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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 135/2023 promossa in grado di appello da
Parte_1 in persona del legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Giancarlo Savagnone
-Appellante-
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Maria Controparte_1
Cremona
-Appellata-
All'udienza del 27 MARZO 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E MOTIVI
1)Con ricorso depositato in data 02.03.2020 innanzi al G.L. del Tribunale di Palermo, -sulla premessa di aver lavorato alle Controparte_1 dipendenze della con contratto di lavoro subordinato ed Controparte_2
1 indeterminato, dal 28.02.2008 al 15.09.2012 e di esser stata reintegrata in organico dalla (cessionaria della Parte_1 CP_2
, con effetto dal 20.05.2013, in seguito alla dichiarata illegittimità
[...] del licenziamento irrogatole dalla cedente- ha chiesto accertarsi il diritto alla continuità lavorativa alle dipendenze della ex Parte_1 art. 2112 c.c. e, conseguentemente, il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla originaria costituzione del rapporto di lavoro con la società cedente (28.02.2008) nonché al maggior trattamento di fine rapporto.
Con sentenza n. 3821/2022 del 24.11.2022 il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda riconoscendo alla ricorrente il diritto all'anzianità di servizio con decorrenza 28.02.2008 -ex art. 2112 c.c.- e, conseguentemente, ha condannato parte datoriale ad accontare il tfr a partire dalla costituzione del rapporto con la nonché alla CP_2 refusione delle spese processuali in favore della lavoratrice pari ad € 3.688,50 oltre oneri di legge.
2) La sentenza è stata appellata dalla che si duole Parte_1 dell'erroneità della pronuncia laddove il G.L. ha ritenuto che il rapporto di lavoro con l'appellata si fosse protratto senza soluzione di continuità con decorrenza 28.02.2008 -ai sensi dell'art. 2112 c.c.- come se, il licenziamento (poi dichiarato illegittimo) subito alle dipendenze della società cedente non fosse di fatto mai avvenuto.
A tal fine, ha sostenuto che nelle ipotesi di cessione d'azienda “…il diritto del lavoratore di transitare dal cedente al cessionario, con conservazione di quanto maturato sino a quel momento, e con responsabilità solidale tra le due società, sussiste solo ed esclusivamente per i rapporti di lavoro in essere e non per quelli già conclusi…”, precisando che al momento della cessione d'azienda la non era presente in organico poiché già CP_1 licenziata dalla società cedente.
Ha lamentato, altresì, l'omessa valutazione del Tribunale dell'accordo sottoscritto il 17 maggio 2013 dalle parti con il quale la decorrenza del rapporto di lavoro era stata individuata concordemente nella data del 20 maggio 2013.
2 3) Costituitasi in giudizio la con memoria depositata il CP_1
21.01.2025, ha dichiarato di “…rinunziare al merito della causa…” ma non già “…alle spese legali di primo grado già liquidate…” chiedendo la compensazione relativamente alle spese processuali per il grado d'appello.
All'udienza del 13.02.2025 la difesa della ha ribadito la volontà di CP_1 adesione all'appello e di rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado e, a modifica delle conclusioni del ricorso, ha chiesto la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio dichiarandosi disponibile alla restituzione rateale di quanto ricevuto per tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado. Su tale posizione difensiva, all'udienza del 27/3/2025, la difesa dell'appellante ha integralmente aderito. 4) Non resta che prendere atto della volontà della di aderire al CP_1 promosso appello rinunciando agli effetti della sentenza di primo grado, impegnandosi, al contempo, a restituire all'appellante le somme incassate a titolo di spese legali del primo grado (mediante trattenuta stipendiale mensile) nonché dell'acquiescenza su tali richieste da parte dell'appellante. Pertanto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va respinto.
5) Sul regolamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio deve recepirsi l'accordo raggiunto dalle parti sul punto e, dunque, ne va disposta la compensazione con obbligo dell'appellata di restituzione di quanto già ricevuto per tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti in riforma della sentenza n. 3821/2022 resa il 24.11.2022 dal Tribunale di
Palermo rigetta la domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado con obbligo della appellata di restituzione di quanto già ricevuto per tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado.
Palermo 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Maria G. Di Marco
3
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 135/2023 promossa in grado di appello da
Parte_1 in persona del legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Giancarlo Savagnone
-Appellante-
Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Maria Controparte_1
Cremona
-Appellata-
All'udienza del 27 MARZO 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E MOTIVI
1)Con ricorso depositato in data 02.03.2020 innanzi al G.L. del Tribunale di Palermo, -sulla premessa di aver lavorato alle Controparte_1 dipendenze della con contratto di lavoro subordinato ed Controparte_2
1 indeterminato, dal 28.02.2008 al 15.09.2012 e di esser stata reintegrata in organico dalla (cessionaria della Parte_1 CP_2
, con effetto dal 20.05.2013, in seguito alla dichiarata illegittimità
[...] del licenziamento irrogatole dalla cedente- ha chiesto accertarsi il diritto alla continuità lavorativa alle dipendenze della ex Parte_1 art. 2112 c.c. e, conseguentemente, il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dalla originaria costituzione del rapporto di lavoro con la società cedente (28.02.2008) nonché al maggior trattamento di fine rapporto.
Con sentenza n. 3821/2022 del 24.11.2022 il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda riconoscendo alla ricorrente il diritto all'anzianità di servizio con decorrenza 28.02.2008 -ex art. 2112 c.c.- e, conseguentemente, ha condannato parte datoriale ad accontare il tfr a partire dalla costituzione del rapporto con la nonché alla CP_2 refusione delle spese processuali in favore della lavoratrice pari ad € 3.688,50 oltre oneri di legge.
2) La sentenza è stata appellata dalla che si duole Parte_1 dell'erroneità della pronuncia laddove il G.L. ha ritenuto che il rapporto di lavoro con l'appellata si fosse protratto senza soluzione di continuità con decorrenza 28.02.2008 -ai sensi dell'art. 2112 c.c.- come se, il licenziamento (poi dichiarato illegittimo) subito alle dipendenze della società cedente non fosse di fatto mai avvenuto.
A tal fine, ha sostenuto che nelle ipotesi di cessione d'azienda “…il diritto del lavoratore di transitare dal cedente al cessionario, con conservazione di quanto maturato sino a quel momento, e con responsabilità solidale tra le due società, sussiste solo ed esclusivamente per i rapporti di lavoro in essere e non per quelli già conclusi…”, precisando che al momento della cessione d'azienda la non era presente in organico poiché già CP_1 licenziata dalla società cedente.
Ha lamentato, altresì, l'omessa valutazione del Tribunale dell'accordo sottoscritto il 17 maggio 2013 dalle parti con il quale la decorrenza del rapporto di lavoro era stata individuata concordemente nella data del 20 maggio 2013.
2 3) Costituitasi in giudizio la con memoria depositata il CP_1
21.01.2025, ha dichiarato di “…rinunziare al merito della causa…” ma non già “…alle spese legali di primo grado già liquidate…” chiedendo la compensazione relativamente alle spese processuali per il grado d'appello.
All'udienza del 13.02.2025 la difesa della ha ribadito la volontà di CP_1 adesione all'appello e di rinuncia agli effetti della sentenza di primo grado e, a modifica delle conclusioni del ricorso, ha chiesto la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio dichiarandosi disponibile alla restituzione rateale di quanto ricevuto per tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado. Su tale posizione difensiva, all'udienza del 27/3/2025, la difesa dell'appellante ha integralmente aderito. 4) Non resta che prendere atto della volontà della di aderire al CP_1 promosso appello rinunciando agli effetti della sentenza di primo grado, impegnandosi, al contempo, a restituire all'appellante le somme incassate a titolo di spese legali del primo grado (mediante trattenuta stipendiale mensile) nonché dell'acquiescenza su tali richieste da parte dell'appellante. Pertanto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado va respinto.
5) Sul regolamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio deve recepirsi l'accordo raggiunto dalle parti sul punto e, dunque, ne va disposta la compensazione con obbligo dell'appellata di restituzione di quanto già ricevuto per tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti in riforma della sentenza n. 3821/2022 resa il 24.11.2022 dal Tribunale di
Palermo rigetta la domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado con obbligo della appellata di restituzione di quanto già ricevuto per tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado.
Palermo 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Maria G. Di Marco
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