, 22/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del giorno 22/05/2025 celebrata mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127-bis cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
(cf ) nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18/12/1980, in proprio e nella qualità di l.r. della società
[...]
con sede legale a Delia in Via Alessandro Controparte_1
Manzoni n.28, P. IVA rappresentata e difesa, in forza di procura in P.IVA_1 calce al ricorso dall'avv. Giuseppe Giardina (c.f.: ), con CodiceFiscale_2 domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC
Email_1
- opponente -
CONTRO
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_2 P.IVA_2 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentata e difesa dagli Avv. ti DOLCE STEFANO (CF Controparte_3
, PEC ) e RUSSO C.F._3 Email_2
CARMELO (CF , in forza di procura generale alle liti del 21 C.F._4 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata a Persona_1 Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' ; CP_4
- opposto -
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 cpc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il giorno 28/10/2024, la sig.ra
, in proprio e nella qualità di l.r. della società Parte_1 [...]
, ha opposto l'ordinanza ingiunzione Controparte_1
n. OI-000719453 [doc. 1 ric.], notificatale in data 08/10/2024. CP_2 Con tale atto, l'Ente le ha irrogato la sanzione pecuniaria di € 9352,50 (oltre € 9,05 per spese di notifica) addebitandole la violazione dell'art. 2, comma 1-bis D.L. n. 463/1981, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016 e novellato dall'art. 23 del D.L. n. 48/2023 (omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali) relativamente all'anno 2020. L'opposizione attorea ha dedotto:
1 - che l'ordinanza opposta è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione nonché per carenza motivazionale;
- che l'Ente ha omesso di notificare l'atto di accertamento
.1800.06/12/2019.0166801 del 06/12/2019; CP_5
- che, ove si provasse la ritualità della notificazione del prodromico atto di accertamento, comunque la contestazione della violazione è avvenuta oltre il termine di 90 giorni previsto dalla legge;
- che, in ogni caso, il diritto a riscuotere la sanzione risulta irrimediabilmente prescritto. L' si è costituito in giudizio e ha censurato la prospettazione avversaria, CP_2 articolando, in particolare, le seguenti difese:
- l'importo della sanzione è stato determinato <ai sensi dell'art. 23, comma 1, D.L. 48/23, conv. con L. 85/23, a mente del quale, si cita testualmente,
“All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000
a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte
l'importo omesso>>;
- <l'eccezione relativa all'asserita mancanza o alla tardività del preventivo atto di accertamento è destituita di qualsiasi fondamento. Infatti, l'atto di accertamento è stato notificato il 7-6-2022 mediante racc. ar (doc.1)>>;
- <con riguardo agli illeciti successivi all'entrata in vigore del ridetto D.Lgs. 8/16, il temine di 90 giorni decorre dalla data in cui l'amministrazione ha potuto effettuare tutte le verifiche e gli accertamenti necessari per la configurazione dell'illecito amministrativo. Infatti, secondo la costante giurisprudenza, l'accertamento della violazione, da cui decorre il termine ex art. 14, non coincide affatto con la generica e approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento delle indagini necessarie per riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi dell'infrazione (fra le tante, Cass. 3524/19; id. 26734/11; id. 25836/11)>>;
- l'importo sanzionatorio non può ritenersi prescritto <nel caso che ci occupa, sulla base della normativa che precede e considerato che il termine di prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa ex art. 28, L. 689/81 è stato efficacemente interrotto notifica dell'atto di accertamento di cui sopra, i cui estremi sono indicati nell'ordinanza ingiunzione opposta, non vi è dubbio che alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione non era in alcun modo maturata la ridetta CP_ prescrizione quinquennale del diritto dell' di riscuotere le sanzioni amministrative. Ciò in quanto, come detto, il predetto termine quinquennale è rimasto sospeso per i 90 giorni successivi alla contestazione (art. 2, comma 1-quater, DL 463/83) ed è rimasto altresì sospeso dal 23.2.20 al 31.5.20 (art. 103, comma 6- bis, DL 18/20, conv. con L. 27/20)>>;
- <quanto alla motivazione, secondo la costante giurisprudenza è sufficiente che dall'atto risulti la violazione addebitata, essendo ammessa anche la motivazione per relationem, non applicandosi neanche la Legge 241/90. Inoltre, il giudizio di opposizione verte sul rapporto, non sull'atto con conseguente cognizione piena del giudice>>;
- <quanto all'asserito difetto di sottoscrizione, è sufficiente richiamare il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza secondo il quale ai sensi dell'art. 3, comma 2, L 39/03, qualora per la validità di un atto sia prevista la firma autografa essa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto (fra le tante, Cass. 24231/22; id. 18493/20)>>.
2 La causa è risultata matura per la decisione alla luce delle produzioni documentali offerte dalle parti. Nell'odierna udienza, svoltasi tramite collegamenti audiovisivi a distanza ex art. 127-bis c.p.c., i procuratori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi.
2. L'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione è fondata, per la ragione, più liquida e comunque assorbente, della maturazione della decadenza di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Deve premettersi che - come peraltro pacifico tra le parti - l'ordinanza ingiunzione de qua concerne l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016, n. 8, così prevede(va):
<
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito del conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto.
Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso>>
A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 23, comma 1, d.l. 4 maggio
2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al co.
1-bis è ora <da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso>>. Pertanto, l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali costituisce illecito amministrativo (e non penale) quando riguardi, nel singolo anno, un importo complessivo pari o inferiore ad euro 10.000,00. Come anche indicato dall' nella propria circolare del 5.7.2016, n. 121 CP_2 (“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui, costituente il discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, <… l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile). Tenuto conto delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, in essi ricompresi sia i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens, sia i committenti della Gestione
3 Separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 nonché i datori di lavoro agricoli,… i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre). Tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione.
In tal senso, pertanto, il valore soglia di euro 10.000 sarà determinato rispetto al periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ciascun anno ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia>>. Tale ricostruzione appare coerente con l'approdo giurisprudenziale di cui alla sentenza Cass. pen., SS.UU., n. 10424 del 18.1.2018 (rv. 272163), riguardante la fattispecie penale integrata in caso di superamento dell'indicato limite di euro 10.000. Secondo la Corte, infatti, <In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso>>. Nell'occasione, le SS.UU. della S.C. - evidenziato che nel sistema anteriore alla (parziale) depenalizzazione, non era contemplata la c.d. soglia di punibilità (penale), onde <il reato veniva qualificato dalla giurisprudenza… come omissivo istantaneo, rispetto al quale il momento consumativo coincideva con la scadenza del termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, fissato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b),
d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422, al giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi…>> - hanno precisato che, <<… nello stabilire la soglia di punibilità, il legislatore ne ha configurato il superamento, collegato al periodo temporale dell'anno, quale specifico elemento caratterizzante il disvalore di offensività, che consente anche di individuare il momento consumativo del reato, da ritenere perfezionato nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, abbia superato i
10.000 euro, escludendo peraltro, proprio in ragione della connessione con il dato temporale dell'anno, che eventuali successive omissioni nell'arco del medesimo periodo e fino al mese finale di dicembre possano dare luogo ad ulteriori reati>>. Se ne deve dedurre che l'illecito amministrativo si perfeziona con il primo mancato pagamento, alla scadenza stabilita, delle ritenute mensili (quindi, non prima del 16 gennaio) e si consuma e cessa il 16 dicembre dell'anno in questione;
salvo risulti integrato l'illecito penale a seguito del superamento (sommando tutte le omissioni) della menzionata soglia Per quanto rileva nella presente sede, l'atto di accertamento [doc. 1 ] reca CP_2 in allegato il “Prospetto inadempienze , dal quale si evince che Pt_2 l'importo complessivo contestato di € 3741,00, deriva dalla sommatoria delle
4 omissioni relative all'anno 2020 (mese di dicembre 2019 nonché mese di febbraio, marzo, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre 2020).
3. Parte opponente sostiene la decadenza dell' dalla potestà sanzionatoria, CP_2 per non avere provveduto alla notificazione degli estremi della violazione entro il termine di tre mesi, ex art. 14 l. n. 689/1981. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 14 l. n. 689/1981, in effetti:
<La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento>>. Nel caso in questione, la notificazione dell'atto di accertamento è avvenuta, alla luce delle produzioni dell' , il giorno 07/06/2022 [doc. 1 ]. CP_2 CP_2 Secondo l' , tuttavia, la disciplina ex art. 14 cit. non troverebbe neppure CP_2 applicazione e, comunque, la comunicazione degli estremi della violazione sarebbe stata tempestiva. La tesi dell'Istituto, tuttavia, non persuade. La particolare disciplina di cui all'attuale art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, secondo cui, appunto, il soggetto inadempiente ha la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante versamento delle ritenute entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, non presenta, in effetti, alcuna incompatibilità con la disciplina generale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Richiama, anzi, il “meccanismo” generale della notificazione degli estremi della violazione, operante in assenza di contestazione immediata;
a tale
“meccanismo”, nella specie, è altresì collegata la decorrenza del termine per la regolarizzazione dei versamenti, a fini estintivi dell'illecito. La conferma dell'applicabilità alle fattispecie in questione del termine di decadenza ex art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, si può trarre dal d.l. 4.5.2023, n. 48 (“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro – Decreto lavoro 2023”), il cui art. 23 (“Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), prevede tra l'altro, al co. 2, che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione>>.
Se ne deduce che, per le violazioni relative ai periodi anteriori, non vi è alcuna deroga e trova applicazione il termine ex art. 14 cit. Indicazioni in tal senso (cioè nel senso dell'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 14 cit.) possono ricavarsi altresì dalla previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 (“Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”), che nel dettare la disciplina di diritto transitorio per gli illeciti (commessi anteriormente e frattanto) depenalizzati, prevede che l'Autorità amministrativa (l' ), a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'Autorità giudiziaria, CP_2 notifichi “… gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
5 Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”. Peraltro, l' , nella menzionata Circolare n. 121/2016 ha evidenziato CP_2
<<…che il procedimento sanzionatorio previsto per l'ipotesi in cui l'importo delle ritenute omesse non sia superiore a euro 10.000 è regolato dalla disciplina di cui agli artt. 14 e 16 della legge n. 689/1981.
Tenuto conto della tipicità rivestita dalla fattispecie di illecito in trattazione, la notifica dell'accertamento della violazione costituisce l'avvio del procedimento sanzionatorio e, ai sensi del già citato art. 14, potrà essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione stessa. Nel rinviare alle specifiche indicazioni che verranno fornite in merito alla gestione di tale procedimento, si precisa che la notifica dell'accertamento della violazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890.
Entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, gli interessati potranno far pervenire, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, scritti difensivi e documenti
o fare richiesta di audizione. Con tale atto verrà sia assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, ove effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell'autore dell'illecito, sia dato avviso che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 2, comma 1- bis - da euro 10.000 a euro 50.000>>.
Detta impostazione ha trovato altresì conferma:
➢ nella successiva circolare 32/2022 e nel messaggio del CP_2 CP_2
27.9.2022, n. 3516, contenenti, del pari, richiami alla Circolare n.
6/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'Attività Ispettiva;
➢ nella Circolare n. 1931/2023 (sulla riduzione delle sanzioni e sul CP_2 nuovo termine di decadenza, ai sensi dell'articolo 23 del d.l. 4.5.2023,
n. 48).
La piena compatibilità tra gli illeciti amministrativi in questione, caratterizzati dalla sopra illustrata “causa di non punibilità”, e quella, generale, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, fa sì, del resto, che non vi sia motivo di dubitare dell'operatività, anche nei casi in questione, del termine decadenziale.
4. È da tempo pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che <In tema di sanzioni amministrative, il termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, è di decadenza e non di prescrizione e, conseguentemente, non è suscettibile di interruzione alla stregua dell'art. 2964 cod. civ.>> (Cass. n. 18555/2009; conf., quanto alla natura perentoria del termine, Cass. ord. n. 27903/2019). Occorre chiedersi, tuttavia, in generale e con riguardo al caso di specie, come debba individuarsi la data di decorrenza del termine di decadenza.
Anche in questo caso, le indicazioni dei Giudici di legittimità appaiono univoche, nel senso che <in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi,
6 della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981.
16. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva
Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)>> (conf. Cass. ord. 27702/2019, n. 3043/2009 e n. 27405/2019). Il Giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto <… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…>> possa essere accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi>> (cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
5. Quanto appena esposto vale, in particolare, nel caso di specie, atteso che nell'atto di accertamento del 07/06/2022, l' si è limitato ad indicare - per quanto CP_2 attiene agli accertamenti preliminari - che, “da una verifica nei nostri archivi, è emerso che lei, per i periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' le ritenute previdenziali e assistenziali operate CP_2 sulle retribuzioni dei lavoratori…”. Se ne ricava che le attività di accertamento si sono limitate alla consultazione dei dati di cui agli archivi informatici dell'Istituto. Non sembra potersi dubitare che gli elementi relativi agli omessi versamenti siano derivati semplicemente dal raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Unico, e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità.
Le SS.UU. penali della S.C., nella decisione prima menzionata (n. 10424/2018), hanno evidenziato che l' , individuato (nei termini di cui supra) il CP_2 criterio temporale sulla base del quale valutare il superamento della soglia annuale di punibilità (penale), <… ha emanato proprie disposizioni, riorganizzando i processi amministrativi di gestione e commissionando appositi programmi informatici, computando [appunto], ai fini del calcolo della soglia di punibilità dei 10.000 euro annui,… il periodo compreso tra il mese di dicembre dell'annualità considerata - con versamento da effettuare entro il 16 gennaio successivo - ed il mese di novembre della stessa annualità, con versamento entro il successivo 16 dicembre…>>. Se ne deduce la disponibilità, in capo all' , di strumenti telematici e CP_2 informatici tali da consentire l'immediata consuntivazione dei dati annuali.
7 La stessa circolare 121/2016, dopo aver delineato, <l'arco temporale CP_2 da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi” (tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno civile, fermo restando che, alla luce delle singole scadenze legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di euro 10.000 annui sono quelli riferiti ai mesi da dicembre dell'anno precedente l'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 gennaio successivo, fino a novembre dell'annualità considerata, da pagarsi entro il 16 dicembre)>> ne deduce che <tale interpretazione, nel rispetto del tenore letterale della norma che definisce il limite di euro 10.000 annui, vincola l'avvio del procedimento di contestazione dell'omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell'omissione>>. Insomma, l'avvio del procedimento di contestazione presuppone (semplicemente) che l' effettui il consuntivo annuale degli omessi versamenti CP_2 del soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze (l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre, data di consumazione dell'illecito amministrativo). Nel caso in questione può escludersi, inoltre, che detta verifica abbia comportato peculiarità di sorta: tutte le omissioni risultano riferibili alla medesima matricola aziendale (v. prospetto inadempienze , in allegato all'atto di accertamento. Non emergono, dunque, se mai se ne possano astrattamente ipotizzare, elementi indicativi della “complessità delle indagini” (invece consistite - come già evidenziato - nella consultazione degli archivi informatici dell' , come da CP_2 indicazioni dello stesso Istituto), ovvero esigenze di valutazione di (ulteriori) specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione. Ciò non toglie che - come anticipato - all' deve accordarsi un certo lasso CP_2 di tempo, necessario per valutare i dati a disposizione e per effettuare, quindi, la contestazione. Contestazione che non presenta, neppur essa, elementi di apprezzabile complessità: l'atto di accertamento (v. produzioni ) si limita, di norma e CP_2 comunque nel caso in trattazione, all'indicazione, nel “prospetto inadempienze”, dei trimestri insoluti, della contribuzione dovuta e di quella non versata per ciascuno di essi, oltre che delle modalità di pagamento. Tenuto anche conto della consistente mole di dati che l' deve vagliare in CP_2 relazione a ciascun anno, nonché del termine per l'inoltro dei flussi contributivi, appare all'uopo congruo, in specie a fronte d'ipotesi, quale quella in questione, scevre da complessità di sorta, un termine di giorni 90, corrispondente a quello accordato all' per la comunicazione dell'illecito (e, altresì, a quello a disposizione del CP_2
“contribuente” per la regolarizzazione dei pagamenti, onde evitare l'assoggettamento a sanzione).
6. Venendo all'illecito amministrativo in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, va osservato che – per i dipendenti non agricoli - l'ultima scadenza, per quanto concerne i pagamenti, è quella relativa ai contributi del mese di novembre dell'anno di riferimento, da saldarsi entro il giorno 16 del mese di dicembre. Allo stesso tempo, il flusso Uniemes riferito a ciascun mese deve essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, così, per novembre, entro il 31 dicembre (salvo si tratti di giorno festivo, nel qual caso l'invio deve avvenire entro il primo giorno lavorativo del mese successivo). Dunque, fin dal 31 dicembre (o, al più, dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio) l' è in CP_2
8 grado, in linea di massima, di verificare se sia intervenuto il corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno. In rapporto all'omissione contributiva per cui è causa riferita al 2020 [mese di dicembre 2019 nonché mese di febbraio, marzo, giugno, luglio, settembre, ottobre e novembre 2020], può ritenersi che fin dal 01/01/2021, l' era in grado, in linea CP_2 di massima, di verificare se fosse intervenuto il corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno; Nella specie, tale illecito è stato accertato con atto prot. n. 1800.18/05/2022.0092506. In ordine a tale atto, l' ha fornito riscontri chiari CP_2 circa il momento di perfezionamento della notifica, intervenuto in data 07/06/2022
[doc. 1 ]. CP_2
Ne deriva che la contestazione risulta affetta da tardività, pur considerando la decorrenza non immediata del termine decadenziale. Erano infatti trascorsi, al momento della notifica, più di un anno e mezzo a partire dal 01/01/2021. La decadenza dell' dalla potestà punitiva comporta l'annullamento CP_2 dell'ordinanza ingiunzione e la non debenza delle somme di cui alla medesima
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate applicando i coefficienti tariffari minimi delle cause di previdenza comprese nello scaglione tra € 5201 ed € 26000 ai sensi dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, esclusa la fase istruttoria, con distrazione all'avv. Giuseppe Giardina, procuratore antistatario.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, così provvede: i) in accoglimento dell'opposizione, annulla l'ordinanza ingiunzione n. CP_2
OI-000719453 e, per l'effetto, dichiara la non debenza delle somme di cui alla medesima, a seguito d'intervenuta decadenza;
ii) condanna a rifondere le spese di lite alla ricorrente, spese che liquida CP_2 nell'importo complessivo di € 1865, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione all'avv. Giuseppe Giardina, procuratore antistatario.
Caltanissetta, 22/05/2025
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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