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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4147 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 16793 nell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'avv. Giulio Pelosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Portici (NA), Corso Garibaldi n.1792;
- ricorrente
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De
Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313) Persona_1
- resistente
OGGETTO: INDENNITA' DI MALATTIA A MARITTIMO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 luglio 2024 e ritualmente notificato a controparte, il ricorrente ha esposto:
- di essere iscritto nel registro della Capitaneria di Porto di Torre del Greco con matricola n. 64364 quale lavoratore marittimo (con qualifica di mozzo) nel turno generale;
- di essere sbarcato, in data 1.08.2022 presso il porto di Napoli, a seguito del quale è stato affetto da lombosciatalgia acuta;
Contr
- di aver denunciato, in data 04.08.2022, sia all' che all'armatore , la malattia CP_1
(complementare), incardinata con prat. n. 2200447465, riconosciuta e corrisposta dall'apertura e sino al 26.01.2023;
- di essere stato dichiarato guarito in data 23.02.2023;
- di essersi visto sospendere dal 26.1.2023 il pagamento dell'indennità di malattia dopo tre pagamenti regolarmente avvenuti senza la notifica di alcun provvedimento.
- di aver ripreso il lavoro dopo la trasmissione del certificato di avvenuta guarigione del
23.02.2023 e di aver richiesto inutilmente il pagamento;
- di aver presentato in data 16.07.2024, ricorso amministrativo avverso la sospensione dell'erogazione della prestazione.
1 Tanto premesso, rappresentando il proprio diritto al riconoscimento della indennità di malattia dalla data di sospensione sino all' intervenuta guarigione ha evidenziato l'illegittimità del diniego della prestazione per omessa motivazione, ha concluso chiedendo fosse dichiarato il proprio diritto all' indennità di malattia complementare ex
R.D.L. n. 1918/1937 e successive modifiche per il periodo dal 26.01.2023 al 23.02.2023, con conseguente condanna dell' istituto convenuto al pagamento in suo favore del relativo importo nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, spese vinte da distrarsi. Radicatosi il contradditorio, l' ha eccepito che la modalità di trasmissione con posta CP_1 ordinaria ovvero in allegato pec dei certificati medici cartacei relativi a periodi successivi al 25.01.2023, sia da considerarsi equiparabile alla mancata trasmissione dei certificati medesimi;
che la giornata del 26.01.2023 era già compresa nel pagamento relativo al
“Periodo Evento malattia: 04/08/2022 – 26/01/2023”, sicché il relativo importo andrà in ogni caso scorporato dalla somma richiesta dal ricorrente.Ha concluso per il rigetto del ricorso col favore delle spese.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, la causa è stata decisa dopo il deposito di note scritte mediante separata sentenza.
Il ricorso merita accoglimento sulla scorta di specifici precedenti di altri giudici dell' intestata sezione : (cfr. ex multis sent. n. 2795.2024, 2845.2024, 3317.2024, 3746.2024,
6289.2024 Trib. Napoli sez. lavoro) qui richiamati ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.
Per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio 2014, l' gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle CP_1 indennità di malattia. In base alla specificità del settore, la competenza all'assistenza sanitaria, ripartita tra
Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti
(USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi. Il motivo sotteso al diniego dell' all'erogazione del trattamento di malattia per il CP_1 periodo oggetto del presente giudizio è dato dal mancato utilizzo della modalità telematica per la trasmissione dei certificati, poiché la trasmissione dei certificati cartacei per posta ordinaria ovvero in allegato pec è da considerarsi invalida, non essendo idonea ad innescare il procedimento di valutazione sulla congruità dei certificati medesimi da parte del Centro Medico Legale dell' . CP_1
Dalla lettura dei certificati medici emergeva in modo chiaro la patologia riscontrata, le cure prescritte, la durata della prognosi, fino all'attestazione di guarigione del 23.02.2023, correttamente trasmessa all'Istituto. L' , tuttavia, per le motivazioni innanzi riportate, per il periodo compreso dal CP_1
27.01.2023 al 23.02.2023, non ha tenuto conto dei certificati medici trasmessi.
Le argomentazioni addotte a sostegno del diniego, tuttavia, non possono essere condivise.
Quanto alle modalità di trasmissione dei certificati, deve osservarsi che la circostanza che tali documenti siano stati inviati e ricevuti a mezzo posta (evento non contestato
2 dall' ) e non già in modalità telematiche, come prescritto dalla legge citata CP_1 dall' , non può comportare la negazione del diritto al trattamento previdenziale CP_1 auspicato.
Ed invero, il vizio per il quale l' ha negato il trattamento di malattia è solo CP_1 procedimentale e in sede di giurisdizione ordinaria non assurge ad elemento ostativo, se del diritto sussistono le condizioni, appartenendo al sindacato ordinario del giudice la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione. Del trattamento preteso, il ricorrente ha fornito prova documentale e l' non ha mosso CP_1 specifiche contestazioni medico-legali.
Del resto, l' , pur avendo ricevuto i certificati medici di prosecuzione della malattia, CP_1 non ha mai avvisato il marittimo né il sanitario curante - destinatario delle prescrizioni contenute nella disciplina richiamata circa le modalità di trasmissione dei certificati medici - di una eventuale irricevibilità o inammissibilità degli stessi.
Il marittimo, poi, come già considerato, è stato sottoposto alle prescritte visite mediche di controllo periodico presso il medico curante il quale ha certificato lo stato di malattia;
i relativi certificati sono stati correttamente inviati all'Istituto, come da ricevute di accettazione e consegna depistiate in atti;
è stato altresì correttamente trasmesso il certificato di avvenuta guarigione, datato 23.02.2023.
Pertanto, il ricorso può essere accolto e per l'effetto dichiarato il diritto del ricorrente alla indennità di malattia complementare, ex R.D.L. n. 1918/1937 e successive modifiche, per il periodo dal 27.01.2023 al 23.02.2023 con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento in suo favore del relativo importo nella misura di legge, oltre ai soli interessi legali dalla maturazione al saldo. In conclusione va riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennità di malattia giornaliera per il periodo dal 27.01.2023 al 23.02.2023 contabilizzata in ricorso sulla base dell'importo giornaliero liquidato dall' . CP_1
In relazione al quantum si osserva che, parte ricorrente, nelle note scritte depositate in data 8.04,2025 ha chiesto di condannare parte resistente pagamento dell'indennità di malattia per il periodo dal 27.01.2023 al 23.02.2023, avendo l' precisato nella CP_1 memoria di costituzione che la giornata del 26.01.2024 era stata già compresa nel pagamento relativo al “Periodo Evento malattia: 04/08/2022 – 26/01/2023”, sicché il relativo importo pari ad € 93,34 dovrà in ogni caso scorporato dalla somma richiesta dal ricorrente, pari ad € 2613,52, per un totale complessivo dunque di € 2.520,18.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai minimi, in relazione alla natura, al valore della causa, all'attività processuale svolta nel giudizio e all'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto sottese alla decisione della controversia, con esclusione della fase decisionale che è mancata stante la trattazione in modalità cartolare.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di malattia giornaliera spettante dal 27.01.2023 al 23.02.2023 pari ad € 2.5.20,18 e condanna l' CP_1 al pagamento del medesimo importo, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
3 b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € CP_1
852,00 oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 27.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico di Napoli dott.ssa Alessandra Santulli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 16793 nell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, Parte_1 dall'avv. Giulio Pelosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Portici (NA), Corso Garibaldi n.1792;
- ricorrente
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De
Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP 37875/7313) Persona_1
- resistente
OGGETTO: INDENNITA' DI MALATTIA A MARITTIMO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 luglio 2024 e ritualmente notificato a controparte, il ricorrente ha esposto:
- di essere iscritto nel registro della Capitaneria di Porto di Torre del Greco con matricola n. 64364 quale lavoratore marittimo (con qualifica di mozzo) nel turno generale;
- di essere sbarcato, in data 1.08.2022 presso il porto di Napoli, a seguito del quale è stato affetto da lombosciatalgia acuta;
Contr
- di aver denunciato, in data 04.08.2022, sia all' che all'armatore , la malattia CP_1
(complementare), incardinata con prat. n. 2200447465, riconosciuta e corrisposta dall'apertura e sino al 26.01.2023;
- di essere stato dichiarato guarito in data 23.02.2023;
- di essersi visto sospendere dal 26.1.2023 il pagamento dell'indennità di malattia dopo tre pagamenti regolarmente avvenuti senza la notifica di alcun provvedimento.
- di aver ripreso il lavoro dopo la trasmissione del certificato di avvenuta guarigione del
23.02.2023 e di aver richiesto inutilmente il pagamento;
- di aver presentato in data 16.07.2024, ricorso amministrativo avverso la sospensione dell'erogazione della prestazione.
1 Tanto premesso, rappresentando il proprio diritto al riconoscimento della indennità di malattia dalla data di sospensione sino all' intervenuta guarigione ha evidenziato l'illegittimità del diniego della prestazione per omessa motivazione, ha concluso chiedendo fosse dichiarato il proprio diritto all' indennità di malattia complementare ex
R.D.L. n. 1918/1937 e successive modifiche per il periodo dal 26.01.2023 al 23.02.2023, con conseguente condanna dell' istituto convenuto al pagamento in suo favore del relativo importo nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, spese vinte da distrarsi. Radicatosi il contradditorio, l' ha eccepito che la modalità di trasmissione con posta CP_1 ordinaria ovvero in allegato pec dei certificati medici cartacei relativi a periodi successivi al 25.01.2023, sia da considerarsi equiparabile alla mancata trasmissione dei certificati medesimi;
che la giornata del 26.01.2023 era già compresa nel pagamento relativo al
“Periodo Evento malattia: 04/08/2022 – 26/01/2023”, sicché il relativo importo andrà in ogni caso scorporato dalla somma richiesta dal ricorrente.Ha concluso per il rigetto del ricorso col favore delle spese.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, la causa è stata decisa dopo il deposito di note scritte mediante separata sentenza.
Il ricorso merita accoglimento sulla scorta di specifici precedenti di altri giudici dell' intestata sezione : (cfr. ex multis sent. n. 2795.2024, 2845.2024, 3317.2024, 3746.2024,
6289.2024 Trib. Napoli sez. lavoro) qui richiamati ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c.
Per la categoria dei lavoratori marittimi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto- legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dal 1° gennaio 2014, l' gestisce in modalità diretta le attività di erogazione delle CP_1 indennità di malattia. In base alla specificità del settore, la competenza all'assistenza sanitaria, ripartita tra
Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera, Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti
(USMAF-SASN) e medici fiduciari in Italia e all'estero e medici del S.S.N. sulla base della posizione lavorativa dell'assicurato, disciplinata dagli articoli 3 e 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, e dai relativi decreti attuativi. Il motivo sotteso al diniego dell' all'erogazione del trattamento di malattia per il CP_1 periodo oggetto del presente giudizio è dato dal mancato utilizzo della modalità telematica per la trasmissione dei certificati, poiché la trasmissione dei certificati cartacei per posta ordinaria ovvero in allegato pec è da considerarsi invalida, non essendo idonea ad innescare il procedimento di valutazione sulla congruità dei certificati medesimi da parte del Centro Medico Legale dell' . CP_1
Dalla lettura dei certificati medici emergeva in modo chiaro la patologia riscontrata, le cure prescritte, la durata della prognosi, fino all'attestazione di guarigione del 23.02.2023, correttamente trasmessa all'Istituto. L' , tuttavia, per le motivazioni innanzi riportate, per il periodo compreso dal CP_1
27.01.2023 al 23.02.2023, non ha tenuto conto dei certificati medici trasmessi.
Le argomentazioni addotte a sostegno del diniego, tuttavia, non possono essere condivise.
Quanto alle modalità di trasmissione dei certificati, deve osservarsi che la circostanza che tali documenti siano stati inviati e ricevuti a mezzo posta (evento non contestato
2 dall' ) e non già in modalità telematiche, come prescritto dalla legge citata CP_1 dall' , non può comportare la negazione del diritto al trattamento previdenziale CP_1 auspicato.
Ed invero, il vizio per il quale l' ha negato il trattamento di malattia è solo CP_1 procedimentale e in sede di giurisdizione ordinaria non assurge ad elemento ostativo, se del diritto sussistono le condizioni, appartenendo al sindacato ordinario del giudice la verifica delle condizioni di riconoscimento della prestazione. Del trattamento preteso, il ricorrente ha fornito prova documentale e l' non ha mosso CP_1 specifiche contestazioni medico-legali.
Del resto, l' , pur avendo ricevuto i certificati medici di prosecuzione della malattia, CP_1 non ha mai avvisato il marittimo né il sanitario curante - destinatario delle prescrizioni contenute nella disciplina richiamata circa le modalità di trasmissione dei certificati medici - di una eventuale irricevibilità o inammissibilità degli stessi.
Il marittimo, poi, come già considerato, è stato sottoposto alle prescritte visite mediche di controllo periodico presso il medico curante il quale ha certificato lo stato di malattia;
i relativi certificati sono stati correttamente inviati all'Istituto, come da ricevute di accettazione e consegna depistiate in atti;
è stato altresì correttamente trasmesso il certificato di avvenuta guarigione, datato 23.02.2023.
Pertanto, il ricorso può essere accolto e per l'effetto dichiarato il diritto del ricorrente alla indennità di malattia complementare, ex R.D.L. n. 1918/1937 e successive modifiche, per il periodo dal 27.01.2023 al 23.02.2023 con conseguente condanna dell' al CP_1 pagamento in suo favore del relativo importo nella misura di legge, oltre ai soli interessi legali dalla maturazione al saldo. In conclusione va riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennità di malattia giornaliera per il periodo dal 27.01.2023 al 23.02.2023 contabilizzata in ricorso sulla base dell'importo giornaliero liquidato dall' . CP_1
In relazione al quantum si osserva che, parte ricorrente, nelle note scritte depositate in data 8.04,2025 ha chiesto di condannare parte resistente pagamento dell'indennità di malattia per il periodo dal 27.01.2023 al 23.02.2023, avendo l' precisato nella CP_1 memoria di costituzione che la giornata del 26.01.2024 era stata già compresa nel pagamento relativo al “Periodo Evento malattia: 04/08/2022 – 26/01/2023”, sicché il relativo importo pari ad € 93,34 dovrà in ogni caso scorporato dalla somma richiesta dal ricorrente, pari ad € 2613,52, per un totale complessivo dunque di € 2.520,18.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai minimi, in relazione alla natura, al valore della causa, all'attività processuale svolta nel giudizio e all'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto sottese alla decisione della controversia, con esclusione della fase decisionale che è mancata stante la trattazione in modalità cartolare.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente all'indennità di malattia giornaliera spettante dal 27.01.2023 al 23.02.2023 pari ad € 2.5.20,18 e condanna l' CP_1 al pagamento del medesimo importo, oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
3 b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € CP_1
852,00 oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli il 27.05.2025
Il Giudice
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