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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2937/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, e (C.F.: ), domiciliati presso gli Parte_2 C.F._1 indirizzi p.e.c. dell'avv. Fabio Preziosi (C.F.: ; PEC: C.F._2
e dell'avv. Federica Sandulli (C.F.: Email_1
; PEC: che li C.F._3 Email_2 rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Ministro pro tempore, domiciliato in via Freguglia n. 1, Milano, presso l'Avvocatura
pagina 1 di 8 Distrettuale dello Stato di Milano ( ), che lo rappresenta e Email_3 difende ex lege.
APPELLATA
OGGETTO: Altri contratti bancari e controversie tra banche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e per Parte_1 Parte_2
“1) Accogliere il presente appello e, in riforma parziale della sentenza n. 1268/2024 del
Tribunale di Pavia R.G. n. 2180/2024, in persona del Giudice Dott. Renato Cameli, pubblicata il 12.09.2024, accertare e dichiarare l'illegittimità della statuizione relativa alla condanna degli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'amministrazione procedente e, per l'effetto, annullarla, con conseguente compensazione tra le parti delle spese di lite di primo grado;
2) Condannare Controparte al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Ampie salvezze.”
Per : Controparte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e comunque infondato per tutte le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese e competenze.”
IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno proposto appello contro la sentenza n. 1268/2024, Parte_1 Parte_2 pubblicata in data 12.09.2024, con la quale il Tribunale di Pavia ha rigettato l'opposizione promossa dagli appellanti avverso decreto sanzionatorio emesso dal Controparte_1
in data 29.04.2024 e notificato in data 08.05.2024, con conseguente
[...] conferma del decreto opposto e condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore dell'ente resistente, delle spese di lite.
pagina 2 di 8 Vicende processuali
1) e proponevano ricorso in opposizione ex art. 22, L. 689/81 Parte_1 Parte_2 per l'annullamento e/o la revoca del decreto dirigenziale (Pos. n. 828008/A/MI/SB - Registro
Ufficiale n. 0083018) emesso dal (di seguito, anche Controparte_1
Contr solo “ ) per il pagamento in solido della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.Lgs. 231/2007. Contr Il decreto opposto traeva giustificazione dall'omessa comunicazione al da parte dell'istituto di credito e di (direttore della filiale di di Voghera Centro) di Pt_2 Pt_1 un'operazione finanziaria effettuata in data 15.09.2021 dal sig. , titolare Parte_3 dell'omonima Ditta individuale, mediante negoziazione di un assegno (n. 7239664038-09) per
€ 1.999,99 privo dell'indicazione del beneficiario, in violazione dell'art. 49, comma 5, D. Lgs
231/2007.
Innanzi al Tribunale di Pavia i ricorrenti lamentavano: a) la nullità del decreto per essere stato notificato in data 08.05.2024, e, quindi, oltre il termine biennale previsto dall'art. 69, D.Lgs. n.
231/2007; b) l'infondatezza, nel merito, del medesimo, stante l'applicabilità, nel caso di specie, dell'esimente di cui all'art. 51, comma 2, D.Lgs. cit.; c) la violazione del contraddittorio per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento. Contr Il costituitosi, contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva la conferma del decreto sanzionatorio, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite liquidate ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
2) Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 1268/2024, pubblicata in data 12.09.2024, così decideva:
- respingeva la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, confermava il decreto sanzionatorio opposto;
- condannava in solido e al rimborso, in favore della Parte_1 Parte_2 resistente, delle spese di lite.
In motivazione, dopo essersi pronunciato sull'infondatezza delle contestazioni svolte nel merito dai resistenti, il Tribunale, con riferimento alle spese di lite, pur dichiarando di essere
“consapevole del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che reputa non applicabile al caso di specie l'art. 152 bis disp. att. c.p.c. invocato dal resistente”, CP_1
pagina 3 di 8 riteneva applicabile l'art. 65 D.Lgs. 231/2007, che prevede espressamente l'applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., in quanto compatibile, ai giudizi relativi ai decreti sanzionatori in materia di violazioni della normativa antiriciclaggio;
per l'effetto, in applicazione della richiamata disposizione del codice di procedura, il giudice di primo grado liquidava le spese di lite nella somma di € 1.028,00, corrispondente all'importo di € 1.276,00 decurtato del 20%: i compensi venivano in tal modo liquidati “ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €1100 e 5200 applicando il valore medio per le fasi di studio
e introduttiva, esclusa l'istruttoria, non svolta, e minimo per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate e limitata a una singola udienza, risultando quindi astrattamente pari a € 1276 e, pertanto, a seguito di decurtazione del 20%, a € 1020,80”.
3) Contro tale sentenza hanno proposto appello e chiedendo la Parte_1 Parte_4 parziale riforma della sentenza contestando, in particolare, il capo relativo alle spese di lite, Contr liquidate in favore del
Sul punto, gli appellanti, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 65, comma 5, D.Lgs. 321/2007 e dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., hanno chiesto la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, nonché il riconoscimento delle spese di lite per il grado di impugnazione.
4) Si è costituito, nel presente grado di impugnazione, il Controparte_1
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della sentenza di
[...] primo grado.
5) Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 26.02.2025, la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza dell'08.10.2025, nella qual sede è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
6) In via preliminare, si rileva che e il Sig. hanno proposto appello Parte_1 Pt_2 unicamente contro la parte della sentenza che ha condannato i ricorrenti, odierni appellanti, al Contr pagamento delle spese di lite in favore del liquidando le medesime ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.c.
pagina 4 di 8 Contr La questione relativa alla fondatezza nel merito del decreto sanzionatorio emesso dal deve ritenersi, pertanto, definita con decisione coperta da giudicato interno, e, come tale, esclusa, sotto ogni profilo, dall'odierno thema decidendum.
7) Tanto premesso, la Corte rileva come gli odierni impugnanti abbiano richiamato, a conforto dell'unico motivo di appello promosso avverso la sentenza di primo grado, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo ribadito con sentenza n.
26738/2022) in merito all'ambito applicativo da riconoscere all'art. 152 bis disp. att. c.p.c., norma che riconosce alla p.a. che sia assistita in giudizio da propri funzionari la liquidazione delle spese processuali in misura pari al compenso spettante agli avvocati, con una riduzione del 20% dell'importo complessivo previsto.
Gli appellanti hanno richiamato, invero, che, secondo l'orientamento ormai consolidato della
Suprema Corte, la norma in questione non è “espressione di un principio generale, come tale estensibile ad ogni tipo di controversia in cui la pubblica amministrazione possa difendersi in giudizio tramite propri funzionari”, ma, piuttosto, sarebbe “dettata espressamente per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
In tal senso, è stato rilevato che “l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di proprio funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (cfr., ex multis, Cass. civ. ord. n. 9900 del
15.04.2021): ciò in quanto l'ambito applicativo dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. rimane circoscritto ai soli casi di “controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti e limitatamente al giudizio di primo grado, come espressamente statuito dall'art. 417 bis c.p.c. richiamato dal menzionato art. 152 bis disp. att. c.p.c.”, nonché “alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità in cui vi sia stata la difesa dell' da parte di propri funzionari” (cfr. p. 6 atto di appello) per successiva estensione Pt_5 giurisprudenziale dell'ambito di applicazione della norma.
Sotto tale ultimo profilo la Suprema Corte ha, del resto, evidenziato che “l'art. 152 bis disp. att. c.p.c. è collocato all'interno del Capo V, intitolato alle ''Disposizioni relative alle
pagina 5 di 8 controversie di lavoro ed a quelle di previdenza ed assistenza'' ed è rubricato, genericamente,
''Liquidazione di spese processuali'' ”, di talché risulta evidente la “volontà di ricondurre ad un unico paradigma la regolamentazione del regime delle spese all'interno dell'area delle controversie affidate alla competenza del giudice del lavoro, dell'assistenza e della previdenza;
ciò anche in considerazione del fatto che la previsione di liquidare le spese dell'amministrazione vittoriosa nei giudizi di cui all'art. 417 bis c.p.c. nei termini ora previsti dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., pur inizialmente presente nello schema di D.lgs. del medesimo articolo approvato dal Governo in via provvisoria, fu espunta dal testo definitivo”
(cfr. Cass. sent. n. 9878 del 09.04.2019; conf. Cass. n. 19034/2019).
8) Ad avviso della Corte tale Unico) motivo di appello deve ritenersi infondato, dovendosi condividere la valutazione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile al caso di specie la norma di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c. in ragione dell'espresso richiamo fatto a tale norma dall'art. 65 D. Lgs. 231/2007 con riguardo ai giudizi di opposizione ai decreti sanzionatori in materia di violazioni della normativa antiriciclaggio
Va anzitutto richiamato che il D. Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) sulla cui base è stato emesso il decreto sanzionatorio per cui è causa è stato emanato in attuazione di direttive europee (2005/60/CE e 2006/70/CE) volte a prevenire l'uso del sistema finanziario e bancario per svolgere attività di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità derivanti da attività illecite o per sostenere attività terroristiche: a tal fine, la normativa impone a banche, intermediari finanziari, professionisti, enti e società obblighi di adeguata verifica, segnalazione e conservazione documentale.
La normativa, che prevede altresì sanzioni, di natura amministrativa o penale, a fronte della violazione degli obblighi ivi previsti, ha subito varie modifiche nel corso del tempo.
Invero – come rilevato dal giudice di primo grado e ribadito, nel presente grado di impugnazione, dalla difesa del appellato –, il recente D.Lgs. 90/2017 ha introdotto, CP_1 nell'ambito del procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 65 del Decreto Antiriciclaggio, il comma 5, che recita testualmente, nel secondo periodo: “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente”.
pagina 6 di 8 La previsione normativa introdotta con il recente D.Lgs. 90/2017 estende quindi espressamente l'ambito applicativo dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. ai giudizi relativi ai decreti sanzionatori emanati a fronte della violazione della normativa antiriciclaggio, di talché è pienamente condivisibile il rilievo del giudice di primo grado, secondo cui “deve essere fatta applicazione del principio della lex specialis […] che estende l'applicazione dell'art. 152 bis
c.p.c. alle cause in questione” (cfr. p. 10 sentenza di primo grado).
In tal senso, non possono trovare “applicazione i principi generali come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alle controversie in cui è parte un'amministrazione”
(ibidem), dovendosi viceversa applicare, al caso di specie, proprio in forza del richiamo di cui all'art. 65, comma 5 D.Lgs. 231/2007, il disposto di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
Una simile estensione del perimetro applicativo della disposizione per effetto della novella apportata con D.Lgs. 90/2017 non si pone, tra l'altro, in contrasto con il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in alcun modo esclude che la lex specialis possa derogare ai principi generali consolidatisi in materia: sul punto può richiamarsi una delle già citate pronunce, in cui la Suprema Corte ha evidenziato, proprio in tema di opposizione a sanzioni amministrative, che “in assenza di una specifica disciplina, all'amministrazione vittoriosa difesa da propri funzionari non spettano i diritti ed onorari (oggi, compensi professionali) di avvocato – difettando tale qualifica in capo ai funzionari – ma solo il rimborso delle spese vive, da indicarsi in apposita nota” (cfr. Cass. n. 9878 del 2019).
Né potrebbe diversamente opinarsi alla luce dell'inciso, presente nella disposizione di cui al comma 5 dell'art. 65, “in quanto compatibili”: invero, un'applicazione dell'art. 65 limitata ai soli casi di compatibilità tra la norma procedurale – riguardante, come già evidenziato, le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – e le disposizioni di cui al D.Lgs.
231/2007 – afferenti fattispecie di pericolo astratto volte a reprimere fenomeni di riciclaggio – si tradurrebbe in un'inammissibile interpretatio abrogans della norma, privandola di qualsiasi portata innovativa all'interno dell'ordinamento, in aperto contrasto con la voluntas legis.
9) Conseguentemente, l'appello proposto da e dal Sig. deve Parte_1 Parte_2 essere rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
10) Le spese, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico degli appellanti e a favore dell'appellato Parte_1 Parte_2 [...]
. Controparte_4
pagina 7 di 8 La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento, come previsti dal D.M. 147/2022, in complessivi € 1.923,00 (di cui € 536,00 per la fase di studio;
€ 536,00 per la fase introduttiva;
€ 851,00 per la fase decisionale) avuto riguardo al valore della domanda, all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e da e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 conferma la sentenza n. 1268/2024 del Tribunale di Pavia;
b) condanna gli appellanti e alla rifusione in favore Parte_1 Parte_2 dell'appellato delle spese del Controparte_1 presente grado giudizio che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito;
c) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Milano, il 08.10.2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Giuseppe Ondei
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Ondei Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2937/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, e (C.F.: ), domiciliati presso gli Parte_2 C.F._1 indirizzi p.e.c. dell'avv. Fabio Preziosi (C.F.: ; PEC: C.F._2
e dell'avv. Federica Sandulli (C.F.: Email_1
; PEC: che li C.F._3 Email_2 rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Ministro pro tempore, domiciliato in via Freguglia n. 1, Milano, presso l'Avvocatura
pagina 1 di 8 Distrettuale dello Stato di Milano ( ), che lo rappresenta e Email_3 difende ex lege.
APPELLATA
OGGETTO: Altri contratti bancari e controversie tra banche
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e per Parte_1 Parte_2
“1) Accogliere il presente appello e, in riforma parziale della sentenza n. 1268/2024 del
Tribunale di Pavia R.G. n. 2180/2024, in persona del Giudice Dott. Renato Cameli, pubblicata il 12.09.2024, accertare e dichiarare l'illegittimità della statuizione relativa alla condanna degli opponenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'amministrazione procedente e, per l'effetto, annullarla, con conseguente compensazione tra le parti delle spese di lite di primo grado;
2) Condannare Controparte al pagamento di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Ampie salvezze.”
Per : Controparte_2
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello respingere l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e comunque infondato per tutte le ragioni esposte in narrativa, con vittoria di spese e competenze.”
IN FATTO E IN DIRITTO
e hanno proposto appello contro la sentenza n. 1268/2024, Parte_1 Parte_2 pubblicata in data 12.09.2024, con la quale il Tribunale di Pavia ha rigettato l'opposizione promossa dagli appellanti avverso decreto sanzionatorio emesso dal Controparte_1
in data 29.04.2024 e notificato in data 08.05.2024, con conseguente
[...] conferma del decreto opposto e condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore dell'ente resistente, delle spese di lite.
pagina 2 di 8 Vicende processuali
1) e proponevano ricorso in opposizione ex art. 22, L. 689/81 Parte_1 Parte_2 per l'annullamento e/o la revoca del decreto dirigenziale (Pos. n. 828008/A/MI/SB - Registro
Ufficiale n. 0083018) emesso dal (di seguito, anche Controparte_1
Contr solo “ ) per il pagamento in solido della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.Lgs. 231/2007. Contr Il decreto opposto traeva giustificazione dall'omessa comunicazione al da parte dell'istituto di credito e di (direttore della filiale di di Voghera Centro) di Pt_2 Pt_1 un'operazione finanziaria effettuata in data 15.09.2021 dal sig. , titolare Parte_3 dell'omonima Ditta individuale, mediante negoziazione di un assegno (n. 7239664038-09) per
€ 1.999,99 privo dell'indicazione del beneficiario, in violazione dell'art. 49, comma 5, D. Lgs
231/2007.
Innanzi al Tribunale di Pavia i ricorrenti lamentavano: a) la nullità del decreto per essere stato notificato in data 08.05.2024, e, quindi, oltre il termine biennale previsto dall'art. 69, D.Lgs. n.
231/2007; b) l'infondatezza, nel merito, del medesimo, stante l'applicabilità, nel caso di specie, dell'esimente di cui all'art. 51, comma 2, D.Lgs. cit.; c) la violazione del contraddittorio per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento. Contr Il costituitosi, contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva la conferma del decreto sanzionatorio, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite liquidate ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c..
2) Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 1268/2024, pubblicata in data 12.09.2024, così decideva:
- respingeva la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, confermava il decreto sanzionatorio opposto;
- condannava in solido e al rimborso, in favore della Parte_1 Parte_2 resistente, delle spese di lite.
In motivazione, dopo essersi pronunciato sull'infondatezza delle contestazioni svolte nel merito dai resistenti, il Tribunale, con riferimento alle spese di lite, pur dichiarando di essere
“consapevole del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che reputa non applicabile al caso di specie l'art. 152 bis disp. att. c.p.c. invocato dal resistente”, CP_1
pagina 3 di 8 riteneva applicabile l'art. 65 D.Lgs. 231/2007, che prevede espressamente l'applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., in quanto compatibile, ai giudizi relativi ai decreti sanzionatori in materia di violazioni della normativa antiriciclaggio;
per l'effetto, in applicazione della richiamata disposizione del codice di procedura, il giudice di primo grado liquidava le spese di lite nella somma di € 1.028,00, corrispondente all'importo di € 1.276,00 decurtato del 20%: i compensi venivano in tal modo liquidati “ex DM 55/2014 (come modificato da DM 147/2022) per cause di valore compreso tra €1100 e 5200 applicando il valore medio per le fasi di studio
e introduttiva, esclusa l'istruttoria, non svolta, e minimo per la decisionale, prevalentemente ripetitiva di questioni già affrontate e limitata a una singola udienza, risultando quindi astrattamente pari a € 1276 e, pertanto, a seguito di decurtazione del 20%, a € 1020,80”.
3) Contro tale sentenza hanno proposto appello e chiedendo la Parte_1 Parte_4 parziale riforma della sentenza contestando, in particolare, il capo relativo alle spese di lite, Contr liquidate in favore del
Sul punto, gli appellanti, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 65, comma 5, D.Lgs. 321/2007 e dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., hanno chiesto la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, nonché il riconoscimento delle spese di lite per il grado di impugnazione.
4) Si è costituito, nel presente grado di impugnazione, il Controparte_1
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della sentenza di
[...] primo grado.
5) Alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi in data 26.02.2025, la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza dell'08.10.2025, nella qual sede è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
6) In via preliminare, si rileva che e il Sig. hanno proposto appello Parte_1 Pt_2 unicamente contro la parte della sentenza che ha condannato i ricorrenti, odierni appellanti, al Contr pagamento delle spese di lite in favore del liquidando le medesime ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.c.
pagina 4 di 8 Contr La questione relativa alla fondatezza nel merito del decreto sanzionatorio emesso dal deve ritenersi, pertanto, definita con decisione coperta da giudicato interno, e, come tale, esclusa, sotto ogni profilo, dall'odierno thema decidendum.
7) Tanto premesso, la Corte rileva come gli odierni impugnanti abbiano richiamato, a conforto dell'unico motivo di appello promosso avverso la sentenza di primo grado, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo ribadito con sentenza n.
26738/2022) in merito all'ambito applicativo da riconoscere all'art. 152 bis disp. att. c.p.c., norma che riconosce alla p.a. che sia assistita in giudizio da propri funzionari la liquidazione delle spese processuali in misura pari al compenso spettante agli avvocati, con una riduzione del 20% dell'importo complessivo previsto.
Gli appellanti hanno richiamato, invero, che, secondo l'orientamento ormai consolidato della
Suprema Corte, la norma in questione non è “espressione di un principio generale, come tale estensibile ad ogni tipo di controversia in cui la pubblica amministrazione possa difendersi in giudizio tramite propri funzionari”, ma, piuttosto, sarebbe “dettata espressamente per le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
In tal senso, è stato rilevato che “l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di proprio funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota” (cfr., ex multis, Cass. civ. ord. n. 9900 del
15.04.2021): ciò in quanto l'ambito applicativo dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. rimane circoscritto ai soli casi di “controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti e limitatamente al giudizio di primo grado, come espressamente statuito dall'art. 417 bis c.p.c. richiamato dal menzionato art. 152 bis disp. att. c.p.c.”, nonché “alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità in cui vi sia stata la difesa dell' da parte di propri funzionari” (cfr. p. 6 atto di appello) per successiva estensione Pt_5 giurisprudenziale dell'ambito di applicazione della norma.
Sotto tale ultimo profilo la Suprema Corte ha, del resto, evidenziato che “l'art. 152 bis disp. att. c.p.c. è collocato all'interno del Capo V, intitolato alle ''Disposizioni relative alle
pagina 5 di 8 controversie di lavoro ed a quelle di previdenza ed assistenza'' ed è rubricato, genericamente,
''Liquidazione di spese processuali'' ”, di talché risulta evidente la “volontà di ricondurre ad un unico paradigma la regolamentazione del regime delle spese all'interno dell'area delle controversie affidate alla competenza del giudice del lavoro, dell'assistenza e della previdenza;
ciò anche in considerazione del fatto che la previsione di liquidare le spese dell'amministrazione vittoriosa nei giudizi di cui all'art. 417 bis c.p.c. nei termini ora previsti dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., pur inizialmente presente nello schema di D.lgs. del medesimo articolo approvato dal Governo in via provvisoria, fu espunta dal testo definitivo”
(cfr. Cass. sent. n. 9878 del 09.04.2019; conf. Cass. n. 19034/2019).
8) Ad avviso della Corte tale Unico) motivo di appello deve ritenersi infondato, dovendosi condividere la valutazione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile al caso di specie la norma di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c. in ragione dell'espresso richiamo fatto a tale norma dall'art. 65 D. Lgs. 231/2007 con riguardo ai giudizi di opposizione ai decreti sanzionatori in materia di violazioni della normativa antiriciclaggio
Va anzitutto richiamato che il D. Lgs. 231/2007 (c.d. Decreto Antiriciclaggio) sulla cui base è stato emesso il decreto sanzionatorio per cui è causa è stato emanato in attuazione di direttive europee (2005/60/CE e 2006/70/CE) volte a prevenire l'uso del sistema finanziario e bancario per svolgere attività di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità derivanti da attività illecite o per sostenere attività terroristiche: a tal fine, la normativa impone a banche, intermediari finanziari, professionisti, enti e società obblighi di adeguata verifica, segnalazione e conservazione documentale.
La normativa, che prevede altresì sanzioni, di natura amministrativa o penale, a fronte della violazione degli obblighi ivi previsti, ha subito varie modifiche nel corso del tempo.
Invero – come rilevato dal giudice di primo grado e ribadito, nel presente grado di impugnazione, dalla difesa del appellato –, il recente D.Lgs. 90/2017 ha introdotto, CP_1 nell'ambito del procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 65 del Decreto Antiriciclaggio, il comma 5, che recita testualmente, nel secondo periodo: “Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore dell'amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all'incentivazione del personale dipendente”.
pagina 6 di 8 La previsione normativa introdotta con il recente D.Lgs. 90/2017 estende quindi espressamente l'ambito applicativo dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. ai giudizi relativi ai decreti sanzionatori emanati a fronte della violazione della normativa antiriciclaggio, di talché è pienamente condivisibile il rilievo del giudice di primo grado, secondo cui “deve essere fatta applicazione del principio della lex specialis […] che estende l'applicazione dell'art. 152 bis
c.p.c. alle cause in questione” (cfr. p. 10 sentenza di primo grado).
In tal senso, non possono trovare “applicazione i principi generali come elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alle controversie in cui è parte un'amministrazione”
(ibidem), dovendosi viceversa applicare, al caso di specie, proprio in forza del richiamo di cui all'art. 65, comma 5 D.Lgs. 231/2007, il disposto di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
Una simile estensione del perimetro applicativo della disposizione per effetto della novella apportata con D.Lgs. 90/2017 non si pone, tra l'altro, in contrasto con il richiamato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che in alcun modo esclude che la lex specialis possa derogare ai principi generali consolidatisi in materia: sul punto può richiamarsi una delle già citate pronunce, in cui la Suprema Corte ha evidenziato, proprio in tema di opposizione a sanzioni amministrative, che “in assenza di una specifica disciplina, all'amministrazione vittoriosa difesa da propri funzionari non spettano i diritti ed onorari (oggi, compensi professionali) di avvocato – difettando tale qualifica in capo ai funzionari – ma solo il rimborso delle spese vive, da indicarsi in apposita nota” (cfr. Cass. n. 9878 del 2019).
Né potrebbe diversamente opinarsi alla luce dell'inciso, presente nella disposizione di cui al comma 5 dell'art. 65, “in quanto compatibili”: invero, un'applicazione dell'art. 65 limitata ai soli casi di compatibilità tra la norma procedurale – riguardante, come già evidenziato, le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – e le disposizioni di cui al D.Lgs.
231/2007 – afferenti fattispecie di pericolo astratto volte a reprimere fenomeni di riciclaggio – si tradurrebbe in un'inammissibile interpretatio abrogans della norma, privandola di qualsiasi portata innovativa all'interno dell'ordinamento, in aperto contrasto con la voluntas legis.
9) Conseguentemente, l'appello proposto da e dal Sig. deve Parte_1 Parte_2 essere rigettato, con conferma della impugnata sentenza.
10) Le spese, regolamentate secondo soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono poste a carico degli appellanti e a favore dell'appellato Parte_1 Parte_2 [...]
. Controparte_4
pagina 7 di 8 La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento, come previsti dal D.M. 147/2022, in complessivi € 1.923,00 (di cui € 536,00 per la fase di studio;
€ 536,00 per la fase introduttiva;
€ 851,00 per la fase decisionale) avuto riguardo al valore della domanda, all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e da e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 conferma la sentenza n. 1268/2024 del Tribunale di Pavia;
b) condanna gli appellanti e alla rifusione in favore Parte_1 Parte_2 dell'appellato delle spese del Controparte_1 presente grado giudizio che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito;
c) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Milano, il 08.10.2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Giuseppe Ondei
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