Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 20/02/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00411/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01589/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1589 del 2024, proposto da
SA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Gili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NP S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Giovetti e Luca Geninatti Satè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del provvedimento di NP prot. 00035043/2024 del 15.10.2024 e relativi allegati, di revoca totale delle agevolazioni concesse e richiesta delle somme non dovute, comunicato in pari data;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi: la nota prot. 24-27189 del 1°.08.2024, di avvio del procedimento di revoca e per quanto occorra le note NP prot. 24-28599 del 7.08.2024 e 00031187/2024 del 9.09.2024; le note 23-33528 del 25.09.2023, 23-40835 del 8.11.2023, e 24-16381 del 14.05.2024; sempre per quanto occorra, i pareri e le decisioni del Comitato di Valutazione (ivi inclusi quelli assunti nella riunione del 12.09.2023 e nella riunione richiamata nella nota NP prot. 23-40835 del 8.11.2023) ed ogni altro atto preso a riferimento ai fini del provvedimento di revoca totale dei contributi (allo stato non conosciuti), oltre che in parte qua l’art. 3.3., punto A.2, art. 4.2 e l’art. 5.3 del bando “Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura” nonché le altre previsioni del bando medesimo (e/o allegati e/o atti successivi) e in parte qua la determinazione dirigenziale n. 661 del 26.11.2019, ove intesi nel senso di legittimare il provvedimento di proroga e gli ulteriori atti impugnati, in relazione ai motivi di illegittimità e per le ragioni ed ai fini delle contrarietà a diritto fatti valere dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NP S.p.A. e della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la SEteria del T.A.R. Piemonte SA S.p.a. impugnava l’atto, meglio indicato in epigrafe, mediante il quale NP S.p.a. disponeva la revoca dell’agevolazione per “ interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura ” di cui al bando regionale approvato con determina dirigenziale n. 661 del 26.11.2019 ottenuta (per un importo complessivo di euro 2.066.200,00) in relazione all’acquisto di un ramo di azienda nell’ambito di una procedura concordataria.
Il provvedimento impugnato si fonda sulla sussistenza della causa di revoca di cui all’art. 5.3, lett. d) del bando (“ presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell’agevolazione ”) in ragione della non veridicità della dichiarazione del 21.1.2022 concernente l’assenza di relazioni tra la società beneficiaria del finanziamento e la venditrice del ramo di azienda (requisito declinato dalla lex specialis come necessità che gli “attivi” vengano acquistati da un “ investitore che non ha relazioni con il venditore ”, mediante richiamo alla previsione europea di cui all’art. 17, comma 3, lettera b del Regolamento UE n. 651 del 2014).
L’atto veniva impugnato per i seguenti motivi, così formulati nel ricorso introduttivo:
1. Violazione/falsa applicazione degli artt. 4.2. e 5.3. del Bando, oltre che della determina dirigenziale 26.11.2019, n. 661, per mancata partecipazione del Comitato di valutazione alla decisione di revoca. Violazione del principio del contrarius actus. Violazione dei principi di buona amministrazione e di imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 Cost. ed art. l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
2. Violazione/falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10, comma 1 lett. b) l. n. 241/1990, nonché dell’art. 2, comma 5 e dell’art. 3 del Regolamento di attuazione della l.r. n. 34/2004 e s.m.i. Violazione dell’art. 21 novies l. n. 241/1990. Eccesso di potere per carente istruttoria e per contraddittorietà.
3. Violazione/falsa applicazione dell’art. 3.3., punto A.2. del Bando in merito al concetto di relazioni tra un investitore e il venditore, nonché dell’art. 17, comma 3, lett. b) del Regolamento (UE) n. 651/2014. Violazione del principio di legalità in termini di determinatezza della fattispecie, nonché del principio di affidamento. Eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento.
4. Violazione/falsa applicazione dell’art. 5.3., lett. d) del Bando nonché dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000. Violazione del principio di affidamento. Eccesso di potere per illogicità.
5. Violazione/falsa applicazione dell’art. 5.3. del Bando. Violazione del principio di legalità e di affidamento ex art. 1 l. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3, 7 e 10, comma 1, lett. b) della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti con comparse di stile per resistere al ricorso, affidando a successive memorie ogni ulteriore argomentazione difensiva.
Alla camera di consiglio del 12.12.2024, fissata per la decisione sull’istanza di sospensione cautelare, parte ricorrente rinunciava all’istanza sospensiva, con l’adesione di NP, a fronte della fissazione di un’udienza di merito in tempi brevi.
All’odierna udienza le parti discutevano il ricorso ed il Collegio tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Con un primo motivo di ricorso viene censurato il mancato coinvolgimento, nel procedimento di revoca, del Comitato di Valutazione, in violazione di quanto previsto dal bando. Secondo la ricorrente tale organo era stato correttamente coinvolto da NP nella fase procedimentale che aveva condotto all’accoglimento della domanda di contributo, ciò che avrebbe imposto un coinvolgimento dello stesso anche nell’ambito del procedimento di revoca, secondo il principio del contrarius actus . Nella denegata ipotesi in cui il bando dovesse essere interpretato nel senso di non richiedere il coinvolgimento del comitato di valutazione ai fini della revoca, la ricorrente censura le relative previsioni in quanto contrarie al summenzionato principio, nonché ai principi di buona amministrazione e imparzialità, oltre che viziate per eccesso di potere e difetto di istruttoria.
Il motivo non è fondato.
Ritiene il Tribunale che il bando che regola il procedimento di ammissione al finanziamento di cui è causa vada interpretato nel senso che la revoca del finanziamento già concesso possa essere disposta, al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 5.3 del bando (doc. 4 allegato al ricorso) , senza la necessità di un formale coinvolgimento del Comitato di Valutazione, organo che, diversamente, è chiamato ad esprimersi nella fase di accertamento circa i presupposti per l’ammissione al beneficio (vedi art. 4.2 del bando).
Tale soluzione ermeneutica si impone, in primo luogo, in base al canone letterale di interpretazione atteso che, mentre in relazione al procedimento di ammissione il bando prevede espressamente l’intervento valutativo del Comitato, con riferimento alla revoca un simile ruolo non è previsto, dovendosi ritenere (alla luce del principio ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit ) che l’amministrazione, laddove avesse voluto prevedere il coinvolgimento del Comitato di Valutazione, ne avrebbe espressamente disciplinato le modalità.
Tale esito è anche rafforzato dall’applicazione dei criteri di interpretazione sistematico (il quale richiede di porre in collegamento la disposizione da interpretare con il contesto normativo di riferimento) e teleologico (basato sull’analisi della ratio della disposizione).
In questa prospettiva ermeneutica, la previsione del coinvolgimento del Comitato di Valutazione solo ai fini dell’ammissione al beneficio si spiega in ragione della necessità, in tale fase del procedimento, di una valutazione tecnica di compatibilità dell’operazione da finanziare con la disciplina ed i criteri generali previsti dal bando (i quali ricalcano essenzialmente la normativa europea), nell’esercizio di poteri valutativi connotati da discrezionalità tecnica. L’intervento di un organo tecnico nella fase di ammissione è imposto dall’esigenza di qualificare e analizzare operazioni economiche che possono assumere forme, indefinibili a priori , pienamente intellegibili solo mediante l’impiego di conoscenze specialistiche.
Diversamente, a fronte di un finanziamento già concesso, l’ambito applicativo dell’istituto della revoca (di cui all’art. 5.3 del bando) è ristretto ad ipotesi tassative previste espressamente dalla lex specialis , delle quali l’amministrazione è chiamata esclusivamente a prendere contezza, senza richiedere una valutazione ex novo dei profili più squisitamente tecnici richiesti ai fini dell’ammissibilità del finanziamento. A titolo esemplificativo, l’art. 5.3, lett. a del bando prevede come causa di revoca l’assenza dei soli requisiti di ammissibilità di cui all’art. 3.1 del bando (la cui sussistenza dipende da elementi di fatto agevolmente verificabili) e non di quelli di cui all’art. 3.2, i quali sono connotati da un più elevato tecnicismo ed il cui accertamento impone la valutazione degli aspetti più marcatamente economici dell’operazione.
Dunque, ritiene il Tribunale che il bando di cui è causa vada interpretato nel senso di ritenere non necessario il coinvolgimento formale del Comitato di Valutazione ai fini della revoca del finanziamento a cui l’operatore economico sia già stato ammesso.
Le considerazioni che precedono rilevano, oltre che in chiave interpretativa, anche in sede di valutazione circa la ragionevolezza della previsione di un potere di revoca “sganciato” dalla partecipazione del Comitato di Valutazione, in quanto tale disciplina si giustifica proprio alla luce del confronto con il procedimento previsto per l’ammissione e dell’apprezzamento delle diverse esigenze sottese all’esercizio dei due poteri (di ammissione e di revoca), non potendo, pertanto, operare nel caso di specie il principio del contrarius actus richiamato dalla società ricorrente.
Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono il primo motivo di ricorso va rigettato.
Con un secondo motivo viene lamentata la carenza di istruttoria e di motivazione, sia in relazione alla precedente valutazione che aveva condotto all’accoglimento dell’istanza di agevolazione, sia con riferimento alle osservazioni formulate dalla ricorrente nell’ambito del procedimento di revoca.
Il motivo non è fondato, in quanto nel provvedimento impugnato (doc. 40 di parte ricorrente) l’amministrazione ha esposto adeguatamente le ragioni per cui le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede procedimentale devono ritenersi mendaci, mediante argomentazioni (la cui fondatezza nel merito è oggetto degli ulteriori motivi di impugnazione) che sono idonee anche a smentire le osservazioni formulate dalla società in sede procedimentale.
In particolare, la posizione dell’amministrazione si fonda sull’apprezzamento delle dinamiche sostanziali sottese all’operazione finanziata, che ha condotto a ritenere esistente quella “relazione” tra le parti venditrice e acquirente la cui sussistenza era stata espressamente esclusa dal rappresentante legale di SA S.p.a. nelle dichiarazioni del 21.1.2022 e del 23.5.2023.
Con un terzo motivo la ricorrente censura gli atti impugnati in quanto fondati su un’erronea interpretazione della nozione di “relazione tra investitore e venditore”, non potendosi ritenere sussistente nel caso di specie la ratio giustificativa di tale causa ostativa, prevista dal bando in recepimento della disciplina europea di cui all’art. 17, comma 3, lett. b del Regolamento (UE) n. 651 del 2014.
Il motivo, per identità di ratio , va esaminato congiuntamente al quarto motivo di ricorso, mediante il quale gli atti impugnati vengono censurati in quanto l’amministrazione avrebbe illegittimamente ritenuto operante la causa di revoca totale dell’agevolazione, di cui all’art. 5.3, lett. d) del bando, in assenza di dichiarazioni mendaci rese dalla parte nel procedimento che ha condotto all’accoglimento dell’istanza.
Il motivo non è fondato.
In primo luogo va rilevato che, in sede procedimentale, la società ricorrente (in persona del legale rappresentante) ha affermato, in data 21.1.2022, che “ i soggetti che trarranno beneficio dall’operazione di vendita del ramo di azienda, nella loro qualità di venditore e acquirente, non hanno alcuna relazione tra loro ” (vedi doc. 56 di parte ricorrente, pag. 57) e, in data 23.5.2023, che “ alla data della presente persiste l’assenza, sotto il profilo sostanziale (e anche formale), di qualsiasi tipo di legame e relazione tra il soggetto acquirente e il soggetto venditore dell’operazione di acquisizione oggetto della presente domanda e tra la società SAVIO S.p.A. già HOPE S.r.l. e la società SAVIO THESAN S.p.A., con indipendenza di tali soggetti anche con riferimento ai soci e/o amministratori e a qualunque altro soggetto interessato dall'operazione di vendita del ramo di azienda e alla successiva gestione della SAVIO S.p.A. già HOPE S.r.l. ” (vedi doc. 26 di parte ricorrente).
Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni in esame, la nozione di “relazione” va riempita di significato, in chiave funzionale, mediante un riferimento alla complessiva disciplina che definisce il relativo requisito.
Occorre fare riferimento, in particolare, al Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione (la cui disciplina è espressamente recepita dalla lex specialis del finanziamento di cui è causa) il quale “ dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ”.
L’assenza di “relazioni” tra venditore ed investitore che intenda giovarsi di un finanziamento in deroga al generale divieto di aiuti di stato è una condizione di ammissibilità dell’aiuto che permea trasversalmente la disciplina prevista dal regolamento.
La ratio di tale requisito è quella di assicurare trasparenza nella verifica della sussistenza delle condizioni per l’operatività della deroga al divieto di aiuti (vedi considerando n. 27 del Regolamento), al fine di evitare la traslazione economica del finanziamento su soggetti collegati all’operatore che lo richiede, i quali potrebbero in ultimo trarre vantaggio dall’erogazione senza rispettare i requisiti previsti (con ripercussioni negative sulla tutela della concorrenza “nel mercato”).
Ulteriore ratio della disciplina in esame può essere individuata nell’esigenza di assicurare la “genuinità” del valore degli attivi per i quali viene concesso il finanziamento, al fine evitare alterazioni in punto di quantum dei benefici erogati rispetto al reale contenuto dell’operazione economica.
Inoltre, la rilevanza del requisito in esame va inquadrata anche in connessione con la particolare disciplina prevista per imprese in difficoltà, le quali esulano dall’ambito applicativo del regolamento, a norma dell’art. 1, paragrafo 4, lett. c.
Gli aiuti consentiti a norma del Regolamento n. 651 hanno, infatti, finalità di incentivazione, la quale non può già in astratto realizzarsi nei casi in cui il soggetto destinatario del beneficio sia un operatore economico in difficoltà, dovendo trovare applicazione in simili casi gli specifici “orientamenti” fatti propri dalla Commissione in materia di erogazione di aiuti di stato in favore di imprese in difficoltà (in particolare, nel Regolamento si fa riferimento agli orientamenti della commissione del 1.10.2004, successivamente sostituiti in data 31.7.2014). Tali orientamenti delineano una disciplina più restrittiva rispetto a quella prevista dal Regolamento poiché le erogazioni alle imprese in difficoltà sono potenzialmente foriere di maggiori distorsioni del regime concorrenziale in quanto dirette in favore di realtà economiche scarsamente efficienti “a danno” degli operatori più virtuosi. Dunque, il requisito dell’assenza di “relazioni” tra venditore ed investitore ha anche la finalità di impedire aggiramenti della disciplina specifica nel caso in cui la parte che in ultima battuta trae vantaggio dall’aiuto sia un operatore economico in difficoltà.
Alla luce di tale inquadramento, le deroghe previste dal Regolamento al generale divieto di aiuti in favore dell’investitore che abbia “relazioni” con il venditore (es. il caso in cui una piccola impresa sia rilevata da un membro della famiglia dell’imprenditore ovvero da un dipendente) si spiegano in ragione dell’esigenza di favorire la continuità aziendale e di evitare la dispersione del fattore umano nell’ambito di realtà economiche inidonee, per dimensioni, ad incidere sugli equilibri di mercato.
Ciò chiarito, il molteplice fondamento teleologico del requisito in esame spiega, a monte, le ragioni dell’impiego, nel Regolamento, della generica nozione di “relazione” ed impone, a valle, un’interpretazione ampia della stessa, che vi ricomprenda tanto rapporti fondati su strumenti ed istituti giuridici quanto fenomeni economici che prescindano dall’esistenza di un rapporto giuridico in senso tecnico.
Tale ampia interpretazione consente di ricomprendere nella nozione di “relazione”, in primo luogo, i rapporti di controllo per “interposta persona giuridica” (in relazione ai quali può affermarsi che la ratio della disciplina in esame consente di superare il dato formale costituito dallo “schermo” della personalità giuridica) ben potendo la separazione patrimoniale operare sul piano della responsabilità senza tuttavia impedire l’instaurazione di una “relazione” rilevante ai fini della direttiva.
Inoltre, nella nozione possono essere ricompresi anche i rapporti fondati su mere erogazioni di denaro da parte di soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, pur formalmente terzi, risultano in vario modo “prossimi” agli operatori economici coinvolti nella vicenda traslativa posta a base della domanda di finanziamento.
Ciò chiarito, facendo applicazione di tali principi al caso di specie si impone il rigetto del motivo di ricorso, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti per l’attivazione dell’ipotesi di revoca del finanziamento di cui all’art. 5.3 del bando.
A tal fine, occorre analizzare separatamente il profilo dell’effettiva esistenza di una “relazione” tra investitore e venditore ed il profilo della mendacità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede procedimentale.
In relazione al primo profilo rilevano le seguenti circostanze di fatto:
- le partecipazioni della venditrice SA TH S.p.a. sono detenute al 100% dalla società FP Holding S.p.a., le cui quote sono detenute per il 59% da SE ID;
- le partecipazioni di SE ID sono detenute al 100% da Mi.Mo.Se. S.p.a., a sua volta controllata al 100% da SI SE, il quale riveste anche il ruolo di amministratore unico di SE ID;
- l’operazione di acquisto, da parte di Hope S.r.l. (poi divenuta SA S.p.a.), del ramo di azienda di SA TH S.p.a., per la quale è stato richiesto il finanziamento di cui è causa, è avvenuta mediante somme messe a disposizione da Mi.Mo.Se. S.r.l., per un importo di euro 5.500.000,00 e da UL SE (figlio di SI SE), per un importo di euro 4.985.500,00 (vedi doc. 33 di parte ricorrente).
Alla luce dei concreti rapporti tra i soggetti (persone fisiche e giuridiche) a vario titolo coinvolti nel finanziamento di cui è causa, ritiene il Tribunale che sussista una “relazione” tra investitore finanziato e venditore idonea a costituire causa ostativa all’ammissione al finanziamento (e dunque rilevante ai fini della deroga ex art. 5.3 del bando).
Infatti, risulta che una porzione molto rilevante della provvista impiegata da Hope S.r.l. per l’acquisto del ramo di azienda sia stata messa a disposizione una società (Mi.Mo.Se. S.p.a.) che esercita una posizione di controllo (pur mediata da SE ID e FP Holding S.p.a.) sulla venditrice SA TH S.p.a.
Alla luce dell’interpretazione condivisa dal Tribunale deve ritenersi che tale erogazione di denaro sia idonea ad instaurare una “relazione” tra investitore e venditore contraria alla ratio ispiratrice della disciplina di cui al Regolamento n. 651 del 2014. Infatti, mediante la messa a disposizione delle somme, Mi.Mo.Se. S.p.a. (e, dunque, in via mediata, la stessa venditrice SA TH S.p.a.) ha agevolato Hope S.r.l. nell’acquisto, tramite la procedura concordataria, del proprio ramo di azienda, avvantaggiandosi, in ultima analisi, anche del finanziamento concesso a quest’ultima da NP (il quale ha agevolato in modo non marginale l’esito positivo dell’operazione negoziale), in violazione delle esigenze di trasparenza imposte dalla disciplina del regolamento ed in violazione della preclusione per le imprese in difficoltà di trarre vantaggio da erogazioni pubbliche di denaro al di fuori dei più rigorosi limiti delineati, nella specifica materia, dagli orientamenti della Commissione Europea.
Né potrebbe ritenersi che la circostanza che la vendita del ramo di azienda sia avvenuta nell’ambito di una procedura di concordato preventivo di tipo liquidatorio faccia venire meno il rischio di distorsioni derivante dall’esistenza di una “relazione” tra investitore e venditore.
Infatti, in primo luogo, va chiarito che l’imprenditore ammesso alla procedura di concordato (a differenza di quanto accade all’imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale) non perde la disponibilità dei propri beni ed il liquidatore non può, pertanto, essere considerato “terzo” rispetto all’impresa.
Inoltre, la circostanza che il prezzo di vendita del ramo aziendale sia stato sottoposto alle dinamiche concorrenziali tipiche delle alienazioni giudiziali non elide il rischio di distorsione del mercato derivante dalla partecipazione (pur mediata) della stessa società in concordato, attraverso l’erogazione di una parte della provvista, al contenuto economico dell’offerta di acquisto presentata da Hope S.r.l., ciò che ha agevolato quest’ultima anche nell’ottenimento del finanziamento da parte di NP, assicurando la fattibilità dell’operazione finanziata.
Neanche può condurre ad un diverso esito la circostanza per cui le quote di SA TH S.p.a., mediante la società FP Holding S.p.a., siano detenute da una società fiduciaria (SE ID), elemento che, nella prospettazione della ricorrente, creerebbe un “diaframma” tra la venditrice e Mi.Mo.Se. S.p.a. idoneo ad elidere la rilevanza dell’erogazione di denaro da Mi.Mo.Se. S.p.a. in favore dell’acquirente Hope S.r.l. Ciò in quanto, secondo la ricorrente, dovrebbero qualificarsi come “soggetti venditori” coloro nel cui interesse opera SE ID, alla luce della connotazione funzionale dell’ente in questione, e non la stessa società.
Sul punto, ritiene il Tribunale che non sia dirimente, al fine di escludere la sussistenza di una “relazione” tra Hope S.r.l. e SA TH S.p.a. la circostanza che quest’ultima sia controllata (pur mediatamente) da una società fiduciaria la cui operatività è strettamente funzionalizzata al soddisfacimento degli interessi di soggetti terzi, atteso che:
- in primo luogo, non risulta provato il regime giuridico a cui SE ID è sottoposta, potendo in astratto il rapporto fiduciario assumere connotazione “romanistica” (prevedendo un diritto di proprietà piena in capo alla società) ovvero “germanistica” (prevedendo in capo alla società solo la titolarità di un diritto conformato “dall’interno” in senso funzionale al soddisfacimento dell’interesse dei fiducianti) e, solo nel secondo caso, configurare una limitazione alle facoltà connesse al diritto di proprietà su beni, azioni o quote di società idoneo, in tesi, far emergere all’esterno i fiducianti come effettivi titolari di tali diritti;
- in assenza di allegazione e prova circa il regime interno della società fiduciaria, i rapporti tra fiduciante e fiduciario devono ritenersi configurati secondo il modello della fiducia “romanistica” (tradizionalmente ritenuto maggiormente conforme al principio di tipicità e numero chiuso dei diritti reali ai quali si ispira l’ordinamento nazionale), con la conseguenza che i rapporti interni (di natura essenzialmente obbligatoria) tra società fiduciaria e fiducianti non sono opponibili ai terzi e non limitano “dall’interno” le facoltà dispositive della fiduciaria;
- SE ID risulta partecipata al 100% da Mi.Mo.Se. S.p.a., ciò che induce a collocare in capo a quest’ultima la titolarità sostanziale delle partecipazioni di SE ID su FP Holding S.p.a. e, a cascata, sulla venditrice SA TH S.p.a.
In conclusione sul punto, deve ritenersi che la natura giuridica di SE ID non consenta di collocare direttamente in capo ai terzi fiducianti il potere di controllo su SA TH S.p.a. e di recidere così la relazione esistente tra quest’ultima e l’investitrice Hope S.r.l., tramite l’operato di Mi.Mo.Se. S.p.a., controllante di SE ID.
Ciò posto, occorre procedere ad accertare la sussistenza del presupposto della dichiarazione mendace ai fini della revoca ex art. 5.3 del bando.
Ritiene il Tribunale che le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società in data 21.1.2022 e 23.5.2023 possano qualificarsi come mendaci, alla luce dell’effettiva sussistenza di una relazione tra investitore e venditore nei termini sopra esposti.
Infatti, anche a voler sceverare da considerazioni prettamente giuridiche la perimetrazione della nozione di “relazione”, deve ritenersi agevolmente percepibile, da parte del dichiarante, la circostanza per cui l’esborso, in favore della società acquirente, di rilevanti somme di denaro da parte di un soggetto in posizione (pur mediata) di controllo rispetto alla società venditrice possa pregiudicare la trasparenza dell’operazione, determinando il rischio di una indebita traslazione soggettiva del beneficio erogato dall’amministrazione, nonché di una alterazione della concorrenzialità dell’alienazione.
Né, in senso opposto, può essere valorizzata la condotta dell’amministrazione, idonea, secondo la tesi del ricorrente, a generare un affidamento della società nell’assenza di una “relazione” rilevante ai fini della disciplina del bando. Infatti, poiché la ricorrente era consapevole che NP non fosse a conoscenza della provenienza dei fondi per l’acquisto del ramo di azienda (atteso che tale circostanza è stata comunicata d SA S.p.a. solo in data 14.6.2024, vedi doc. 33 di parte ricorrente), in capo alla società non poteva sorgere alcun affidamento dalla condotta dell’amministrazione, consistita nel non aver rilevato la presenza di cause ostative all’ammissione, in quel momento non conosciute.
Si impone, per tutti i motivi sopra esposti, il rigetto dei motivi di ricorso terzo e quarto.
Con un quinto motivo, per il caso in cui dovessero ritenersi rilevanti le argomentazioni spese dall’amministrazione nella comunicazione di avvio del procedimento dell’1.8.2024 in relazione ai versamenti effettuati a favore dell’acquirente del ramo d’azienda in conto capitale e per aumento di capitale, la ricorrente evidenzia come le stesse non potrebbero fondare un provvedimento di revoca secondo la disciplina del bando, attesa la connotazione tassativa delle ipotesi previste dall’art. 5.3 della lex specialis .
Ritiene il Tribunale che il motivo non sia ammissibile per carenza di interesse, atteso che il provvedimento impugnato non è fondato sui profili oggetto di censura, a nulla rilevando che tematica dei versamenti in conto capitale e per aumento di capitale sia stata menzionata nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca.
Alla luce di tutte le argomentazioni che precedono i motivi di impugnazione devono ritenersi nel complesso infondati e si impone il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese di lite, determinate per ciascuna parte in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Maria Lico | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO