TRIB
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2024, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3220/2024 R.V.G., e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DI BELLA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
( C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...]om.to rapp.to e difeso dall'Avv. Sara Lombardo in forza di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Modifica delle condizioni del divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/10/2024, e Parte_1 Parte_2 esponevano che con sentenza n. 2211/16 pubblicata in data 02.08.16 era stato pronunciato il divorzio tra i nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 CP_1
Militello il 22.12.1959 e che, in detto procedimento, era stato posto a carico dell'istante, come da verbale del 27.06.2016 il versamento dell'assegno mensile di euro 350,00, oggi rivalutato a €
420,00 a titolo di mantenimento direttamente al figlio Parte_2
Ritenuto che erano venuti meno i presupposti per il riconoscimento di detto contributo, chiedevano che fosse disposta la revoca di detto obbligo in capo a Parte_1
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato - non avendo le parti chiesto congiuntamente la fissazione della udienza e non essendo necessario richiedere chiarimenti - disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 9.12.2024.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica.
Invero, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né con l'interesse superiore della prole, tenuto conto della documentazione depositata in atti.
1 Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile a modifica delle condizioni del divorzio dispone la revoca dell'obbligo in capo a di versare il contributo per il figlio a far data dal Parte_1 deposito del presente ricorso (1.10.2024). Nulla sulle spese.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
12/12/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3220/2024 R.V.G., e promossa
D A
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DI BELLA MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
E
( C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 CodiceFiscale_2 residente in [...]om.to rapp.to e difeso dall'Avv. Sara Lombardo in forza di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Modifica delle condizioni del divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/10/2024, e Parte_1 Parte_2 esponevano che con sentenza n. 2211/16 pubblicata in data 02.08.16 era stato pronunciato il divorzio tra i nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 CP_1
Militello il 22.12.1959 e che, in detto procedimento, era stato posto a carico dell'istante, come da verbale del 27.06.2016 il versamento dell'assegno mensile di euro 350,00, oggi rivalutato a €
420,00 a titolo di mantenimento direttamente al figlio Parte_2
Ritenuto che erano venuti meno i presupposti per il riconoscimento di detto contributo, chiedevano che fosse disposta la revoca di detto obbligo in capo a Parte_1
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato - non avendo le parti chiesto congiuntamente la fissazione della udienza e non essendo necessario richiedere chiarimenti - disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 9.12.2024.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica.
Invero, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né con l'interesse superiore della prole, tenuto conto della documentazione depositata in atti.
1 Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile a modifica delle condizioni del divorzio dispone la revoca dell'obbligo in capo a di versare il contributo per il figlio a far data dal Parte_1 deposito del presente ricorso (1.10.2024). Nulla sulle spese.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
12/12/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
2