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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 7479/2024
R.G.L. promossa da
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
residente in [...], n.q. di C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore
, nata a [...] il [...] – Cod. Fisc. Persona_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Walter Gulotta, C.F._2
domiciliata in Palermo, via
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria ed elettivamente domiciliato presso gli uffici legali dell'Ente in Palermo, via Laurana n. 59
-resistente -
Avente ad oggetto: recupero indebito assistenziale.
All'udienza del 23.05.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc - dandone lettura in udienza - la seguente
SENTENZA
Completa di
DISPOSITIVO
Rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc. 1 e delle seguenti ragioni in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16.05.2024, la proponente chiedeva di “rilevare e dichiarare l'illegittimità, per le causali di cui in premessa, del provvedimento CP_1
del 23.10.2023 e di eventuali ulteriori provvedimenti antecedenti e/o successivi relativi al presunto indebito di € 15.207,01….e, per l'effetto, disapplicarli, con declaratoria di irripetibilità delle somme richieste da parte di e contestuale CP_1
declaratoria di restituzione da parte di degli importi eventualmente già CP_1
trattenuti. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre I.V.A. e
C.P.A., con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
CP_ Esponeva che con provvedimento del 23.10.2023 l' chiedeva la restituzione della somma di € 15.207,01 poiché ritenuta non spettante in quanto sprovvista della certificazione di frequenza scolastica (“per il periodo dal 01.12.2016 al 31.10.2021 sulla pensione cat. INVCIV n. 07147147 della Sig.ra è Persona_1
stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro
15.207,01 per i seguenti motivi: - verbale n. 6120717400463, indennità di frequenza da 12/2016, manca la certificazione relativa alla frequenza scolastica”).
Contestava la legittimità della richiesta atteso che per essere corrisposta l'indennità di frequenza occorre produrre alcuni documenti tra cui la certificazione di frequenza scolastica. In ogni caso rappresentava e provava la frequenza di un istituto scolastico giusta Attestato di Iscrizione e Frequenza rilasciato dall'Istituto
Comprensivo Statale Rita Borsellino di Palermo.
Invocava l'irripetibilità facendo leva sulla giurisprudenza formatasi in tema di indebito assistenziale ed in particolare sul principio dell'affidamento.
CP_ Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso rappresentando che invero l'indebito derivava dalla visita di revisione a seguito della quale la minore era stata ritenuta meritevole dell'indennità di frequenza. Allegava e produceva documentazione a supporto. Aggiungeva che, comunicato il verbale di revisione, lo stesso non era stato opposto.
2 La causa, istruita a mezzo dei documenti prodotti, sulle conclusioni rassegnate, viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Come emerge dalla documentazione prodotta dall'Istituto previdenziale, con provvedimento di prima liquidazione del 24/08/2016 figlia Persona_1
dell'odierna ricorrente, era stata riconosciuta invalida civile totale con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza da ottobre 2014. Sottoposta a visita di revisione il 21.11.2016, la minore veniva riconosciuta meritevole non più dell'indennità di accompagnamento ma dell'indennità di frequenza. Il verbale era stato comunicato con racc.ta ar ricevuta il 20/1/17.
CP_ In relazione alla revisione sanitaria l' determinava un indebito di € 30.572,26 atteso che l'indennità di accompagnamento non era dovuta e nel contempo non poteva essere ritenuta debenda l'indennità di frequenza per mancanza del certificato di frequenza scolastica.
Sospesa l'erogazione della prestazione, parte ricorrente chiedeva la ricostruzione
CP_ della pensione in data 19.01.2022, giusta documento prodotto nel fascicolo ed a seguito di ciò veniva rideterminato l'indebito quantificato nella minore somma di
€ 15.207,01 tenuto conto che invero la minore frequentava ed aveva frequentato un istituto scolastico.
*
Così ricostruito quanto accaduto, le somme oggetto della domanda di ripetizione di cui si discute sono da ritenere indebitamente erogate.
Dal momento che ciò che ha reso indebita la percezione delle provvidenze è stato il venir meno di un requisito sanitario, la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario, di talché le somme sono ripetibili a far data dalla visita di revisione che ha giudicato non più sussistente il requisito sanitario.
“La Corte di Cassazione ha affermato che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare – in
3 mancanza di una norma che disponga in tal senso – il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta, (Cass. n. 16260/2003;
26162/2016; 34013/2019)”.
Risultando infatti provata la notifica del verbale che ha riconosciuto l'indennità di frequenza in luogo dell'indennità di accompagnamento, nessun legittimo affidamento può vantare la ricorrente.
Pertanto, devono ritenersi ripetibili tutti i ratei percepiti in epoca posteriore alla suddetta visita di verifica, dovendosi ritenere legittima la pretesa restitutoria dell'istituto in quanto relativa ai ratei dell'indennità di accompagnamento, percepiti in data successiva alla visita del 21.11.2016.
Ed infatti nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. che invece va coniugato con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale ("in questa materia vige un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (Cass. ord. n. 264/2004)).
Ciò posto, nella vicenda in esame non può enuclearsi alcuna situazione idonea a generare affidamento (e, quindi, meritevole di essere tutelata per il tramite dell'esclusione della ripetibilità dell'indebito), non essendo in contestazione che l'istituto previdenziale convenuto abbia ritualmente comunicato alla Sig.ra genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore Parte_1
l'esito del verbale di visita di revisione del 21.11.2016 (cfr: Persona_1
verbale con relative cartoline di ricevimento).
4 Ne deriva che la stessa non poteva incorrere sul punto in errore essendo ben evidenziato il venir meno del presupposto per le prestazioni collegate al requisito sanitario (indennità di frequenza).
In assenza di contestazione sul quantum richiesto ed atteso l'assenza del presupposto sanitario, deve rigettarsi il ricorso.
Quanto ai compensi di lite, attesa la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, queste vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 23.05.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillami in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 7479/2024
R.G.L. promossa da
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
residente in [...], n.q. di C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore
, nata a [...] il [...] – Cod. Fisc. Persona_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Walter Gulotta, C.F._2
domiciliata in Palermo, via
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria ed elettivamente domiciliato presso gli uffici legali dell'Ente in Palermo, via Laurana n. 59
-resistente -
Avente ad oggetto: recupero indebito assistenziale.
All'udienza del 23.05.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 cpc - dandone lettura in udienza - la seguente
SENTENZA
Completa di
DISPOSITIVO
Rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite stante la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc. 1 e delle seguenti ragioni in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 16.05.2024, la proponente chiedeva di “rilevare e dichiarare l'illegittimità, per le causali di cui in premessa, del provvedimento CP_1
del 23.10.2023 e di eventuali ulteriori provvedimenti antecedenti e/o successivi relativi al presunto indebito di € 15.207,01….e, per l'effetto, disapplicarli, con declaratoria di irripetibilità delle somme richieste da parte di e contestuale CP_1
declaratoria di restituzione da parte di degli importi eventualmente già CP_1
trattenuti. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre I.V.A. e
C.P.A., con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
CP_ Esponeva che con provvedimento del 23.10.2023 l' chiedeva la restituzione della somma di € 15.207,01 poiché ritenuta non spettante in quanto sprovvista della certificazione di frequenza scolastica (“per il periodo dal 01.12.2016 al 31.10.2021 sulla pensione cat. INVCIV n. 07147147 della Sig.ra è Persona_1
stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro
15.207,01 per i seguenti motivi: - verbale n. 6120717400463, indennità di frequenza da 12/2016, manca la certificazione relativa alla frequenza scolastica”).
Contestava la legittimità della richiesta atteso che per essere corrisposta l'indennità di frequenza occorre produrre alcuni documenti tra cui la certificazione di frequenza scolastica. In ogni caso rappresentava e provava la frequenza di un istituto scolastico giusta Attestato di Iscrizione e Frequenza rilasciato dall'Istituto
Comprensivo Statale Rita Borsellino di Palermo.
Invocava l'irripetibilità facendo leva sulla giurisprudenza formatasi in tema di indebito assistenziale ed in particolare sul principio dell'affidamento.
CP_ Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso rappresentando che invero l'indebito derivava dalla visita di revisione a seguito della quale la minore era stata ritenuta meritevole dell'indennità di frequenza. Allegava e produceva documentazione a supporto. Aggiungeva che, comunicato il verbale di revisione, lo stesso non era stato opposto.
2 La causa, istruita a mezzo dei documenti prodotti, sulle conclusioni rassegnate, viene decisa come in epigrafe.
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Il ricorso non può trovare accoglimento.
Come emerge dalla documentazione prodotta dall'Istituto previdenziale, con provvedimento di prima liquidazione del 24/08/2016 figlia Persona_1
dell'odierna ricorrente, era stata riconosciuta invalida civile totale con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza da ottobre 2014. Sottoposta a visita di revisione il 21.11.2016, la minore veniva riconosciuta meritevole non più dell'indennità di accompagnamento ma dell'indennità di frequenza. Il verbale era stato comunicato con racc.ta ar ricevuta il 20/1/17.
CP_ In relazione alla revisione sanitaria l' determinava un indebito di € 30.572,26 atteso che l'indennità di accompagnamento non era dovuta e nel contempo non poteva essere ritenuta debenda l'indennità di frequenza per mancanza del certificato di frequenza scolastica.
Sospesa l'erogazione della prestazione, parte ricorrente chiedeva la ricostruzione
CP_ della pensione in data 19.01.2022, giusta documento prodotto nel fascicolo ed a seguito di ciò veniva rideterminato l'indebito quantificato nella minore somma di
€ 15.207,01 tenuto conto che invero la minore frequentava ed aveva frequentato un istituto scolastico.
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Così ricostruito quanto accaduto, le somme oggetto della domanda di ripetizione di cui si discute sono da ritenere indebitamente erogate.
Dal momento che ciò che ha reso indebita la percezione delle provvidenze è stato il venir meno di un requisito sanitario, la decorrenza dell'indebito coincide con l'accertamento sanitario, di talché le somme sono ripetibili a far data dalla visita di revisione che ha giudicato non più sussistente il requisito sanitario.
“La Corte di Cassazione ha affermato che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare – in
3 mancanza di una norma che disponga in tal senso – il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta, (Cass. n. 16260/2003;
26162/2016; 34013/2019)”.
Risultando infatti provata la notifica del verbale che ha riconosciuto l'indennità di frequenza in luogo dell'indennità di accompagnamento, nessun legittimo affidamento può vantare la ricorrente.
Pertanto, devono ritenersi ripetibili tutti i ratei percepiti in epoca posteriore alla suddetta visita di verifica, dovendosi ritenere legittima la pretesa restitutoria dell'istituto in quanto relativa ai ratei dell'indennità di accompagnamento, percepiti in data successiva alla visita del 21.11.2016.
Ed infatti nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. che invece va coniugato con i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale ("in questa materia vige un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (Cass. ord. n. 264/2004)).
Ciò posto, nella vicenda in esame non può enuclearsi alcuna situazione idonea a generare affidamento (e, quindi, meritevole di essere tutelata per il tramite dell'esclusione della ripetibilità dell'indebito), non essendo in contestazione che l'istituto previdenziale convenuto abbia ritualmente comunicato alla Sig.ra genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore Parte_1
l'esito del verbale di visita di revisione del 21.11.2016 (cfr: Persona_1
verbale con relative cartoline di ricevimento).
4 Ne deriva che la stessa non poteva incorrere sul punto in errore essendo ben evidenziato il venir meno del presupposto per le prestazioni collegate al requisito sanitario (indennità di frequenza).
In assenza di contestazione sul quantum richiesto ed atteso l'assenza del presupposto sanitario, deve rigettarsi il ricorso.
Quanto ai compensi di lite, attesa la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, queste vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo 23.05.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa Rosalba Musillami in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.
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