Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01138/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01993/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1993 del 2024, proposto da IM CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Samantha Luongo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NO, con domicilio in NO, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di NO sez. lavoro n. 1488/2024 pubbl. il 03/07/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ambito Territoriale per la Provincia di NO;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa IM Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso
- che col ricorso in epigrafe, CO IM (in appresso, P. S.), agiva nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di NO, sez. lav., n. 1488/2024 pubblicata il 03.07.2024 (r.g. n. 1631/2023);
- che con la decisione in questa sede azionata, ritualmente notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, il Tribunale di NO, sez. lav., in parziale accoglimento del ricorso, ha accertato il diritto di P.S. alla fruizione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 in relazione agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e, per l’effetto ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., alla attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. carta docente per l’importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico (e, dunque, per la complessiva somma di euro 1.000); ha inoltre integralmente compensato le spese del giudizio;
- che a fronte dell’inadempimento dell’amministrazione intimata, la ricorrente ha chiesto a questa Sezione di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione la suindicata sentenza del Tribunale di NO, sez. lav., n. 1488 del 03.07.2024; ha richiesto, altresì, la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza alla pronuncia giurisdizionale azionata;
- che l’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio in data 09.12.2024;
- che alla camera di consiglio del 27 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato
- che la sentenza del Tribunale di NO, sez. lav., 1488/2024 – come documentato da parte ricorrente – è passata in giudicato (vd. attestazione del 08.11.2024) ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica ai fini esecutivi (avvenuta il 03.07.2024), ma perdura l’inadempimento dell’amministrazione intimata, in quanto la carta elettronica del docente non risulta ancora attribuita all’interessata né risulta eseguito l’accredito per la somma di euro 1.000;
Precisato
- che la sentenza ottemperanda contiene una condanna al pagamento della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico dedotto dalla ricorrente e che, quanto al contenuto specifico dell’obbligo di erogazione della carta elettronica del docente gravante sul Ministero dell’Istruzione e del Merito, come già rimarcato da questa Sezione in decisioni su casi analoghi, il beneficio riconosciuto alla ricorrente non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'amministrazione, bensì in una carta elettronica prepagata su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla S.C. di un’obbligazione di pagamento a scopo vincolato (cfr. Cass. civ. n. 29961/2023, secondo cui l’intera operazione è condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un’utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l’impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali);
Richiamato
- l’orientamento sezionale di recente espresso con riferimento a fattispecie omologa con cui è stato escluso che spettino automaticamente al docente le somme pretese in relazione agli anni scolastici di servizio, ribadendo la necessità che l’amministrazione operi in rigorosa osservanza dell’art. 1, commi 121 ss., della l. n. 107/2015 e dei vincoli promananti dalle statuizioni giurisdizionali (sent. di questa Sezione n. 18/2025 dell’08.01.2025; sent. n. 2335/2024 del 02.12.2024);
Ritenuto
- in conclusione, che l’esperita azione di ottemperanza si riveli fondata nei sensi dianzi illustrati;
- che il ricorso in epigrafe vada accolto, con conseguente necessità di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al predetto giudicato, nei termini di cui in dispositivo;
- per il caso di perdurante inottemperanza, di nominare Commissario ad acta , senza diritto al compenso, trattandosi di dipendente incardinato nell’organico dell’amministrazione debitrice, il Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario appartenente al suo Ufficio, il quale, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, darà corso alle attività esecutive, compiendo tutti gli atti necessari;
- che sia utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto;
Ritenuto
- infine, che le spese del presente giudizio seguano la soccombenza per essere liquidate in dispositivo, con attribuzione al difensore per dichiarato anticipo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di NO (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza del Tribunale di NO, sez. lav., n. 1488/2024, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notifica della presente pronuncia, provvedendo all’emissione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ed all’accreditamento, in favore di IM CO, della complessiva somma di € 1.000,00;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario appartenente al suo Ufficio, il quale, entro il termine indicato in motivazione, provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza n. 1488/2023;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell’Avvocato Samantha Luongo per dichiarato anticipo, e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
IM Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO