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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 563/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1050/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11418 DEL 25/06/2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11419 DEL 25/06/2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11420 DEL 25/06/2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11421 DEL 25/06/2024 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11422 DEL 25/06/2024 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. in data 31/3/2025 depositava ricorso (R.g. n. 1050/2025) contro il Comune di Palermo avverso gli avvisi di accertamento nn. 11418, 11419, 11420, 11421, 11422, notificati in data 8/10/2024, per IMU 2019, IMU 2010, IMU 2021, IMU 2022, IMU 2023, con i quali si chiedeva rispettivamente il pagamento di €. 20.504,00, €. 21.869,00, €. 20.220.00, €. 15121,00, €. 10.137,00, oltre sanzioni e interessi, in relazione al complesso edilizio denominato “Ricorrente_1” sito a Palermo in Indirizzo_1, dichiarato di interesse storico con decreto Assessoriale per i beni culturali n. 1406 del 22/6/1979.
La ricorrente eccepiva: !) L'illegittimità degli avvisi di accertamento perchè le imposte contestate riguardavano fabbricati di interesse storico e artistico su cui andava applicata l'imposta ridotta del 50%; 2) L'illegittimità degli avvisi per illegittima applicazione delle sanzioni in quanto non applicato il cumulo giuridico.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare illegittimi e di annullare gli avvisi di accertamento, con vittoria di spese.
Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di rigettare parzialmente il ricorso e di dichiarare dovute le somme recate nelle note di riforma degli avvisi di accertamento, con compensazione delle spese del giudizio.
Rappresentava che la ricorrente non aveva mai reso edotto il Comune di Palermo della storicità dei cespiti e che anche dalle analisi delle visure storiche degli immobili non si riscontrava alcuna annotazione dell'avvenuto riconoscimento della loro storicità da parte della Soprintendenza. Pertanto, il Comune solo in occasione della presentazione del ricorso, effettuata l'istruttoria, rilevava che la tesi della controparte trovava accoglimento alla luce della documentazione presentata dalla stessa ( Decreto Assessoriale per i beni culturali n. 1406 del 22/6/1979).
Provvedeva, quindi, alla riforma degli avvisi di accertamento ( All. A) secondo un totale complessivo di €.
36.439, oltre sanzioni e interessi, a fronte di quanto contestato inizialmente pari a €. 120.234,66.
La ricorrente con successiva memoria insisteva per l'annullamento degli avvisi di accertamento, sostenendo che l'ufficio aveva accolto integralmente il primo motivo di ricorso, disponendo la riduzione dell'imposta del
50%, ma evidenziava che il vincolo sugli immobili in questione era ben noto al Comune, che aveva disposto la destinazione urbanistica del bene. Rilevava, altresì, l'erroneo utilizzo dell'autotutela sostitutiva perchè era errato l'atto di sostituzione in mancanza di adozione di nuovi avvisi di accertamento, per cui l'atto di sostituzione assumeva la valenza di un atto di mera acquiescenza. Ribadiva, inoltre, la mancata applicazione del cumulo giuridico per le sanzioni.
La causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva, preliminarmente, che è infondata l'eccezione di erroneo utilizzo dell'autotutela sostitutiva da parte del Comune di Palermo, in quanto, come evidenziato dal giudice di legittimità “ l'integrazione o la modifica “in diminuzione” di un precedente avviso, non integrando una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela, non necessita di adempimenti formali né di una specifica motivazione, a differenza della modifica “ in aumento” che, determinando una pretesa “nuova”, deve necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un avviso di accertamento, integrativo o sostitutivo di quello preesistente, il quale, a garanzia del contribuente, esige specifica motivazione, con l'indicazione dei nuovi elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza” ( Cfr. Set. Cass., Sez. 5, n. 27543 del 30/10/2018).
Peraltro, una più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che “nel procedimento tributario
è legittimo l'esercizio del potere di autotutela sostitutiva in malam partem nei confronti del contribuente non solo per correggere vizi formali ma anche per emendare vizi sostanziali. L'Amministrazione finanziaria può annullare l'atto impositivo viziato e sostituirlo con uno più oneroso, anche senza l'apporto di nuovi elementi senza che ciò pregiudichi il principio di unicità dell'accertamento e di affidamento del contribuente” ( Cfr.
Sent. Cass., S.U., n. 30051 del 21/11/2024). Pertanto, se è possibile per l'amministrazione finanziaria utilizzare l'autotutela sostitutiva anche il malam partem, a maggior ragione è utilizzabile i bonam partem, non determinando alcuna violazione del diritto di difesa del contribuente.
Ciò premesso, si osserva che è stata correttamente applicata dall'Amministrazione comunale la riduzione del 50% dell'imposta contestata, mediante il provvedimento di riforma prodotto agli atti dal predetto ufficio
(All.A).
Risulta, altresì, infondata l'eccezione avanzata con il primo motivo di ricorso, atteso che l'applicazione della riduzione o agevolazione IMU non era stata formalmente richiesta dalla ricorrente prima della presentazione del ricorso, così come previsto dall'art. 10 del Regolamento comunale IMU di Palermo, secondo cui il contribuente deve presentare apposita comunicazione per ottenere la predetta riduzione. Invero, dagli atti non risulta che la ricorrente abbia effettuato alcuna comunicazione al Comune di Palermo sullo stato di storicità dell'immobile nè si può presumere che gli uffici comunali applichino la riduzione IMU sulla base della conoscenza della situazione specifica di tutti gli immobili. Peraltro, l'Ufficio comunale, nel corso dell'odierno procedimento, appena ricevuta la documentazione depositata dalla ricorrente, che dimostrava il riconoscimento della storicità da parte della Soprintendenza dei fabbricati in questione( Decreto
Assessoriale per i beni culturali n. 1406 del 22/6/1979), ha provveduto ad emettere l'atto di riforma sopra indicato, applicando la riduzione IMU del 50%.
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, si rileva che le sanzioni sono state correttamente applicate secondo la normativa, trattandosi di autonomi avvisi di accertamento riguardanti gli anni d'imposta IMU dal
2019 al 2023.
Pertanto, il ricorso, va parzialmente accolto come da provvedimento di Riforma del Comune di Palermo
( Prot. Gen. n. 1650863 del 1/12/2025) prodotto agli atti ( All. A).
Le spese del giudizio vanno compensate, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da provvedimento di riforma del Comune di Palermo. Spese compensate. Così deciso in Palermo in data 16/01/2026. Il Giudice Estensore Salvatore Caponetto Il
Presidente Vincenza Lo Manto "firmato digitalmente"
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
CAPONETTO SALVATORE, Relatore
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1050/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11418 DEL 25/06/2024 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11419 DEL 25/06/2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11420 DEL 25/06/2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11421 DEL 25/06/2024 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11422 DEL 25/06/2024 IMU 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. in data 31/3/2025 depositava ricorso (R.g. n. 1050/2025) contro il Comune di Palermo avverso gli avvisi di accertamento nn. 11418, 11419, 11420, 11421, 11422, notificati in data 8/10/2024, per IMU 2019, IMU 2010, IMU 2021, IMU 2022, IMU 2023, con i quali si chiedeva rispettivamente il pagamento di €. 20.504,00, €. 21.869,00, €. 20.220.00, €. 15121,00, €. 10.137,00, oltre sanzioni e interessi, in relazione al complesso edilizio denominato “Ricorrente_1” sito a Palermo in Indirizzo_1, dichiarato di interesse storico con decreto Assessoriale per i beni culturali n. 1406 del 22/6/1979.
La ricorrente eccepiva: !) L'illegittimità degli avvisi di accertamento perchè le imposte contestate riguardavano fabbricati di interesse storico e artistico su cui andava applicata l'imposta ridotta del 50%; 2) L'illegittimità degli avvisi per illegittima applicazione delle sanzioni in quanto non applicato il cumulo giuridico.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare illegittimi e di annullare gli avvisi di accertamento, con vittoria di spese.
Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di rigettare parzialmente il ricorso e di dichiarare dovute le somme recate nelle note di riforma degli avvisi di accertamento, con compensazione delle spese del giudizio.
Rappresentava che la ricorrente non aveva mai reso edotto il Comune di Palermo della storicità dei cespiti e che anche dalle analisi delle visure storiche degli immobili non si riscontrava alcuna annotazione dell'avvenuto riconoscimento della loro storicità da parte della Soprintendenza. Pertanto, il Comune solo in occasione della presentazione del ricorso, effettuata l'istruttoria, rilevava che la tesi della controparte trovava accoglimento alla luce della documentazione presentata dalla stessa ( Decreto Assessoriale per i beni culturali n. 1406 del 22/6/1979).
Provvedeva, quindi, alla riforma degli avvisi di accertamento ( All. A) secondo un totale complessivo di €.
36.439, oltre sanzioni e interessi, a fronte di quanto contestato inizialmente pari a €. 120.234,66.
La ricorrente con successiva memoria insisteva per l'annullamento degli avvisi di accertamento, sostenendo che l'ufficio aveva accolto integralmente il primo motivo di ricorso, disponendo la riduzione dell'imposta del
50%, ma evidenziava che il vincolo sugli immobili in questione era ben noto al Comune, che aveva disposto la destinazione urbanistica del bene. Rilevava, altresì, l'erroneo utilizzo dell'autotutela sostitutiva perchè era errato l'atto di sostituzione in mancanza di adozione di nuovi avvisi di accertamento, per cui l'atto di sostituzione assumeva la valenza di un atto di mera acquiescenza. Ribadiva, inoltre, la mancata applicazione del cumulo giuridico per le sanzioni.
La causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva, preliminarmente, che è infondata l'eccezione di erroneo utilizzo dell'autotutela sostitutiva da parte del Comune di Palermo, in quanto, come evidenziato dal giudice di legittimità “ l'integrazione o la modifica “in diminuzione” di un precedente avviso, non integrando una nuova pretesa tributaria, bensì una mera riduzione di quella originaria, operata in autotutela, non necessita di adempimenti formali né di una specifica motivazione, a differenza della modifica “ in aumento” che, determinando una pretesa “nuova”, deve necessariamente formalizzarsi nell'adozione di un avviso di accertamento, integrativo o sostitutivo di quello preesistente, il quale, a garanzia del contribuente, esige specifica motivazione, con l'indicazione dei nuovi elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza” ( Cfr. Set. Cass., Sez. 5, n. 27543 del 30/10/2018).
Peraltro, una più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che “nel procedimento tributario
è legittimo l'esercizio del potere di autotutela sostitutiva in malam partem nei confronti del contribuente non solo per correggere vizi formali ma anche per emendare vizi sostanziali. L'Amministrazione finanziaria può annullare l'atto impositivo viziato e sostituirlo con uno più oneroso, anche senza l'apporto di nuovi elementi senza che ciò pregiudichi il principio di unicità dell'accertamento e di affidamento del contribuente” ( Cfr.
Sent. Cass., S.U., n. 30051 del 21/11/2024). Pertanto, se è possibile per l'amministrazione finanziaria utilizzare l'autotutela sostitutiva anche il malam partem, a maggior ragione è utilizzabile i bonam partem, non determinando alcuna violazione del diritto di difesa del contribuente.
Ciò premesso, si osserva che è stata correttamente applicata dall'Amministrazione comunale la riduzione del 50% dell'imposta contestata, mediante il provvedimento di riforma prodotto agli atti dal predetto ufficio
(All.A).
Risulta, altresì, infondata l'eccezione avanzata con il primo motivo di ricorso, atteso che l'applicazione della riduzione o agevolazione IMU non era stata formalmente richiesta dalla ricorrente prima della presentazione del ricorso, così come previsto dall'art. 10 del Regolamento comunale IMU di Palermo, secondo cui il contribuente deve presentare apposita comunicazione per ottenere la predetta riduzione. Invero, dagli atti non risulta che la ricorrente abbia effettuato alcuna comunicazione al Comune di Palermo sullo stato di storicità dell'immobile nè si può presumere che gli uffici comunali applichino la riduzione IMU sulla base della conoscenza della situazione specifica di tutti gli immobili. Peraltro, l'Ufficio comunale, nel corso dell'odierno procedimento, appena ricevuta la documentazione depositata dalla ricorrente, che dimostrava il riconoscimento della storicità da parte della Soprintendenza dei fabbricati in questione( Decreto
Assessoriale per i beni culturali n. 1406 del 22/6/1979), ha provveduto ad emettere l'atto di riforma sopra indicato, applicando la riduzione IMU del 50%.
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, si rileva che le sanzioni sono state correttamente applicate secondo la normativa, trattandosi di autonomi avvisi di accertamento riguardanti gli anni d'imposta IMU dal
2019 al 2023.
Pertanto, il ricorso, va parzialmente accolto come da provvedimento di Riforma del Comune di Palermo
( Prot. Gen. n. 1650863 del 1/12/2025) prodotto agli atti ( All. A).
Le spese del giudizio vanno compensate, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da provvedimento di riforma del Comune di Palermo. Spese compensate. Così deciso in Palermo in data 16/01/2026. Il Giudice Estensore Salvatore Caponetto Il
Presidente Vincenza Lo Manto "firmato digitalmente"