Ordinanza presidenziale 18 settembre 2025
Ordinanza collegiale 29 ottobre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03759/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00752/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 752 del 2025, proposto da
TA SI PE, rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro di Catania n. 1443/2023, relativa al procedimento RG n. 5476/2022, pubblicata in data 11/04/2023 e notificata in data 29/04/2023, che accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. ZI AR AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 10.04.2025 e depositato il successivo 14.04.2025 è stato rappresentato che con la sentenza in epigrafe il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire alla medesima parte ricorrente la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.
La sentenza è stata asseritamente notificata in forma esecutiva in data 29.04.2024 ed è ormai passata in giudicato, in quanto non più impugnabile per decorrenza dei termini di impugnazione (come da attestazione rilasciata dalla competente cancelleria in data 10.04.2025).
Con O.P.I. n. 284/2025 è stata chiesta la prova dell’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, precisando che, in mancanza, il ricorso avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile.
Con deposito del 29.9.2025 parte ricorrente ha depositato prova della notifica della sentenza di cui chiede l’esecuzione all’Avvocatura dello Stato (all’indirizzo ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it) e all’USP di Catania (all’indirizzo uspct@postacert.istruzione.it).
Con Ordinanza n. 3091/25, la Sezione ha statuito che “considerato che, stante l’assenza della parte ricorrente all’udienza di trattazione, il Collegio ritiene di sottoporre all’esame della stessa la questione della idoneità, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, della notifica del titolo di cui si chiede l’esecuzione presso l’Ufficio scolastico provinciale alla pec uspct@postacert.istruzione.it, piuttosto che al Ministero dell’Istruzione (cfr. TAR Catania, I, 18.8.2025, n. 2529)”.
Nulla ha depositato parte ricorrente in esito a quanto richiesto con la detta Ordinanza.
Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Alla camera di consiglio del giorno 17.12.2025, come da verbale, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. In data 29.9.2025 la parte ricorrente ha depositato attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, nonché copia delle ricevute di accettazione e consegna della notifica della predetta decisione all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it) e all’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania (uspct@postacert.istruzione.it).
Con Ordinanza n. 3091/25, è stato ribadito l’avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cpa, di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, non risultando comprovata la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione.
Il ricorso è inammissibile, poiché:
- l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997 – che concede all'Amministrazione un termine di 120 giorni dalla notifica del titolo, per eseguire l'obbligazione pecuniaria – integra una condizione dell’azione esecutiva promossa nei confronti della P.A.;
- la mancata notifica del titolo – nei sensi anzidetti – presso la sede legale della P.A. debitrice implica l’inammissibilità del ricorso (C.g.a., sez. giur., 27 luglio 2022, n. 725; T.a.r. per la Campania, sez. VII, 16 gennaio 2017, n. 352);
- nel caso di specie parte ricorrente ha documentato l’avvenuta notifica del titolo della cui ottemperanza trattasi tramite pec all’Avvocatura dello Stato di Catania e all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Ambito territoriale di Catania (uspct@postacert.istruzione.it);
- la notifica del titolo in forma esecutiva del titolo, ai fini del rispetto del citato art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, non è un atto processuale, ma un adempimento volto a concedere all’amministrazione uno spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea ed evitare l’instaurazione di un procedimento giurisdizionale;
- la notifica del titolo va, infatti, effettuata all’amministrazione debitrice presso la sua sede reale e non presso l’Avvocatura dello Stato, trattandosi di promuovere una procedura amministrativa e non giudiziaria e non applicandosi l’art. 11, r.d.. 30 ottobre 1933, n. 1611, ai sensi del quale tutti gli atti giudiziali, tra cui le sentenze, debbono essere notificati all’amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato;
- lo spatium deliberandi , infatti, «per essere utile ed effettivo deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’amministrazione, non altrimenti sostituibile o intermediabile dalla notifica all’organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo, a cui eventualmente il creditore insoddisfatto dovrà notificare il ricorso per l’ottemperanza nel prosieguo» (T.a.r per la Puglia, sez. II, 3 agosto 2021, n. 1252);
- inoltre, non è utile la notifica presso il predetto Ufficio scolastico di Catania, poiché questo è una mera articolazione territoriale e periferica del Ministero ex artt. 2 d.P.R. n. 319/2003 e 75 comma 3 del d.lgs. 300/1999;
- «avendo riguardo alla normativa nel suo complesso, il rapporto tra Istituti scolastici e Amministrazione statale centrale non possa essere considerato – quantomeno, non allo stato attuale della disciplina statale – di natura intersoggettiva. 9.1. In primo luogo, tale intersoggettività non appare ricompresa nel concetto di autonomia scolastica (che si configura come diversa da quella attribuita alle Università), riconosciuta dall’ordinamento sin dall’art. 21 della L. n. 59 del 1997 e successive modificazioni. Gli istituti scolastici, pur se dotati di personalità giuridica e di “autonomia didattica e organizzativa”, sono del tutto compenetrati nell’organizzazione dello Stato, cui è rimasta attribuita la funzione amministrativa dell’istruzione, assieme con la gestione del relativo servizio. In coerenza con tale disegno, rimangono in capo all’Amministrazione centrale dello Stato le funzioni e i compiti in materia di ordinamenti scolastici, di programmi scolastici, di organizzazione generale dell’istruzione scolastica e di stato giuridico del personale, funzioni tutte atte a salvaguardare l’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione.
La situazione giuridica di compenetrazione con l’apparato statale non può, allora, dirsi mutata per effetto dell’art. 21 della L. n. 59 del 1997.
«9.2. In secondo luogo, ciò trova ulteriore riscontro nel D.P.R. n. 275 del 1999, di attuazione della riforma scolastica, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 59/1997” (come prima ricordato, la disciplina dell’autonomia delle istituzioni scolastiche è riservata allo Stato ex art. 117 Cost.), che ex art. 2 “detta la disciplina generale dell’autonomia delle istituzioni scolastiche” e “individua le funzioni ad esse trasferite”. La disciplina di livello regolamentare specifica ancor di più il predetto disegno organizzativo, secondo due direttrici: da un lato, la soggettività giuridica e la conseguente legittimazione sostanziale e processuale attengono (soltanto) al piano della riconosciuta autonomia funzionale (Titolo 1, Capo 2: autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo); dall’altro lato, le funzioni amministrative e la gestione del servizio istruzione (Titolo 2) rimangono funzioni statali e soltanto la competenza per il loro esercizio è sottratta (non allo Stato, ma) all’Amministrazione centrale e periferica e attribuita alle Istituzioni scolastiche (art. 14), le quali agiscono, quindi, in veste di organi statali e non di soggetti distinti dallo Stato.” (Cons. Stato, sez. VI, 20 marzo 2018, n. 1769, richiamata da T.a.r. per la Campania, sez. VIII, 5 agosto 2020, n. 3511)»;
In definitiva (cfr. TAR Catania, II, 18.10.2019, n. 2440), «in mancanza di rituale notifica del titolo esecutivo alla sede legale del debitore e quindi in mancanza del decorso del predetto termine dilatorio, non essendosi mai avverata una necessaria, pregiudiziale condizione dell’azione, il ricorso è inammissibile (ferma restando la possibilità di riproporlo nel rispetto dell’ordinario termine di prescrizione)».
A nulla gioverebbe, dunque, concedere in questa sede la rinnovazione della notificazione del titolo esecutivo, in quanto il predetto termine non sarebbe comunque rispettato (Tar Lazio sez. I sentenza n. 12485 del 18 giugno 2024).
In conclusione, come premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La definizione in rito della controversia su una questione sollevata d’ufficio dal giudice e la costituzione dell’amministrazione resistente con una memoria di mera forma legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI AR AV, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
TA Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZI AR AV |
IL SEGRETARIO