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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/02/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente dott.ssa SILVIA BARISON Giudice rel. dott.ssa TANIA VETTORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 8783/2024 avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio promossa da
Parte_1
Con l'avv. Luca Azzano Cantarutti ricorrente contro
Controparte_1 contumace convenuta
E con l'intervento del P.M. rimessa in decisione in data 24 ottobre 2024 sulle
- conclusioni del ricorrente: “1) in parziale modifica della sentenza n. 2301/2017 del
17.10.2017 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale, accertare e dichiarare che è Parte_1
tenuto a versare l'assegno mensile di euro 700,00 dovuto quale contributo per il mantenimento dei figli: quanto alla quota (€. 233,33) per il figlio alla madre Sig.ra e quanto alle Per_1 CP_1
quote per e PO direttamente ai figli stessi, in ragione di 1/3 (un terzo) per €. Pt_2 Pt_1 233,33 ciascuno, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante accredito sulle coordinate bancarie o postali dagli stessi indicate;
2) in ogni caso, con favore di spese e compensi di causa, anche in ragione del fatto che il ricorrente è stato costretto a rivolgersi a codesto Ecc.mo Tribunale a causa della mancata risposta della convenuta ; Controparte_1
esaminato il ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c. presentato da ontro Parte_1
Controparte_1
rilevato che le parti hanno ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza di questo Tribunale n. 2301/2017; rilevato che il ricorrente deduce essere intervenuta medio tempore la richiesta dei figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti (nt il 08/07/2005) e Per_2 Pt_2
(nt. il 22/07/2004), conviventi con la madre, di ricevere direttamente la somma posta a carico del padre per contributo al loro mantenimento ordinario;
rilevato che il ricorrente all'udienza del 24 ottobre 2024 ha confermato che sono stati i figli a chiedergli “di pagargli direttamente l'assegno di mantenimento, dato che si sentono indipendenti”; preso atto che la convenuta, non costituita, è comparsa personalmente all'udienza predetta e liberamente interrogata ha dichiarato: - “ritengo che l'assegno di mantenimento debba continuare ad essere versato a me, che mantengo tutti i figli come genitore con i quali essi continuano a vivere. Ho costi non solo per le loro esigenze ordinarie”; ricordato che, per costante giurisprudenza, presupposto insopprimibile per la modifica delle condizioni di divorzio è costituito dalla sopravvenienza di fatti nuovi rispetto all'epoca della sua pronuncia (art. 9 l. 898/1970 ss.mm.ii.); ritenuto che nella specie manchino nuovi elementi di fatto idonei a giustificare la chiesta modifica, non essendo venuta meno – in particolare – la convivenza dei figli con la sig. ra attuale creditrice dell'assegno de quo; CP_1
ricordato infatti che la funzione di tale attribuzione periodica è rappresentata dal sostentamento dei figli non uti singuli, ma nell'ambito del nucleo nel quale essi sono stabilmente e prevalentemente inseriti anche a garanzia del mantenimento di un medesimo tenore di vita presso entrambi i genitori (art. 337 ter in rel. art. 337 septies c.c.); ricordato inoltre che se il figlio, prima minorenne, è divenuto maggiorenne dopo la decisione che ha quantificato il suo diritto, l'assegno deve essere versato sempre e comunque al genitore presso il quale egli vive, salvo che il giudice abbia disposto diversamente (Cass. civ. 13 aprile 2021, n. 9700 e Cass. civ. 23 gennaio 2020, n. 1562): questa ipotesi non integrerebbe, peraltro, una semplice variazione dell'accipiens realizzando invece la novazione soggettiva dell'obbligazione, connessa alla (prova di una) sopravvenuta modifica degli equilibri economici familiari e del venir meno del mantenimento diretto da parte del genitore convivente – creditore del mantenimento sub iudice (cfr. art. 337 septies in rel. art. 316 bis c.c.); ritenuto, pertanto che nella specie, in difetto dei presupposti che precedono non sia possibile accogliere il ricorso;
ritenuto non esservi luogo a provvedere sulle spese legali, attese la soccombenza attorea e la mancata costituzione della convenuta,
P.Q.M.
respinge il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso il 30 gennaio 2025 dal Tribunale di Venezia
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Silvia Barison dott. ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente dott.ssa SILVIA BARISON Giudice rel. dott.ssa TANIA VETTORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 8783/2024 avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio promossa da
Parte_1
Con l'avv. Luca Azzano Cantarutti ricorrente contro
Controparte_1 contumace convenuta
E con l'intervento del P.M. rimessa in decisione in data 24 ottobre 2024 sulle
- conclusioni del ricorrente: “1) in parziale modifica della sentenza n. 2301/2017 del
17.10.2017 emessa da codesto Ecc.mo Tribunale, accertare e dichiarare che è Parte_1
tenuto a versare l'assegno mensile di euro 700,00 dovuto quale contributo per il mantenimento dei figli: quanto alla quota (€. 233,33) per il figlio alla madre Sig.ra e quanto alle Per_1 CP_1
quote per e PO direttamente ai figli stessi, in ragione di 1/3 (un terzo) per €. Pt_2 Pt_1 233,33 ciascuno, entro il giorno 15 di ogni mese, mediante accredito sulle coordinate bancarie o postali dagli stessi indicate;
2) in ogni caso, con favore di spese e compensi di causa, anche in ragione del fatto che il ricorrente è stato costretto a rivolgersi a codesto Ecc.mo Tribunale a causa della mancata risposta della convenuta ; Controparte_1
esaminato il ricorso ex art. 473 bis.47 c.p.c. presentato da ontro Parte_1
Controparte_1
rilevato che le parti hanno ottenuto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza di questo Tribunale n. 2301/2017; rilevato che il ricorrente deduce essere intervenuta medio tempore la richiesta dei figli maggiorenni, ma non economicamente indipendenti (nt il 08/07/2005) e Per_2 Pt_2
(nt. il 22/07/2004), conviventi con la madre, di ricevere direttamente la somma posta a carico del padre per contributo al loro mantenimento ordinario;
rilevato che il ricorrente all'udienza del 24 ottobre 2024 ha confermato che sono stati i figli a chiedergli “di pagargli direttamente l'assegno di mantenimento, dato che si sentono indipendenti”; preso atto che la convenuta, non costituita, è comparsa personalmente all'udienza predetta e liberamente interrogata ha dichiarato: - “ritengo che l'assegno di mantenimento debba continuare ad essere versato a me, che mantengo tutti i figli come genitore con i quali essi continuano a vivere. Ho costi non solo per le loro esigenze ordinarie”; ricordato che, per costante giurisprudenza, presupposto insopprimibile per la modifica delle condizioni di divorzio è costituito dalla sopravvenienza di fatti nuovi rispetto all'epoca della sua pronuncia (art. 9 l. 898/1970 ss.mm.ii.); ritenuto che nella specie manchino nuovi elementi di fatto idonei a giustificare la chiesta modifica, non essendo venuta meno – in particolare – la convivenza dei figli con la sig. ra attuale creditrice dell'assegno de quo; CP_1
ricordato infatti che la funzione di tale attribuzione periodica è rappresentata dal sostentamento dei figli non uti singuli, ma nell'ambito del nucleo nel quale essi sono stabilmente e prevalentemente inseriti anche a garanzia del mantenimento di un medesimo tenore di vita presso entrambi i genitori (art. 337 ter in rel. art. 337 septies c.c.); ricordato inoltre che se il figlio, prima minorenne, è divenuto maggiorenne dopo la decisione che ha quantificato il suo diritto, l'assegno deve essere versato sempre e comunque al genitore presso il quale egli vive, salvo che il giudice abbia disposto diversamente (Cass. civ. 13 aprile 2021, n. 9700 e Cass. civ. 23 gennaio 2020, n. 1562): questa ipotesi non integrerebbe, peraltro, una semplice variazione dell'accipiens realizzando invece la novazione soggettiva dell'obbligazione, connessa alla (prova di una) sopravvenuta modifica degli equilibri economici familiari e del venir meno del mantenimento diretto da parte del genitore convivente – creditore del mantenimento sub iudice (cfr. art. 337 septies in rel. art. 316 bis c.c.); ritenuto, pertanto che nella specie, in difetto dei presupposti che precedono non sia possibile accogliere il ricorso;
ritenuto non esservi luogo a provvedere sulle spese legali, attese la soccombenza attorea e la mancata costituzione della convenuta,
P.Q.M.
respinge il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso il 30 gennaio 2025 dal Tribunale di Venezia
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Silvia Barison dott. ssa Lisa Micochero