Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 3112 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Federica Mauro;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Controparte_1 C.F._2
Falvo;
CONVENUTO
Oggetto: divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 3.9.2017 nel Comune di Soveria Mannelli (CZ), dal quale sono nati i figli Controparte_1
(22.6.2018) e (17.7.2020). Ha chiesto inoltre dichiararsi la decadenza Per_1 Persona_2 dell dalla responsabilità genitoriale sui due figli minori e porsi a carico dello stesso un CP_1 assegno per il mantenimento dei minori, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie.
Il convenuto ha aderito alla domanda principale ed ha contestato le ulteriori richieste.
Ai sensi dell'art. 473-bis.11 c.p.c. per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.
1
Nella specie, come precisato dal procuratore di parte ricorrente all'udienza dell'11.2.25, i minori nati dal matrimonio tra le parti risiedono abitualmente in Soveria Mannelli.
Tale comune rientra nel circondario del Tribunale di Lamezia Terme e pertanto, facendo seguito al rilievo ufficioso formulato all'udienza dell'11.2.25, in esito al quale le parti si sono rimesse alle determinazioni del Tribunale, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale adìto in favore di quello di Parte_2
Spese processuali compensate, come da richiesta conclusiva di entrambe le parti.
P.Q.M.
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Lamezia
Terme;
- assegna termine di giorni 90 per la riassunzione;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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