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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 13/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. dott. Federica Abiuso Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1780/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
C.F. , nata ad [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MAZZUCCO MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ZARBO FRANCESCO, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
CONCLUSIONI
Per le parti: “a parziale modifica della sentenza n. 125/2021 del Tribunale di Rovigo, con riferimento alla misura del mantenimento dovuta da a ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 337 septies c.c., la sig.ra si obbliga a corrispondere a ai sensi Pt_1 CP_1 dell'art. 337 septies c.c., la sig.ra si obbliga a corrispondere a partire dal mese di novembre Pt_1
2024 al sig. entro il giorno 27 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento CP_1
del figlio , maggiorenne e convivente con il padre, la somma di 200,00 euro sino a quando il Per_1
1 giovane reperirà un'attività di lavoro a tempo pieno con retribuzione non inferiore a Parte_2
1.200,00 euro mensili , e comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età; le parti concordano che la materiale corresponsione dell'importo sopra indicato abbia luogo da parte della sig.ra direttamente al figlio . Spese di lite compensate”. Parte_1 Per_1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in Cancelleria in data 11.11.2024 ha introdotto il Parte_1
presente procedimento di modifica delle condizioni di divorzio nei confronti di CP_1
In particolare, la ricorrente ha dedotto che il figlio , maggiorenne e convivente con il padre, Per_1 ha reperito un'attività lavorativa: dapprima è stato assunto ad agosto 2023 con contratto a tempo determinato e, successivamente, a tempo indeterminato, con orario a tempo parziale e con retribuzione di circa 900,00 euro mensili.
Dunque, la ha chiesto revocarsi l'assegno di mantenimento del figlio, che la stessa è tenuta a Pt_1
corrispondere in forza della sentenza di divorzio, ovvero, in subordine, disporsi la riduzione dello stesso, con decorrenza dalla data di assunzione del figlio o della domanda.
Nel costituirsi, il non ha contestato la circostanza relativa al fatto che il figlio abbia reperito CP_1
una stabile occupazione;
tuttavia, ha evidenziato che, tenuto conto della misura della retribuzione dallo stesso percepita, non possa ritenersi raggiunta l'indipendenza economica da parte del figlio
. Per_1
2. All'udienza del 7.2.2025, le parti hanno raggiunto un accordo, come riportato in epigrafe.
Dunque, il Collegio ha invitato i difensori alla discussione ex art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c., i quali hanno precisato le conclusioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, con rinuncia all'assegnazione dei termini.
La causa è stata, quindi, rimessa in decisione
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative, ragione per cui il Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione.
In considerazione dell'intervenuto accordo, le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, a parziale modifica della sentenza n. 125/2021 del Tribunale di Rovigo, fermo restando quanto non espressamente modificato, così provvede:
2 DISPONE in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 7.2.2025
Il Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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