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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 05/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1037/2024
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott. Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1037/2024 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Pasqualini, Parte_1
ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Michelina Marsilii, CP_1
ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato;
CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del 4.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.6.2024 ha promosso la presente Parte_1
causa di separazione nei confronti della coniuge , con la quale CP_1
pagina 1 di 3 ha contratto matrimonio a Pesaro il 13.1.2024. Si è costituita tardivamente
. CP_1
All'udienza del 4.2.2025 sono comparsi personalmente i coniugi, i quali hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e hanno formulato conclusioni congiunte. Le parti inoltre hanno dichiarato di rinunciare agli atti per quanto riguarda la domanda di divorzio inizialmente proposta insieme a quella di separazione.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1997 in Marocco) Parte_1
e (nata nel 2001 in Marocco) si sono sposati a Pesaro il CP_1
13.1.2024 (doc. n.1 del ricorrente). La coppia ha una figlia, nata il Per_1
6.8.2023. L'ultima residenza familiare comune è stata fissata a Pesaro, in un immobile preso in locazione (doc.2 e 3 del ricorrente). La coabitazione coniugale è stata estremamente breve, la coppia vive separata già da alcuni mesi e le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale sia ormai definitivamente cessata e non vi sia possibilità di riconciliazione: pertanto va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Vanno recepite le conclusioni congiunte, in quanto conformi alle legge e all'ordine pubblico, nonché rispondenti all'interesse della figlia ancora minorenne.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1037/2024
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; CP_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
pagina 2 di 3 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 Pt_1
, che hanno contratto matrimonio a Pesaro il 13.1.2024;
[...]
2) dà atto delle condizioni della separazione concordate dai coniugi, di seguito trascritte:
“la figlia viene affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre;
il padre la terrà tutti i fine-settimana, una volta con il pernotto del sabato e la settimana successiva senza il pernotto;
nella settimana in cui è previsto il pernotto il padre prenderà la figlia il sabato mattina alle ore 8 e la riporterà a casa della madre alle ore 21 della domenica;
nel fine-settimana in cui non è previsto il pernotto la riporterà a casa della madre alle ore 18 del sabato e la riprenderà alle ore 8 della domenica mattina e la riporterà a casa della madre alle ore 18 della domenica.
Nella settimana in cui è previsto il pernotto paterno del sabato, il padre terrà la figlia anche il mercoledì pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Nella settimana in cui non è previsto il pernotto paterno del sabato la bambina starà con il padre due pomeriggi, il martedì e il giovedì dalle ore 18 alle ore 21.
Le festività verranno alternate tra un genitore e l'altro.
Per il mantenimento ordinario della figlia verserà a Parte_1 [...]
un assegno di euro 300,00 entro il giorno 15 di ogni mese, a partire CP_1
dal corrente mese di febbraio;
le spese straordinarie della figlia saranno individuate e concordate come da protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale e saranno divise
a metà tra i genitori;
l'AUU verrà percepito per intero dalla madre;
lo stesso dicasi per ogni altro beneficio economico a cui la figlia possa avere diritto;
le spese di causa vengono compensate.”
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 4 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Dott. Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.1037/2024 R.G. promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Pasqualini, Parte_1
ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Michelina Marsilii, CP_1
ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato;
CONVENUTA
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
Ernesto Napolillo;
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del 4.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.6.2024 ha promosso la presente Parte_1
causa di separazione nei confronti della coniuge , con la quale CP_1
pagina 1 di 3 ha contratto matrimonio a Pesaro il 13.1.2024. Si è costituita tardivamente
. CP_1
All'udienza del 4.2.2025 sono comparsi personalmente i coniugi, i quali hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e hanno formulato conclusioni congiunte. Le parti inoltre hanno dichiarato di rinunciare agli atti per quanto riguarda la domanda di divorzio inizialmente proposta insieme a quella di separazione.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1997 in Marocco) Parte_1
e (nata nel 2001 in Marocco) si sono sposati a Pesaro il CP_1
13.1.2024 (doc. n.1 del ricorrente). La coppia ha una figlia, nata il Per_1
6.8.2023. L'ultima residenza familiare comune è stata fissata a Pesaro, in un immobile preso in locazione (doc.2 e 3 del ricorrente). La coabitazione coniugale è stata estremamente breve, la coppia vive separata già da alcuni mesi e le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale sia ormai definitivamente cessata e non vi sia possibilità di riconciliazione: pertanto va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Vanno recepite le conclusioni congiunte, in quanto conformi alle legge e all'ordine pubblico, nonché rispondenti all'interesse della figlia ancora minorenne.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1037/2024
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; CP_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
pagina 2 di 3 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 Pt_1
, che hanno contratto matrimonio a Pesaro il 13.1.2024;
[...]
2) dà atto delle condizioni della separazione concordate dai coniugi, di seguito trascritte:
“la figlia viene affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre;
il padre la terrà tutti i fine-settimana, una volta con il pernotto del sabato e la settimana successiva senza il pernotto;
nella settimana in cui è previsto il pernotto il padre prenderà la figlia il sabato mattina alle ore 8 e la riporterà a casa della madre alle ore 21 della domenica;
nel fine-settimana in cui non è previsto il pernotto la riporterà a casa della madre alle ore 18 del sabato e la riprenderà alle ore 8 della domenica mattina e la riporterà a casa della madre alle ore 18 della domenica.
Nella settimana in cui è previsto il pernotto paterno del sabato, il padre terrà la figlia anche il mercoledì pomeriggio dalle ore 18 alle ore 21. Nella settimana in cui non è previsto il pernotto paterno del sabato la bambina starà con il padre due pomeriggi, il martedì e il giovedì dalle ore 18 alle ore 21.
Le festività verranno alternate tra un genitore e l'altro.
Per il mantenimento ordinario della figlia verserà a Parte_1 [...]
un assegno di euro 300,00 entro il giorno 15 di ogni mese, a partire CP_1
dal corrente mese di febbraio;
le spese straordinarie della figlia saranno individuate e concordate come da protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale e saranno divise
a metà tra i genitori;
l'AUU verrà percepito per intero dalla madre;
lo stesso dicasi per ogni altro beneficio economico a cui la figlia possa avere diritto;
le spese di causa vengono compensate.”
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 4 febbraio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3