Sentenza breve 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 28/05/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01190/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00741/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2025, proposto dalla società Progresso Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4DC634D00, rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
della Seg S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Saeva e Concetta Vetro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- della nota prot. n. 5024 del 18.03.2025 del settore IV Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare e Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta relativa all’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 49/a “Ravanusa Butera” dal Km 0+000 al Km 12+483 - MIT D.M. n. 123 del 19/03/2020 - Anno 2023”. CIG B4DC634D00, con la quale è stato comunicato l’avvio procedimento di revoca, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/90, della proposta di aggiudicazione della procedura negoziata disposta in favore della società Progresso Group s.r.l.;
- della nota prot. n. 6058 del 03.04.2025 del settore IV Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio Immobiliare e Protezione Civile del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta relativa all’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 49/a “Ravanusa Butera” dal Km 0+000 al Km 12+483 - MIT D.M. n. 123 del 19/03/2020 - Anno 2023 CIG B4DC634D00” con la quale è stato comunicato il riscontro alle controdeduzioni prot. 5707 del 28/3/2025 inoltrate dall’istante, e confermata la decisione assunta dalla Stazione appaltante n. 5024 del 18/3/2025;
- della comunicazione PG/3651 del 08.04.2025 di revisione della proposta di aggiudicazione;
- della comunicazione PG/3669 di esclusione dalla procedura negoziata avente ad oggetto Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 49/a Ravanusa Butera dal Km 0+000 al Km 12+483 - MIT D.M. n. 123 del 19/03/2020 – Anno 2023 CIG: B4DC634D00;
- della graduatoria stilata dall’amministrazione appaltante, a seguito dell’esclusione della ricorrente, pubblicata sul portale telematico, mediante la quale è stata individuata quale prima classificata la società SEG srls;
- del verbale di gara del 15.04.2025 mediante il quale l’amministrazione appaltante, previa esclusione della ricorrente, ha individuato quale prima classificata la società SEG srls, con correlata proposta di aggiudicazione in suo favore;
- del provvedimento di aggiudicazione in atto non comunicato, né pubblicato e sconosciuto, del quale si sconoscono estremi e data;
- ove intervenuta, della verifica dei requisiti, generali e speciali, in capo all’impresa proposta quale aggiudicataria;
- dell’avviso di indagine di mercato e del disciplinare di gara, in particolare punti 4 e 5 del primo, e 7 del secondo, nonché del modello di adesione all’indagine di mercato, ove interpretati in senso difforme a quello previsto dalla legge vigente e propugnato con il presente ricorso;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto e/o consequenziale e/o comunque agli stessi connesso, ancorché non conosciuto, che possa frapporsi al diritto fatto valere dalla ricorrente, ivi inclusa la determinazione dirigenziale n. 1165 del 09.12.2204 di indizione della procedura negoziata, ove interpretati in senso difforme a quello previsto dalla legge vigente e propugnato con il presente
ricorso, nonché del contratto e del verbale di consegna dei lavori ove adottato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Seg S.r.l.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente domanda l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, culminati nella comunicazione di esclusione dalla procedura negoziata avente ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 49/a Ravanusa Butera dal Km 0+000 al Km 12+483 - MIT D.M. n. 123 del 19/03/2020 – Anno 2023 CIG: B4DC634D00” e nella graduatoria stilata dall’amministrazione appaltante, a seguito dell’esclusione della ricorrente, pubblicata sul portale telematico, mediante la quale è stata individuata quale prima classificata la società SEG srls, con correlata proposta di aggiudicazione in suo favore.
Domanda, altresì, l’accertamento del diritto: i) al mantenimento dei risultati concorsuali consacrati con il verbale di gara dell’11.02.2025; ii) al completamento della procedura con l’aggiudicazione e la stipula del contratto. In subordine, chiede di ottenere il risarcimento per equivalente, nell’ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 98 co. 3, lett. b), del d. lgs. n. 36/2023 in relazione ai punti 4 e 5 dell’avviso di indagine di mercato e 7 del disciplinare allegato all’invito- Difetto di motivazione- Eccesso di potere per sviamento, travisamento e carenza dei presupposti;
- Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 D.lgs. 36/2023- Violazione del principio del risultato e del principio di proporzionalità- Eccesso di potere per sviamento, travisamento e carenza dei presupposti.
2.- Il L.C.C. di Caltanissetta non si costituiva. Si costituiva, invece, la controinteressata che concludeva per l’infondatezza del ricorso nel merito.
3.- All’udienza camerale del 27.05.2025, di discussione dell’istanza cautelare, il ricorso veniva trattenuto in decisione, previo avviso di possibile definizione dello stesso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
4.- Il ricorso è fondato.
4.1- La società ricorrente è stata esclusa dalla procedura di gara per aver reso una dichiarazione non coerente con i Certificati di Esecuzione Lavori, avuto riguardo agli importi autocertificati, di tal che l’amministrazione – in presenza di una dichiarazione fedele – si sarebbe determinata diversamente, non invitandola alla procedura negoziata ex art. 50 del d.lgs. 36/2023.
La ricorrente, pur ammettendo di aver commesso un mero errore nella compilazione del modello di adesione, evidenzia tuttavia – correttamente – che:
- la selezione delle ditte da invitare era ancorata all’unico presupposto essenziale dell’avvenuta esecuzione di almeno un lavoro (nell’ultimo decennio) nella categoria di cui alla procedura di gara, requisito comunque integrato dall’impresa;
- la selezione non è avvenuta sulla base dell’importo indicato dall’istante ma a seguito di un più articolato procedimento matematico, all’esito del quale, anche per l’ipotesi in cui non avesse commesso l’errore de quo, indicando gli importi risultanti dal quadro 6.2, avrebbe avuto la medesima possibilità di essere selezionata;
- già in sede di contraddittorio procedimentale, aveva fatto presente all’amministrazione di essere in possesso di CEL idonei a dimostrare il dato erroneamente indicato nella domanda di adesione, dichiarandosi disponibile a produrli immediatamente ovvero a rendere i dovuti chiarimenti.
In sintesi, la ricorrente possedeva tutti i requisiti fissati dalla lettera d’invito per partecipare alla procedura ed eseguire i lavori, ovvero la qualificazione SOA per la categoria OG3 classifica I.
Dall’esame della documentazione di gara emerge, infatti, che:
- non possono essere incluse nella graduatoria per la selezione esclusivamente quelle ditte che non hanno eseguito lavori;
- non viene in rilievo un requisito di partecipazione ma un elemento oggettivo indicativo di una capacità di esecuzione dei lavori, richiesto del resto anche solo per un importo minimo e per un solo lavoro;
- pur venendo in rilievo una dichiarazione obiettivamente non coerente con gli importi indicati, la motivazione dell’esclusione è alquanto scarna, in quanto non si comprende sotto quale profilo tale discrepanza abbia anche solo potenzialmente potuto influenzare e fuorviare le determinazioni della stazione appaltante.
La carenza di motivazione si apprezza ulteriormente, a fronte delle deduzioni che l’operatore economico ha presentato in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento, con le quali il predetto ha argomentato sia sulla presunta inidoneità dell’errore materiale nell’indicazione degli importi ad influenzare il processo decisionale della Stazione Appaltante sia sul possesso di quel criterio oggettivo finalizzato a fornire una prova di capacità professionale, per avere eseguito almeno un lavoro della categoria dell’appalto, di cui obiettivamente la parte ricorrente ha documentato il possesso.
Su fattispecie pienamente sovrapponibile al caso di cui al presente giudizio, questo TAR si è pronunciato con la sentenza n. 941/2025, dal cui compendio motivazionale il Collegio non ha motivo di discostarsi.
4.2- Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va annullato il verbale di esclusione dalla gara. Attesa l’immediatezza della rimozione dell’atto censurato non vi è luogo a provvedere sulla domanda risarcitoria.
5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il L.C.C. di Caltanissetta e la società controinteressata al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, quantificate in euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna parte, oltre accessori come per legge. Pone la rifusione del contributo unificato in favore di parte ricorrente a carico del L.C.C. di Caltanissetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Buonomo | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO