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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2072/2018 del registro generale affari contenziosi, avente ad oggetto: responsabilità professionale medica
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Gaetano Fulgione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Eboli
(SA), alla via Della Stregara n. 40;
- Attrice -
E
Controparte_1
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
Antonio Losco e dall'avv. Daniela Picozzi, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Salerno, alla via Scardillo 25 - Sordina;
- Convenuto –
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.10.2024, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., i difensori delle parti si riportavano alle conclusioni di cui ai rispettivi scritti difensivi,
chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Salerno, il al fine di sentirlo condannare Controparte_2
al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 45.178,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.
A fondamento della domanda proposta, parte attrice deduceva: di essersi ricoverata, il data e Traumatologia dell di Mirandola Controparte_1 CP_3
(MO), ove veniva sottoposta ad intervento all'anca dx con impianto RM62 e stelo
RM10X180, a seguito di diagnosi di “coxatrosi bilaterale”, e dimessa il 3.10.1991; che, in seguito a successivo controllo RX del 14.5.2007, la protesi appariva “ben posizionata e senza evidenti segni di mobilizzazione”, mentre a sinistra emergeva un quadro di coxartrosi con scomparsa della rima articolare;
che, per tale ragione, in data 19 giugno 2007, veniva sottoposta all'intervento di protesi totale anca sinistra presso il Reparto di Ortopedia e
Traumatologia del Campolongo Hospital, emergendo all'ingresso in ospedale una “zoppia di fuga a sinistra con dolore riferito in regione inguinale che si accentua ai movimenti…dismetria a destra di 0,5 cm”; che il 22.6.2007, dopo le dimissioni e l'indicazione di una terapia medica domiciliare, essa attrice veniva ricoverata presso il medesimo reparto,
con diagnosi di ingresso di “postumi di A.T.A. sinistra”, al fine di seguire un intensivo programma fisioterapico riabilitativo;
che, dopo circa quindici giorni di ricovero, veniva nuovamente dimessa con diagnosi di “difficoltà alla deambulazione”, senza che fosse stata mai eseguita una misurazione comparativa degli arti inferiori;
che, persistendo forti dolori e gravi difficoltà nella deambulazione, al controllo ortopedico del 27.8.2007 veniva
“accennata”, per la prima volta, una problematica inerente alla dismetria, senza che, anche in tal caso, venisse attivato alcun accertamento al riguardo;
che, solamente in data
17.11.2007, a seguito di visita ortopedica presso un professionista di fiducia, le veniva consigliata l'esecuzione di RX mirata e uso di plantari;
che, a seguito di TC al bacino e rachide LS effettuata in data 9.6.2014, risultava una grave dismetria, dovuta alla non corretta pianificazione della protesi dell'anca sinistra, la quale, invece, avrebbe potuto e dovuto essere prevenuta con una diversa scelta chirurgica e degli innesti.
2 Con comparsa depositata in data 21.5.2018, si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo, preliminarmente, Controparte_4
l'improcedibilità della domanda, in quanto non preceduta dall'esperimento di un
Accertamento Tecnico Preventivo in ottemperanza agli artt. 696 bis c.p.c. e art. 8 legge
8.3.2017 n. 24, nonchè l'intervenuta prescrizione del diritto per il decorso del termine decennale. Parte convenuta deduceva, nel merito, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto, con condanna della Vitale al pagamento delle spese di giudizio.
Acquisita documentazione varia e disposta CTU medica, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.3.2024, successivamente differita al
7.10.2024, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., e trattenuta in decisione con ordinanza del 10.10.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, in via preliminare va rigettata, perché priva di pregio, l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta per violazione dell'art. 8
co. 1 e 2 L. 24/2017, secondo cui la domanda giudiziale doveva essere proceduta dall'A.T.P.
prevista dall'art. 696 bis cpc. In specie, l'attrice ha provato di aver preliminarmente attivato il procedimento di mediazione ex L. 28/2010 (a cui il non ha ritenuto Controparte_2
di partecipare), soddisfacendo così la condizione di procedibilità alternativamente prevista dal comma secondo del citato art. 8.
Parimenti va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale poiché, come stabilito da giurisprudenza costante, il relativo termine deve intendersi decorrente non dal momento in cui la condotta del professionista ha determinato l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si è
manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato (Cass. civ. Sez. 3, sent. n. 18606/2016; Cass. Civ. sez. 3, sent. n. 26020/2011; Cass.
S.U sent. n. 578/2008).
Nel caso di specie, tale termine decorre dalla TC al bacino e rachide LS dalla quale risultava la dismetria lamentata dall'attrice, effettuata in data 9.6.2014.
3 Passando al merito della vicenda, appare opportuno, in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, premettere quanto segue.
Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Quanto all'ente ospedaliero, infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche
(generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., in tal senso, ex
multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale
“ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n.
10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
4 Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, qui condiviso - e peraltro oggi fatto proprio dal legislatore: cfr. art. 7, commi 1 e 2, L. n. 24/2017 - è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12;
Cass. n. 13953/07).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello della responsabilità contrattuale, deve altresì aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.
Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività
esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n.
12995/06).
La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata (cfr. Cass. n. 17143/12).
Più precisamente, in relazione alla professione di medico chirurgo, poiché il dovere di diligenza - che comporta il rispetto delle regole e degli accorgimenti, anche tecnici, che nel loro insieme costituiscono la conoscenza tipica della professione medica (Cass. n. 3492/02) e che valgono ad evitare al paziente possibili danni anche solo collaterali - implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale, il medico risponde anche per colpa lieve quando provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio. Viceversa, il chirurgo risponderà solo se in colpa grave, laddove il caso affidatogli fosse di particolare
5 complessità, o perché non ancora sperimentato e studiato a sufficienza, o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire (Cass. n. 2334/11).
In particolare, la limitazione di responsabilità professionale del medico ai casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c. potrà ritenersi operante per le sole ipotesi di imperizia che possano essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, e non si estende alle ipotesi in cui la prestazione del professionista sia stata viziata da una violazione della diligenza professionale media esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve (Cass. n. 5506/14).
Concludendo sul punto, quindi, il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte), l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, la quale risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso.
La riconduzione dell'obbligazione professionale del medico e della struttura in cui il primo opera nell'ambito del rapporto contrattuale e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.
Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell'evento dannoso, nonchè del nesso di causalità, secondo il criterio del
“più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini, Cass. n.
18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. n. 26700/18; Cass. ord. n. 3704/2018; Cass. n.
29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
6 Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale - quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà
rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), attraverso una ricostruzione non atomistica della complessiva condotta omissiva della struttura sanitaria indicata dall'attore come idonea a cagionare l'evento, in modo che il singolo episodio sia considerato e valutato come inserito in una sequenza più ampia e coerente (Cass. n. 5487/2019).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n. 18392/2017).
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, e venendo al caso di specie, risulta innanzitutto dagli atti di causa che , il 18.6.2007, si ricoverava al Parte_1 Controparte_2
per sottoporsi a intervento di protesi di anca sinistra;
la stessa veniva operata il 19.6.2007 e dimessa il 22.6.2007, con trasferimento all'Unità Riabilitativa dello stesso ove Parte_2
effettuava la FKT con dimissione il 4.7.2007, con diagnosi di “Difficoltà alla deambulazione in postumi di impianto di protesi totale di anca a sinistra”.
Ebbene, il Tribunale ritiene che il rapporto instauratosi tra la e la struttura sanitaria Pt_1
convenuta trovi fondamento nel contratto atipico di spedalità, con applicazione del regime di cui agli artt. 1218 e ss. c.c., nei termini sopra chiariti. Invero, l'accoglimento della paziente nella struttura ha implicato la messa a disposizione del proprio personale e di tutti i mezzi occorrenti per eseguire l'intervento e trattare il decorso pre e post operatorio, anche in vista di eventuali complicanze, e quindi l'instaurazione di un rapporto di “cura” con la paziente.
Di talché, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1228 c.c., il si è Controparte_2
7 certamente avvalso dell'operato dei sanitari che eseguirono l'intervento chirurgico cui si sottopose l'attrice.
Tuttavia, dalla documentazione sanitaria in atti e dalla CTU espletata dai dott.ri Per_1
e - avverso le cui conclusioni la difesa dell'attrice non ha sollevato
[...] Persona_2
alcuna specifica contestazione, limitandosi a ripercorrere la storia clinica della paziente e a lamentare l'inutilità dell'intervento praticatole presso la struttura convenuta - è emerso che una eterometria post-operatoria inferiore ai 20 mm, come quella subita dalla (minus Pt_1
a sinistra di circa 1,5 cm e non di 2,5 cm, come lamentato dall'attrice), rientra tra le conseguenze previste ad accettabili dell'intervento chirurgico dalla stessa subito.
In particolare, i CC.TT.UU., hanno escluso profili, omissivi e/o commissivi, di responsabilità
professionale in capo agli ortopedici del i quali hanno attuato, nei Controparte_2
tempi e nei modi previsti, secondo l'ars medica, il protocollo diagnostico e terapeutico per casi del genere, al fine di ottenere la migliore stabilità dell'anca protesizzata.
Sulla scorta di tali considerazioni, i CC.TT.UU., con motivazione condivisibile e fatta propria da questo Giudice (cfr. Cass., Ordinanza n. 4352 del 14.2.2019 secondo cui “Non è
carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di
una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute
nella relativa relazione.”), hanno osservato che “Le attuali sequele invalidanti della perizianda
rappresentano una normale evoluzione della protesizzazione” (pag. 15 dell'elaborato peritale depositato in data 9.2.2023).
Orbene, come anticipato, l'accertamento del nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dei sanitari e l'evento di danno è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è
possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle "leges artis".
Con l'ordinanza n. 103454/2021, pubblicata il 20.4.2021, infatti, la Corte di legittimità ha ribadito come laddove il paziente invochi la responsabilità della struttura sanitaria questo resti sollevato dall'onere di dar prova della colpa del sanitario ma debba, in ogni caso,
8 fornire prova del nesso di causalità fra la condotta posta in essere dal sanitario stesso e l'evento dannoso lamentato.
Posto, infatti, l'intervenuta lesione dell'interesse presupposto del paziente (costituito dal diritto alla salute) potrebbe non essere derivata dalla violazione da parte del sanitario delle regole dell'arte medica – e ciò ancorché tale violazione vi sia stata – il paziente danneggiato dovrà, non solo allegare il mancato rispetto di tali regole, ma anche fornire piena prova che dalla condotta violativa posta in essere dal sanitario sia derivata una diretta lesione della propria salute.
In estrema sintesi, la Corte di Cassazione ha confermato come la sussistenza del nesso causale fra la condotta del sanitario e il danno sia elemento costitutivo della fattispecie e debba, quindi, essere provata dal paziente che dovrà dimostrare il collegamento materiale causa/effetto fra l'una e l'altro.
Tutto ciò necessariamente e preliminarmente chiarito, nel caso di specie non risulta provato il nesso causale tra la condotta posta in essere dai sanitari della struttura convenuta e i danni lamentati dall'attrice.
In proposito questo giudicante ritiene di condividere le valutazioni espresse dal collegio peritale per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, laddove, in particolare, in risposta alle osservazioni formulate nell'interesse dell'attrice, è stato confermato che la dismetria attuale sofferta dalla , pur tenendo conto della vetustà degli impianti Pt_1
protesici, è ancora negli ambiti delle conseguenze derivate da interventi di artroprotesi.
In definitiva, il periodo di inabilità temporanea conseguita all'intervento chirurgico del 2007
è diretta e prevedibile conseguenza della tipologia di intervento eseguito e non può essere ricollegato causalmente ad un errore professionale degli operatori. Né è rilevabile un danno biologico permanente in conseguenza di tale intervento.
La domanda risarcitoria della non può, quindi, che essere rigettata. Pt_1
La controvertibilità in fatto e la complessità, sotto il profilo medico-legale, delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese giudiziali ex art. 92, co. 2, c.p.c. nella versione novellata dalla sentenza della C. Cost. n. 77/2018, dovendo tuttavia porsi a carico dell'attrice, in quanto soccombente, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, definitivamente pronunciando nel proc. n. 2072/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'Erario, essendo stata parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Salerno del
19.6.2017.
Così deciso in Salerno il 5 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2072/2018 del registro generale affari contenziosi, avente ad oggetto: responsabilità professionale medica
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. Gaetano Fulgione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Eboli
(SA), alla via Della Stregara n. 40;
- Attrice -
E
Controparte_1
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
Antonio Losco e dall'avv. Daniela Picozzi, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Salerno, alla via Scardillo 25 - Sordina;
- Convenuto –
CONCLUSIONI
All'udienza del 7.10.2024, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., i difensori delle parti si riportavano alle conclusioni di cui ai rispettivi scritti difensivi,
chiedendone l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Salerno, il al fine di sentirlo condannare Controparte_2
al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 45.178,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.
A fondamento della domanda proposta, parte attrice deduceva: di essersi ricoverata, il data e Traumatologia dell di Mirandola Controparte_1 CP_3
(MO), ove veniva sottoposta ad intervento all'anca dx con impianto RM62 e stelo
RM10X180, a seguito di diagnosi di “coxatrosi bilaterale”, e dimessa il 3.10.1991; che, in seguito a successivo controllo RX del 14.5.2007, la protesi appariva “ben posizionata e senza evidenti segni di mobilizzazione”, mentre a sinistra emergeva un quadro di coxartrosi con scomparsa della rima articolare;
che, per tale ragione, in data 19 giugno 2007, veniva sottoposta all'intervento di protesi totale anca sinistra presso il Reparto di Ortopedia e
Traumatologia del Campolongo Hospital, emergendo all'ingresso in ospedale una “zoppia di fuga a sinistra con dolore riferito in regione inguinale che si accentua ai movimenti…dismetria a destra di 0,5 cm”; che il 22.6.2007, dopo le dimissioni e l'indicazione di una terapia medica domiciliare, essa attrice veniva ricoverata presso il medesimo reparto,
con diagnosi di ingresso di “postumi di A.T.A. sinistra”, al fine di seguire un intensivo programma fisioterapico riabilitativo;
che, dopo circa quindici giorni di ricovero, veniva nuovamente dimessa con diagnosi di “difficoltà alla deambulazione”, senza che fosse stata mai eseguita una misurazione comparativa degli arti inferiori;
che, persistendo forti dolori e gravi difficoltà nella deambulazione, al controllo ortopedico del 27.8.2007 veniva
“accennata”, per la prima volta, una problematica inerente alla dismetria, senza che, anche in tal caso, venisse attivato alcun accertamento al riguardo;
che, solamente in data
17.11.2007, a seguito di visita ortopedica presso un professionista di fiducia, le veniva consigliata l'esecuzione di RX mirata e uso di plantari;
che, a seguito di TC al bacino e rachide LS effettuata in data 9.6.2014, risultava una grave dismetria, dovuta alla non corretta pianificazione della protesi dell'anca sinistra, la quale, invece, avrebbe potuto e dovuto essere prevenuta con una diversa scelta chirurgica e degli innesti.
2 Con comparsa depositata in data 21.5.2018, si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo, preliminarmente, Controparte_4
l'improcedibilità della domanda, in quanto non preceduta dall'esperimento di un
Accertamento Tecnico Preventivo in ottemperanza agli artt. 696 bis c.p.c. e art. 8 legge
8.3.2017 n. 24, nonchè l'intervenuta prescrizione del diritto per il decorso del termine decennale. Parte convenuta deduceva, nel merito, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea, della quale chiedeva il rigetto, con condanna della Vitale al pagamento delle spese di giudizio.
Acquisita documentazione varia e disposta CTU medica, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.3.2024, successivamente differita al
7.10.2024, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., e trattenuta in decisione con ordinanza del 10.10.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa, in via preliminare va rigettata, perché priva di pregio, l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta per violazione dell'art. 8
co. 1 e 2 L. 24/2017, secondo cui la domanda giudiziale doveva essere proceduta dall'A.T.P.
prevista dall'art. 696 bis cpc. In specie, l'attrice ha provato di aver preliminarmente attivato il procedimento di mediazione ex L. 28/2010 (a cui il non ha ritenuto Controparte_2
di partecipare), soddisfacendo così la condizione di procedibilità alternativamente prevista dal comma secondo del citato art. 8.
Parimenti va rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale poiché, come stabilito da giurisprudenza costante, il relativo termine deve intendersi decorrente non dal momento in cui la condotta del professionista ha determinato l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si è
manifestata all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato (Cass. civ. Sez. 3, sent. n. 18606/2016; Cass. Civ. sez. 3, sent. n. 26020/2011; Cass.
S.U sent. n. 578/2008).
Nel caso di specie, tale termine decorre dalla TC al bacino e rachide LS dalla quale risultava la dismetria lamentata dall'attrice, effettuata in data 9.6.2014.
3 Passando al merito della vicenda, appare opportuno, in ordine alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, alla natura delle obbligazioni assunte, al tipo di responsabilità che ne consegue ed alla ripartizione dei relativi oneri probatori, premettere quanto segue.
Risponde a consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico nell'ambito della responsabilità contrattuale.
Quanto all'ente ospedaliero, infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche
(generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., in tal senso, ex
multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale
“ausiliario necessario” dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n.
10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. E tale responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde, invero, dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato del medico con la struttura sanitaria, laddove fondamentale rilevanza assume, viceversa, la circostanza che dell'opera del terzo la struttura comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
4 Pertanto, secondo l'orientamento dominante in giurisprudenza, qui condiviso - e peraltro oggi fatto proprio dal legislatore: cfr. art. 7, commi 1 e 2, L. n. 24/2017 - è irrilevante la circostanza che ad eseguire l'operazione sia un medico di fiducia del paziente e che tale medico operi in una determinata struttura senza esservi legato da un rapporto di subordinazione o parasubordinazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12;
Cass. n. 13953/07).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello della responsabilità contrattuale, deve altresì aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, comma 2, c.c.
Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività
esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (v., in termini similari, Cass. n.
12995/06).
La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata (cfr. Cass. n. 17143/12).
Più precisamente, in relazione alla professione di medico chirurgo, poiché il dovere di diligenza - che comporta il rispetto delle regole e degli accorgimenti, anche tecnici, che nel loro insieme costituiscono la conoscenza tipica della professione medica (Cass. n. 3492/02) e che valgono ad evitare al paziente possibili danni anche solo collaterali - implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale, il medico risponde anche per colpa lieve quando provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio. Viceversa, il chirurgo risponderà solo se in colpa grave, laddove il caso affidatogli fosse di particolare
5 complessità, o perché non ancora sperimentato e studiato a sufficienza, o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire (Cass. n. 2334/11).
In particolare, la limitazione di responsabilità professionale del medico ai casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c. potrà ritenersi operante per le sole ipotesi di imperizia che possano essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, e non si estende alle ipotesi in cui la prestazione del professionista sia stata viziata da una violazione della diligenza professionale media esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve (Cass. n. 5506/14).
Concludendo sul punto, quindi, il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche (stato dell'arte), l'organizzazione dei mezzi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, la quale risponderà dunque ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso.
La riconduzione dell'obbligazione professionale del medico e della struttura in cui il primo opera nell'ambito del rapporto contrattuale e della eventuale responsabilità che ne consegua nell'ambito di quella da inadempimento ex artt. 1218 ss. c.c., ha, poi, i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio.
Ove, infatti, sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell'evento dannoso, nonchè del nesso di causalità, secondo il criterio del
“più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari, per essere anche l'eziologia parte del fatto costitutivo dedotto che l'attore deve provare (in tali termini, Cass. n.
18392/2017), restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. n. 26700/18; Cass. ord. n. 3704/2018; Cass. n.
29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
6 Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale - quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo (che, peraltro, si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose, finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) - si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, che sarà
rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), attraverso una ricostruzione non atomistica della complessiva condotta omissiva della struttura sanitaria indicata dall'attore come idonea a cagionare l'evento, in modo che il singolo episodio sia considerato e valutato come inserito in una sequenza più ampia e coerente (Cass. n. 5487/2019).
Viceversa, provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetterà al primo (il danneggiante) dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (così, in motivazione, Cass. n. 18392/2017).
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, e venendo al caso di specie, risulta innanzitutto dagli atti di causa che , il 18.6.2007, si ricoverava al Parte_1 Controparte_2
per sottoporsi a intervento di protesi di anca sinistra;
la stessa veniva operata il 19.6.2007 e dimessa il 22.6.2007, con trasferimento all'Unità Riabilitativa dello stesso ove Parte_2
effettuava la FKT con dimissione il 4.7.2007, con diagnosi di “Difficoltà alla deambulazione in postumi di impianto di protesi totale di anca a sinistra”.
Ebbene, il Tribunale ritiene che il rapporto instauratosi tra la e la struttura sanitaria Pt_1
convenuta trovi fondamento nel contratto atipico di spedalità, con applicazione del regime di cui agli artt. 1218 e ss. c.c., nei termini sopra chiariti. Invero, l'accoglimento della paziente nella struttura ha implicato la messa a disposizione del proprio personale e di tutti i mezzi occorrenti per eseguire l'intervento e trattare il decorso pre e post operatorio, anche in vista di eventuali complicanze, e quindi l'instaurazione di un rapporto di “cura” con la paziente.
Di talché, ai fini dell'applicabilità dell'art. 1228 c.c., il si è Controparte_2
7 certamente avvalso dell'operato dei sanitari che eseguirono l'intervento chirurgico cui si sottopose l'attrice.
Tuttavia, dalla documentazione sanitaria in atti e dalla CTU espletata dai dott.ri Per_1
e - avverso le cui conclusioni la difesa dell'attrice non ha sollevato
[...] Persona_2
alcuna specifica contestazione, limitandosi a ripercorrere la storia clinica della paziente e a lamentare l'inutilità dell'intervento praticatole presso la struttura convenuta - è emerso che una eterometria post-operatoria inferiore ai 20 mm, come quella subita dalla (minus Pt_1
a sinistra di circa 1,5 cm e non di 2,5 cm, come lamentato dall'attrice), rientra tra le conseguenze previste ad accettabili dell'intervento chirurgico dalla stessa subito.
In particolare, i CC.TT.UU., hanno escluso profili, omissivi e/o commissivi, di responsabilità
professionale in capo agli ortopedici del i quali hanno attuato, nei Controparte_2
tempi e nei modi previsti, secondo l'ars medica, il protocollo diagnostico e terapeutico per casi del genere, al fine di ottenere la migliore stabilità dell'anca protesizzata.
Sulla scorta di tali considerazioni, i CC.TT.UU., con motivazione condivisibile e fatta propria da questo Giudice (cfr. Cass., Ordinanza n. 4352 del 14.2.2019 secondo cui “Non è
carente di motivazione la sentenza che recepisce "per relationem" le conclusioni ed i passi salienti di
una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute
nella relativa relazione.”), hanno osservato che “Le attuali sequele invalidanti della perizianda
rappresentano una normale evoluzione della protesizzazione” (pag. 15 dell'elaborato peritale depositato in data 9.2.2023).
Orbene, come anticipato, l'accertamento del nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dei sanitari e l'evento di danno è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è
possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle "leges artis".
Con l'ordinanza n. 103454/2021, pubblicata il 20.4.2021, infatti, la Corte di legittimità ha ribadito come laddove il paziente invochi la responsabilità della struttura sanitaria questo resti sollevato dall'onere di dar prova della colpa del sanitario ma debba, in ogni caso,
8 fornire prova del nesso di causalità fra la condotta posta in essere dal sanitario stesso e l'evento dannoso lamentato.
Posto, infatti, l'intervenuta lesione dell'interesse presupposto del paziente (costituito dal diritto alla salute) potrebbe non essere derivata dalla violazione da parte del sanitario delle regole dell'arte medica – e ciò ancorché tale violazione vi sia stata – il paziente danneggiato dovrà, non solo allegare il mancato rispetto di tali regole, ma anche fornire piena prova che dalla condotta violativa posta in essere dal sanitario sia derivata una diretta lesione della propria salute.
In estrema sintesi, la Corte di Cassazione ha confermato come la sussistenza del nesso causale fra la condotta del sanitario e il danno sia elemento costitutivo della fattispecie e debba, quindi, essere provata dal paziente che dovrà dimostrare il collegamento materiale causa/effetto fra l'una e l'altro.
Tutto ciò necessariamente e preliminarmente chiarito, nel caso di specie non risulta provato il nesso causale tra la condotta posta in essere dai sanitari della struttura convenuta e i danni lamentati dall'attrice.
In proposito questo giudicante ritiene di condividere le valutazioni espresse dal collegio peritale per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, laddove, in particolare, in risposta alle osservazioni formulate nell'interesse dell'attrice, è stato confermato che la dismetria attuale sofferta dalla , pur tenendo conto della vetustà degli impianti Pt_1
protesici, è ancora negli ambiti delle conseguenze derivate da interventi di artroprotesi.
In definitiva, il periodo di inabilità temporanea conseguita all'intervento chirurgico del 2007
è diretta e prevedibile conseguenza della tipologia di intervento eseguito e non può essere ricollegato causalmente ad un errore professionale degli operatori. Né è rilevabile un danno biologico permanente in conseguenza di tale intervento.
La domanda risarcitoria della non può, quindi, che essere rigettata. Pt_1
La controvertibilità in fatto e la complessità, sotto il profilo medico-legale, delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese giudiziali ex art. 92, co. 2, c.p.c. nella versione novellata dalla sentenza della C. Cost. n. 77/2018, dovendo tuttavia porsi a carico dell'attrice, in quanto soccombente, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, definitivamente pronunciando nel proc. n. 2072/2018 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'Erario, essendo stata parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. di Salerno del
19.6.2017.
Così deciso in Salerno il 5 febbraio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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