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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 03/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3410/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3410/2023
tra
Parte_1
appellante e
Parte_2
[...]
Appellati contumaci
Oggi 3 aprile 2025, ore 12 e 30 innanzi al dott. ssa Vecchietti Valentina, sono comparsi:
Per l'avv. Luca Castagnoli Parte_1
Per e nessuno (contumaci) Parte_2 Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte appellante precisa le conclusioni come da note conclusive rinunciando a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. VecchiettiValentina
Alle ore 12, 45 il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vecchietti Valentina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3410/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CASTAGNOLI LUCA e dell'avv. CASTAGNOLI LUCA elettivamente domiciliato in PIAZZA
ALMERICI, 4 CESENA presso il difensore avv. CASTAGNOLI LUCA
APPELLANTE
contro
(C.F. ), , Parte_2 P.IVA_2 Parte_2
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento della presente
impugnazione e previa dichiarazione di ammissibilità della stessa, riformare integralmente la sentenza
n. 853/2023 emessa dal Giudice di Pace di Forlì, e per l'effetto confermare la legittimità dei verbali di
accertamento di violazione al C.d.S. n. 20220078 e n. 202300053, emessi dalla Polizia Locale del
, nonché del verbale di fermo amministrativo del 18.3.2023 relativo al veicolo Parte_1
Scania tg. BN662BC, stabilendo l'entità delle sanzioni pecuniarie conseguenti, nell'ambito delle previsioni edittali di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge, del presente grado di giudizio”.
Appellati contumaci
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il (di seguito anche “l'appellante” o “il ) interponeva appello Parte_1 Pt_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 853 del 2023 pubblicata il 20.11.2023 RG 1903 del
2023, con la quale il Giudice di prime cure accoglieva l'opposizione interposta da Parte_3
e (di seguito anche “gli appellati”) avverso i verbali n. V202300053 e
[...] Parte_2
V20220078, con i quali gli agenti della Polizia Locale di avevano contestato al sig. Parte_1
in veste di trasgressore, e alla quale obbligato in solido, la violazione Pt_2 Parte_2
dell'art. 116 comma 16 e comma 18 del Codice della Strada e con il secondo la violazione dell'art. 116 comma 14 alla sola , in quanto il conducente alla guida del mezzo si presentava Parte_2
senza CQC rilasciata da Stato UE/SEE oppure attestato conducente con codice 95.
Il Giudice di Pace aveva ritenuto rilevante, nella fattispecie, l'Accordo Italia/Albania, approvato e firmato il 17.3.2021, di reciproco riconoscimento delle patenti di guida, sì che la patente conseguita in
Albania ha validità in Italia non essendo necessari altri documenti.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza del Giudice di Pace sarebbe viziata da errata applicazione delle norme di legge di riferimento e per errata interpretazione degli atti amministrativi ministeriali.
L'art. 116 Codice della Strada prevede invero, evidenziava l'appellante, oltre alla patente di guida anche il conseguimento, da parte del conducente di veicoli che effettui professionalmente il trasporto di persone e cose, di specifica abilitazione professionale costituita dalla Carta di Qualificazione del
Conducente (CQC). La mancanza di tale Carta abilitativa costituisce oggetto delle violazioni contestate. Inoltre, il Giudice di Pace avrebbe erroneamente applicato anche l'Accordo Italia Albania
menzionato nella sentenza: detto accordo concerne infatti il reciproco riconoscimento ai fini della conversione delle patenti di guida emesse dallo Stato contraente a favore di conducenti che acquisiscano la residenza sul territorio dell'altro contraente. Invero, il sig. non risultava, al Pt_2
momento dell'accertamento, residente in Italia. Del pari, del tutto superate sarebbero le Circolari e il
Regolamento UE menzionati dalla controparte nel giudizio di primo grado. Con riferimento all'attestato del conducente, infatti, sarebbe valido ed efficace unicamente l'attestato contrassegnato dal codice 95, contrassegnante il documento proveniente da Stato UE o SEE (quale non è l'Albania).
Tale interpretazione sarebbe peraltro avvalorata da ulteriori chiarimenti resi dal Ministero.
Concludeva l'appellante eccependo la tardività della contestazione, espletata in primo grado dagli appellati solo in note conclusive, per cui sarebbe applicabile alla fattispecie la diversa e più lieve sanzione di cui all'art. 135 comma 10 C.d.S., in ogni caso richiamo normativo del tutto erroneo.
Non si costituivano in giudizio gli appellati, dichiarati contumaci alla udienza del 26 giugno 2024.
La causa è stata istruita documentalmente.
L'appello è fondato.
Dalla lettura della documentazione in atti, si evince che la norma oggetto di contestazione è la seguente: “11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria ((C1, C, C1E e CE, anche speciale)),
conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE ((, anche speciale,)) conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima e' sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari. ((173))
12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici…14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 397 a € 1.592. (133) (145) (163)
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica… 16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 408 a € 1.634” (art. 116 Codice della
Strada).
Il Giudice di prime cure motiva la propria decisione, evidenziando che, stante la sussistenza di un accordo Italia /Albania per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida, datato 17.3.2021, le patenti albanesi sarebbero riconosciute in Italia senza bisogno di ulteriore documentazione;
il ragionamento appare tuttavia errato, in quanto il richiamo all'Accordo in questione non è conferente al caso di specie;
l'Accordo, infatti, disciplina il reciproco riconoscimento, ai fini della conversione,
delle patenti di guida rilasciate dalle parti, a favore dei titolari di patente che stabiliscano la residenza sul proprio territorio. Nel caso di specie, invero, come si evince dagli atti dell'accertamento, il conducente non era residente in Italia, bensì in Albania (cfr. verbale di contestazione n.
V202300053), sì che le disposizioni del citato Accordo non possono trovare applicazione. Per altro verso, la contestazione sollevata non concerne la mancanza della patente di guida, bensì la mancanza della CQC ovvero attestato del conducente con codice 95, che costituiscono documenti diversi e ulteriori rispetto alla patente di guida. Quanto alla Carta di Qualificazione del Conducente, il possesso, da parte del conducente cittadino albanese non residente in Italia e dipendente Pt_2
da società di trasporti italiana, non è sufficiente;
l'art. 14 del d.lgs. 286 del 2005, come modificato dal DL 10 settembre 2021 n. 121, prevede che: “l'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli ((adibiti al trasporto di cose e di passeggeri)) per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica disciplinati dal presente Capo”; il successivo art. 15
chiarisce che tale qualificazione è richiesta “…a) ai cittadini italiani;
b) ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
c) ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.))”; il luogo di svolgimento della formazione ai fini della qualificazione è regolato dal successivo art. 21, dalla cui lettera si evince che i conducenti di cui alla superiore lettera c) debbano seguire in Italia i corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica;
così la lettera della norma: “(
(Luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica). ))((1. I conducenti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), che hanno stabilito in Italia la residenza anagrafica ovvero la residenza normale ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nonché i conducenti cittadini di un paese non appartenente all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia seguono in Italia i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica.))”; ancora più precisamente, l'art. 21
stabilisce che: “Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente da parte di titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla medesima patente del codice unionale armonizzato "95",
secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.
6. I conducenti titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualità di autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro, comprovano la qualificazione iniziale e la formazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale di guida per il trasporto di merci mediante: a) l'attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale armonizzato "95"; b) la carta di qualificazione del conducente, rilasciata dalla Stato membro ove è stabilita l'impresa, recante il codice unionale armonizzato "95"”.
Ne deriva, pertanto, che la qualificazione rilasciata dalla Albania, Paese terzo non UE né SEE, non è
sufficiente al fine del rispetto delle citate normative (cfr., Tribunale di Novara, n. 743 del 2023, Banca
Dati Merito); analoghe considerazioni valgano per attestazioni prive del codice unionale 95; pertanto,
le violazioni contestate sussistono.
L'appello, così, va accolto, con integrale riforma della sentenza appellata, rigetto dell'opposizione a suo tempo formulata dagli appellati avverso i verbali in oggetto che vanno dichiarati esecutivi e definitivi.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex dm 55 del 2014, parametri minimi per tutte le fasi ed esclusa la fase istruttoria.
Nulla sulle spese di primo grado in assenza di difesa tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello interposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Forlì n. 853 del 2023 pubblicata il 20.11.2023 RG 1903 del 2023 e pertanto
2) Ad integrale riforma della citata sentenza, respinge l'opposizione interposta da
[...]
e avverso i verbali n. V202300053 e V20220078 Polizia Parte_3 Parte_2
Locale di che dichiara esecutivi e definitivi;
Parte_1
3) Condanna e in solido, alla integrale refusione Parte_3 Parte_2
a delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che liquida in Parte_1
complessivi euro 232,00 per compensi, oltre 15% per spese generali cp e iva di legge;
4) Nulla sulle spese del primo grado di giudizio. Forlì, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. ssa Vecchietti Valentina