TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/05/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3069/2024
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3069/2024
Il Giudice, in data odierna, 20 maggio 2025, esaminati gli scritti difensivi depositati in sostituzione dell'udienza con le rispettive conclusioni delle parti, decide la causa depositando sentenza allegata al verbale.
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
1 di 7 N. R.G. 3069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3069/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CEPARANO BALDASSARRE, elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI 77 MUGNANO DI
NAPOLI presso il difensore avv. CEPARANO BALDASSARRE
APPELLANTE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SOLA OLGA, elettivamente domiciliato in VIA BATTISTI 5 MODENA presso il difensore avv. SOLA OLGA
e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. RIGHI ROBERTA, elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 12 MODENA presso il difensore avv. RIGHI ROBERTA
APPELLATO/I
Oggetto: appello in tema di liquidazione spese di lite.
CONCLUSIONI
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, in accoglimento dell'appello: 1) Riformare parzialmente la sentenza n. 85/2023 del Giudice di Pace di Finale Emilia nella parte in cui compensa le spese di lite;
2) Per l'effetto, condannare l' e l' Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento:
[...]
- delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 456,82 (di cui € 346,00 per compensi, €
43,00 per contributo unificato, oltre spese generali 15% e CPA 4%)
2 di 7 - delle spese del presente grado di appello, liquidate in € 772,74 (di cui € 540,00 per compensi, € 126,90 per spese vive, oltre spese generali 15% e CPA 4%) per un totale complessivo di € 1.229,56; 3) Con distrazione delle somme in favore del procuratore antistatario”.
Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena in funzione di giudice dell'appello, contrariis reiectis.
- In via principale, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto stante l'infondatezza in fatto ed in diritto delle doglianze esposte, confermando conseguentemente la sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Finale Emilia (MO) 85/2023 cron. n. 101/2024 depositata in data 12/02/2024;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello limitare la quantificazione dei compensi alle fasi effettivamente svolte ed ai parametri minimi della tariffa, tenuto conto della bassa complessità della controversia e del valore di causa dichiarato;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compenso d'avvocato del grado, oltre accessori come per
Legge.
In caso di soccombenza si chiede la compensazione delle spese del grado, stante la peculiarità della controversia”
Controparte_2
“Tutto quanto sopra premesso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia il Tribunale di Modena In via principale, respingere in toto l'appello ex adverso proposto siccome infondato, sia in fatto che in diritto e confermare, conseguentemente, la sentenza n. 85/2023 resa dal Giudice di Pace di Finale Emilia all'esito del giudizio n. R.G. 687/2023, pubblicata in data 3.11.2023, non notificata. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, liquidare, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, le spese e compensi di lite del primo grado nella misura massima di euro 139,00, oltre accessori di legge ed IVA se ed in quanto dovuta;
In ogni caso con compensazione delle spese competenze ed onorari di causa, oltre oneri di legge del presente grado”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2023 presso il Giudice di Pace di Finale Emilia, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
071/2023/9022885088/000, notificata in data 24.10.2023, limitatamente alla cartella esattoriale n.
071/2021/0043009528/000, avente ad oggetto una sanzione al Codice della Strada di € 167,95 di spettanza dell'UC - Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Il ricorrente assumeva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale e del verbale di accertamento dell'infrazione al C.d.S. presupposti all'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituivano in giudizio sia l' , eccependo che la cartella Controparte_3
esattoriale era stata notificata a mani di familiare convivente identificata come sig.ra Per_1
3 di 7 CP_
, sia l' , depositando copia del verbale di contestazione Controparte_1
della violazione al codice della strada unitamente all'avviso di ricevimento A.G. ex lege n.
890/1982, in assenza della necessaria C.A.D.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 85/2023 pubblicata il 12.02.2024, accoglieva il ricorso e annullava l'intimazione di pagamento opposta, compensando tuttavia le spese di lite con la motivazione "si ritiene equa la compensazione".
Avverso tale sentenza, con ricorso notificato il 25.06.2024, proponeva appello, Parte_1
chiedendone la riforma limitatamente al capo sulle spese e la condanna solidale di e CP_5
UC alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in appello sia che UC, contestando la fondatezza del gravame e CP_5
chiedendo la conferma della compensazione delle spese disposta dal primo giudice.
All'udienza del 29.10.2024, il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 13.05.2025 e poi del
20.5.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione, assegnando termine fino al decimo giorno antecedente per il deposito di note spese.
Le parti depositavano note conclusive autorizzate, insistendo nelle rispettive domande ed eccezioni.
§§§§§§§§§§
L'appello è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
1. L'appellante censura la sentenza di primo grado limitatamente al capo con cui il Giudice di Pace ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, nonostante l'accoglimento del ricorso e la totale soccombenza delle parti resistenti. La doglianza è meritevole di accoglimento.
2. In materia di spese processuali, l'art. 91 c.p.c. sancisce il principio della soccombenza, in base al quale la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare le spese sostenute dalla parte vittoriosa. Tale principio può essere derogato, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., solo in caso di soccombenza reciproca ovvero quando sussistono "altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione".
Tali ragioni non risultano indicate nella motivazione della sentenza impugnata né si desumono dal tenore degli atti delle parti appellate.
3. In particolare, sostiene che la compensazione sarebbe giustificata dalla propria carenza CP_5
di legittimazione passiva rispetto alle censure relative alla notifica del verbale di accertamento e dall'error in iudicando del primo giudice in merito alla validità della notifica della cartella.
4 di 7 Si osserva in proposito, tuttavia, che tali circostanze non integrano i necessari presupposti per derogare al principio della soccombenza. Infatti, non può escludersi la responsabilità di per CP_5
aver dato impulso alla procedura esecutiva sulla base di atti la cui regolare notifica non è stata provata in giudizio. Quanto all'asserito errore del giudice sulla validità della notifica della cartella, esso avrebbe dovuto eventualmente essere fatto valere con appello incidentale, non potendo giustificare ex post la compensazione delle spese disposta dal primo giudice.
Parimenti infondate sono le argomentazioni di UC circa la semplicità della causa, il modesto valore della controversia e l'assenza di attività istruttoria. Come già evidenziato, tali elementi possono rilevare ai fini della quantificazione del compenso, ma non costituiscono valida ragione di compensazione delle spese.
4. Come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018, la possibilità di compensare le spese al di fuori dell'ipotesi di soccombenza reciproca deve essere ancorata a ragioni di carattere eccezionale che il giudice è tenuto ad esplicitare adeguatamente nella motivazione.
Non è quindi sufficiente il mero richiamo a generiche ragioni di equità, come fatto dal primo giudice nel caso di specie.
5. Nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante è risultato totalmente vittorioso, avendo ottenuto l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta. Non sussisteva alcuna soccombenza reciproca, né sono state indicate dal Giudice di Pace specifiche ragioni di carattere eccezionale che potessero giustificare la compensazione delle spese.
6. Come correttamente evidenziato dall'appellante, la Suprema Corte ha più volte affermato che "ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio" (Cass. n. 5561/2021).
Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente sia stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni, risultate fondate, a fronte di un'intimazione di pagamento basata su atti presupposti la cui regolare notifica non è stata provata in giudizio.
7. Non rileva, ai fini della compensazione delle spese, la circostanza che la causa fosse di modesto valore o di limitata complessità. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tali elementi possono giustificare una liquidazione contenuta del compenso, ma non la sua totale esclusione attraverso la compensazione delle spese.
8. Va inoltre precisato che, trattandosi di opposizione a sanzione amministrativa, non trova applicazione il limite di cui all'art. 91 comma 4 c.p.c., secondo cui nelle cause davanti al giudice
5 di 7 di pace di valore non superiore a € 1.100 le spese non possono superare il valore della domanda.
Tale limitazione opera solo per le cause devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica ai giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, che sono decisi secondo diritto.
9. Quanto alla responsabilità solidale di e UC per le spese di lite, essa trova CP_5
fondamento nel principio secondo cui, nelle opposizioni a cartelle esattoriali, la condanna alle spese può essere pronunciata in via solidale nei confronti sia dell'ente impositore che dell'agente della riscossione, quando - come nel caso di specie - l'illegittimità accertata riguardi vizi riferibili all'attività di entrambi i soggetti (Cass. n. 39757/2021).
10. In ordine alla quantificazione delle spese, tenuto conto della natura e del valore della causa, della sua limitata complessità e dell'assenza di attività istruttoria, appare congruo liquidare il compenso secondo i valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 per le cause davanti al Giudice di Pace di valore fino a € 1.100, limitatamente alle fasi effettivamente svolte: - fase di studio: € 34,00 - fase introduttiva: € 34,00 - fase decisoria: € 71,00 per un totale di € 139,00, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA.
Analogamente, per il presente grado di appello, il compenso va liquidato secondo i valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. modd. per le cause di appello avanti al Tribunale di valore fino a €
1.100, limitatamente alle fasi effettivamente svolte: - fase di studio: € 66,00 - fase introduttiva: €
66,00 - fase decisoria: € 100,00 per un totale di € 232,00, oltre a rimborso delle spese generali, IVA
e CPA. In merito ai compensi del domiciliatario si evidenzia che l'art. 8 del D.M. 55/2014 stabilisce che “All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta (…) un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte” , con la conseguenza che detto compenso non è inquadrabile come spesa, ma come parte integrante del compenso previsto dai parametri liquidabile a favore del difensore dal quale deve essere detratto onde evitare duplicazioni.
11. Le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico solidale delle parti appellate, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 85/2023 del Giudice di Pace di Finale Emilia, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
6 di 7 1) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' e Controparte_3
l' , in via solidale tra loro, al pagamento delle spese del primo Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 43,00 per anticipazioni, € 139,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA;
2) Condanna inoltre l' e l' , Controparte_3 Controparte_1
in via solidale tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di appello, che liquida in €
64,50 per anticipazioni, € 232,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA;
3) Dispone la distrazione delle somme in favore del procuratore antistatario.
Modena, 20 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
7 di 7
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3069/2024
Il Giudice, in data odierna, 20 maggio 2025, esaminati gli scritti difensivi depositati in sostituzione dell'udienza con le rispettive conclusioni delle parti, decide la causa depositando sentenza allegata al verbale.
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
1 di 7 N. R.G. 3069/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3069/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CEPARANO BALDASSARRE, elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI 77 MUGNANO DI
NAPOLI presso il difensore avv. CEPARANO BALDASSARRE
APPELLANTE/I contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SOLA OLGA, elettivamente domiciliato in VIA BATTISTI 5 MODENA presso il difensore avv. SOLA OLGA
e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. RIGHI ROBERTA, elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, 12 MODENA presso il difensore avv. RIGHI ROBERTA
APPELLATO/I
Oggetto: appello in tema di liquidazione spese di lite.
CONCLUSIONI
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, in accoglimento dell'appello: 1) Riformare parzialmente la sentenza n. 85/2023 del Giudice di Pace di Finale Emilia nella parte in cui compensa le spese di lite;
2) Per l'effetto, condannare l' e l' Controparte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento:
[...]
- delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 456,82 (di cui € 346,00 per compensi, €
43,00 per contributo unificato, oltre spese generali 15% e CPA 4%)
2 di 7 - delle spese del presente grado di appello, liquidate in € 772,74 (di cui € 540,00 per compensi, € 126,90 per spese vive, oltre spese generali 15% e CPA 4%) per un totale complessivo di € 1.229,56; 3) Con distrazione delle somme in favore del procuratore antistatario”.
Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena in funzione di giudice dell'appello, contrariis reiectis.
- In via principale, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto stante l'infondatezza in fatto ed in diritto delle doglianze esposte, confermando conseguentemente la sentenza emessa dal
Giudice di Pace di Finale Emilia (MO) 85/2023 cron. n. 101/2024 depositata in data 12/02/2024;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello limitare la quantificazione dei compensi alle fasi effettivamente svolte ed ai parametri minimi della tariffa, tenuto conto della bassa complessità della controversia e del valore di causa dichiarato;
- In ogni caso, con vittoria di spese e compenso d'avvocato del grado, oltre accessori come per
Legge.
In caso di soccombenza si chiede la compensazione delle spese del grado, stante la peculiarità della controversia”
Controparte_2
“Tutto quanto sopra premesso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, voglia il Tribunale di Modena In via principale, respingere in toto l'appello ex adverso proposto siccome infondato, sia in fatto che in diritto e confermare, conseguentemente, la sentenza n. 85/2023 resa dal Giudice di Pace di Finale Emilia all'esito del giudizio n. R.G. 687/2023, pubblicata in data 3.11.2023, non notificata. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, liquidare, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, le spese e compensi di lite del primo grado nella misura massima di euro 139,00, oltre accessori di legge ed IVA se ed in quanto dovuta;
In ogni caso con compensazione delle spese competenze ed onorari di causa, oltre oneri di legge del presente grado”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2023 presso il Giudice di Pace di Finale Emilia, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
[...]
071/2023/9022885088/000, notificata in data 24.10.2023, limitatamente alla cartella esattoriale n.
071/2021/0043009528/000, avente ad oggetto una sanzione al Codice della Strada di € 167,95 di spettanza dell'UC - Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Il ricorrente assumeva di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale e del verbale di accertamento dell'infrazione al C.d.S. presupposti all'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituivano in giudizio sia l' , eccependo che la cartella Controparte_3
esattoriale era stata notificata a mani di familiare convivente identificata come sig.ra Per_1
3 di 7 CP_
, sia l' , depositando copia del verbale di contestazione Controparte_1
della violazione al codice della strada unitamente all'avviso di ricevimento A.G. ex lege n.
890/1982, in assenza della necessaria C.A.D.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 85/2023 pubblicata il 12.02.2024, accoglieva il ricorso e annullava l'intimazione di pagamento opposta, compensando tuttavia le spese di lite con la motivazione "si ritiene equa la compensazione".
Avverso tale sentenza, con ricorso notificato il 25.06.2024, proponeva appello, Parte_1
chiedendone la riforma limitatamente al capo sulle spese e la condanna solidale di e CP_5
UC alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano in appello sia che UC, contestando la fondatezza del gravame e CP_5
chiedendo la conferma della compensazione delle spese disposta dal primo giudice.
All'udienza del 29.10.2024, il Tribunale rinviava la causa all'udienza del 13.05.2025 e poi del
20.5.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione, assegnando termine fino al decimo giorno antecedente per il deposito di note spese.
Le parti depositavano note conclusive autorizzate, insistendo nelle rispettive domande ed eccezioni.
§§§§§§§§§§
L'appello è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
1. L'appellante censura la sentenza di primo grado limitatamente al capo con cui il Giudice di Pace ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, nonostante l'accoglimento del ricorso e la totale soccombenza delle parti resistenti. La doglianza è meritevole di accoglimento.
2. In materia di spese processuali, l'art. 91 c.p.c. sancisce il principio della soccombenza, in base al quale la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare le spese sostenute dalla parte vittoriosa. Tale principio può essere derogato, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., solo in caso di soccombenza reciproca ovvero quando sussistono "altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione".
Tali ragioni non risultano indicate nella motivazione della sentenza impugnata né si desumono dal tenore degli atti delle parti appellate.
3. In particolare, sostiene che la compensazione sarebbe giustificata dalla propria carenza CP_5
di legittimazione passiva rispetto alle censure relative alla notifica del verbale di accertamento e dall'error in iudicando del primo giudice in merito alla validità della notifica della cartella.
4 di 7 Si osserva in proposito, tuttavia, che tali circostanze non integrano i necessari presupposti per derogare al principio della soccombenza. Infatti, non può escludersi la responsabilità di per CP_5
aver dato impulso alla procedura esecutiva sulla base di atti la cui regolare notifica non è stata provata in giudizio. Quanto all'asserito errore del giudice sulla validità della notifica della cartella, esso avrebbe dovuto eventualmente essere fatto valere con appello incidentale, non potendo giustificare ex post la compensazione delle spese disposta dal primo giudice.
Parimenti infondate sono le argomentazioni di UC circa la semplicità della causa, il modesto valore della controversia e l'assenza di attività istruttoria. Come già evidenziato, tali elementi possono rilevare ai fini della quantificazione del compenso, ma non costituiscono valida ragione di compensazione delle spese.
4. Come chiarito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77/2018, la possibilità di compensare le spese al di fuori dell'ipotesi di soccombenza reciproca deve essere ancorata a ragioni di carattere eccezionale che il giudice è tenuto ad esplicitare adeguatamente nella motivazione.
Non è quindi sufficiente il mero richiamo a generiche ragioni di equità, come fatto dal primo giudice nel caso di specie.
5. Nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante è risultato totalmente vittorioso, avendo ottenuto l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta. Non sussisteva alcuna soccombenza reciproca, né sono state indicate dal Giudice di Pace specifiche ragioni di carattere eccezionale che potessero giustificare la compensazione delle spese.
6. Come correttamente evidenziato dall'appellante, la Suprema Corte ha più volte affermato che "ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio" (Cass. n. 5561/2021).
Nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente sia stato costretto ad adire l'autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni, risultate fondate, a fronte di un'intimazione di pagamento basata su atti presupposti la cui regolare notifica non è stata provata in giudizio.
7. Non rileva, ai fini della compensazione delle spese, la circostanza che la causa fosse di modesto valore o di limitata complessità. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tali elementi possono giustificare una liquidazione contenuta del compenso, ma non la sua totale esclusione attraverso la compensazione delle spese.
8. Va inoltre precisato che, trattandosi di opposizione a sanzione amministrativa, non trova applicazione il limite di cui all'art. 91 comma 4 c.p.c., secondo cui nelle cause davanti al giudice
5 di 7 di pace di valore non superiore a € 1.100 le spese non possono superare il valore della domanda.
Tale limitazione opera solo per le cause devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica ai giudizi di opposizione a sanzioni amministrative, che sono decisi secondo diritto.
9. Quanto alla responsabilità solidale di e UC per le spese di lite, essa trova CP_5
fondamento nel principio secondo cui, nelle opposizioni a cartelle esattoriali, la condanna alle spese può essere pronunciata in via solidale nei confronti sia dell'ente impositore che dell'agente della riscossione, quando - come nel caso di specie - l'illegittimità accertata riguardi vizi riferibili all'attività di entrambi i soggetti (Cass. n. 39757/2021).
10. In ordine alla quantificazione delle spese, tenuto conto della natura e del valore della causa, della sua limitata complessità e dell'assenza di attività istruttoria, appare congruo liquidare il compenso secondo i valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 per le cause davanti al Giudice di Pace di valore fino a € 1.100, limitatamente alle fasi effettivamente svolte: - fase di studio: € 34,00 - fase introduttiva: € 34,00 - fase decisoria: € 71,00 per un totale di € 139,00, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA.
Analogamente, per il presente grado di appello, il compenso va liquidato secondo i valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. modd. per le cause di appello avanti al Tribunale di valore fino a €
1.100, limitatamente alle fasi effettivamente svolte: - fase di studio: € 66,00 - fase introduttiva: €
66,00 - fase decisoria: € 100,00 per un totale di € 232,00, oltre a rimborso delle spese generali, IVA
e CPA. In merito ai compensi del domiciliatario si evidenzia che l'art. 8 del D.M. 55/2014 stabilisce che “All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta (…) un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte” , con la conseguenza che detto compenso non è inquadrabile come spesa, ma come parte integrante del compenso previsto dai parametri liquidabile a favore del difensore dal quale deve essere detratto onde evitare duplicazioni.
11. Le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico solidale delle parti appellate, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 85/2023 del Giudice di Pace di Finale Emilia, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
6 di 7 1) In parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' e Controparte_3
l' , in via solidale tra loro, al pagamento delle spese del primo Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 43,00 per anticipazioni, € 139,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA;
2) Condanna inoltre l' e l' , Controparte_3 Controparte_1
in via solidale tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di appello, che liquida in €
64,50 per anticipazioni, € 232,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA;
3) Dispone la distrazione delle somme in favore del procuratore antistatario.
Modena, 20 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
7 di 7