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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 22/07/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ND CO NA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2701/2024 promossa da:
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (c.f. ) con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. ANDREOLI ELENA
PARTE ATTRICE contro
(cf. (cf. Controparte_1 C.F._4 Parte_4
) (cf. C.F._5 Parte_5 C.F._6
(cf. ) (cf. Parte_6 C.F._7 Parte_7
) (cf. C.F._8 Parte_8 C.F._9 Parte_9
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. HAMDY SOAD
[...] C.F._10
RA EN (cf. ) C.F._11 [...]
(cf. ) Parte_10 C.F._12 Parte_11 con il patrocinio dell'avv. Parte_10
2 (cf. ) contumace. Controparte_2 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice, contrariis reiectis NEL MERITO: Accertare e Dichiarare che gli Attori per effetto di usucapio-ne sono diventati proprietari esclusivi delle seguenti porzioni immobiliari site in BI (MI) via Palestro n. 17 e precisamente così
pagina 1 di 5 identificate: porzione attigua alle unità immobiliari ad uso negozio (identificata al Foglio 30
– Mappale 1 – Sub. 702) e piccolo laboratorio/magazzeno siti al piano ter-ra (identificata al Foglio 30 – Mappale 1 – Sub. 96), di cui aveva richiesto ed ottenuto la Controparte_3 sanatoria (identificata al Foglio 30 – Mappale 1 – Sub. 446) nonché il box identificato al Foglio 30 su. 1 Mapp. 446 e/o come meglio indicate nella documentazione agli atti, da ritenersi parte integrante;
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi prove per interpello e testi sulle circo-stanze di cui in premessa, da intendersi qui integralmente riportate e tra-scritte, precedute dalla locuzione “Vero che…”, sfrondate da ogni suo ele-mento negativo e/o valutativo chiedendosi sin d'ora prova contraria su quelle ex adverso articolate e denegatamente ammesse. Con riserva di meglio produrre anche in via istruttoria nel corso del processo ed entro i limiti di preclusione dettati dal rito. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di causa. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA EN ED ALTRI che la S.V. Ill.ma voglia accertare e dichiarare che gli attori, per effetto di usucapione, sono diventati proprietari esclusivi dell'unità immobiliare ad uso negozio identificata al Fg. 30, mappale 1, sub. 702, di un piccolo laboratorio / magazzeno, siti entrambi al piano terra, identificato al Foglio 30, mappale 1, sub. 96, di cui il Sig. aveva richiesto Controparte_3
e ottenuto la sanatoria (identificata al Foglio 30, mappale 1, sub. 446) nonché di un box identificato al Foglio 30, mappale 1, sub. 446. Spese compensate. Fatto salvo ogni diritto di merito e di rito.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA D ALTRI Pt_5
Chiedono di voler dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda svolta da , Parte_1
e per l'accertamento dell'avvenuto acquisto per Parte_2 Parte_3 usucapione dei beni meglio descritti nelle conclusioni dianzi evidenziate.
A sostegno della loro domanda le parti attrici hanno allegato:
- di essere eredi di che in comunione con la di lui moglie, la parte attrice Controparte_3
, aveva acquistato i seguenti beni siti in BI (MI), con Parte_1 accesso da via Palestro n. 17:
- unità immobiliare ad uso negozio sita al piano terra composto da un vano, nella pagina 2 di 5 planimetria contrassegnata con il n. 12;
- b) unità immobiliare ad uso ripostiglio a piano interrato, composta da un vano, in planimetria contrassegnata con il n. 14;
- unità immobiliare ad uso laboratorio magazzino a piano terra, composta da tre vani, in planimetria contrassegnati con i numeri con i n. 13 – 15 – 15/A
- che in fata 16 novembre 1996 e avevano ottenuto la Controparte_3 Parte_1 concessione in sanatoria per la realizzazione del laboratorio su area distinta in N.C.E.U. al
Foglio 30 Mappale 446;
- che la porzione attigua alle unità immobiliari ad uso negozio (identificata al Foglio 30 -
Mappale 1 - Sub. 702) e piccolo laboratorio/magazzino siti al piano terra (identificata al
Foglio 30 - Mappale - 1 Sub. 96), di cui aveva richiesto ed ottenuto la Controparte_3 sanatoria (identificata al Foglio 30 - Mappale 1 – Sub. 446) nonché il box identificato al
Foglio 30 sub.1 Mapp. 446, seppur posseduti da tempo immemore ed utilizzati in via esclusiva dagli attori, risultavano essere ancora intestati al , con sede in Controparte_4
BI (MI);
- che e la di lui moglie hanno utilizzato in via esclusiva gli immobili Controparte_3 anzidetti, accollandosi anche le relative spese condominiali.
1.1. Ad eccezione del convenuto, si sono costituiti in giudizio tutti i CP_2 condomini senza svolgere alcuna contestazione relativamente ai fatti costitutivi della domanda svolta da parte attrice.
2. Venendo al merito della controversia è doveroso considerare che alla mancata contestazione dei fatti costitutivi sottesi alla domanda ivi svolta corrisponde la conseguenza processuale dell'avvenuta dimostrazione di detti fatti.
La conclusione non è smentita dalla contumacia del in quanto la CP_2 legittimazione passiva della domanda di accertamento dedotta in giudizio spetta soltanto ai singoli condomini.
È stata poi documentata da parte degli attori la loro qualità di eredi di
[...] avendo essi accettato tacitamente l'eredità da egli morendo trasmessa mediante CP_3 volturazione catastale dei suoi beni immobili (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte attrice).
pagina 3 di 5 Resta in contestazione tra le parti il riparto delle spese di lite atteso che all'udienza di precisazione delle conclusioni la parte attrice ha chiesto la condanna della parte convenuta ed altri al pagamento delle spese di lite non avendo quest'ultima Pt_5 partecipato alla mediazione obbligatoria, senza peraltro addurre alcun motivo.
Come è noto, il riparto delle spese di lite è governato, oltre che dalla soccombenza processuale, dal principio di causalità.
Nel caso di specie, appare evidente che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione abbia dato origine alla odierna vicenda processuale. Tuttavia, attesa la condotta assunta dalla parte convenuta ed altri, le spese di lite della fase di Pt_5 trattazione/istruttoria e di quella decisoria devono essere comunque compensate.
Le spese per la fase di studio e di introduzione vengono, invece, poste a carico della parte convenuta ed altri e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri Pt_5 minimi del D.M. n. 55 del 2014 attesa la non particolare complessità della controversia, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 26.000 e
52.000 euro.
La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione previsto a pena di improcedibilità, come è nel caso di specie, comporta anche la condanna della parte convenuta al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato previsto per il giudizio ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28 del
2010.
Le spese di lite con la parte IA IR ed altri vengono, viceversa, integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione da parte di , Parte_1
e pro quota paritaria dei beni immobili siti in Parte_2 Parte_3
BI (MI) via Palestro n. 17, costituita da una porzione (identificata al Foglio 30 –
Mappale 1 – Sub. 446) attigua alle unità immobiliari ad uso negozio (identificata al Foglio
30 – Mappale 1 – Sub. 702) e piccolo laboratorio/magazzino siti al piano terra (identificato pagina 4 di 5 al Foglio 30 – Mappale 1 – Sub. 96), nonché il box identificato al Foglio 30 sub. 1 Mapp.
446;
- dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i pubblici registri immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio competente con oneri a carico della parte richiedente ferma la verifica da parte della Cancelleria dell'avvenuta esecuzione della formalità;
- condanna , Controparte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e al pagamento, in solido tra loro, Controparte_5 Parte_8 Parte_9 delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in euro 545 per anticipazioni ed in euro 1.453 per compensi professionali;
- condanna, altresì, , Controparte_1 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e al pagamento, in solido
[...] Controparte_5 Parte_8 Parte_9 tra loro, di una somma in favore dell'entrata di bilancio dello Stato pari al doppio del contributo unificato previsto per il presente giudizio;
- compensa le spese di lite tra le restanti parti processuali.
Pavia, 22 luglio 2025
Il Giudice
ND CO NA
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ND CO NA ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2701/2024 promossa da:
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) (c.f. ) con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. ANDREOLI ELENA
PARTE ATTRICE contro
(cf. (cf. Controparte_1 C.F._4 Parte_4
) (cf. C.F._5 Parte_5 C.F._6
(cf. ) (cf. Parte_6 C.F._7 Parte_7
) (cf. C.F._8 Parte_8 C.F._9 Parte_9
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. HAMDY SOAD
[...] C.F._10
RA EN (cf. ) C.F._11 [...]
(cf. ) Parte_10 C.F._12 Parte_11 con il patrocinio dell'avv. Parte_10
2 (cf. ) contumace. Controparte_2 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Piaccia all'Ill.mo sig. Giudice, contrariis reiectis NEL MERITO: Accertare e Dichiarare che gli Attori per effetto di usucapio-ne sono diventati proprietari esclusivi delle seguenti porzioni immobiliari site in BI (MI) via Palestro n. 17 e precisamente così
pagina 1 di 5 identificate: porzione attigua alle unità immobiliari ad uso negozio (identificata al Foglio 30
– Mappale 1 – Sub. 702) e piccolo laboratorio/magazzeno siti al piano ter-ra (identificata al Foglio 30 – Mappale 1 – Sub. 96), di cui aveva richiesto ed ottenuto la Controparte_3 sanatoria (identificata al Foglio 30 – Mappale 1 – Sub. 446) nonché il box identificato al Foglio 30 su. 1 Mapp. 446 e/o come meglio indicate nella documentazione agli atti, da ritenersi parte integrante;
IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi prove per interpello e testi sulle circo-stanze di cui in premessa, da intendersi qui integralmente riportate e tra-scritte, precedute dalla locuzione “Vero che…”, sfrondate da ogni suo ele-mento negativo e/o valutativo chiedendosi sin d'ora prova contraria su quelle ex adverso articolate e denegatamente ammesse. Con riserva di meglio produrre anche in via istruttoria nel corso del processo ed entro i limiti di preclusione dettati dal rito. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di causa. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA EN ED ALTRI che la S.V. Ill.ma voglia accertare e dichiarare che gli attori, per effetto di usucapione, sono diventati proprietari esclusivi dell'unità immobiliare ad uso negozio identificata al Fg. 30, mappale 1, sub. 702, di un piccolo laboratorio / magazzeno, siti entrambi al piano terra, identificato al Foglio 30, mappale 1, sub. 96, di cui il Sig. aveva richiesto Controparte_3
e ottenuto la sanatoria (identificata al Foglio 30, mappale 1, sub. 446) nonché di un box identificato al Foglio 30, mappale 1, sub. 446. Spese compensate. Fatto salvo ogni diritto di merito e di rito.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA D ALTRI Pt_5
Chiedono di voler dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda svolta da , Parte_1
e per l'accertamento dell'avvenuto acquisto per Parte_2 Parte_3 usucapione dei beni meglio descritti nelle conclusioni dianzi evidenziate.
A sostegno della loro domanda le parti attrici hanno allegato:
- di essere eredi di che in comunione con la di lui moglie, la parte attrice Controparte_3
, aveva acquistato i seguenti beni siti in BI (MI), con Parte_1 accesso da via Palestro n. 17:
- unità immobiliare ad uso negozio sita al piano terra composto da un vano, nella pagina 2 di 5 planimetria contrassegnata con il n. 12;
- b) unità immobiliare ad uso ripostiglio a piano interrato, composta da un vano, in planimetria contrassegnata con il n. 14;
- unità immobiliare ad uso laboratorio magazzino a piano terra, composta da tre vani, in planimetria contrassegnati con i numeri con i n. 13 – 15 – 15/A
- che in fata 16 novembre 1996 e avevano ottenuto la Controparte_3 Parte_1 concessione in sanatoria per la realizzazione del laboratorio su area distinta in N.C.E.U. al
Foglio 30 Mappale 446;
- che la porzione attigua alle unità immobiliari ad uso negozio (identificata al Foglio 30 -
Mappale 1 - Sub. 702) e piccolo laboratorio/magazzino siti al piano terra (identificata al
Foglio 30 - Mappale - 1 Sub. 96), di cui aveva richiesto ed ottenuto la Controparte_3 sanatoria (identificata al Foglio 30 - Mappale 1 – Sub. 446) nonché il box identificato al
Foglio 30 sub.1 Mapp. 446, seppur posseduti da tempo immemore ed utilizzati in via esclusiva dagli attori, risultavano essere ancora intestati al , con sede in Controparte_4
BI (MI);
- che e la di lui moglie hanno utilizzato in via esclusiva gli immobili Controparte_3 anzidetti, accollandosi anche le relative spese condominiali.
1.1. Ad eccezione del convenuto, si sono costituiti in giudizio tutti i CP_2 condomini senza svolgere alcuna contestazione relativamente ai fatti costitutivi della domanda svolta da parte attrice.
2. Venendo al merito della controversia è doveroso considerare che alla mancata contestazione dei fatti costitutivi sottesi alla domanda ivi svolta corrisponde la conseguenza processuale dell'avvenuta dimostrazione di detti fatti.
La conclusione non è smentita dalla contumacia del in quanto la CP_2 legittimazione passiva della domanda di accertamento dedotta in giudizio spetta soltanto ai singoli condomini.
È stata poi documentata da parte degli attori la loro qualità di eredi di
[...] avendo essi accettato tacitamente l'eredità da egli morendo trasmessa mediante CP_3 volturazione catastale dei suoi beni immobili (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte attrice).
pagina 3 di 5 Resta in contestazione tra le parti il riparto delle spese di lite atteso che all'udienza di precisazione delle conclusioni la parte attrice ha chiesto la condanna della parte convenuta ed altri al pagamento delle spese di lite non avendo quest'ultima Pt_5 partecipato alla mediazione obbligatoria, senza peraltro addurre alcun motivo.
Come è noto, il riparto delle spese di lite è governato, oltre che dalla soccombenza processuale, dal principio di causalità.
Nel caso di specie, appare evidente che la mancata partecipazione al procedimento di mediazione abbia dato origine alla odierna vicenda processuale. Tuttavia, attesa la condotta assunta dalla parte convenuta ed altri, le spese di lite della fase di Pt_5 trattazione/istruttoria e di quella decisoria devono essere comunque compensate.
Le spese per la fase di studio e di introduzione vengono, invece, poste a carico della parte convenuta ed altri e vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri Pt_5 minimi del D.M. n. 55 del 2014 attesa la non particolare complessità della controversia, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 26.000 e
52.000 euro.
La mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione previsto a pena di improcedibilità, come è nel caso di specie, comporta anche la condanna della parte convenuta al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato previsto per il giudizio ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. n. 28 del
2010.
Le spese di lite con la parte IA IR ed altri vengono, viceversa, integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta e dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione da parte di , Parte_1
e pro quota paritaria dei beni immobili siti in Parte_2 Parte_3
BI (MI) via Palestro n. 17, costituita da una porzione (identificata al Foglio 30 –
Mappale 1 – Sub. 446) attigua alle unità immobiliari ad uso negozio (identificata al Foglio
30 – Mappale 1 – Sub. 702) e piccolo laboratorio/magazzino siti al piano terra (identificato pagina 4 di 5 al Foglio 30 – Mappale 1 – Sub. 96), nonché il box identificato al Foglio 30 sub. 1 Mapp.
446;
- dichiara la presente sentenza soggetta a trascrizione presso i pubblici registri immobiliari tenuti presso l'Agenzia del Territorio competente con oneri a carico della parte richiedente ferma la verifica da parte della Cancelleria dell'avvenuta esecuzione della formalità;
- condanna , Controparte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e al pagamento, in solido tra loro, Controparte_5 Parte_8 Parte_9 delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in euro 545 per anticipazioni ed in euro 1.453 per compensi professionali;
- condanna, altresì, , Controparte_1 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e al pagamento, in solido
[...] Controparte_5 Parte_8 Parte_9 tra loro, di una somma in favore dell'entrata di bilancio dello Stato pari al doppio del contributo unificato previsto per il presente giudizio;
- compensa le spese di lite tra le restanti parti processuali.
Pavia, 22 luglio 2025
Il Giudice
ND CO NA
pagina 5 di 5