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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/05/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 23/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 15069/2023, promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. GHIZZONI PATRIZIA RICORRENTE contro
nato in [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio degli Avv.ti VILARDI PAOLA e PALUMBO PAOLO RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
Con ricorso depositato il 06/12/2023, ha chiesto la separazione Parte_1 personale e il divorzio dal coniuge . Controparte_1
1.
1.1. Le parti contraevano matrimonio il 29.3.2008 in Colombia (non trascritto nei registri dello stato civile italiano). Dall'unione nascevano:
, in Colombia il 25.2.2001; Per_1
, a Brescia l'8.1.2014. Per_2
1.2. Con sentenza del 25-29.7.2024, emessa in questo stesso procedimento su accordo dei coniugi, venivano regolate le seguenti condizioni di separazione:
− affidamento condiviso della figlia Per_2
− il padre avrà la possibilità di vedere la figlia a settimane alternate, dal venerdì alle 16 alla domenica alle 21;
− assegno periodico per i figli a carico del padre di € 300 ciascuno;
− spese straordinarie per i figli divise al 50% tra i genitori.
Pag. 1 di 3 Tribunale Ordinario di Brescia
Con ordinanza del 29.7.24 è stato confermato l'incarico di monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali.
1.3. I Servizi Sociali hanno depositato relazioni il 3 e 4.4.25, rappresentando l'assenza di comunicazione tra i genitori, ma evidenziando come entrambi siano interessati al rapporto con la figlia minorenne, al suo benessere e ai suoi bisogni, mostrandosi aperti alla possibilità di intraprendere un percorso di mediazione per la genitorialità.
Con note scritte del 29.4.25 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo anche per il divorzio e precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
«
1. La figlia minore, sarà affidata congiuntamente a entrambi i genitori. Il padre avrà la possibilità di vederla e Per_2 tenerla con sé a settimane alterne, dal venerdì alle ore 16:00, momento in cui il padre o un suo familiare preleverà Per_2 all'uscita da scuola, fino alla domenica sera alle ore 21:00, momento in cui il padre o un suo familiare riaccompagnerà presso la casa materna;
Per_2
2. Il padre verserà un assegno di mantenimento di € 300,00 per la figlia entro il giorno 10 di ogni mese. Per_2
L'importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. Le parti danno atto che il figlio maggiorenne è assunto dal 14/09/2022 con contratto di apprendistato, a Per_1 tempo parziale, che prevede una retribuzione lorda pari ad € 11.500,00= annui;
i genitori concordano che dalla data dell'udienza fissata al 29.04.2025 è sospesa ogni contribuzione economica riferita al mantenimento del figlio maggiorenne (sino ad ora pari ad € 300,00 mensili) e ciò per tutta la durata del contratto di lavoro. Qualora il contratto di lavoro dovesse essere trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato verrà definitivamente revocata ogni contribuzione in favore del figlio MA. Qualora, invece, il contratto non dovesse essere confermato e rimanesse privo di redditi Per_1 adeguati, la quota dovuta dal padre per il mantenimento di sarà nuovamente dovuta, qualora il figlio risulti ancora Per_1 convivente con la madre;
4. Le spese straordinarie per i figli saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo quanto stabilito dal protocollo per le spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Brescia».
All'udienza del 29.4.25 la causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
1.4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 11.12.23, si è limitato a prenderne visione.
2. La domanda di divorzio merita accoglimento. Il periodo di separazione, le vicende intercorse e le attuali condizioni delle parti dimostrano infatti l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo decorsi più di sei mesi dalla separazione.
Le condizioni di divorzio concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite nella sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate stante l'accordo raggiunto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia il divorzio tra i coniugi:
, nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato in [...] il Controparte_1
unitisi in matrimonio il 29.3.2008 in Colombia (atto non trascritto nei registri dello stato civile italiano);
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− dispone che il divorzio sia regolato dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa per intero le spese del giudizio;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 23/05/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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