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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2025, n. 3586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3586 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice, dott. ZO DE RU;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 25.09.2025, fissata per la discussione orale e la decisione, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 8838/2024 R.G. proposta da rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Collavini, Parte_1 giusta procura in atti;
-parte appellante- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sara Di Bisceglie, giusta procura in atti;
-parte appellata-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 206/2024, pubblicata dal Giudice di Pace di Bari in data 01.02.2024, nel giudizio iscritto al n. 3158/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 25.09.2025, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
1 le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 25.08.2024,
[...]
ha impugnato la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale Pt_1 il Giudice di Pace di Bari aveva rigettato la domanda di condanna della al pagamento, in proprio favore, della somma di € CP_1
250,00 per compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. UE n.261/2004, avendo il volo aereo, di cui l'attore aveva acquistato il biglietto, subito un ritardo di oltre sei ore.
I.
3-L'appellante, dopo aver eccepito che il primo giudice aveva errato nel rigettare la domanda, nonostante fosse pacifico che il suddetto volo era giunto a destinazione con un ritardo di oltre sei ore, ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna della controparte al pagamento, in proprio favore, della somma di € 250,00, oltre agli interessi, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
05.11.2024, si è costituita la la quale, dopo aver CP_1 eccepito l'infondatezza del gravame, ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna della controparte al pagamento delle spese dell'appello.
I.
5-Acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado e in assenza di attività istruttoria, all'udienza del
25.09.2025, fissata per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, il Tribunale si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'appello, essendo fondato, deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
II.
3-Alla valutazione del gravame, giova anteporre una sintetica ricostruzione della vicenda, oggetto di causa.
2 II.
4-Nel caso di specie è incontestato tra le parti che:
1) aveva acquistato dalla compagnia aerea Parte_1 un biglietto, relativo al volo aereo che in CP_1 data 07.10.2022 sarebbe dovuto partire da Bari alle ore
10:20 per atterrare a Sevilla alle ore 13:25, nonché un ulteriore biglietto, relativo al volo in partenza da
Siviglia alle ore 17:30, con arrivo ad Agadir alle ore
18:10;
2) il giorno previsto per la partenza, il apprendeva Pt_1 che il volo non avrebbe rispettato l'orario previsto;
3) il in aeroporto non aveva ricevuto alcuna Pt_1 informazione sulle cause del ritardo, alcuna assistenza ed, in particolare, bevande cibo o altre forme di ristoro;
4) dopo oltre sei ore di ritardo il aveva acquistato, Pt_1 per raggiungere la destinazione finale, un nuovo volo con scalo a Bologna, arrivando ad Agadir con venti ore di ritardo, rispetto a quelle previste dal contratto di trasporto stipulato con la . CP_1
II.
5-Ciò posto, l'appellante si duole che il primo giudice, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla ha rigettato la CP_1 domanda sull'errato presupposto secondo il quale, non essendosi il imbarcato sul volo de quo, non aveva subito alcun disagio, Pt_1 meritevole di essere ristorato.
II. eccezione dell'appellante è fondata. CP_2
II.
7-Orbene, a norma dell'art. 6 del Regolamento dell'Unione
Europea n.261/2004 “qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto:
a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori
a 1500 km;
o
b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;
o
c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:
3 i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
e nell'articolo 9, paragrafo 2; e
ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
2. In ogni caso l'assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza”.
II.
8-Prevede, inoltre, l'art. 7 del citato Regolamento che
“quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
• a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
• b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori
a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500
e 3500 chilometri;
• c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere
a) o b).
Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo
l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco
o della cancellazione del volo.
2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:
• a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a
1500 km;
o
• b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km;
o
• c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
4 l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.
II.
9-Ciò posto, rimarcato che nel caso di specie è pacifico che il volo è giunto a destinazione con un ritardo di oltre sei ore, rispetto all'orario programmato, non può essere condivisa la tesi, sostenuta dalla compagnia aerea ed accolta dal primo giudice, secondo la quale, non essendosi il presentato all'imbarco, non gli Pt_1 potrebbe essere riconosciuta alcuna compensazione, non avendo subito alcun disagio o pregiudizio risarcibile.
II.10-Deve, innanzitutto, rimarcarsi che è incontestato che il ha deciso di non presentarsi all'imbarco dopo aver atteso in Pt_1 aeroporto per oltre sei ore, senza aver ricevuto dalla compagnia aerea alcuna forma di assistenza.
II.11-Deve, inoltre, evidenziarsi che la compensazione pecuniaria, prevista dall'art. 7 del Regolamento citato, avendo una funzione meramente indennitaria, presuppone esclusivamente il fatto oggettivo del ritardo, oltre le soglie previste dal regolamento medesimo, dell'arrivo del volo alla destinazione finale, rispetto all'orario programmato, prescindendo dalla verificazione a carico del passeggero di un pregiudizio effettivo, circostanza necessaria, invece, a fronte di un'autonoma, distinta ed ulteriore domanda di risarcimento del danno, soggiacente agli ordinari oneri probatori.
II.12-Non può elidere, pertanto, il diritto del ad Pt_1 ottenere la compensazione pecuniaria la circostanza che lo stesso, dopo un ritardo di oltre sei ore, rispetto all'orario programmato, non si sia presentato all'imbarco, avendo, peraltro, legittimamente optato per un volo alternativo, a fronte anche dell'omessa assistenza che la compagnia aerea sarebbe stata tenuta a fornire ai sensi dell'art. 9 del Regolamento citato.
II.13-A tali conclusioni è, peraltro, pervenuta anche la giurisprudenza sia europea sia di legittimità più recente.
II.14-Si veda, nella giurisprudenza europea, Corte giustizia UE sez. VIII, 26/10/2023, n.238 “L'art. 4, par. 3, del Regolamento (CE)
n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia
5 di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, in combinato disposto con l'art. 2, lett. j), dello stesso Regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che un vettore aereo operativo, che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale tale passeggero, non consenziente, dispone di una prenotazione confermata, deve versare una compensazione pecuniaria
a detto passeggero anche qualora quest'ultimo non si sia presentato all'imbarco alle condizioni stabilite all'art. 3, par. 2, di tale
Regolamento”.
II.15-Nonché, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
7010/2024 “In tema di trasporto aereo, il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al regolamento CE n.
261/2004 (come interpretato dalla CGUE nella sentenza Sturgeon,
Corte Giust. UE, Grande sez., 23 ottobre 2013, n. 581) presuppone unicamente che si verifichi un ritardo del volo pari o superiore alle tre ore, non essendo necessario che il passeggero si sia presentato al check-in all'orario originariamente stabilito, dal momento che scopo della misura indennitaria non è quello di ristorare
i passeggeri per il tempo sprecato in aeroporto in attesa della partenza, bensì quello di compensare la perdita di tempo rispetto al raggiungimento della destinazione finale”.
II.16-E, ancora, Cass. 6446/2024 “Il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261 del
2004 presuppone la sola oggettiva sussistenza di un ritardo di oltre tre ore nella partenza del volo, non essendo altresì necessaria la dimostrazione di aver subito uno specifico danno da parte del passeggero”.
II.17-Deve, infine, osservarsi che non è sufficiente per escludere il diritto del ad ottenere il pagamento della Pt_1 compensazione pecuniaria la circostanza, eccepita dalla compagnia aerea e non contestata dall'attore, secondo la quale il ritardo del volo aereo non sarebbe imputabile alla essendo dipeso da CP_1 un evento atmosferico eccezionale, rappresentato da forti raffiche
6 di vento e temporali che, il giorno stesso della partenza, avevano interessato il territorio spagnolo.
II.18-Deve, in particolare, evidenziarsi che il vettore aereo, al fine di essere esonerato dall'obbligo di corrispondere in favore dei passeggeri l'indennità prevista dall'art. 7 del Regolamento citato non può limitarsi ad eccepire che il ritardo, nella partenza e nell'arrivo e del volo è dipeso da una circostanza eccezionale dovendo, invece, anche in questo caso, fatto nella specie nemmeno allegato, dimostrare di aver adottato tutte le misure, in concreto, necessarie ed esigibili per evitare l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento della prestazione.
II.19-Vedasi, Corte di Giustizia UE sez. IX, 16/05/2024, n.405
“L'art. 5, par. 3, regolamento (Ce) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (Cee) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che: il fatto che il personale del gestore aeroportuale addetto alle operazioni di carico dei bagagli negli aerei sia in numero insufficiente può configurare una
«circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, per poter essere esonerato dal proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri previsto all'articolo 7 di detto regolamento, il vettore aereo il cui volo abbia subito un ritardo prolungato a causa di una siffatta circostanza eccezionale è tenuto
a dimostrare che tale circostanza non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e che ha attuato misure adeguate alla situazione in grado di ovviare alle conseguenze di questa”.
II.20-E, ancora, Corte giustizia UE grande sezione, 23/03/2021,
n.28 “L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, letto alla luce dei considerando 14 e 15 di quest'ultimo, esonera il vettore aereo operativo dall'obbligo di compensazione pecuniaria se
è in grado di dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a
«circostanze eccezionali» che non si sarebbero comunque potute
7 evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Inoltre, qualora si verifichino simili circostanze, il vettore aereo operativo è altresì tenuto a dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione del volo interessato. Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione”.
II.21-Nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torre
Annunziata sez. II, 24/03/2025, n.758 “Il vettore aereo è esonerato dall'obbligo di compensazione pecuniaria per la cancellazione o il ritardo del volo solo se prova che l'evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. La compagnia aerea deve dimostrare non solo la sussistenza di circostanze eccezionali, ma anche di aver adottato ogni misura utile, avvalendosi di tutti i mezzi a disposizione (personale, materiale, risorse finanziarie), per evitare l'inadempimento, a meno che ciò non comporti sacrifici insopportabili per l'impresa”.
II.22-E, infine, Tribunale Busto Arsizio sez. III, 04/01/2020,
n.18 “In tema di ritardi o cancellazioni di voli aerei, circostanze eccezionali possono qualificarsi unicamente quelle collegate ad eventi estranei al normale esercizio dell'attività di navigazione aerea e che sfuggono all'effettivo controllo del vettore, per la sua natura o per la sua origine, tanto che, anche laddove la cancellazione o il ritardo del volo siano dipesi da un problema tecnico sorto improvvisamente e non imputabile ad una carenza di manutenzione da parte del vettore aereo, né emerso dai regolari, ordinari controlli, l'allegazione e prova di tali circostanze non sarebbe sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta.
Infatti, una volta accertata l'esistenza di una circostanza eccezionale, il vettore non potrebbe, per ciò solo, reputarsi esonerato dall'obbligo della compensazione pecuniaria,
8 essendo a tal scopo richiesta alla compagnia aerea l'ulteriore dimostrazione di aver adottato adeguate "misure del caso", idonee sia a ridurre o impedire la causa dell'inadempimento, sia a far fronte alle conseguenze da essa derivanti (al fine di evitare il ritardo o la cancellazione del volo) ovvero che la compagnia aerea non sarebbe stata comunque in grado di evitare che le circostanze eccezionali cagionassero l'inesatta (o mancata) effettuazione del volo - se non a pena di acconsentire a sacrifici tecnicamente ed economicamente insopportabili – anche avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale e di risorse finanziarie.
Dunque, lo sforzo probatorio richiesto al vettore non è limitato all'allegazione e prova di un evento, in sé incoercibile, tale da determinare il ritardo ma si estende all'allegazione e prova dell'adozione di misure adeguate ad elidere le conseguenze di quell'evento fino al limite dell'esigibilità, secondo criteri di proporzionalità economica e organizzativa”.
II.23-In definitiva, avendo il primo giudice errato nel rigettare la domanda di riconoscimento della compensazione pecuniaria, presentata dal , nonostante ne ricorressero in Pt_1 concreto i presupposti di fatto e di diritto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, la deve CP_3 essere condannata al pagamento, in favore del , a titolo di Pt_1 compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Reg. UE
n.261/2004, della somma di € 250,00, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di presentazione della domanda giurisdizionale, introdotta con atto di citazione notificato il
31.01.2023, sino all'effettivo soddisfo.
III.
1-Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore dell'impugnazione, pari ad € 250,00.
III.
3-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate, unitamente all'esiguo valore della controversia, giustifica la
9 riduzione del 50% degli onorari di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidati in base ai seguenti prospetti.
A. SPESE GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Scaglione: fino a € 1.100,00
FASI VALORE RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO
MEDIO
Studio 68,00 -50% 34,00
Introduttiva 68,00 -50% 34,00
Trattazione 68,00 -50% 34,00
Decisoria 142,00 -50% 71,00
TOTALE € 173,00
B. SPESE GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Scaglione: fino a € 1.100,00
Parte_2
[...]
131,00 -50% 65,50
[...]
Introduttiva 131,00 -50% 65,50
Trattazione 200,00 -50% 100,00
Decisoria 200,00 -50% 100,00
TOTALE € 331,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 25.08.2024, da nei confronti della Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 206/2024, pubblicata dal Giudice di Pace di
Bari in data 01.02.2024, nel giudizio iscritto al n. 3158/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. ACCOGLIE l'appello; in riforma della sentenza di primo grado:
B. CONDANNA, per l'effetto, la al pagamento, in favore CP_1 di della somma di € 250,00, oltre agli Parte_1
10 interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dalla data di presentazione della domanda giurisdizionale, effettuata con atto di citazione notificato il
31.01.2023, sino all'effettivo soddisfo;
C. CONDANNA la al pagamento, in favore di CP_1 [...]
, delle spese processuali di entrambi i gradi di Pt_1 giudizio che liquida in complessivi € 161,50 per esborsi ed €
504,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
D. CONDANNA la alla restituzione, in favore di CP_1 [...]
, di quanto eventualmente da quest'ultimo versato in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Bari, addì 08.10.2025
Il Giudice
ZO DE RU
11
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice, dott. ZO DE RU;
sciolta la riserva, assunta all'udienza del 25.09.2025, fissata per la discussione orale e la decisione, disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 8838/2024 R.G. proposta da rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Collavini, Parte_1 giusta procura in atti;
-parte appellante- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Sara Di Bisceglie, giusta procura in atti;
-parte appellata-
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 206/2024, pubblicata dal Giudice di Pace di Bari in data 01.02.2024, nel giudizio iscritto al n. 3158/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 25.09.2025, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
1 le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 25.08.2024,
[...]
ha impugnato la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale Pt_1 il Giudice di Pace di Bari aveva rigettato la domanda di condanna della al pagamento, in proprio favore, della somma di € CP_1
250,00 per compensazione pecuniaria ai sensi del Reg. UE n.261/2004, avendo il volo aereo, di cui l'attore aveva acquistato il biglietto, subito un ritardo di oltre sei ore.
I.
3-L'appellante, dopo aver eccepito che il primo giudice aveva errato nel rigettare la domanda, nonostante fosse pacifico che il suddetto volo era giunto a destinazione con un ritardo di oltre sei ore, ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna della controparte al pagamento, in proprio favore, della somma di € 250,00, oltre agli interessi, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
05.11.2024, si è costituita la la quale, dopo aver CP_1 eccepito l'infondatezza del gravame, ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna della controparte al pagamento delle spese dell'appello.
I.
5-Acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado e in assenza di attività istruttoria, all'udienza del
25.09.2025, fissata per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di termini sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, esaurita la discussione orale, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, il Tribunale si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Nel merito l'appello, essendo fondato, deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
II.
3-Alla valutazione del gravame, giova anteporre una sintetica ricostruzione della vicenda, oggetto di causa.
2 II.
4-Nel caso di specie è incontestato tra le parti che:
1) aveva acquistato dalla compagnia aerea Parte_1 un biglietto, relativo al volo aereo che in CP_1 data 07.10.2022 sarebbe dovuto partire da Bari alle ore
10:20 per atterrare a Sevilla alle ore 13:25, nonché un ulteriore biglietto, relativo al volo in partenza da
Siviglia alle ore 17:30, con arrivo ad Agadir alle ore
18:10;
2) il giorno previsto per la partenza, il apprendeva Pt_1 che il volo non avrebbe rispettato l'orario previsto;
3) il in aeroporto non aveva ricevuto alcuna Pt_1 informazione sulle cause del ritardo, alcuna assistenza ed, in particolare, bevande cibo o altre forme di ristoro;
4) dopo oltre sei ore di ritardo il aveva acquistato, Pt_1 per raggiungere la destinazione finale, un nuovo volo con scalo a Bologna, arrivando ad Agadir con venti ore di ritardo, rispetto a quelle previste dal contratto di trasporto stipulato con la . CP_1
II.
5-Ciò posto, l'appellante si duole che il primo giudice, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla ha rigettato la CP_1 domanda sull'errato presupposto secondo il quale, non essendosi il imbarcato sul volo de quo, non aveva subito alcun disagio, Pt_1 meritevole di essere ristorato.
II. eccezione dell'appellante è fondata. CP_2
II.
7-Orbene, a norma dell'art. 6 del Regolamento dell'Unione
Europea n.261/2004 “qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto:
a) di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori
a 1500 km;
o
b) di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km;
o
c) di quattro o più ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:
3 i) l'assistenza prevista nell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
e nell'articolo 9, paragrafo 2; e
ii) quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza precedentemente previsto, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e
iii) quando il ritardo è di almeno cinque ore, l'assistenza prevista nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
2. In ogni caso l'assistenza è fornita entro i termini stabiliti dal presente articolo in funzione di ogni fascia di distanza”.
II.
8-Prevede, inoltre, l'art. 7 del citato Regolamento che
“quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
• a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
• b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori
a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500
e 3500 chilometri;
• c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere
a) o b).
Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo
l'ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all'arrivo rispetto all'orario previsto a causa del negato imbarco
o della cancellazione del volo.
2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell'articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:
• a) di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a
1500 km;
o
• b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km;
o
• c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b),
4 l'orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.
II.
9-Ciò posto, rimarcato che nel caso di specie è pacifico che il volo è giunto a destinazione con un ritardo di oltre sei ore, rispetto all'orario programmato, non può essere condivisa la tesi, sostenuta dalla compagnia aerea ed accolta dal primo giudice, secondo la quale, non essendosi il presentato all'imbarco, non gli Pt_1 potrebbe essere riconosciuta alcuna compensazione, non avendo subito alcun disagio o pregiudizio risarcibile.
II.10-Deve, innanzitutto, rimarcarsi che è incontestato che il ha deciso di non presentarsi all'imbarco dopo aver atteso in Pt_1 aeroporto per oltre sei ore, senza aver ricevuto dalla compagnia aerea alcuna forma di assistenza.
II.11-Deve, inoltre, evidenziarsi che la compensazione pecuniaria, prevista dall'art. 7 del Regolamento citato, avendo una funzione meramente indennitaria, presuppone esclusivamente il fatto oggettivo del ritardo, oltre le soglie previste dal regolamento medesimo, dell'arrivo del volo alla destinazione finale, rispetto all'orario programmato, prescindendo dalla verificazione a carico del passeggero di un pregiudizio effettivo, circostanza necessaria, invece, a fronte di un'autonoma, distinta ed ulteriore domanda di risarcimento del danno, soggiacente agli ordinari oneri probatori.
II.12-Non può elidere, pertanto, il diritto del ad Pt_1 ottenere la compensazione pecuniaria la circostanza che lo stesso, dopo un ritardo di oltre sei ore, rispetto all'orario programmato, non si sia presentato all'imbarco, avendo, peraltro, legittimamente optato per un volo alternativo, a fronte anche dell'omessa assistenza che la compagnia aerea sarebbe stata tenuta a fornire ai sensi dell'art. 9 del Regolamento citato.
II.13-A tali conclusioni è, peraltro, pervenuta anche la giurisprudenza sia europea sia di legittimità più recente.
II.14-Si veda, nella giurisprudenza europea, Corte giustizia UE sez. VIII, 26/10/2023, n.238 “L'art. 4, par. 3, del Regolamento (CE)
n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia
5 di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, in combinato disposto con l'art. 2, lett. j), dello stesso Regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che un vettore aereo operativo, che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale tale passeggero, non consenziente, dispone di una prenotazione confermata, deve versare una compensazione pecuniaria
a detto passeggero anche qualora quest'ultimo non si sia presentato all'imbarco alle condizioni stabilite all'art. 3, par. 2, di tale
Regolamento”.
II.15-Nonché, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
7010/2024 “In tema di trasporto aereo, il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al regolamento CE n.
261/2004 (come interpretato dalla CGUE nella sentenza Sturgeon,
Corte Giust. UE, Grande sez., 23 ottobre 2013, n. 581) presuppone unicamente che si verifichi un ritardo del volo pari o superiore alle tre ore, non essendo necessario che il passeggero si sia presentato al check-in all'orario originariamente stabilito, dal momento che scopo della misura indennitaria non è quello di ristorare
i passeggeri per il tempo sprecato in aeroporto in attesa della partenza, bensì quello di compensare la perdita di tempo rispetto al raggiungimento della destinazione finale”.
II.16-E, ancora, Cass. 6446/2024 “Il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261 del
2004 presuppone la sola oggettiva sussistenza di un ritardo di oltre tre ore nella partenza del volo, non essendo altresì necessaria la dimostrazione di aver subito uno specifico danno da parte del passeggero”.
II.17-Deve, infine, osservarsi che non è sufficiente per escludere il diritto del ad ottenere il pagamento della Pt_1 compensazione pecuniaria la circostanza, eccepita dalla compagnia aerea e non contestata dall'attore, secondo la quale il ritardo del volo aereo non sarebbe imputabile alla essendo dipeso da CP_1 un evento atmosferico eccezionale, rappresentato da forti raffiche
6 di vento e temporali che, il giorno stesso della partenza, avevano interessato il territorio spagnolo.
II.18-Deve, in particolare, evidenziarsi che il vettore aereo, al fine di essere esonerato dall'obbligo di corrispondere in favore dei passeggeri l'indennità prevista dall'art. 7 del Regolamento citato non può limitarsi ad eccepire che il ritardo, nella partenza e nell'arrivo e del volo è dipeso da una circostanza eccezionale dovendo, invece, anche in questo caso, fatto nella specie nemmeno allegato, dimostrare di aver adottato tutte le misure, in concreto, necessarie ed esigibili per evitare l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento della prestazione.
II.19-Vedasi, Corte di Giustizia UE sez. IX, 16/05/2024, n.405
“L'art. 5, par. 3, regolamento (Ce) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (Cee) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che: il fatto che il personale del gestore aeroportuale addetto alle operazioni di carico dei bagagli negli aerei sia in numero insufficiente può configurare una
«circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione. Tuttavia, per poter essere esonerato dal proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri previsto all'articolo 7 di detto regolamento, il vettore aereo il cui volo abbia subito un ritardo prolungato a causa di una siffatta circostanza eccezionale è tenuto
a dimostrare che tale circostanza non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e che ha attuato misure adeguate alla situazione in grado di ovviare alle conseguenze di questa”.
II.20-E, ancora, Corte giustizia UE grande sezione, 23/03/2021,
n.28 “L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, letto alla luce dei considerando 14 e 15 di quest'ultimo, esonera il vettore aereo operativo dall'obbligo di compensazione pecuniaria se
è in grado di dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a
«circostanze eccezionali» che non si sarebbero comunque potute
7 evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Inoltre, qualora si verifichino simili circostanze, il vettore aereo operativo è altresì tenuto a dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione del volo interessato. Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione”.
II.21-Nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torre
Annunziata sez. II, 24/03/2025, n.758 “Il vettore aereo è esonerato dall'obbligo di compensazione pecuniaria per la cancellazione o il ritardo del volo solo se prova che l'evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. La compagnia aerea deve dimostrare non solo la sussistenza di circostanze eccezionali, ma anche di aver adottato ogni misura utile, avvalendosi di tutti i mezzi a disposizione (personale, materiale, risorse finanziarie), per evitare l'inadempimento, a meno che ciò non comporti sacrifici insopportabili per l'impresa”.
II.22-E, infine, Tribunale Busto Arsizio sez. III, 04/01/2020,
n.18 “In tema di ritardi o cancellazioni di voli aerei, circostanze eccezionali possono qualificarsi unicamente quelle collegate ad eventi estranei al normale esercizio dell'attività di navigazione aerea e che sfuggono all'effettivo controllo del vettore, per la sua natura o per la sua origine, tanto che, anche laddove la cancellazione o il ritardo del volo siano dipesi da un problema tecnico sorto improvvisamente e non imputabile ad una carenza di manutenzione da parte del vettore aereo, né emerso dai regolari, ordinari controlli, l'allegazione e prova di tali circostanze non sarebbe sufficiente ad integrare la prova liberatoria richiesta.
Infatti, una volta accertata l'esistenza di una circostanza eccezionale, il vettore non potrebbe, per ciò solo, reputarsi esonerato dall'obbligo della compensazione pecuniaria,
8 essendo a tal scopo richiesta alla compagnia aerea l'ulteriore dimostrazione di aver adottato adeguate "misure del caso", idonee sia a ridurre o impedire la causa dell'inadempimento, sia a far fronte alle conseguenze da essa derivanti (al fine di evitare il ritardo o la cancellazione del volo) ovvero che la compagnia aerea non sarebbe stata comunque in grado di evitare che le circostanze eccezionali cagionassero l'inesatta (o mancata) effettuazione del volo - se non a pena di acconsentire a sacrifici tecnicamente ed economicamente insopportabili – anche avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale e di risorse finanziarie.
Dunque, lo sforzo probatorio richiesto al vettore non è limitato all'allegazione e prova di un evento, in sé incoercibile, tale da determinare il ritardo ma si estende all'allegazione e prova dell'adozione di misure adeguate ad elidere le conseguenze di quell'evento fino al limite dell'esigibilità, secondo criteri di proporzionalità economica e organizzativa”.
II.23-In definitiva, avendo il primo giudice errato nel rigettare la domanda di riconoscimento della compensazione pecuniaria, presentata dal , nonostante ne ricorressero in Pt_1 concreto i presupposti di fatto e di diritto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, la deve CP_3 essere condannata al pagamento, in favore del , a titolo di Pt_1 compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del Reg. UE
n.261/2004, della somma di € 250,00, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di presentazione della domanda giurisdizionale, introdotta con atto di citazione notificato il
31.01.2023, sino all'effettivo soddisfo.
III.
1-Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
III.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore dell'impugnazione, pari ad € 250,00.
III.
3-L'estrema semplicità delle questioni giuridiche trattate, unitamente all'esiguo valore della controversia, giustifica la
9 riduzione del 50% degli onorari di entrambi i gradi di giudizio che vengono liquidati in base ai seguenti prospetti.
A. SPESE GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Scaglione: fino a € 1.100,00
FASI VALORE RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO
MEDIO
Studio 68,00 -50% 34,00
Introduttiva 68,00 -50% 34,00
Trattazione 68,00 -50% 34,00
Decisoria 142,00 -50% 71,00
TOTALE € 173,00
B. SPESE GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Scaglione: fino a € 1.100,00
Parte_2
[...]
131,00 -50% 65,50
[...]
Introduttiva 131,00 -50% 65,50
Trattazione 200,00 -50% 100,00
Decisoria 200,00 -50% 100,00
TOTALE € 331,00
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 25.08.2024, da nei confronti della Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 206/2024, pubblicata dal Giudice di Pace di
Bari in data 01.02.2024, nel giudizio iscritto al n. 3158/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. ACCOGLIE l'appello; in riforma della sentenza di primo grado:
B. CONDANNA, per l'effetto, la al pagamento, in favore CP_1 di della somma di € 250,00, oltre agli Parte_1
10 interessi, al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dalla data di presentazione della domanda giurisdizionale, effettuata con atto di citazione notificato il
31.01.2023, sino all'effettivo soddisfo;
C. CONDANNA la al pagamento, in favore di CP_1 [...]
, delle spese processuali di entrambi i gradi di Pt_1 giudizio che liquida in complessivi € 161,50 per esborsi ed €
504,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
D. CONDANNA la alla restituzione, in favore di CP_1 [...]
, di quanto eventualmente da quest'ultimo versato in Pt_1 esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Bari, addì 08.10.2025
Il Giudice
ZO DE RU
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