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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 10/12/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4619/2024 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'avv. Viviana D'Amico Parte_1 ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Ivanoe Ciocca CP_1
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti utili per ottenere l'indennità di accompagnamento ex art.1, l. 18/80 e le condizioni di disabilità previste dall'art. 3 co. 3 l. CP_ 104/92, a fronte della mancata convocazione a visita da parte dell' che in sede di atp i suddetti requisiti non venivano riconosciuti, di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u., depositando la dichiarazione di dissenso in data 16.7.2023. La parte ricorrente, con ricorso in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. del 24.7.2024, ha chiesto che gli siano riconosciuti i requisiti suddetti a decorrere dalla data del
21.12.2022. Si è costituito l resistente, eccependo l'insussistenza del requisito sanitario nonché la CP_2 decadenza dal diritto ex art. 42 c. 3 l. 363/03, ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e decisa all'udienza odierna.
Va preliminarmente rilevata la infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza semestrale ai sensi dell'art. 42 comma 3 D.L. n. 269/2003, dai documenti prodotti da parte ricorrente, infatti, risulta che quest'ultima non è mai stata sottoposta a visita e che la ricorrente ha depositato il ricorso ai sensi dell'art. 445 bis in data 24.7.2024
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per quanto attiene al requisito sanitario occorre in primo luogo rammentare quanto all'indennità di accompagnamento che l'art. 1 Legge n. 18/1980, dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980 richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015).
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, escludono la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della documentazione allegata all'accertamento tecnico preventivo e della pluralità di patologie che affliggono la perizianda (“esiti di pregressa remota (2008) emorragia cerebellare e di intervento per cavernoma pontino destro consistenti in andatura atassica possibile con doppio appoggio • cardiopatia ipertensiva in classe nyha i ( assenza di stasi polmonare, assenza di edemi declivi, buon compenso emodinamico) • vascolopatia carotidea bilaterale non emodinamicamente significativa • diabete mellito di tipo 2 in terapia farmacologica orale • esiti di intervento di cataratta bilaterale in soggetto con glaucoma ma visus naturale in entrambi gli occhi di 10/10• sindrome depressiva di grado modesto”) e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla deambulazione e sulla necessita di assistenza continua della ricorrente affermando che “la Signora non possiede i requisiti per ottenere l'accompagno in quanto come risulta dall'esame obiettivo è un Pt_1 soggetto che non presenta alcun deterioramento cognitivo, essendosi orientata nei tre assi e senza alcun deficit mnesico . La ricorrente inoltre ha deambulato con modesta andatura atassica con doppio appoggio (deambulatore) e con doppio appoggio ha effettuato i passaggi posturali. Nel caso di cui si discute quindi ci troviamo di fronte ad una condizione clinica non invalidante nei termini di legge e che, pur valutata nel suo complesso sotto l'aspetto funzionale,non appare tale da comportare il diritto alla indennità di accompagnamento tenuto conto che conservata la autonomia deambulatoria e, in linea più generale, la capacità di svolgere in autonomia gli atti del vivere quotidiano.”. Ha quindi concluso affermando la ricorrente non presenta un deficit di deambulazione e quindi negando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 L. 18/80.
Quanto alle condizioni di disabilità ha ritenuto la perizianda “di relativa giovane età rispetto alla media statistica (75 anni) non possiede neanche i requisiti per ottenere il beneficio dell'handicap grave .” e ha aggiunto che
“come risulta dalla documentazione prodotta non necessita affatto di un intervento assistenziale continuo e frequente necessario per avere diritto al beneficio dell'art. 3 comma 3 della 104” .
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate
Le doglianze contenute nel ricorso, del resto, sono meramente ripetitive rispetto a quelle svolte nel corso della perizia dal consulente di parte, rispetto alle quali il consulente tecnico d'ufficio ha già adeguatamente preso posizione.
Non è stata deposita documentazione che documenti un aggravamento delle condizioni della ricorrente tale da imporre una rivalutazione del quadro clinico complessivo.
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando parte ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. parte ricorrente è esente dalla condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4619/2024 r.g.:
- Rigetta il ricorso.
- Dichiara parte ricorrente esente dalla condanna alle spese di lite.
Tivoli, 10.12.2025
Il Giudice
BI ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice BI ON
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 10/12/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
nella causa iscritta al n. 4619/2024 r.g.
tra
, con il patrocinio dell'avv. Viviana D'Amico Parte_1 ricorrente e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Ivanoe Ciocca CP_1
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti utili per ottenere l'indennità di accompagnamento ex art.1, l. 18/80 e le condizioni di disabilità previste dall'art. 3 co. 3 l. CP_ 104/92, a fronte della mancata convocazione a visita da parte dell' che in sede di atp i suddetti requisiti non venivano riconosciuti, di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u., depositando la dichiarazione di dissenso in data 16.7.2023. La parte ricorrente, con ricorso in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. del 24.7.2024, ha chiesto che gli siano riconosciuti i requisiti suddetti a decorrere dalla data del
21.12.2022. Si è costituito l resistente, eccependo l'insussistenza del requisito sanitario nonché la CP_2 decadenza dal diritto ex art. 42 c. 3 l. 363/03, ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, istruita mediante l'acquisizione documentale e decisa all'udienza odierna.
Va preliminarmente rilevata la infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza semestrale ai sensi dell'art. 42 comma 3 D.L. n. 269/2003, dai documenti prodotti da parte ricorrente, infatti, risulta che quest'ultima non è mai stata sottoposta a visita e che la ricorrente ha depositato il ricorso ai sensi dell'art. 445 bis in data 24.7.2024
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Per quanto attiene al requisito sanitario occorre in primo luogo rammentare quanto all'indennità di accompagnamento che l'art. 1 Legge n. 18/1980, dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980 richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, ma senza impossibilità (così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015).
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, escludono la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha correttamente tenuto conto della documentazione allegata all'accertamento tecnico preventivo e della pluralità di patologie che affliggono la perizianda (“esiti di pregressa remota (2008) emorragia cerebellare e di intervento per cavernoma pontino destro consistenti in andatura atassica possibile con doppio appoggio • cardiopatia ipertensiva in classe nyha i ( assenza di stasi polmonare, assenza di edemi declivi, buon compenso emodinamico) • vascolopatia carotidea bilaterale non emodinamicamente significativa • diabete mellito di tipo 2 in terapia farmacologica orale • esiti di intervento di cataratta bilaterale in soggetto con glaucoma ma visus naturale in entrambi gli occhi di 10/10• sindrome depressiva di grado modesto”) e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla deambulazione e sulla necessita di assistenza continua della ricorrente affermando che “la Signora non possiede i requisiti per ottenere l'accompagno in quanto come risulta dall'esame obiettivo è un Pt_1 soggetto che non presenta alcun deterioramento cognitivo, essendosi orientata nei tre assi e senza alcun deficit mnesico . La ricorrente inoltre ha deambulato con modesta andatura atassica con doppio appoggio (deambulatore) e con doppio appoggio ha effettuato i passaggi posturali. Nel caso di cui si discute quindi ci troviamo di fronte ad una condizione clinica non invalidante nei termini di legge e che, pur valutata nel suo complesso sotto l'aspetto funzionale,non appare tale da comportare il diritto alla indennità di accompagnamento tenuto conto che conservata la autonomia deambulatoria e, in linea più generale, la capacità di svolgere in autonomia gli atti del vivere quotidiano.”. Ha quindi concluso affermando la ricorrente non presenta un deficit di deambulazione e quindi negando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 L. 18/80.
Quanto alle condizioni di disabilità ha ritenuto la perizianda “di relativa giovane età rispetto alla media statistica (75 anni) non possiede neanche i requisiti per ottenere il beneficio dell'handicap grave .” e ha aggiunto che
“come risulta dalla documentazione prodotta non necessita affatto di un intervento assistenziale continuo e frequente necessario per avere diritto al beneficio dell'art. 3 comma 3 della 104” .
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate
Le doglianze contenute nel ricorso, del resto, sono meramente ripetitive rispetto a quelle svolte nel corso della perizia dal consulente di parte, rispetto alle quali il consulente tecnico d'ufficio ha già adeguatamente preso posizione.
Non è stata deposita documentazione che documenti un aggravamento delle condizioni della ricorrente tale da imporre una rivalutazione del quadro clinico complessivo.
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando parte ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Ai sensi dell'art.152 disp att. c.p.c. parte ricorrente è esente dalla condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4619/2024 r.g.:
- Rigetta il ricorso.
- Dichiara parte ricorrente esente dalla condanna alle spese di lite.
Tivoli, 10.12.2025
Il Giudice
BI ON