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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 335/2022 VG
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
REPYBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Daniela Lococo Presidente dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott. Chiara Ermini Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 335/2022 V.G., vertente tra
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Parrini Parte 1
del foro di Lucca;
RECLAMANTE/APPELLANTE
contro appresentata e difesa dall'avv. Michela Ferrari del foro di Lucca;
CP 1
RECLAMATA/APPELLATA
presso questa Corte d'Appello;
Assunta in decisione all'udienza del 7.3.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti Pt 1 < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, revocare e/o ER
modificare il decreto emesso dal Tribunale di Lucca in data 20.04.2022, nella parte sopra impugnata e per l'effetto così provvedere: - disporre, previa dichiarazione di nullità della CTU espletata e previa rinnovazione dell'indagine peritale, con nomina di altro e diverso consulente, l'affidamento condiviso della minore
ER 1 stabilendo che la stessa rimanga presso ciascun genitore in maniera paritetica, anche per quanto concerne i fine settimana e le festività. In denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte non ritenesse di disporre un collocamento paritetico, chiede che venga comunque riformata la previsione inerente l'affidamento esclusivo rafforzato della minore e la previsione della modalità protetta degli incontri. Dichiarare tenuti i genitori al diretto mantenimento della figlia minore nel periodo in cui la stessa rimanga presso ciascuno di essi, con obbligo a carico di ambedue di contribuire al 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche purché previamente concordate. Con vittoria delle spese di lite>>.
ER CP 1 chiede che sia disposto l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre di Per 1 in subordine l'affido esclusivo alla madre quindi, in ulteriore subordine, agli assistenti sociali;
in ogni caso (chiede che siano disposti) incontri protetti con il padre, essendo iniziato il percorso di sostegno psicologico della minore da parte dell' Pt_2 chiede inoltre che le videochiamate siano disposte in modalità osservate dai servizi sociali>>. I FATTI DI CAUSA
Con decreto del 20.4.2022 il Tribunale di Lucca, espletata una consulenza tecnica d'ufficio sulla capacità genitoriale, nella contumacia del Pt 1 ha determinato, per la prima volta, le modalità di affidamento e mantenimento della figlia minore ER 1 nata nel 2019, dalla relazione more uxorio tra [...]
stabilendo: a) che la minore fosse Parte 1 e ERsona 2
affidata in via esclusiva alla madre, alla quale era demandata anche l'esclusiva responsabilità delle decisioni di maggiore interesse per l'educazione, l'istruzione e la salute della minore;
b) che gli incontri tra padre e figlia avvenissero con modalità protette;
c) che il padre contribuisse al mantenimento della figlia con un assegno di 300 euro mensili;
d) che la madre seguisse un percorso psicologico presso l'Asl.
Parte 1 ha proposto Con ricorso depositato il 6.5.2022
reclamo per i seguenti motivi:
1) col primo motivo, ha lamentato il travisamento dei fatti, facendo rilevare che il procedimento penale che lo riguardava non era stato concluso per cui operava nei suoi confronti la presunzione di innocenza e che, durante il periodo in cui la minore era stata paritariamente collocata presso entrambi i genitori, essa era serena ed aveva manifestato un forte attaccamento verso il padre, che cercava di continuo, per cui le modalità di affidamento stabilite dalla minore erano da riformare nel senso di prevedere l'affidamento condiviso della minore con collocamento paritario presso entrambi i genitori. In subordine chiedeva che comunque fosse revocata la statuizione che attribuiva alla sola CP 1 la responsabilità delle scelte di maggiore importanza nella vita della figlia e che fosse parimenti revocata la previsione delle modalità protette degli incontri padre – figlia;
2) con il secondo motivo chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, di cui eccepiva la nullità e la incompletezza, perché espletata senza che il padre fosse stato avvisato delle operazioni peritali cui non aveva potuto partecipare. Si costituiva Persona 2 allegando che il padre aveva deliberatamente scelto di non partecipare alle operazioni peritali, nonostante gli sforzi profusi dalla nominata consulente di contattarlo anche tramite la madre ed i servizi sociali. Nel merito chiedeva il rigetto del reclamo, lamentando che, oltre agli episodi di violenza domestica che avevano condotto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, non era oltremodo possibile alcuna forma di cooperazione con il padre che aveva persino bloccato le chiamate con la madre impedendo ogni contatto e la stessa possibilità di dialogo per concordare le scelte di interesse della minore. Concludeva per il rigetto del reclamo col favore delle spese, opponendosi alla rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Il Procuratore Generale riceveva la comunicazione degli atti per il suo intervento in causa e vi apponeva il visto.
Acquisito il fascicolo telematico di primo grado, sentite le parti, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, con successivo supplemento di indagini peritali,
ed acquisite le relazioni dei servizi sociali, con ordinanza del 10.10.2024, preso atto delle criticità emergenti dalle relazioni dei Servizi Sociali a fronte della sperimentazione degli incontri liberi tra il padre e la minore, era disposto in via provvisoria e urgente che gli incontri tra il padre e la figlia avessero luogo con modalità protette.
Quindi, all'udienza del 7.3.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa era posta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe. LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, è opportuno chiarire che al provvedimento del deve riconoscersi il valoreTribunale, impugnato da Parte 1
sostanziale di sentenza.
In effetti, per come affermato in giurisprudenza, il decreto emesso ai sensi degli artt. 316 e 337 bis c.c. (in precedenza, art. 317 bis c.c.), con cui vengono regolamentati i rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, ha natura sostanziale di sentenza, presentando il requisito della decisorietà, giacché risolve una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus", a quella del giudicato
(cfr., Cass., n. 26122/2013; n. 6318/2011).
Conseguono la qualificazione giuridica dell'impugnazione come appello e la decisione della Corte in forma di sentenza.
Passando, quindi, all'esame del merito del reclamo si osserva quanto segue.
La consulenza d'ufficio svolta in primo grado, dalla quale emergeva una situazione conflittuale della coppia che era sfociata, a dire della CP_1 anche in aggressioni fisiche, per cui era stato emesso un divieto di avvicinamento a carico del Pt 1 segnala la totale assenza del Pt 1 nel procedimento di primo grado, ove era rimasto contumace e non si era presentato agli incontri fissati dalla consulente d'ufficio. Ciò aveva indotto il primo giudice, sulla scorta della relazione della c.t.u., a disporre l'affido esclusivo rafforzato alla madre, stante l'impossibilità di procedere a qualsiasi forma di dialogo e di interlocuzione col padre nell'interesse della minore ER_1 nata nel 2019. Tale statuizione è stata rivista, sotto il profilo istruttorio, da questa Corte che ha ritenuto opportuno procedere ad una nuova consulenza d'ufficio sulla capacità genitoriale.
Come constatato dal consulente nominato in grado di appello, la minore presenta un legame affettivo positivo con entrambi i genitori, i quali, nonostante la conflittualità esistente, hanno manifestato una sufficiente capacità di tutelare il rapporto della figlia con l'altro genitore e con le rispettive famiglie di origine.
Entrambi i genitori hanno altresì manifestato una sufficiente capacità di focalizzarsi sui bisogni evolutivi di Per 1 che ha una buona relazione con
entrambe le figure genitoriali, pur essendo minacciata dalla conflittualità in essere (v. c.t.u.).
Entrambi i genitori manifestano, infatti, tratti di personalità disfunzionali:
la madre presenta una personalità caratterizzata da dipendenza ed instabilità
affettiva e relazionale, angoscia da abbandono ed impulsività, che, allo stato,
incide soprattutto nel rapporto col padre, ma che, col tempo, potrebbe ripercuotersi anche nel rapporto con ER_1
Il padre, che in passato si è manifestato in parte refrattario all'intervento dei servizi sociali, manifesta, a sua volta impulsività che talvolta sfocia in aggressioni sia verbali che fisiche ai danni della sig.ra CP_1 nche alla presenza della loro figlia;
ha un comportamento orientato al controllo del proprio partner e manifesta, talvolta, irresponsabilità>> (v. pag. 41 della c.t.u.). ciò contribuisce a limitare la qualità del rapporto con la madre a detrimento del sereno sviluppo di ER_1
ER tale ragione il consulente d'ufficio nominato in appello, dopo un attento ed accurato esame del nucleo familiare, nella prima relazione, al fine di proteggere la minore dalla conflittualità in essere tra i genitori, fosse temporaneamente opportuno disporne l'affidamento ai servizi sociali cui demandare compiti di monitoraggio ed interventi di sostegno alla genitorialità, predisponendo un progetto di intervento approvato dai servizi territoriali ed inizialmente accettato da entrambe le parti.
Tale accordo prevedeva un regime di frequentazione di Per 1 con i genitori tendenzialmente paritario (a settimane alterne cinque giorni con l'uno e cinque giorni con l'altro) ed era stato concordato ed accettato anche un programma di intervento di sostegno alla genitorialità (educativa domiciliare presso entrambi i genitori, un programma di mediazione familiare e percorsi singoli di sostegno psicologico per entrambi i genitori: v. progetto di intervento in atti).
Le condizioni di tale accordo sono, tuttavia, venute repentinamente meno nell'estate del 2024.
I servizi sociali di Viareggio hanno infatti comunicato una relazione di aggiornamento del 28.8.2024 dalla quale emerge che la nuova compagna del
Controparte_3 aveva richiesto al Tribunale di Lucca l'attivazione diPt 1 1
ERs Pt 1 e la figlia incontri protetti tra il nata nell'aprile del 2024, avuta dall'appellante da questa seconda relazione in ragione di agiti violenti da parte del padre. Il Tribunale di Lucca aveva quindi disposto l'affidamento esclusivo rafforzato della minore in favore dell' CP 3 Dà atto l'assistente sociale nella propria relazione che: dalle informazioni raccolte successivamente dal servizio è
emerso che la relazione tra la sig. CP 3 e il sig. Pt 1 sembrerebbe essere stata fortemente caratterizzata da comportamenti violenti e aggressivi da parte di quest'ultimo nei confronti dell'ex compagna anche in presenza della piccola ER_1 Sembrerebbe anche che durante la relazione vi è stato un assiduo consumo di sostanze stupefacenti e alcool da parte del Pt 1 -Tale situazione – che riguarda un diverso nucleo familiare - ha tuttavia avuto ripercussioni su ER 1 Si legge nella medesima relazione del 28.8.2024
che: dalle verifiche periodiche effettuate con l'educatrice territoriale, dott. [...] CP 4 la quale effettua incontri settimanali tra la piccola ER_1 on il padre e con la madre, è emerso che ER 1 quando si trova insieme al padre appare evidentemente
"intimorita" dallo stesso, scusandosi subito ed in maniera ansiosa con quest'ultimo quando commette degli errori>>; inoltre dal narrato della CP 1 evidentemente sentita dagli assistenti sociali, è emerso che la minore aveva riferito alla madre che: PA e CP_3 si sono picchiati;
PA ha messo le mani al collo alla CP_3 e lei l'ha spinto, la zia ER_4 i ha portato nella camera accanto e sono rimasta lì>>.
In esito al deposito della menzionata relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali il Pt 1 a esibito gli esiti del test somministrato presso un centro privato di analisi mediche (e non presso il Ser.D) da cui risulta la negatività alle sostanze. Trattasi, peraltro, di un test solo urinario che non consente di pervenire a risultati esaustivi, posto che i metaboliti della cocaina, come sottolineato dal consulente d'ufficio, sono osservabili nelle urine per non più di cinque giorni.
E' stato, quindi, disposto un supplemento della consulenza tecnica d'ufficio ove il Pt 1 stato molto evasivo in merito alla vicenda descritta nella
ERs relazione dei servizi sociale del 28.8.2024 dicendo che siccome molto piccola, stava meglio con la madre, senza prendere posizione sul fatto che il Tribunale di
Lucca avesse disposto l'affido esclusivo rafforzato in favore della madre e sulle motivazioni di tale provvedimento.
Sebbene, allo stato non siano intervenute a carico del Pt 1 sentenze penali di condanna, nonostante i procedimenti in corso, i suoi agiti aggressivi,
anche di fronte alla minore ER 1 appaiono del tutto verosimili (senza che ciò
implichi alcuna valutazione in merito alla rilevanza penale dei fatti) tenuto conto sia dell'atteggiamento evasivo del Pt 1 nel corso delle operazioni peritali di
ERs fronte al provvedimento di affido esclusivo rafforzato della seconda figlia ( sia in considerazione dello stesso atteggiamento “intimorito” tenuto dalla figlia
ER 1 di cui si dà atto la relazione dei servizi sociali del 18.8.2024. Ulteriori
riscontri sono rilevabili anche dalla stessa consulenza d'ufficio. Alla domanda di come passasse il tempo col padre, la bambina ha risposto che ridevano e scherzavano, ma a domanda diretta se ciò avveniva anche a casa della CP 3 '
CP ogniER 1 non senza difficoltà, ha risposto: "scherzavano anche a casa della tanto", ma prima di farlo ha guardato il padre con un cenno interrogativo>> (v. pag. 8 del supplemento di c.t.u.). Quando il consulente le ha chiesto se andava ancora a casa di Controparte_3 ER 1 ha risposto di no: ed ha invitato il padre a rispondere alla domanda sul perché non vi vadano più: “perché non
CP andiamo più a casa della LI;
il padre le ha risposto che non ci andavano più perché lui aveva litigato col fratello di CP_3 >> (v. supplemento c.t.u).
E', poi, in atti la querela del 14.6.2023 (circa un anno prima dell'accordo raggiunto tra i genitori e prima che ER_1 ssistesse ai litigi tra il padre e la nuova compagna) sporta da CP_6 nonna materna di ER 1 ai danni del
ERsona 2 il Pt 1 e la minore, in Pt 1 ove si riferisce che mentre compagnia della denunciante, stavano consumando insieme un aperitivo dopo una visita dal pediatra, ad un certo momento il Pt 1 aveva dato in
escandescenze per questioni economiche con la ex compagna ed aveva fisicamente aggredito CP 6 rompendole gli occhiali mentre teneva in braccio ER 1 he piangeva. Vi è allegato il verbale del Pronto Soccorso.
Neppure il contenuto di tale querela offre una certezza giuridica in merito alle modalità ed agli accadimenti denunciati;
nondimeno esso costituisce un ulteriore elemento indiziario che conduce a ritenere che il padre non sia alieno da agiti aggressivi e violenti anche in presenza della minore che possono arrecarle pregiudizio.
Tale situazione conduce a ritenere che, allo stato, gli incontri padre/figlia non possano che aver luogo mediante incontri protetti concordati con il servizio sociale territorialmente competente nelle giornate del mercoledì alle ore 18 e del venerdì alle ore 18:30 (v. pag. 10 del supplemento di c.t.u.).
Quanto alle video chiamate, reputa questa Corte che esse non richiedano modalità protette, non ravvisandosi alcuna contrindicazione al riguardo dal supplemento della consulenza tecnica d'ufficio, ove le parti hanno concordato l'orario tra le ore 18:30 e le ore 20:00 di ogni giorno.
Circa le modalità dell'affido della minore, ritiene questa Corte che vadano condivise le considerazioni svolte dal primo giudice in merito all'affidamento della minore ER_1 n via esclusiva alla madre, alla quale competono le scelte di maggior rilievo nell'interesse della minore, ma con il monitoraggio e compiti di assistenza e vigilanza anche tramite un'educativa domiciliare settimanale da parte dei servizi sociali cui è demandato altresì l'incarico di predisporre gli incontri assistiti col padre, come suggerito dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado del processo.
Sebbene anche il profilo materno manifesti delle fragilità, nondimeno l'attuale condizione di benessere psicologico della minore e la stessa possibilità di accesso alla figura paterna garantita dalla madre, consentono di ritenere che tale figura genitoriale, con l'ausilio dei servizi sociali, cui sono demandati i compiti sopra indicati, possa costituire, nella condizione data, la migliore condizione possibile per un equilibrato sviluppo della personalità di ER_1 Ciò in coerenza con le indicazioni del consulente d'ufficio (che inizialmente aveva previsto un temporaneo affido ai servizi sociali, ma unicamente con compiti di monitoraggio e sostegno alla genitorialità) e con le successive evoluzioni della vicenda che hanno visto la reiterazione di condotte disfunzionali da parte del
Pt 1 Parte 1 vaNe consegue che il reclamo proposto da respinto e, ad integrazione della ordinanza impugnata, va dato incarico ai Servizi
sociali territorialmente competenti di monitorare e vigilare sul nucleo familiare mediante una relazione semestrale da depositare presso la cancelleria del giudice tutelare e l'attivazione di un'educativa domiciliare presso l'abitazione della madre almeno due volte alla settimana nonché all'attivazione del programma di mediazione implementato dagli “sportelli per le famiglie” sede di Viareggio e dei percorsi di sostegno psicologico per entrambi i genitori (ove ancora consenzienti)
presso l'Unità Funzionale Attività Consultoriali ZD Versilia da svolgersi al termine del percorso di mediazione. Ai medesimi Servizi è inoltre affidato il compito di organizzare gli incontri protetti con il padre che avranno luogo sino a quando non siano venute meno le condizioni di pregiudizio per la minore, previa verifica della negatività all'abuso di stupefacenti o alcol da parte del padre.
Va, infine, confermata la presa in carico di ER 1 da parte dell' Pt_2 come già disposto con ordinanza del 10.10.2024.
Non essendo stati proposto specifici motivi di reclamo avverso le statuizioni di natura patrimoniale, se non come conseguenza della modifica dell'affido esclusivo rafforzato adottato dal tribunale e della eliminazione degli incontri protetti, nulla vi è da statuire al riguardo, tenuto altresì conto del fatto che il Pt 1 come risulta dal supplemento di c.t.u., ha reperito di recente una nuova attività lavorativa.
Le spese seguono la soccombenza del Pt 1 e sono liquidate in favore ome da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffedella CP 1 forensi. Ad analoga regolamentazione soggiacciono le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di ell'ulteriore Parte 1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
1) rigetta il reclamo proposto da Parte 1
2) ad integrazione dell'ordinanza impugnata dispone la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti con il compito:
a) di monitorare e vigilare sul nucleo familiare e di depositare una relazione semestrale presso la cancelleria del giudice tutelare;
b) di attivare un'educativa domiciliare presso l'abitazione della madre almeno due volte alla settimana;
c) di attivare il programma di mediazione implementato dagli "Sportelli per le famiglie" sede di Viareggio;
d) di attivare i percorsi di sostegno psicologico per entrambi i genitori (ove ancora consenzienti) presso l'Unità Funzionale Attività Consultoriali ZD Versilia da svolgersi al termine del percorso di mediazione;
e) di organizzare gli incontri protetti con il padre con le modalità indicate in motivazione sino a quando non siano venute meno le condizioni di pregiudizio per la minore;
3) conferma la presa in carico della minore da parte dell' Pt_2 come già disposto con ordinanza del 10.10.2024; 4) condanna Parte 1 1 rimborso delle spese del grado in favore di ERsona 2 che liquida in complessivi € 3.500, oltre spese generali al 15%,
Cpa e Iva;
4) ponele spesedella consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado di giudizio definitivamente a carico di Parte 1
5) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di [...] ell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte 1
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 9.4.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.