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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2024, n. 4965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4965 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere rel.
Paolo Caliman Consigliere aggregato all'udienza del 10/07/2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1473 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata, anche Parte_1 P.IVA_1
in indirizzo telematico, presso l'avv. Giannarini Daniele (c.f. ), C.F._1
che la rappresenta e difende per delega in atti – APPELLANTE-
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato, anche in in- CP_1 C.F._2
dirizzo telematico, presso l'avv. Spadoni Maurizio (c.f. , che lo C.F._3
rappresenta e difende per delega in atti- APPELLATO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello Parte_1
avverso la sentenza definitiva n. 18045/2023, resa tra le parti, dal Tribunale ordinario di
Roma, in data 06.12.2023, a definizione del giudizio di primo grado recante n.r.g. CORTE DI APPELLO DI ROMA
54337/2021, promosso da nei confronti della società CP_1 Controparte_2
[...
La sentenza impugnata definisce, come di seguito la controversia.
<< 1.- dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto inter partes;
2.-
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al rila- scio avvenuto in data 21.12.2021; 3.- condanna parte convenuta al pagamento dei ratei rimasti inevasi come dedotti in intimazione €21.500,00 oltre ai canoni scaduti ed a sca- dere fino al rilascio, ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4.- condanna parte conduttrice al pagamento degli oneri condominiali per €309,00 come dedotti in intimazione oltre interessi legali dalla domanda;
5.- compensa l'importo indicato al capo 3 del dispositivo di €21.500,00 dovuto per canoni non corrisposti con l'importo di
€17.600,00 come descritto in parte motiva e per l'effetto condanna la Controparte_3 in persona del lprt al pagamento in favore del locatore dell'importo di €3.900,00
[...]
oltre i canoni maturati e maturandi fino al rilascio, avvenuto in data 21.12.2021, ed in- teressi legali dalle singole scadenze al saldo;
6.- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno da rilascio del bene proposta dall'attore; 7.- condanna parte convenuta al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi euro 4.250,00, di cui euro 550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge>>
L'appellante rassegna le seguenti conclusioni:
<< Preliminarmente: - Sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza es-
sendo fondati i motivi di appello e non risultando dovute le somme a cui è stata condan- nata l'appellante per i motivi di cui in narrativa e per ciascuno di essi, costituendo inol- tre l'esecuzione del provvedimento grave pericolo all'esistenza stessa della società op- ponente e risultando evidenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora;
In via principale: - Accogliere lo spiegato appello, rigettando le domande tutte dell'odierno appellato in quanto non dovute le pretese economiche dallo stesso avanzate per i motivi di cui in narrativa e per ciascuno di essi, riformando integralmente la richiamata sen- tenza di primo grado;
- Con vittoria integrale delle spese e dei compensi di lite di en- trambi i gradi di giudizio, oltre accessori per legge.>>
L'appellato resiste alle censure dell'appellante e solleva questioni pregiudiziali in rito, concludendo per la inammissibilità e la infondatezza dell'appello.
pag. 2/3 CORTE DI APPELLO DI ROMA
All'odierna udienza, con le note autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti, concludono perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti in corso di causa ha eliminato le ragioni del contendere e ha fatto venir meno il loro interesse ad agire e a contraddire in giudizio.
Ciò detto, si dichiara cessata la materia del contendere, così riformandosi l'appellata sentenza di primo grado.
Attese le concordi conclusioni delle parti costituite, deve essere, pertanto, dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
[...] CP_1
a) dichiara cessata la materia del contendere, così riformando l'appellata sentenza.
b) dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10/07/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere rel.
Paolo Caliman Consigliere aggregato all'udienza del 10/07/2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1473 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata, anche Parte_1 P.IVA_1
in indirizzo telematico, presso l'avv. Giannarini Daniele (c.f. ), C.F._1
che la rappresenta e difende per delega in atti – APPELLANTE-
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato, anche in in- CP_1 C.F._2
dirizzo telematico, presso l'avv. Spadoni Maurizio (c.f. , che lo C.F._3
rappresenta e difende per delega in atti- APPELLATO-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello Parte_1
avverso la sentenza definitiva n. 18045/2023, resa tra le parti, dal Tribunale ordinario di
Roma, in data 06.12.2023, a definizione del giudizio di primo grado recante n.r.g. CORTE DI APPELLO DI ROMA
54337/2021, promosso da nei confronti della società CP_1 Controparte_2
[...
La sentenza impugnata definisce, come di seguito la controversia.
<< 1.- dichiara risolto per inadempimento del conduttore il contratto inter partes;
2.-
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna al rila- scio avvenuto in data 21.12.2021; 3.- condanna parte convenuta al pagamento dei ratei rimasti inevasi come dedotti in intimazione €21.500,00 oltre ai canoni scaduti ed a sca- dere fino al rilascio, ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4.- condanna parte conduttrice al pagamento degli oneri condominiali per €309,00 come dedotti in intimazione oltre interessi legali dalla domanda;
5.- compensa l'importo indicato al capo 3 del dispositivo di €21.500,00 dovuto per canoni non corrisposti con l'importo di
€17.600,00 come descritto in parte motiva e per l'effetto condanna la Controparte_3 in persona del lprt al pagamento in favore del locatore dell'importo di €3.900,00
[...]
oltre i canoni maturati e maturandi fino al rilascio, avvenuto in data 21.12.2021, ed in- teressi legali dalle singole scadenze al saldo;
6.- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno da rilascio del bene proposta dall'attore; 7.- condanna parte convenuta al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi euro 4.250,00, di cui euro 550,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge>>
L'appellante rassegna le seguenti conclusioni:
<< Preliminarmente: - Sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza es-
sendo fondati i motivi di appello e non risultando dovute le somme a cui è stata condan- nata l'appellante per i motivi di cui in narrativa e per ciascuno di essi, costituendo inol- tre l'esecuzione del provvedimento grave pericolo all'esistenza stessa della società op- ponente e risultando evidenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora;
In via principale: - Accogliere lo spiegato appello, rigettando le domande tutte dell'odierno appellato in quanto non dovute le pretese economiche dallo stesso avanzate per i motivi di cui in narrativa e per ciascuno di essi, riformando integralmente la richiamata sen- tenza di primo grado;
- Con vittoria integrale delle spese e dei compensi di lite di en- trambi i gradi di giudizio, oltre accessori per legge.>>
L'appellato resiste alle censure dell'appellante e solleva questioni pregiudiziali in rito, concludendo per la inammissibilità e la infondatezza dell'appello.
pag. 2/3 CORTE DI APPELLO DI ROMA
All'odierna udienza, con le note autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti, concludono perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti in corso di causa ha eliminato le ragioni del contendere e ha fatto venir meno il loro interesse ad agire e a contraddire in giudizio.
Ciò detto, si dichiara cessata la materia del contendere, così riformandosi l'appellata sentenza di primo grado.
Attese le concordi conclusioni delle parti costituite, deve essere, pertanto, dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro la sentenza indicata in oggetto, così provvede:
[...] CP_1
a) dichiara cessata la materia del contendere, così riformando l'appellata sentenza.
b) dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10/07/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
pag. 3/3