Ordinanza cautelare 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 12/02/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00575/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00365/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria n. 00430/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e viste le conclusioni di parte appellante;
RITENUTO che l’appello cautelare non è assistito dal prescritto fumus boni iuris risultando, alla luce della sommaria delibazione tipica di questa fase, che l’impugnato decreto della Questura di Reggio Calabria, che ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, appare congruamente motivato, come correttamente rilevato nella sentenza del giudice di primo grado, la quale resiste alle censure proposte avendo rilevato:
- che l’appellante è stato condannato dalla Corte di Appello di Potenza, in data -OMISSIS-, per un reato che esula dalla fattispecie di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/1990, cd. piccolo spaccio, avendo piuttosto commesso un reato ben più grave;
- che il provvedimento impugnato reca anche un giudizio sulla pericolosità sociale del ricorrente sulla base dei fatti valutati in istruttoria;
RITENUTO, conclusivamente, che l’appello cautelare va respinto e che sussistono, comunque, i presupposti per la compensazione delle spese relative alla presente fase;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 365/2025).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
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