Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1179/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. PACE
[...] C.F._2
ANDREA
Appellanti nei confronti di
P.IV ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IV_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. RESCIGNO ANDREA
Appellata e appellante incidentale
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 20/2019 del 10/1/2019, il Tribunale di Marsala ha parzialmente accolto la domanda proposta da e per Parte_1 Parte_2
l'accertamento di nullità di clausole contrattuali di contratto di finanziamento, e ha condannato questi ultimi al pagamento della somma pari ad € 21.028,52 nei confronti di in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da Controparte_1
quest'ultima.
gravame, con atto di citazione del 27/5/2019, adducendo l'erroneità della statuizione per diverse ragioni.
Costituendosi, ha contestato le censure prospettate dagli Controparte_1
appellanti, spiegando al contempo appello incidentale quanto alla statuizione sull'usurarietà del tasso di mora.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellanti: “l'Avv. Pace, nell'interesse degli appellanti, conclude insistendo in tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito con l'atto di citazione in appello, a cui si riporta integralmente. L'Avv. Pace, altresì, conclude contestando in toto il contenuto della comparsa di costituzione e risposta della società appellata e si oppone all'accoglimento delle domande dalla stessa formulate. In particolare, lo scrivente procuratore chiede il rigetto delle domande formulate da controparte con l'appello incidentale proposto sia in via principale che in via subordinata poiché totalmente destituite di fondamento fattuale e giuridico, nonché pretestuose.”; appellata: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, premesso ogni opportuno accertamento ed in parziale riforma della Sentenza n. 20/2019 resa inter partes dal Tribunale di Marsala in data 8 gennaio 2019 all'esito del giudizio R.G. n. 2062/2017: relativamente all'appello avversario: rigettare l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 Pt_2
in quanto inammissibile e comunque infondato per tutti i motivi illustrati nella presente comparsa e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Marsala n. 20/2019 dell'8 gennaio 2019, ad eccezione di quanto oggetto dell'appello incidentale di cui alla successiva conclusione. Relativamente all'appello incidentale proposto da
[...]
: (A) In via principale, accogliere l'appello incidentale proposto da CP_1 [...]
e per l'effetto, riformata parzialmente la sentenza n. 20/2019 resa dal CP_1
Tribunale di Marsala in data 8 gennaio 2019 conformemente a quanto indicato al paragrafo 2.2.1., così provvedere: riformare la Sentenza nella parte motiva (pagine 7, 8
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 e 9) e nel dispositivo (primo capoverso) nelle parti in cui viene accertata l'usurarietà del tasso di interesse moratorio e per l'effetto, accertare che al contrario nessun superamento del tasso soglia da parte del tasso di interesse moratorio vi è stato;
riformare la Sentenza nella parte motiva (pagina 9) e nel dispositivo (secondo e terzo capoverso) nella parte in cui viene indicato l'importo residuo del debito degli
Appellanti pari ad Euro 21.028,52, accertare che l'esatto importo del debito residuo degli Appellanti è pari ad Euro 24.222,42 e condannare i Signori e Parte_1
al pagamento in favore di di Euro 24.222,42, comprensivo di Pt_2 CP_1
sorte capitale pari ad Euro 21.022,03, di rate scadute e impagate pari ad Euro
2.808,00, degli interessi moratori maturati alla data di invio della comunicazione pari ad Euro 98,70, Euro 273,03 per altri addebiti ed Euro 20,66 per spese di recupero, oltre agli ulteriori interessi moratori maturati e maturandi sulle somme dovute fino all'effettivo soddisfo, e/o di ogni diverso maggiore o minore importo risultante in corso di causa;
(B) in via subordinata, nel denegato caso di mancato accoglimento dell'appello incidentale di cui al precedente paragrafo 2.2.1, accogliere l'appello incidentale proposto da e per l'effetto, riformata parzialmente la Controparte_1
sentenza n. 20/2019 resa dal Tribunale di Marsala nel capo specifico della parte motiva
(pagina 9) e del dispositivo (secondo e terzo capoverso) nel quale viene erroneamente indicato l'importo del debito residuo degli Appellanti nella misura di Euro 21.028,52, accertare che l'esatto importo del debito residuo a carico degli Appellanti è pari ad
Euro 23.830,03 e condannare i Signori e al pagamento in Parte_1 Pt_2
favore di di Euro 23.830,03 oltre agli ulteriori interessi moratori maturati CP_1
e maturandi sulle somme dovute fino all'effettivo soddisfo, e/o di ogni diverso maggiore
o minore importo risultante in corso di causa;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, ivi incluse le spese e competenze del CTU, di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IV e CPA come per legge, e degli interessi maturati e maturandi sulle spese legali e di CTU e relativi accessori pagati da in CP_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 esecuzione della Sentenza”.
Indi, con ordinanza dell'11 ottobre 2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
In ragione dell'ordine logico da imprimere alla trattazione, il primo motivo di appello principale e il primo motivo di appello incidentale devono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. E invero, gli appellanti censurano la sentenza invocando l'applicazione della sanzione della nullità a tutte le clausole riguardanti gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, mirando a far accertare la gratuità del mutuo, avendo già il giudice di prime cure, appunto acclarando la nullità della clausola riguardante gli interessi di mora, siccome contemplante tasso maggiore di quello soglia di riferimento (usura cd. originaria), disatteso la domanda per il resto;
ciò perché, così compendiando il motivo di gravame sul punto, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che ai fini della verifica della usurarietà possano considerarsi separatamente le diverse previsioni sugli interessi, corrispettivi e di mora, mentre per quanto previsto dall'art. 1815 c.c. nessun interesse sarebbe dovuto.
Al contempo, con l'appello incidentale, la società mutuante contesta il metodo di calcolo utilizzato per la verifica dell'usura del tasso di mora, avendo il CTU considerato cumulativamente il tasso pattuito per gli interessi moratori e le spese vive dovute a seguito del ritardato/mancato pagamento delle rate del piano di ammortamento per poi procedere al confronto del risultato così ottenuto con il tasso soglia previsto per i soli interessi corrispettivi. Per tali ragioni, ritiene che non solo in ogni caso non potrebbe mai dichiararsi la gratuità del mutuo, non potendo considerare cumulativamente gli interessi moratori e gli interessi corrispettivi stante la diversa funzione degli stessi, ma anche che il tasso di mora separatamente considerato sia stato pattuito entro la soglia prevista per il periodo di riferimento, quindi chiedendo la riforma sul punto della statuizione.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 Ciò posto, contrariamente a quanto addotto dagli appellanti, deve innanzitutto convenirsi con quanto prospettato dal Tribunale, laddove si è soffermato sulla differente natura degli interessi moratori rispetto ai corrispettivi, evidenziando in particolare che ai sensi dell'art. 1815 comma II c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, dovendosi limitare temporalmente la valutazione di usurarietà al momento genetico del contratto: “ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento” (art. 1 D.L. n. 394/2000).
Questi essendo i riferimenti normativi, vale osservare – come anticipato prima – che diversa valutazione va fatta, per la verifica del rispetto dei 'tetti' antiusura, con riguardo agli interessi corrispettivi e a quelli di mora. Sul tasso di mora contrattuale, in particolare e alla luce dei rilievi degli appellanti, va evidenziato che le richiamate previsioni normative (e né in questo senso può leggersi la sentenza di Cassazione n.
350/2013, evocata dagli appellanti) non consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia.
Semmai, occorre osservare (cfr. in questi termini Tribunale Milano sez. XII 29/11/2016
n. 13179) che entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico-giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 sostituisce a quest'ultimo. In definitiva, come evidenziato dal Tribunale, il primo rappresenta il corrispettivo del prestito, il secondo assolve a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento; è però innegabile che in concreto entrambi concorrono, in qualità di oneri ad esso collegati, a determinare il costo complessivo del finanziamento. La valenza risarcitoria degli interessi di mora previsti dall'art. 1224 c.c. è infatti notevolmente sminuita (se non azzerata) dal fatto che il creditore è assolutamente esonerato dal fornire la prova del danno e che per il debitore sarebbe impossibile dare una prova contraria. Anche gli interessi di mora assolvono dunque a una funzione essenzialmente remunerativa dell'uso del denaro di proprietà altrui, al pari di quelli compensativi di cui all'art. 1282 c.c., in coerenza con quanto previsto dall'art. 820 co. 2^ c.c. Ne discende la necessità di un trattamento omogeneo ai fini della disciplina dell'usura che non opera in proposito alcuna distinzione.
Vale poi evidenziare che, su questi aspetti, recente è l'arresto di Cassazione civile
SS.UU. 18/9/2020 n. 19597, che, proprio a cagione del dibattito esistente in giurisprudenza, dopo essersi soffermata sulla diversa natura degli interessi di mora rispetto ai corrispettivi e riepilogando le diverse opzioni ermeneutiche, ha sancito (per quanto qui di interesse) che “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude
l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto" "Ove i decreti ministeriali non rechino neppure
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del
T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista".”; e ancora “invero, ove
l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi;
ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.
Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora, all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo (inesistente), con
l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale, donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonchè allo stesso principio generale di buona fede, di cui all'art.
1375 c.c.
Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente
l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace.”. Da tali considerazioni discende la conferma all'assunto secondo cui l'usurarietà del tasso di mora va valutata nella sua autonomia rispetto al tasso corrispettivo, con la conseguenza che le censure degli appellanti sul punto sono destituite di fondamento.
E alla luce di tali considerazioni, cioè, deve ribadirsi, della differente valutazione con riguardo agli interessi corrispettivi e a quelli di mora, va accolto l'appello incidentale.
Vale rammentare che di recente, in linea con il precedente arresto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che “l'applicazione della normativa antiusura agli interessi ed al costo complessivo della mora comporta la necessità di stabilire, da un lato, quale sia la soglia, superata la quale, quel tasso deve intendersi usurario;
dall'altro, quali siano le conseguenze sulla validità e sugli effetti del contratto della riscontrata
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 usurarietà dei soli interessi di mora, laddove la clausola relativa agli interessi corrispettivi (sia pure tenendo conto di ulteriori costi e commissioni posti a carico della parte finanziata per il caso di regolare adempimento) risulti invece rispettosa della normativa antiusura. Anche su questi aspetti si è espressa la citata sentenza delle
Sezioni Unite, in sostanza individuando una soglia antiusura per gli interessi moratori diversa (e più alta) rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi e stabilendo che l'usurarietà del tasso di interesse di mora non incide sulla validità della clausola relativa agli interessi corrispettivi, né, quindi, sull'obbligo di pagamento di questi ultimi” (Cass. n. 13144/2023).
Va poi ricordato che la legge 108/1996 ha indicato le modalità di rilevazione del tasso soglia, per cui la Banca d'Italia, nella sua qualità di organo di vigilanza, deve fornire le istruzioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi. Le Istruzioni della Banca d'Italia quindi: provvedono alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi;
individuano le commissioni, remunerazioni e le spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. La discrezionalità di cui è chiamata a fare uso la Banca d'Italia nell'assolvere questo compito è poi alla base delle diverse questioni di cui si è occupata la giurisprudenza negli ultimi anni, evidenziando che il dato da utilizzare ai fini dell'individuazione del carattere usurario degli interessi (applicabile a tutte le operazioni bancarie/finanziarie: mutui, aperture di credito, anticipi su crediti, sconto di portafoglio commerciale, factoring) è quello del tasso-soglia vigente al momento della pattuizione;
non rileva che invece quel tasso di interesse sia divenuto, dopo la conclusione dell'accordo, superiore al tasso-soglia per effetto di variazione (in diminuzione) di quest'ultimo.
La verifica sul rispetto dei tassi-soglia ex L. 108/96 va quindi fatta, per la prevalente giurisprudenza, proprio tenendo conto delle indicazioni fornite da Banca d'Italia nelle rilevazioni trimestrali dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) (cfr. Tribunale di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 Milano del 22.1.2015 n. 875; Tribunale di Palermo del 17.2.2016). La Banca d'Italia emana le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura», che costituiscono la base della raccolta dei dati di riferimento per la
«rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura»: è ad esse quindi che deve aversi riguardo per la verifica richiesta dal caso concreto. Non rileva invece il cd. TAEG, evocato nella sentenza appellata, tasso (armonizzato a livello eurounitario, e del quale si dirà anche oltre) che indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, secondo la definizione dell'art. 121 1° comma lett. m del TUB;
e il terzo comma demanda alla
Banca d'Italia il compito di stabilire «in conformità alle deliberazioni del CICR, le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.».
In sintesi, il TAEG è riferito al credito ed assolve una funzione di indicazione di costo globale (comprensivo di poste che non vanno al finanziatore ad esempio), informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore, al fine di renderlo edotto e consentirgli di comparare le diverse offerte sul mercato;
deve pertanto considerarsi estraneo alla verifica sull'usura. Per quest'ultima, rilevante è il T.E.G. (Tasso Effettivo
Globale), cioè il tasso su base annua, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla
Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura.
Dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il T.E.G.M., Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal
. Tale valore, in origine aumentato della metà e dal 14 maggio Parte_3
2011 (d.l. n. 70/2011, prima richiamato, che modifica l'art. 2 IV comma legge 108/96) aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali
(e la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali), viene a costituire la soglia d'usura (T.S.U.), oltre la quale si applicano le sanzioni previste dalla legge 108/96. Ai fini del calcolo del TSU, le Sezioni Unite sono appunto intervenute al fine dettare i criteri di rilevazione, distinguendo le singole
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 modalità di calcolo per i diversi periodi di riferimento, che variano rispetto alla data di conclusione del contratto (Cass. SS.UU. n. 19597/2020 già richiamata).
Orbene, per i contratti conclusi dall'1/7/2011 al 31/12/2017 (questo il periodo di riferimento essendo il contratto oggetto di causa stipulato il 23/1/2014), il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %, il tutto maggiorato di
1/4 + ulteriori 4 punti percentuali (Formula: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4). Dunque, tenuto conto che per la categoria dei crediti personali, nel primo trimestre del 2014, il
TEGM è di 11,990% e sviluppando la formula di cui sopra (11,990+2,1) x1,25+4, il tasso soglia è di 21,61% sicché il tasso di mora previsto in contratto del 18% è al di sotto della soglia, non potendosi, contrariamente a quanto indicato dal CTU, includere i costi e le spese addebitati in caso di inadempimento contrattuale (ad es. spese per il sollecito).
Per tali ragioni, l'appello incidentale è meritevole di accoglimento e da ciò consegue, in riforma della sentenza impugnata, la condanna degli appellanti al pagamento della somma di € 24.222,42, oltre ulteriori interessi di mora dalla data di costituzione in prime cure sulla quota capitale di € 21.022,03 (considerato che l'ammontare complessivo indicato comprende già gli interessi moratori maturati alla data di invio della relativa comunicazione, come evidenziato dalla stessa finanziaria) sino al completo soddisfo.
Tornando alla disamina dell'appello principale, col secondo motivo gli appellanti lamentano l'omessa pronuncia, nonostante i rilievi del CTU, circa la difformità del
“taeg” applicato rispetto a quanto pattuito, risultando dunque ingannevole per il cliente;
sostengono, in particolare, che il tasso debba essere ricalcolato con l'inclusione del costo delle polizze, ai sensi dell'art. 121 TUB (d.lvo 385/1993, nel testo applicabile ratione temporis); anche tale doglianza non è meritevole di accoglimento.
La tutela invocata attiene al profilo - già richiamato - della trasparenza che deve caratterizzare il rapporto banca-cliente, e specificamente viene richiamata la previsione di cui all'art. 121 lettera e) del TUB (“costo totale del credito” indica gli interessi e
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza). Ebbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, le polizze sottoscritte dagli stessi non possono ritenersi collegate alla concessione del credito: difatti, dalla documentazione versata (cfr. contratto di finanziamento e moduli di adesione alle polizze allegati), emerge che la stipulazione delle stesse fosse facoltativa per il cliente e, pertanto, difetta il necessario collegamento con la concessione del credito, sicché il relativo costo non può essere incluso nel calcolo. In altri termini, seppure contestualmente, la stipula della polizza assicurativa è stata scelta dal cliente per ottenere altri servizi, né è dedotta la stretta strumentalità, nel senso che il contratto di finanziamento a quelle determinate condizioni non sarebbe stato concluso senza la conclusione di quello assicurativo.
Difatti, non spiegano gli appellanti per quali ragioni debba applicarsi l'art. 125 bis VII co. del TUB in difetto di elementi concreti che inducano a ritenere le due polizze assicurative strettamente connesse al finanziamento tanto che questo non sarebbe stato accordato se non a condizioni diverse, come solo adombrato (anche richiamando precedente dell'ABF), e in contrasto con i dati desumibili dalla documentazione versata;
solo nella memoria di replica gli appellanti si soffermano su questi aspetti, ma oramai tardivamente, essendo tale atto funzionale però solo a replicare alla conclusionale avversaria, e non a prospettare le argomentazioni a supporto della domanda sin dal primo grado proposta.
In ogni caso, come detto, nel testo negoziale viene più volte ribadito che si tratta di contratti assicurativi accessori facoltativi;
né possono rilevare le deduzioni del consulente tecnico, il quale nel prospettare un taeg alternativo afferma, senza però spiegarne le ragioni e soprattutto prospettando evidentemente un'opinione, che non attiene al profilo tecnico strettamente inteso, laddove scrive che “non si comprende per quale motivo un consumatore dovrebbe stipulare una polizza assicurativa…”. La stretta connessione sulla quantificazione del costo del finanziamento rimane elemento del tutto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 carente nella prospettazione attorea;
peraltro, deve evidenziarsi che la differenza tra i costi complessivi con e senza le due polizze assicurative risulta chiaramente indicata nella documentazione contrattuale, segnatamente nel richiamato (da CP_1
modulo SECCI allegato al contratto: modulo informativo obbligatorio di derivazione europea (SECCI è acronimo di Standard European Consumer Credit Information, introdotto con la novella del TUB di cui al D.lgs. n. 141/2010) e che offre nel caso di specie un dato comparativo sui costi, ottemperando quindi al disposto di cui all'art. 122
TUB.
Ne discende che anche sotto tale profilo, l'appello principale deve essere disatteso.
In conclusione, stante l'accoglimento del primo motivo di appello incidentale e il rigetto dell'appello principale, le censure ulteriori, formulate in subordine da CP_1
devono ritenersi assorbite;
e conclusivamente, in riforma della impugnata statuizione,
e vanno condannati, in solido, al pagamento Parte_1 Parte_2
della somma di € 24.222,42 in favore di oltre ulteriori interessi di Controparte_1
mora dalla data di costituzione in giudizio in prime cure (31/10/2017) sulla quota capitale di € 21.022,03 sino al completo soddisfo.
Infine, in punto di spese di lite: per quelle del primo grado, pur tenendo conto della soccombenza degli attori, stante però la incertezza interpretativa sui temi oggetto di contrasto, risolti con particolare riguardo alle questioni in tema di usura con la statuizione della Suprema Corte a sezioni unite prima richiamata, può disporsi la compensazione per metà, ponendosi a carico di e Parte_1 Parte_2
la restante metà, liquidate come in dispositivo, e lasciando a carico di tutte le
[...]
parti i costi della consulenza tecnica d'ufficio.
Le spese del presente grado seguono invece la complessiva soccombenza degli appellanti, e vengono pure quantificate come indicato in dispositivo (tenendo conto dell'assenza di incombenti istruttori e del limitato valore della posta in discussione).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello principale proposto con atto di citazione del 27/5/2019, da e avverso la sentenza n. 20/2019 Parte_1 Parte_2
dell'8/1/2019 resa dal Tribunale di Marsala;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in riforma della stessa sentenza: condanna Controparte_1
e , in solido, al pagamento della somma di € Parte_1 Parte_2
24.222,42 in favore di oltre ulteriori interessi di mora dal Controparte_1
31/10/2017 sulla quota capitale di € 21.022,03 sino al completo soddisfo;
condanna, in solido, e al ristoro di metà Parte_1 Parte_2
delle spese di lite in favore di compensando la restante metà, e Controparte_1
le liquida nell'intero in € 6.600,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese forfettarie, CPA ed IV come per legge;
pone quelle di CTU, liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
Condanna, in solido, e al ristoro spese di Parte_1 Parte_2
lite del presente grado in favore di e le liquida in € 3.200,00 Controparte_1
per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso spese forfettarie, CPA ed IV come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma
17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello principale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 13 marzo 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13