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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/11/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio) iscritto al n. 573/2025 V.G. promosso da
e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Rosanna Tello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Centro Direzionale Isola F12 int. 73, Napoli
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
IG D'RC (NA);
2) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fissando la propria residenza ovunque vorranno;
3) La casa coniugale sita in Sinalunga (SI) alla via C. Golgi n. 16, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, sarà assegnata alla Sig.ra che vi Parte_1 abiterà unitamente alle figlie e , ed in ogni caso fino a quando Per_1 Per_2 le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
4) Il Sig. corrisponderà, entro e non oltre il giorno 10 di Parte_2 ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie e , pari nel Per_1 Per_2 complesso ad euro 400.00 e così euro 200.00 per ciascuna figlia, in particolare euro 200.00 a mezzo bonifico bancario su c/c di Tes_1 numero di IBAN [...], ed euro 200.00 a mezzo bonifico bancario su c/c di numero di IBAN Parte_3
[...], e comunque fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla omologazione della separazione;
5) Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, ed in ogni caso fino a quando e Per_1
non avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
Per_2
6) I coniugi reciprocamente rinunciano espressamente alla corresponsione di un assegno personale di mantenimento;
7) La vettura di proprietà della Sig.ra , modello Fiat Panda Parte_1 targata DT269BV, resterà nella piena ed esclusiva disponibilità di quest'ultima;
8) La vettura di proprietà del Sig. modello KIA Sportage Parte_2 targata EW772RW, resterà nella piena ed esclusiva disponibilità di quest'ultimo;
2 9) La vettura di proprietà del Sig. modello Fiat Panda Parte_2 targata EA167GW, resterà nella piena ed esclusiva disponibilità di quest'ultimo;
10) I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
11) I ricorrenti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 28/04/2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IG
d'RC (NA) per l'anno 2003, atto n. 19, Parte 2, Serie A e che si sono separati con sentenza n. 99/2025 del 26.4.2025 di questo Tribunale;
ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nate le figlie (09/09/2003) e (25/10/2005), entrambe maggiorenni Per_1 Per_2 ma economicamente non autosufficienti e ritenuto che le condizioni relative alle stesse siano rispondenti al loro interesse;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
3 il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
, nata il [...] a [...] e , nato il
[...] Parte_2
09/07/1972 a Nola (NA), celebrato in data 28/04/2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di IG d'RC (NA) per l'anno 2003, atto n. 19, Parte 2, Serie A alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di IG d'RC
(NA) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 07/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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