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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7589 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 27/05/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.4229 /2024 Tra
avv.BERRE' ELENA , ) Parte_1
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.OLINI
[...]
VE , )
Nonché
(Avv. AVARELLO LUIGI, MARIA ANTONIO) CP_2
Nonché
(Avv. CASSIGOLI ALESSANDRO ) Controparte_3
nonchè
in persona del legale rapp.te p.t. (Avv. GRANATA MARIA CP_4
FRANCESCA) nonchè
[...]
Controparte_5
[...] FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe, dipendente del Controparte_1
con qualifica di collaboratore amministrativo di VI
[...] livello, ha convenuto in giudizio l'ente datore di lavoro esponendo : di aver partecipato a una procedura selettiva interna per l'attribuzione di 40 progressioni di livello classificandosi inizialmente al primo posto con un punteggio di 96,200; che a seguito di un'istanza di revisione presentata da un'altra candidata, la graduatoria è stata rettificata gli è stato attribuito un punteggio di 94,600 collocandosi al sesto posto;
che a seguito di richiesta di chiarimenti il gli ha comunicato che i titoli 189016 e 189130 sono CP_1 stati valutati con punteggio 0,000 perché antecedenti al 01/01/2007; di aver presentato un'ulteriore istanza di revisione, contestando la nuova valutazione dei titoli e il punteggio attribuito al titolo 206703 con esito infruttuoso. Dedotto che la valutazione dei titoli è avvenuta in violazione dell'articolo 5 del bando e delle tabelle di valutazione e di altri riferimenti normativi e di aver subito un trattamento diverso e deteriore rispetto ad altri candidati le cui istenze di revisione sono state prese in considerazione;
dedotta altresì l'erronea valutazione dei titoli nonché l'insufficiente motivazione fornita dalla commissione di ha chiesto, in via principale, l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo dei punteggi attribuiti ai candidati della graduatoria finale, con conseguente rivalutazione dei propri titoli, l'attribuzione del punteggio complessivo corretto (pari a punti 99,100 o nella diversa misura accertata in giudizio, la rettifica della graduatoria, l'attribuzione della progressione dal VI al V livello del profilo professionale di Collaboratore di amministrazione con decorrenza dal 1° gennaio 2022, e la condanna dell'amministrazione all'inquadramento nel nuovo livello e al pagamento delle differenze retributive e contributive dovute.In subordine, ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del punteggio limitatamente a un titolo specifico (codice 206703), con attribuzione del punteggio complessivo corretto (pari a punti 95,300 o nella diversa misura accertata), conseguente rettifica della graduatoria, progressione di livello con decorrenza dal 1° gennaio 2022, e condanna dell'amministrazione all'inquadramento e al pagamento delle differenze economiche e contributive maturate.
Il si è costituito in giudizio, contestando il ricorso e ribadendo la legittimità della CP_1 procedura di revisione e delle valutazioni effettuate dalla commissione. Ha precisato che le rettifiche dei punteggi sono state effettuate per correggere errori materiali e in conformità con le disposizioni del bando ed ha affermato che la commissione è sovrana nelle sue valutazioni e i suoi giudizi sono insindacabili nel merito, salvo casi di manifesta illogicità.
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso ed CP_2 affermando che l'operato della è stato corretto e conforme ai criteri del CP_6 bando e non è sindacabile nel merito. Ha precisato inoltre che la ha piena CP_6 discrezionalità nella valutazione dei titoli e che le sue decisioni non sono sindacabili se non in casi di manifesta illogicità
Si è costituto anche sostenendo la correttezza della valutazione Controparte_3 poiché l'incarico "codice 2060703 Determina 495 per referente inadempimenti Parte_1
"rientra nella categoria residuale "altri incarichi non ricompresi nel bando" e non comporta responsabilità aggiuntive tali da giustificare un punteggio maggiore. Inoltre ha contestato il lamentato difetto di istruttoria poiché la posizione di era già stata Parte_1 riesaminata su sua istanza e una nuova revisione sarebbe contraria al principio di economicità.
e sono rimaste Controparte_5 Controparte_7 Controparte_5 contumaci.
A seguito di integrazione del contraddittorio si è costituito l' eccependo la CP_4 prescrizione dei contributi relativi a periodi antecedenti al quinquennio dalla prima richiesta di regolarizzazione contributiva e, nell'ipotesi di riconoscimento della fondatezza della domanda, dichiarandosi disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice, ottemperando agli obblighi di sua spettanza.
Istruita documentalmente la causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell' udienza .
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, occorre richiamare il principio – consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui :
: “ In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale”. “ ( ord n . 22029/22 ; N. 26966 del 2019 N. 18972 del 2015 , N. 26615 del 2019 N. 495 del 2016 N. 1884 del 2022 ).
Non possono pertanto trovare accoglimento le richieste di attribuzione, da parte del giudice, di un diverso punteggio né di dichiarare il diritto alla progressione di livello e alle differenze retributive. L'esame va limitato esclusivamente all'accertamento di un'eventuale condotta inadempiente da parte dell'amministrazione nella valutazione dei titoli e al diritto al ricalcolo del punteggio.
Nel caso di specie, tuttavia, non emergono elementi dai quali si possa desumere l'erroneità della valutazione amministrativa in relazione ai titoli oggetto di censura.
Sul punto si osserva che i titoli 189016 e 189130 sono stati esclusi ( cioè valutati con punteggio 0,000) perché – come risulta dalla domanda di partecipazione- antecedenti al 01.01.2007 ( epoca dell' ultima progressione professionale del ricorrente), conformemente alle previsioni del bando, che all'articolo 5 prevede che : “titoli appartenenti alle categorie 2 “FORMAZIONE” e 3 “TITOLI” degli allegati nn. 1, 2 e 3 saranno presi in considerazione solamente se attinenti alla attività svolta e solamente se riferiti al periodo che va…dalla data dell'ultima progressione di livello nel profilo professionale per i dipendenti appartenenti ai livelli diversi da quelli di base, posseduto alla data del 31.12.2021”. Del resto il ricorrente non ha minimamente spiegato in ricorso perché detti titoli avrebbero dovuto essere valutati.
Per quanto riguarda il titolo numero 206703 ” Determina n 495-USC2 del 23.12.20 Referente per l'accesso al Sistema Inadempimenti predisposto e gestito da QU (ex Equitalia S.p.A)" sostiene il ricorrente di averlo correttamente inserito nella sottocategoria 3.1.1 ritenendo che lo stesso avrebbe dovuto essere classificato tra quelli caratterizzati da responsabilità “ di attività processo/i progetto di contenuto strategico e comportante specifica responsabilità aggiuntiva” o, in subordine, nella sottocategoria 3.1.6 ("Incarichi di supporto/consulenza di tipo giuridico/amministrativo/contabile o di tipo tecnico su specifiche procedure/attività connotate da complessità/criticità"). Lamenta che, invece, la lo ha inserito CP_6 nella sottocategoria 3.2.10 tra gli “Incarichi di servizio e altri titoli”.
Ritiene il giudicante che la valutazione della Commissione sia corretta.
La sottocategoria 3.1.1 (Responsabilità di Uffici/Servizi/Settori/Aree organizzative/Aziende agricole/Laboratori, Economo, Consegnatario, coordinamento di personale, coordinamento progetto, responsabile di attività processo/progetto di contenuto strategico e comportante specifica responsabilità aggiuntiva, poteri di firma mandati e reversali, incarico di rappresentanza esterna dell'ente presso enti/istituzioni) è riservata ad incarichi che comportino responsabilità organizzative strutturate ovvero attività che implichino esercizio di funzioni di coordinamento, attribuzione di poteri di firma, o ancora incarichi di rappresentanza esterna dell'Ente, ovvero la direzione di progetti di contenuto strategico. Si tratta, in sintesi, di posizioni apicali o semi-apicali all'interno dell'organizzazione, che comportano una significativa autonomia decisionale o potere di indirizzo o coordinamento. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcuna documentazione che descriva, sul piano formale e contenutistico, le specifiche caratteristiche dell'incarico in termini di responsabilità, autonomia, poteri attribuiti o impatto organizzativo. L'unico elemento documentale prodotto consiste nel manuale per operatori di verifica dell' GE , che descrive le operazioni eseguibili CP_8 dal referente sul portale per la verifica delle inadempienze ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 : inserimento, modifica, consultazione e stampa di dati su un portale;
interrogazione del sistema per verificare la presenza di inadempienze fiscali;
gestione e invio di flussi massivi;
consultazione di risposte e messaggi di errore;
eventuale contatto con assistenza tecnica. Tale documento delinea una serie di attività riconducibili a un uso avanzato, ma standardizzato di una piattaforma informatica, senza contenuti decisionali, né poteri autonomi di rappresentanza, coordinamento, gestione del personale o responsabilità su processi strategici. Si tratta di un'attività di natura esclusivamente operativa senza alcun profilo valutativo, strategico o organizzativo. Tali operazioni si risolvono in compiti di tipo strumentale e gestionale, seppur qualificati sotto il profilo della fiducia e della riservatezza. Il fatto che il ricorrente fosse l'unico soggetto autorizzato all'accesso al sistema non vale, di per sé, a configurare l'incarico come rientrante nella categoria 3.1.1. La esclusività dell'abilitazione tecnica non comporta automaticamente responsabilità organizzative o poteri funzionali tipici di tale sottocategoria, in mancanza di un effettivo ruolo di guida, coordinamento o responsabilità gestionale formalmente dimostrato. Neppure appare condivisibile la tesi secondo cui l'attività sarebbe riconducibile alla sottocategoria 3.1.6 ("Incarichi di supporto/consulenza di tipo giuridico/amministrativo/contabile o di tipo tecnico su specifiche procedure/attività connotate da complessità/criticità"). Tale categoria presuppone, un livello di competenza specialistica e capacità valutativa tali da garantire un apporto qualificato e consapevole, non limitato alla mera esecuzione operativa. Tuttavia nessuno di questi requisiti emerge, né dal provvedimento di conferimento dell'incarico né dal contenuto sostanziale delle attività risultanti dal manuale prodotto che, al contrario, descrive operazioni meramente esecutive e predefinite da procedure standardizzate. Non risulta, in altri termini, un'attività caratterizzata da complessità, criticità o contenuto consulenziale come richiesto dalla sottocategoria invocata.
Correttamente, pertanto, la ha ricondotto l'attività alla sottocategoria CP_6
3.2.10, che costituisce la sede propria per gli incarichi formalizzati, ma non riconducibili alle altre categorie specifiche. Tale soluzione consente di valorizzare l'attività svolta, senza attribuire ad essa un rilievo che non trova giustificazione né nella documentazione prodotta, né nella natura delle mansioni svolte.
Deve infine escludersi la sussistenza di una disparità di trattamento nella condotta della la quale, a fronte dell'istanza presentata da un'altra candidata, ha ritenuto CP_6 di procedere a una nuova riunione, mentre ha omesso di fare altrettanto in relazione alla richiesta del ricorrente. Invero, le due situazioni non risultano comparabili. L'istanza della collega evidenziava errori e incongruenze nella valutazione dei titoli attribuiti al e ad altri candidati con potenziale incidenza sull'intera graduatoria. Al Parte_1 contrario, la richiesta di revisione del ricorrente si limitava a riproporre una diversa lettura dei propri titoli già oggetto di esame, senza apportare nuovi elementi né dedurre vizi idonei a giustificare una rivalutazione collegiale. In tale contesto, appare legittima la scelta della Commissione di non riunirsi nuovamente, non configurandosi alcuna violazione del principio di parità di trattamento che presuppone situazioni di fatto omogenee trattate in modo ingiustificatamente diverso, condizione che nella specie non ricorre.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Tuttavia la peculiarità della vicenda, che ha coinvolto questioni valutative di non immediata soluzione e l'applicazione di criteri non del tutto univoci nell'attribuzione dei punteggi, incidendo sull'esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, giustificano, in applicazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite .
Pqm
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Il Giudice