CA
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 360/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 360/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIANI ROSANNA (C.F. Pt_1 P.IVA_1
C.F._1
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. , (C.F. , CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANNOCCI MARIA Controparte_3 C.F._4
CECILIA (C.F. C.F._5
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
, CP_4 Controparte_5 CP_6 quale erede di , e quali eredi di Persona_1 CP_7 Controparte_8 Per_2
, ,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE-CONTUMACI
CONCLUSIONI
In data 3-31.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice in riassunzione: “preliminarmente per la dichiarazione di contumacia di:
, , , , Controparte_8 CP_7 Controparte_13 Controparte_9
, , Controparte_12 Controparte_14 Controparte_15
pagina 1 di 14
Controparte_16 Controparte_17 [...]
, Controparte_18 Controparte_19
, e ove occorrer possa
[...] Controparte_20 degli intimati , , . Sempre Controparte_21 CP_22 Controparte_23 Controparte_24 in via preliminare per cessata materia del contendere a spese compensate per: CP_12
, E QUALI EREDI DI
[...] CP_7 Controparte_25 Controparte_26
per avvenuto integrale pagamento della somma residua ancora dovuta, il Controparte_9 tutto come meglio indicato nella memoria di replica depositata il 20 aprile 2024. Nel merito, come da atto di riassunzione, precisando, come già indicato in comparsa conclusionale a parziale modifica della domanda, che le conclusioni prese inizialmente nei confronti del sig. CP_10
devono, per i motivi dedotti in comparsa di costituzione di controparte, intendersi formulate
[...] nei confronti della sig.ra IT l'eccezione di inammissibilità di domande nuove Controparte_3 proposte per la prima volta nella comparsa conclusionale delle parti costituite, dichiarando di non accettare il contradditorio. Vittoria di spese e onorari di tutti i gradi di giudizio”.
Per parte convenuta in riassunzione: “Voglia la Corte Ecc. ma dichiarare inammissibile la domanda condannatoria proposta nei confronti dei comparenti;
in via subordinata voglia dichiarare non dovuti interessi e rivalutazione sul prezzo residuo. In ogni caso voglia disporre la compensazione, in ipotesi anche parziale, delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio sussistendo i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Pt_1
Appello, le sopra indicate parti, riassumendo ex art. 392 c.p.c. il giudizio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 38278/2021, depositata in data 3.12.2021, che, pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1569/2016 di questa Corte d'Appello, l'aveva cassata con rinvio in relazione all'unico motivo del ricorso proposto da Pt_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con atto di citazione notificato nel febbraio 2007, ed altri, quali Parte_2 conduttori delle unità immobiliari ubicati in , Borgo San Jacopo n. 7, avevano convenuto in CP_19 giudizio, dinanzi al tribunale fiorentino, il il Controparte_27 [...]
, e l chiedendo di pronunciare sentenza ex art. Controparte_17 CP_28 Pt_1
2932 c.c. che producesse, per ciascun attore, gli effetti del contratto di compravendita dell'unità immobiliare da ciascuno di loro condotta in locazione, rispetto alle quali l aveva trasmesso Pt_1 proposta di vendita nel maggio 2003:
a) in via principale, al prezzo determinato in base al valore catastale moltiplicato per cento;
b) in via subordinata, al prezzo da determinarsi in base ai valori di mercato, applicando sia il coefficiente di abbattimento previsto dal D.L. n. 41 del 2004, art. 1, comma 2, convertito in L. n.
pagina 2 di 14 104 del 2004, sia l'ulteriore sconto del 30% e quello previsto per l'acquisto in blocco, pari al 13%, in base ai criteri fissati dal D.L. n. 351 del 2001, art. 3, commi 7 e 8;
c) nonché, in via ulteriormente subordinata, al valore di mercato calcolato in base ai criteri fissati dal D.L. n. 351 del 2001 nonché dal D.L. n. 41 del 2004, da parametrare al mese di ottobre 2001
e, dunque, con applicazione del solo coefficiente di abbattimento pari allo 0,7608 riferito al 1^ semestre del 2003, tenuto conto del fatto che l'offerta da parte dell'Ente proprietario era pervenuta agli attori solo nel maggio del 2003. CP_2 1.2. – Si costituivano l e la eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione del Pt_1 giudice adito;
nel merito, contestavano integralmente le domande degli attori, di cui chiedevano il rigetto.
1.3. – Il Tribunale, con sentenza n. 3976/2009, accoglieva la domanda proposta in subordine sub c), pronunciando (tranne che per nei confronti del quale l aveva eccepito Controparte_21 Pt_1 la decadenza dall'esercizio del diritto di opzione e la cui domanda veniva, pertanto, rigettata) sentenza ex art. 2932 c.c. e condannando gli attori a corrispondere il prezzo di vendita secondo i valori di mercato come quantificati nelle proposte di acquisto ricevute nel maggio 2003, riparametrati all'ottobre 2001.
In particolare, il primo giudice, ritenuta la propria giurisdizione, rigettava la domanda di cui alla lettera a), dal momento che la fattispecie traslativa, secondo lo schema del diritto di opzione, non si era perfezionata nella vigenza della legge 104/1996 e neppure prima dell'entrata in vigore del d.l. 351/2001 (conv. in l.n. 410/2001).
Inoltre, non era accoglibile neppure la domanda di cui alla lettera b), in quanto il relativo criterio per la determinazione del prezzo non era applicabile per gli immobili di pregio, quale quello in questione.
Pertanto, doveva essere accolta la domanda di cui alla lettera c), con trasferimento della piena proprietà sulla base del prezzo di mercato, calcolato in base ai criteri fissati dal d.l. n. 351/2001 convertito in l.n. 410/2001 e dalla l.n. 104/2004.
La complessità del quadro normativo di riferimento e la reciproca soccombenza giustificava l'integrazione compensazione delle spese di lite.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Pt_1
1) con il primo, rilevava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario;
2) con il secondo, eccepiva la tardività e, dunque, l'inammissibilità della domanda accolta dal tribunale, in quanto formulata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni;
pagina 3 di 14 3) con il terzo, si doleva dell'erroneità della decisione nella parte in cui aveva accolto la domanda di cui alla lettera c) delle conclusioni degli attori.
In particolare, secondo l'appellante, il tribunale non aveva valutato che la normativa citata in sentenza non era applicabile agli immobili di pregio, giusta la disposizione di cui all'art. 20, comma
3, della l.n. 410/2001, da leggere in combinato disposto con l'art. 1, commi 1-2, del d.l. 41/2004
(convertito, con modificazioni, nella l.n. 104/2004).
2.2. – Si costituivano in giudizio ed altri, dando atto di avere conseguito il CP_4 trasferimento dei beni e di non avere, dunque, più interesse alla pronuncia in forma specifica, ma di conservarlo in relazione al prezzo di vendita concordato in contratto, pari a quello indicato in sentenza, salvo diversa e maggiore quantificazione del giudice dell'appello.
2.3. – Si costituivano, altresì, in giudizio e , dando atto CP_29 Controparte_30 dell'avvenuto acquisto del bene in data 17 dicembre 2008 (ovvero dopo il deposito delle conclusionali e repliche in primo grado) al prezzo del 2003, con riserva di restituzione del maggior prezzo ove confermata la sentenza impugnata in punto di riduzione secondo il coefficiente di riparametrazione.
2.4. – Si costituiva, altresì, in giudizio proponendo appello incidentale. Controparte_21
2.5. – Con sentenza n. 873/2016, pubblicata il 6.6.2016, la Corte d'Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, prendeva atto dell'intervenuto trasferimento della proprietà con rogiti notarili per la maggior parte degli originari attori, rimanendo controverso solo l'ammontare del prezzo;
dichiarava, quindi, cessata la materia del contendere rispetto alla domanda ex art. 2932 c.c. avanzata da ed altri, da e da;
respingeva CP_4 CP_29 Controparte_30
l'appello proposto dall liquidava le spese in favore di ed altri, Pt_1 CP_31 CP_29
e e disponeva con separata ordinanza il prosieguo del giudizio per le posizioni di Controparte_30
, e . Controparte_21 Controparte_24 Parte_2
Con sentenza n. 1569/2016, pubblicata il 3.10.2016, la Corte d'appello di Firenze, definitivamente pronunciando, emetteva sentenza di estinzione del procedimento nei confronti del (che CP_21 aveva rinunciato agli atti del giudizio di appello), con spese compensate, e dichiarava cessata la materia del contendere tra l la e il (che aveva rinunciato agli atti del Pt_1 CP_24 Pt_2 giudizio di primo grado), sempre con spese compensate.
Nel respingere l'appello dell la Corte d'appello, nella sentenza n. 873/2016, rilevava che, Pt_1 quanto al prezzo, il primo giudice aveva fatto corretta applicazione della normativa vigente, in quanto: - i) l'art. 1 del D.L. n. 41/2004 stabiliva che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che avessero manifestato – nelle ipotesi e con le modalità previste dall' art. 3, comma 20, secondo periodo, del d.l. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, nella pagina 4 di 14 l.n. 410/2001 – la volontà di acquisto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato d.l. 351/2001 ed il 31 ottobre 2001, era determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001; ii) le modalità previste dall'art. 3, comma 20, del d.l. n. 351/2001, erano quelle "per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento", il che ricorreva, nel caso in esame, per tutti gli offerenti;
iii) la distinzione, prevista dalla norma da ultimo citata, per la quantificazione del prezzo di vendita con esclusione delle ipotesi degli immobili di pregio, era solo relativa al prezzo e non rilevava in questa fattispecie;
iv) la norma richiamata non escludeva dalle modalità di conteggio gli immobili di pregio ed indicava chiaramente che si applicavano i prezzi di mercato, ovvero quelli di cui al d.l. n. 351/2001, art. 3, comma 7, riparametrati all'ottobre 2001.
3 – Il giudizio di legittimità.
3.1. – Per la cassazione della sentenza non definitiva n. 873/2016 e di quella definitiva n.
1569/2016, proponeva ricorso articolando un unico motivo così rubricato: “Violazione e Pt_1 falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 41 del 23.2.2004, n. 41, convertito, con modificazioni, in l.n. 104 del 23/04/2004; dell'art. 3, comma 134, della l.n. 350 del 24/12/2003
(Legge Finanziaria 2004); dell'art. 3, commi 7,8,13 e 20, del d.l. n. 351/2001 convertito, con modificazioni, in l.n. 410 del 23.11.2001; del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 20 aprile 2005 (in G.U. n. 127 del 03/06/2005); il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”.
In particolare, il ricorrente rilevava che, essendo incontestato che l'edificio ubicato in , CP_19
Borgo San Jacopo n. 7, di cui facevano parte le unità immobiliari condotte in locazione dagli originari attori, fosse da qualificarsi di pregio (come già sancito con sentenza del TAR Lazio n.
6303/08 del 27.6.2008), aveva errato il giudice d'appello nell'individuare la normativa applicabile.
Difatti, il d.l. 41/2004, conv., con mod., nella l.n. 104/2004, intendeva escludere gli immobili di pregio dalla valutazione del prezzo di vendita determinato al momento dell'offerta in opzione sulla base dei valori di mercato dell'ottobre 2001, come emergeva dall'art. 1, comma 1, che richiamava, a sua volta, l'art. 3, comma 20, del d.l. n. 351/2001.
Pertanto, gli attori del giudizio di primo grado e/o i loro aventi causa dovevano vedersi respinta la domanda originariamente proposta con l'atto di citazione – ed ivi spiegata in via subordinata – che era stata accolta dal tribunale, avente ad oggetto l'applicazione del coefficiente di abbattimento del prezzo, di cui all'art. 1 del d.l. 41/2004 (nella misura percentuale del 0,7608 relativamente al
1^ semestre 2003), con la conseguenza che gli stessi dovevano ritenersi obbligati al pagamento pagina 5 di 14 del corrispettivo originariamente richiesto dall nell'offerta di vendita trasmessa ai conduttori Pt_1 nel maggio 2003.
3.2. – Resistevano con controricorso, ed altri nonché e CP_4 Controparte_30 CP_29
, mentre gli altri intimati non si costituivano in giudizio.
[...]
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 38278/2021, accoglieva il ricorso proposto da Pt_1 rinviando, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alla regolamentazione delle spese.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio di rinvio, la Suprema Corte, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteneva che la disciplina della riparametrazione ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, si applica alle sole unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, perché l'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 41 del 2004, dettato nell'ambito delle disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, espressamente richiama, usando il sostantivo plurale, "le ipotesi" previste dal secondo periodo del comma 20 dell'art. 3 del d.l. n. 351 del 2001,
e quest'ultima disposizione esclude dal suo ambito di operatività gli immobili di pregio.
4 – Il giudizio di rinvio.
4.1. – riassumeva la causa dinanzi a questa Corte, chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita Pt_1
IN TESI: secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
38278-21, pubblicata il 3 dicembre 2021, in riforma della sentenza n. 873/2016 della Corte di
Appello di Firenze, depositata il 6 giugno 2016, rigettare la domanda formulata dagli attori, e per
l'effetto condannare gli stessi al versamento in favore dell degli importi residui quali pattuiti Pt_1 nei relativi atti di compravendita stipulati in data 31 marzo 2011, e precisamente:
E €. 75.330,06 CP_4 CP_11
€. 79.929,16 Controparte_5
€.58.624,57 Parte_3
€. 77.820,85 CP_1
€.91.284,46 CP_2
€.56.865,73 Controparte_9
€.77.251,08 CP_10
€.62.026,59 Controparte_12
NE ST €.61.092,88
IN VIA SUBORDINATA: in ossequio all'obbligo di restituzione del prezzo residuo come specificato all'art 3 dei contratti di compravendita stipulati il 31 marzo 2011, dichiarare il diritto dell ad Pt_1
pagina 6 di 14 ottenere la corresponsione del predetto importo a carico di ciascun acquirente nei termini sopra esposti. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari dei tre gradi di giudizio”
4.2. – Si costituivano in giudizio , e (quest'ultima CP_2 CP_1 Controparte_3 quale avente causa di , rassegnando le sopra trascritte conclusioni. CP_10
4.3. – Non si costituivano in giudizio gli altri convenuti.
4.4. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 1.2.2023, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4.5 – Con ordinanza del 24.5.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
4.6. – La causa veniva, quindi, trattenuta nuovamente in decisione in data 3-31.7.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 – Sulle questioni preliminari
5.1. – In via preliminare, va rilevata la tempestività della riassunzione, in quanto avvenuta con citazione notificata il 24.2.2022 e, quindi, entro il termine di tre mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (3.12.2021).
Per completezza, si osserva che, nella specie, trova applicazione l'art. 392, comma 2, c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche introdotte dell'art. 46, comma 21, della legge 18.6.2009, n.
69 (che ha ridotto da un anno a tre mesi il termine per la riassunzione), atteso che, ai sensi del successivo art. 58, la novella vale solo per i giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore (4.7.2009).
Il presente giudizio, invece, è iniziato con atto di citazione notificato nel febbraio 2007, sicché lo stesso risulta essere sottoposto alla disciplina codicistica previgente.
5.2. – Occorre, poi, rilevare che questo giudizio di rinvio si configura certamente come
“prosecutorio” dato che la sentenza cassata era entrata nel merito, diversamente dal c.d. rinvio
“restitutorio” o “improprio” che si verifica, invece, quando la sentenza impugnata si limiti ad una pronuncia meramente processuale (sulla distinzione tra i due tipi di rinvio cfr. Cass. civ. ord. n.
25877 del 16/11/2020 e sent. n. 23314 del 27/09/2018).
Trattandosi quindi di rinvio “prosecutorio”, ne consegue che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti” (così, fra le molte, Cass. sez. 6 civ. ord. 20.4.2017 n. 10009; Cass. sez. 2 civ. ord. 31.5.2021 n. 15143). pagina 7 di 14 La Corte d'Appello, dunque, in questa sede di rinvio deve pronunciare sulle domande delle parti, senza alcuna inammissibile riforma, modifica o conferma della sentenza di primo e di secondo grado.
5.3. – Giova anche considerare che “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni
e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 15.6.2023, n. 17240).
Nella specie, essendo la sentenza del giudice d'appello stata cassata esclusivamente per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), si verte nella prima ipotesi, con la conseguenza che la Corte è tenuta ad attenersi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
5.4. – Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di degli CP_4 eredi di (già erede di ), quale erede di Controparte_5 CP_5 CP_6 Persona_1
, e quali eredi di , ,
[...] CP_7 Controparte_8 Persona_2 Controparte_9 CP_10
, , non essendosi gli stessi costituiti in giudizio nonostante la
[...] CP_11 Controparte_12 regolarità della notifica nei loro confronti.
Bisogna, altresì, prendere atto della mancata costituzione degli altri soggetti (
[...]
, già Controparte_27 Controparte_17 Controparte_18 [...]
Controparte_32 Controparte_19
, già , ,
[...] Controparte_18 Controparte_33
, , , , , Controparte_34 CP_29 Controparte_24 CP_22 Controparte_23 [...]
) cui la notifica dell'atto di riassunzione è avvenuta, regolarmente, solo ai fini di Controparte_35
pagina 8 di 14 mera litis denuntiatio (il che non comporta l'acquisto, per il destinatario della notifica, della qualità di parte del processo, in mancanza di vocatio in ius, cfr. Cass. civ., n. 34174/2021).
5.5. – Va, poi, dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti di: i) CP_12
; ii) e quali eredi di;
iii)
[...] Controparte_25 Controparte_26 Controparte_9 CP_7
, e in qualità di eredi di , così come richiesto
[...] Controparte_8 Parte_4 Persona_2 dall che ha dato atto dell'integrale pagamento dovuto da costoro per l'acquisto del rispettivo Pt_1 immobile, con contestuale rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione (cfr. memoria di replica depositata il 20.4.2023 e documentazione ad essa allegata).
5.6. – Occorre, infine, considerare come l abbia specificato che le conclusioni originariamente Pt_1 rassegnate nei confronti di sono da intendersi adesso rivolte all'avente causa CP_10 [...]
, di talché il primo deve ritenersi estromesso dal giudizio. CP_3
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare la domanda proposta da Pt_1
6 – L'esame della domanda.
6.1. – La Corte di Cassazione, nella decisione che ha concluso la fase rescindente, ha enunciato il principio di diritto, al quale questo giudice deve dare attuazione, secondo cui “la disciplina della riparametrazione ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, si applica alle sole unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, perché l'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 41 del 2004, dettato nell'ambito delle disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, espressamente richiama, usando il sostantivo plurale, "le ipotesi" previste dal secondo periodo del comma 20 dell'art. 3 del d.l. n. 351 del 2001,
e quest'ultima disposizione esclude dal suo ambito di operatività gli immobili di pregio”.
In particolare, la Suprema Corte, nella citata pronuncia, ha precisato: “questa interpretazione si ricava dal tenore letterale e dall'impianto sistematico della disposizione. Infatti, la disciplina agevolativa, con l'applicazione di coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall CP_18
sulla base di eventuali aumenti di valore tra la data dell'offerta in opzione ed i valori
[...] medi di mercato del mese di ottobre 2001, vale per i conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale che abbiano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal D.L. n. 351 del
2001, art. 3, comma 20, secondo periodo e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il
31 ottobre 2001. La disciplina del D.L. n. 41 del 2004 si salda, espressamente, con quella del secondo periodo del comma 20 del citato art. 3, come è reso palese non solo dal richiamo alle ipotesi e alle modalità del secondo periodo di tale disposizione, ma anche dal riferimento ai conduttori che abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, che e', appunto, la fattispecie considerata dal secondo periodo del comma 20, la quale espressamente
pagina 9 di 14 esclude dal suo ambito gli immobili considerati di pregio. Con l'intervento normativo del 2004, il legislatore ha concesso l'applicazione dei prezzi del 2001 ai conduttori che, entro il 31 ottobre
2001, abbiano manifestato la volontà di acquisto, secondo la disciplina dettata dal, più volte citato, secondo periodo del comma 20: e poiché nella disciplina alla quale si fa rinvio tali conduttori - ai quali veniva accordato il beneficio dell'acquisto al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della relativa manifestazione di volontà intervenuta entro il 31 ottobre 2001 pur in assenza di una offerta in opzione - sono esclusivamente quelli di unità immobiliari non di pregio, lo stesso ambito vale per la norma rinviante. Dunque, il riferimento alle ipotesi previste nel secondo periodo del D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 20 implica l'esclusione degli immobili di pregio dal beneficio della riparametrazione del prezzo di vendita degli immobili oggetto di cartolarizzazione ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, di cui al D.L. n. 41 del 2004. In altri termini, al fine di stabilire il beneficio della riparametrazione del prezzo di vendita degli immobili oggetto di cartolarizzazione ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, il D.L. n. 41 del 2004, art. 1, comma 1, espressamente richiama, usando il sostantivo plurale, "le ipotesi" previste dal D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma
20, secondo periodo: e poiché quest'ultima disposizione esclude dal suo ambito di operatività gli immobili di pregio, è da ritenere che, con il richiamo alle ipotesi previste dalla norma precedente, il legislatore abbia inteso riferirsi, non solo alla circostanza che, in mancanza di offerta in opzione da parte dell'ente (entro il 26 settembre 2001), la manifestazione di volontà di acquisto sia stata formulata entro il 31 ottobre 2001 dal conduttore, ma anche alla qualità, appunto non di pregio, dell'unità immobiliare condotta in locazione”.
6.2. – Ne deriva, allora, che deve escludersi l'applicabilità all'edificio posto in , Borgo San CP_19
Jacopo n. 7 (sulla cui natura di immobile di pregio non sussiste contestazione tra le parti) della disciplina prevista dall'art. 1 del D.L. n. 41 del 2004, il quale prevede che per i conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, non di pregio, oggetto di cartolarizzazione – che abbiano manifestato la propria volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'art. 3 del D.L.n.351 del 2001 – il prezzo di vendita è determinato al momento dell'offerta in opzione, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.
Pertanto, i conduttori delle singole unità abitative, nel rendersi acquirenti delle stesse, non potevano avvalersi del coefficiente di abbattimento di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.L. n.41 del
2004, stabilito nella misura percentuale dello 0,7608 relativamente al primo semestre 2003, per determinare l'ammontare del prezzo dovuto dagli stessi.
pagina 10 di 14 6.3. – Ne discende che gli odierni convenuti devono essere condannati al pagamento degli importi cui gli stessi si erano obbligati nei contratti di compravendita stipulati in data 31.3.2011 (art. 3), a titolo di prezzo residuo, nel caso di esito favorevole del giudizio per Pt_1
In proposito, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti costituitisi in riassunzione, la domanda di condanna (al pagamento della restante parte del prezzo) proposta da non può Pt_1 considerarsi nuova e, come tale, inammissibile.
Difatti, tale domanda già apparteneva all'originario thema decidendum, laddove si consideri che una statuizione di condanna, sia pure per importi minori, era stata già emessa dal Tribunale di
Firenze a conclusione del giudizio di primo grado, come effetto dell'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. proposta dai conduttori degli immobili.
Inoltre, questa Corte di Appello, nella sentenza n. 873/2016, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. degli immobili, aveva evidenziato, in motivazione, che le parti avevano ancora interesse all'accertamento del prezzo di vendita, il quale rimaneva ancora controverso.
Ciò in conformità alle conclusioni rassegnate da all'udienza di precisazione delle conclusioni Pt_1 tenutasi in secondo grado (cfr. verbale dell'1.12.2015) in cui, peraltro, l'appellante, nel rappresentare di aver proceduto ad alienare le unità immobiliari ai singoli conduttori, aveva dato espressamente atto dell'impegno di quest'ultimi alla “corresponsione del saldo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, all'esito definitivo della controversia, in sede giurisdizionale, sulla natura di pregio dell'immobile”.
Pertanto, aveva inteso proprio coltivare la domanda di condanna al pagamento del prezzo Pt_1 della compravendita, implicita in quella ex art. 2932 c.c. proposta dagli originari attori, contestando la quantificazione compiuta dal tribunale.
Il che risulta confermato anche nella sentenza n. 38278/2021 della Corte di Cassazione, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso, basata sul rilievo che non sarebbe stata censurata la declaratoria della cessazione della materia del contendere, sottolineando che “la cessazione della materia del contendere dichiarata dalla Corte d'appello di
Firenze risulta limitata al trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c., rimanendo ancora controversa la quantificazione del prezzo della compravendita”.
6.4. – Sulle somme ancora dovute dai conduttori non possono, però, riconoscersi né gli interessi né la rivalutazione monetaria (per quanto previsti dall'art. 3 dei contratti di compravendita stipulati in data 31.3.2011), non avendo fattone richiesta né nelle conclusioni dell'atto di Pt_1 riassunzione né nei precedenti gradi di giudizio.
pagina 11 di 14 6.4.1. – Difatti, per quanto concerne gli interessi, si applica il seguente principio: “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112
c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. Ove questa non specifichi, tuttavia, la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi - dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione degli interessi di mora - con conseguente tardività della domanda di attribuzione degli interessi moratori formulata solo in appello” (cfr. Cass. civ. n.
36659/2021).
6.4.2. – Per quanto riguarda la rivalutazione monetaria, la stessa non può essere riconosciuta d'ufficio, vertendosi in materia di debito di valuta.
Del resto, non ha neppure richiesto il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo Pt_1 comma, c.c., sicché, anche per questo motivo, non può essere accordata la rivalutazione monetaria.
Inoltre, solo nella comparsa conclusionale depositata in questo giudizio, ha chiesto “in via Pt_1 subordinata” il pagamento del prezzo residuo “come specificato all'art. 3 dei contratti di compravendita” rappresentando che “nell'art. 3, citato, è stabilito l'obbligo di corrispondere gli interessi e la rivalutazione”.
Trattasi, evidentemente, di domanda tardivamente proposta e, in ogni caso, inammissibile, in quanto “atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., è preclusa alle parti in tale fase non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata” (cfr. ex plurimis
Cassazione civile, ordinanza del 27.10.2023, n. 29879).
7 – Per quanto esposto, si impone la condanna dei convenuti, a fronte del trasferimento dei beni a loro favore avvenuto con i contratti stipulati in data 31.3.2011, al pagamento dei seguenti importi,
a titolo di residuo prezzo:
e : €. 75.330,06; CP_4 CP_11
Eredi (già) erede di : €. 79.929,16 Controparte_5 CP_5
Magnelli Carla: €. 77.820,85
: €.91.284,46 CP_2
: €.77.251,08 Controparte_3
(quale erede di ): €.61.092,88 CP_6 Persona_3 pagina 12 di 14 8 – In punto di spese processuali, giova considerare che “il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 6.4.2023, n. 9448).
Nella specie, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali ex art. 92, comma 2, c.p.c. (nella versione ratione temporis applicabile al presente giudizio;
cfr. Cass. civ. n. 11294/2015 onde “in materia di spese giudiziali civili, nei giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, la compensazione delle spese può essere disposta - ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 45, comma 11, di detta legge - per
"giusti motivi esplicitamente indicati dal giudice nella motivazione della sentenza", e non per
"gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione").
Difatti, l'obiettiva incertezza e complessità, sotto il profilo interpretativo, del quadro normativo di riferimento, unitamente alla assoluta novità delle questioni trattate (quanto meno all'epoca dell'instaurazione del giudizio), vale ad integrare i “giusti motivi” richiesti dalla citata norma
(secondo la versione vigente all'epoca di introduzione della lite).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n. 1569/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze e depositata il 3.10.2016, riassunto da così provvede: Pt_1
1) dichiara la contumacia di degli eredi di (già erede di CP_4 Controparte_5 CP_5
), quale erede di , e quali eredi
[...] CP_6 Persona_1 CP_7 Controparte_8 di , , ; Persona_2 Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
2) dichiara la cessazione della materia del contendere tra e le seguenti parti: i) Pt_1 CP_12
; ii) e , quali eredi di;
iii)
[...] Controparte_25 Controparte_26 Controparte_9 CP_7
, e in qualità di eredi di;
[...] Controparte_8 Parte_4 Persona_2
3) condanna e al pagamento, in favore di della somma di €. CP_4 CP_11 Pt_1
75.330,06;
4) condanna gli eredi (già erede di ) al pagamento, a favore di Controparte_5 CP_5 Pt_1 della somma di €. 79.929,16;
5) condanna al pagamento, a favore di della somma di €. 77.820,85; CP_1 Pt_1
6) condanna al pagamento, a favore di della somma di €.91.284,46 CP_2 Pt_1 pagina 13 di 14 7) condanna al pagamento, a favore di della somma di €.77.251,08; Controparte_3 Pt_1
8) condanna (quale erede di ) al pagamento, a favore di della CP_6 Persona_3 Pt_1 somma di €.61.092,88;
9) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Firenze, 19.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 360/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIANI ROSANNA (C.F. Pt_1 P.IVA_1
C.F._1
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. , (C.F. , CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANNOCCI MARIA Controparte_3 C.F._4
CECILIA (C.F. C.F._5
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
, CP_4 Controparte_5 CP_6 quale erede di , e quali eredi di Persona_1 CP_7 Controparte_8 Per_2
, ,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE-CONTUMACI
CONCLUSIONI
In data 3-31.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice in riassunzione: “preliminarmente per la dichiarazione di contumacia di:
, , , , Controparte_8 CP_7 Controparte_13 Controparte_9
, , Controparte_12 Controparte_14 Controparte_15
pagina 1 di 14
Controparte_16 Controparte_17 [...]
, Controparte_18 Controparte_19
, e ove occorrer possa
[...] Controparte_20 degli intimati , , . Sempre Controparte_21 CP_22 Controparte_23 Controparte_24 in via preliminare per cessata materia del contendere a spese compensate per: CP_12
, E QUALI EREDI DI
[...] CP_7 Controparte_25 Controparte_26
per avvenuto integrale pagamento della somma residua ancora dovuta, il Controparte_9 tutto come meglio indicato nella memoria di replica depositata il 20 aprile 2024. Nel merito, come da atto di riassunzione, precisando, come già indicato in comparsa conclusionale a parziale modifica della domanda, che le conclusioni prese inizialmente nei confronti del sig. CP_10
devono, per i motivi dedotti in comparsa di costituzione di controparte, intendersi formulate
[...] nei confronti della sig.ra IT l'eccezione di inammissibilità di domande nuove Controparte_3 proposte per la prima volta nella comparsa conclusionale delle parti costituite, dichiarando di non accettare il contradditorio. Vittoria di spese e onorari di tutti i gradi di giudizio”.
Per parte convenuta in riassunzione: “Voglia la Corte Ecc. ma dichiarare inammissibile la domanda condannatoria proposta nei confronti dei comparenti;
in via subordinata voglia dichiarare non dovuti interessi e rivalutazione sul prezzo residuo. In ogni caso voglia disporre la compensazione, in ipotesi anche parziale, delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio sussistendo i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Pt_1
Appello, le sopra indicate parti, riassumendo ex art. 392 c.p.c. il giudizio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 38278/2021, depositata in data 3.12.2021, che, pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 1569/2016 di questa Corte d'Appello, l'aveva cassata con rinvio in relazione all'unico motivo del ricorso proposto da Pt_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con atto di citazione notificato nel febbraio 2007, ed altri, quali Parte_2 conduttori delle unità immobiliari ubicati in , Borgo San Jacopo n. 7, avevano convenuto in CP_19 giudizio, dinanzi al tribunale fiorentino, il il Controparte_27 [...]
, e l chiedendo di pronunciare sentenza ex art. Controparte_17 CP_28 Pt_1
2932 c.c. che producesse, per ciascun attore, gli effetti del contratto di compravendita dell'unità immobiliare da ciascuno di loro condotta in locazione, rispetto alle quali l aveva trasmesso Pt_1 proposta di vendita nel maggio 2003:
a) in via principale, al prezzo determinato in base al valore catastale moltiplicato per cento;
b) in via subordinata, al prezzo da determinarsi in base ai valori di mercato, applicando sia il coefficiente di abbattimento previsto dal D.L. n. 41 del 2004, art. 1, comma 2, convertito in L. n.
pagina 2 di 14 104 del 2004, sia l'ulteriore sconto del 30% e quello previsto per l'acquisto in blocco, pari al 13%, in base ai criteri fissati dal D.L. n. 351 del 2001, art. 3, commi 7 e 8;
c) nonché, in via ulteriormente subordinata, al valore di mercato calcolato in base ai criteri fissati dal D.L. n. 351 del 2001 nonché dal D.L. n. 41 del 2004, da parametrare al mese di ottobre 2001
e, dunque, con applicazione del solo coefficiente di abbattimento pari allo 0,7608 riferito al 1^ semestre del 2003, tenuto conto del fatto che l'offerta da parte dell'Ente proprietario era pervenuta agli attori solo nel maggio del 2003. CP_2 1.2. – Si costituivano l e la eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione del Pt_1 giudice adito;
nel merito, contestavano integralmente le domande degli attori, di cui chiedevano il rigetto.
1.3. – Il Tribunale, con sentenza n. 3976/2009, accoglieva la domanda proposta in subordine sub c), pronunciando (tranne che per nei confronti del quale l aveva eccepito Controparte_21 Pt_1 la decadenza dall'esercizio del diritto di opzione e la cui domanda veniva, pertanto, rigettata) sentenza ex art. 2932 c.c. e condannando gli attori a corrispondere il prezzo di vendita secondo i valori di mercato come quantificati nelle proposte di acquisto ricevute nel maggio 2003, riparametrati all'ottobre 2001.
In particolare, il primo giudice, ritenuta la propria giurisdizione, rigettava la domanda di cui alla lettera a), dal momento che la fattispecie traslativa, secondo lo schema del diritto di opzione, non si era perfezionata nella vigenza della legge 104/1996 e neppure prima dell'entrata in vigore del d.l. 351/2001 (conv. in l.n. 410/2001).
Inoltre, non era accoglibile neppure la domanda di cui alla lettera b), in quanto il relativo criterio per la determinazione del prezzo non era applicabile per gli immobili di pregio, quale quello in questione.
Pertanto, doveva essere accolta la domanda di cui alla lettera c), con trasferimento della piena proprietà sulla base del prezzo di mercato, calcolato in base ai criteri fissati dal d.l. n. 351/2001 convertito in l.n. 410/2001 e dalla l.n. 104/2004.
La complessità del quadro normativo di riferimento e la reciproca soccombenza giustificava l'integrazione compensazione delle spese di lite.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Pt_1
1) con il primo, rilevava l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario;
2) con il secondo, eccepiva la tardività e, dunque, l'inammissibilità della domanda accolta dal tribunale, in quanto formulata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni;
pagina 3 di 14 3) con il terzo, si doleva dell'erroneità della decisione nella parte in cui aveva accolto la domanda di cui alla lettera c) delle conclusioni degli attori.
In particolare, secondo l'appellante, il tribunale non aveva valutato che la normativa citata in sentenza non era applicabile agli immobili di pregio, giusta la disposizione di cui all'art. 20, comma
3, della l.n. 410/2001, da leggere in combinato disposto con l'art. 1, commi 1-2, del d.l. 41/2004
(convertito, con modificazioni, nella l.n. 104/2004).
2.2. – Si costituivano in giudizio ed altri, dando atto di avere conseguito il CP_4 trasferimento dei beni e di non avere, dunque, più interesse alla pronuncia in forma specifica, ma di conservarlo in relazione al prezzo di vendita concordato in contratto, pari a quello indicato in sentenza, salvo diversa e maggiore quantificazione del giudice dell'appello.
2.3. – Si costituivano, altresì, in giudizio e , dando atto CP_29 Controparte_30 dell'avvenuto acquisto del bene in data 17 dicembre 2008 (ovvero dopo il deposito delle conclusionali e repliche in primo grado) al prezzo del 2003, con riserva di restituzione del maggior prezzo ove confermata la sentenza impugnata in punto di riduzione secondo il coefficiente di riparametrazione.
2.4. – Si costituiva, altresì, in giudizio proponendo appello incidentale. Controparte_21
2.5. – Con sentenza n. 873/2016, pubblicata il 6.6.2016, la Corte d'Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, prendeva atto dell'intervenuto trasferimento della proprietà con rogiti notarili per la maggior parte degli originari attori, rimanendo controverso solo l'ammontare del prezzo;
dichiarava, quindi, cessata la materia del contendere rispetto alla domanda ex art. 2932 c.c. avanzata da ed altri, da e da;
respingeva CP_4 CP_29 Controparte_30
l'appello proposto dall liquidava le spese in favore di ed altri, Pt_1 CP_31 CP_29
e e disponeva con separata ordinanza il prosieguo del giudizio per le posizioni di Controparte_30
, e . Controparte_21 Controparte_24 Parte_2
Con sentenza n. 1569/2016, pubblicata il 3.10.2016, la Corte d'appello di Firenze, definitivamente pronunciando, emetteva sentenza di estinzione del procedimento nei confronti del (che CP_21 aveva rinunciato agli atti del giudizio di appello), con spese compensate, e dichiarava cessata la materia del contendere tra l la e il (che aveva rinunciato agli atti del Pt_1 CP_24 Pt_2 giudizio di primo grado), sempre con spese compensate.
Nel respingere l'appello dell la Corte d'appello, nella sentenza n. 873/2016, rilevava che, Pt_1 quanto al prezzo, il primo giudice aveva fatto corretta applicazione della normativa vigente, in quanto: - i) l'art. 1 del D.L. n. 41/2004 stabiliva che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che avessero manifestato – nelle ipotesi e con le modalità previste dall' art. 3, comma 20, secondo periodo, del d.l. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, nella pagina 4 di 14 l.n. 410/2001 – la volontà di acquisto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato d.l. 351/2001 ed il 31 ottobre 2001, era determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001; ii) le modalità previste dall'art. 3, comma 20, del d.l. n. 351/2001, erano quelle "per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento", il che ricorreva, nel caso in esame, per tutti gli offerenti;
iii) la distinzione, prevista dalla norma da ultimo citata, per la quantificazione del prezzo di vendita con esclusione delle ipotesi degli immobili di pregio, era solo relativa al prezzo e non rilevava in questa fattispecie;
iv) la norma richiamata non escludeva dalle modalità di conteggio gli immobili di pregio ed indicava chiaramente che si applicavano i prezzi di mercato, ovvero quelli di cui al d.l. n. 351/2001, art. 3, comma 7, riparametrati all'ottobre 2001.
3 – Il giudizio di legittimità.
3.1. – Per la cassazione della sentenza non definitiva n. 873/2016 e di quella definitiva n.
1569/2016, proponeva ricorso articolando un unico motivo così rubricato: “Violazione e Pt_1 falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 41 del 23.2.2004, n. 41, convertito, con modificazioni, in l.n. 104 del 23/04/2004; dell'art. 3, comma 134, della l.n. 350 del 24/12/2003
(Legge Finanziaria 2004); dell'art. 3, commi 7,8,13 e 20, del d.l. n. 351/2001 convertito, con modificazioni, in l.n. 410 del 23.11.2001; del Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 20 aprile 2005 (in G.U. n. 127 del 03/06/2005); il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.”.
In particolare, il ricorrente rilevava che, essendo incontestato che l'edificio ubicato in , CP_19
Borgo San Jacopo n. 7, di cui facevano parte le unità immobiliari condotte in locazione dagli originari attori, fosse da qualificarsi di pregio (come già sancito con sentenza del TAR Lazio n.
6303/08 del 27.6.2008), aveva errato il giudice d'appello nell'individuare la normativa applicabile.
Difatti, il d.l. 41/2004, conv., con mod., nella l.n. 104/2004, intendeva escludere gli immobili di pregio dalla valutazione del prezzo di vendita determinato al momento dell'offerta in opzione sulla base dei valori di mercato dell'ottobre 2001, come emergeva dall'art. 1, comma 1, che richiamava, a sua volta, l'art. 3, comma 20, del d.l. n. 351/2001.
Pertanto, gli attori del giudizio di primo grado e/o i loro aventi causa dovevano vedersi respinta la domanda originariamente proposta con l'atto di citazione – ed ivi spiegata in via subordinata – che era stata accolta dal tribunale, avente ad oggetto l'applicazione del coefficiente di abbattimento del prezzo, di cui all'art. 1 del d.l. 41/2004 (nella misura percentuale del 0,7608 relativamente al
1^ semestre 2003), con la conseguenza che gli stessi dovevano ritenersi obbligati al pagamento pagina 5 di 14 del corrispettivo originariamente richiesto dall nell'offerta di vendita trasmessa ai conduttori Pt_1 nel maggio 2003.
3.2. – Resistevano con controricorso, ed altri nonché e CP_4 Controparte_30 CP_29
, mentre gli altri intimati non si costituivano in giudizio.
[...]
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 38278/2021, accoglieva il ricorso proposto da Pt_1 rinviando, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alla regolamentazione delle spese.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio di rinvio, la Suprema Corte, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteneva che la disciplina della riparametrazione ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, si applica alle sole unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, perché l'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 41 del 2004, dettato nell'ambito delle disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, espressamente richiama, usando il sostantivo plurale, "le ipotesi" previste dal secondo periodo del comma 20 dell'art. 3 del d.l. n. 351 del 2001,
e quest'ultima disposizione esclude dal suo ambito di operatività gli immobili di pregio.
4 – Il giudizio di rinvio.
4.1. – riassumeva la causa dinanzi a questa Corte, chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita Pt_1
IN TESI: secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
38278-21, pubblicata il 3 dicembre 2021, in riforma della sentenza n. 873/2016 della Corte di
Appello di Firenze, depositata il 6 giugno 2016, rigettare la domanda formulata dagli attori, e per
l'effetto condannare gli stessi al versamento in favore dell degli importi residui quali pattuiti Pt_1 nei relativi atti di compravendita stipulati in data 31 marzo 2011, e precisamente:
E €. 75.330,06 CP_4 CP_11
€. 79.929,16 Controparte_5
€.58.624,57 Parte_3
€. 77.820,85 CP_1
€.91.284,46 CP_2
€.56.865,73 Controparte_9
€.77.251,08 CP_10
€.62.026,59 Controparte_12
NE ST €.61.092,88
IN VIA SUBORDINATA: in ossequio all'obbligo di restituzione del prezzo residuo come specificato all'art 3 dei contratti di compravendita stipulati il 31 marzo 2011, dichiarare il diritto dell ad Pt_1
pagina 6 di 14 ottenere la corresponsione del predetto importo a carico di ciascun acquirente nei termini sopra esposti. In ogni caso, con vittoria di spese e onorari dei tre gradi di giudizio”
4.2. – Si costituivano in giudizio , e (quest'ultima CP_2 CP_1 Controparte_3 quale avente causa di , rassegnando le sopra trascritte conclusioni. CP_10
4.3. – Non si costituivano in giudizio gli altri convenuti.
4.4. – La causa veniva trattenuta in decisione in data 1.2.2023, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4.5 – Con ordinanza del 24.5.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
4.6. – La causa veniva, quindi, trattenuta nuovamente in decisione in data 3-31.7.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 – Sulle questioni preliminari
5.1. – In via preliminare, va rilevata la tempestività della riassunzione, in quanto avvenuta con citazione notificata il 24.2.2022 e, quindi, entro il termine di tre mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione (3.12.2021).
Per completezza, si osserva che, nella specie, trova applicazione l'art. 392, comma 2, c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche introdotte dell'art. 46, comma 21, della legge 18.6.2009, n.
69 (che ha ridotto da un anno a tre mesi il termine per la riassunzione), atteso che, ai sensi del successivo art. 58, la novella vale solo per i giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore (4.7.2009).
Il presente giudizio, invece, è iniziato con atto di citazione notificato nel febbraio 2007, sicché lo stesso risulta essere sottoposto alla disciplina codicistica previgente.
5.2. – Occorre, poi, rilevare che questo giudizio di rinvio si configura certamente come
“prosecutorio” dato che la sentenza cassata era entrata nel merito, diversamente dal c.d. rinvio
“restitutorio” o “improprio” che si verifica, invece, quando la sentenza impugnata si limiti ad una pronuncia meramente processuale (sulla distinzione tra i due tipi di rinvio cfr. Cass. civ. ord. n.
25877 del 16/11/2020 e sent. n. 23314 del 27/09/2018).
Trattandosi quindi di rinvio “prosecutorio”, ne consegue che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti” (così, fra le molte, Cass. sez. 6 civ. ord. 20.4.2017 n. 10009; Cass. sez. 2 civ. ord. 31.5.2021 n. 15143). pagina 7 di 14 La Corte d'Appello, dunque, in questa sede di rinvio deve pronunciare sulle domande delle parti, senza alcuna inammissibile riforma, modifica o conferma della sentenza di primo e di secondo grado.
5.3. – Giova anche considerare che “i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni
e decadenze già verificatesi;
nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 15.6.2023, n. 17240).
Nella specie, essendo la sentenza del giudice d'appello stata cassata esclusivamente per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), si verte nella prima ipotesi, con la conseguenza che la Corte è tenuta ad attenersi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
5.4. – Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di degli CP_4 eredi di (già erede di ), quale erede di Controparte_5 CP_5 CP_6 Persona_1
, e quali eredi di , ,
[...] CP_7 Controparte_8 Persona_2 Controparte_9 CP_10
, , non essendosi gli stessi costituiti in giudizio nonostante la
[...] CP_11 Controparte_12 regolarità della notifica nei loro confronti.
Bisogna, altresì, prendere atto della mancata costituzione degli altri soggetti (
[...]
, già Controparte_27 Controparte_17 Controparte_18 [...]
Controparte_32 Controparte_19
, già , ,
[...] Controparte_18 Controparte_33
, , , , , Controparte_34 CP_29 Controparte_24 CP_22 Controparte_23 [...]
) cui la notifica dell'atto di riassunzione è avvenuta, regolarmente, solo ai fini di Controparte_35
pagina 8 di 14 mera litis denuntiatio (il che non comporta l'acquisto, per il destinatario della notifica, della qualità di parte del processo, in mancanza di vocatio in ius, cfr. Cass. civ., n. 34174/2021).
5.5. – Va, poi, dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti di: i) CP_12
; ii) e quali eredi di;
iii)
[...] Controparte_25 Controparte_26 Controparte_9 CP_7
, e in qualità di eredi di , così come richiesto
[...] Controparte_8 Parte_4 Persona_2 dall che ha dato atto dell'integrale pagamento dovuto da costoro per l'acquisto del rispettivo Pt_1 immobile, con contestuale rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione (cfr. memoria di replica depositata il 20.4.2023 e documentazione ad essa allegata).
5.6. – Occorre, infine, considerare come l abbia specificato che le conclusioni originariamente Pt_1 rassegnate nei confronti di sono da intendersi adesso rivolte all'avente causa CP_10 [...]
, di talché il primo deve ritenersi estromesso dal giudizio. CP_3
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare la domanda proposta da Pt_1
6 – L'esame della domanda.
6.1. – La Corte di Cassazione, nella decisione che ha concluso la fase rescindente, ha enunciato il principio di diritto, al quale questo giudice deve dare attuazione, secondo cui “la disciplina della riparametrazione ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, si applica alle sole unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, perché l'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 41 del 2004, dettato nell'ambito delle disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, espressamente richiama, usando il sostantivo plurale, "le ipotesi" previste dal secondo periodo del comma 20 dell'art. 3 del d.l. n. 351 del 2001,
e quest'ultima disposizione esclude dal suo ambito di operatività gli immobili di pregio”.
In particolare, la Suprema Corte, nella citata pronuncia, ha precisato: “questa interpretazione si ricava dal tenore letterale e dall'impianto sistematico della disposizione. Infatti, la disciplina agevolativa, con l'applicazione di coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall CP_18
sulla base di eventuali aumenti di valore tra la data dell'offerta in opzione ed i valori
[...] medi di mercato del mese di ottobre 2001, vale per i conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale che abbiano manifestato, nelle ipotesi e con le modalità previste dal D.L. n. 351 del
2001, art. 3, comma 20, secondo periodo e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il
31 ottobre 2001. La disciplina del D.L. n. 41 del 2004 si salda, espressamente, con quella del secondo periodo del comma 20 del citato art. 3, come è reso palese non solo dal richiamo alle ipotesi e alle modalità del secondo periodo di tale disposizione, ma anche dal riferimento ai conduttori che abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, che e', appunto, la fattispecie considerata dal secondo periodo del comma 20, la quale espressamente
pagina 9 di 14 esclude dal suo ambito gli immobili considerati di pregio. Con l'intervento normativo del 2004, il legislatore ha concesso l'applicazione dei prezzi del 2001 ai conduttori che, entro il 31 ottobre
2001, abbiano manifestato la volontà di acquisto, secondo la disciplina dettata dal, più volte citato, secondo periodo del comma 20: e poiché nella disciplina alla quale si fa rinvio tali conduttori - ai quali veniva accordato il beneficio dell'acquisto al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della relativa manifestazione di volontà intervenuta entro il 31 ottobre 2001 pur in assenza di una offerta in opzione - sono esclusivamente quelli di unità immobiliari non di pregio, lo stesso ambito vale per la norma rinviante. Dunque, il riferimento alle ipotesi previste nel secondo periodo del D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 20 implica l'esclusione degli immobili di pregio dal beneficio della riparametrazione del prezzo di vendita degli immobili oggetto di cartolarizzazione ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, di cui al D.L. n. 41 del 2004. In altri termini, al fine di stabilire il beneficio della riparametrazione del prezzo di vendita degli immobili oggetto di cartolarizzazione ai valori di mercato del mese di ottobre 2001, il D.L. n. 41 del 2004, art. 1, comma 1, espressamente richiama, usando il sostantivo plurale, "le ipotesi" previste dal D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma
20, secondo periodo: e poiché quest'ultima disposizione esclude dal suo ambito di operatività gli immobili di pregio, è da ritenere che, con il richiamo alle ipotesi previste dalla norma precedente, il legislatore abbia inteso riferirsi, non solo alla circostanza che, in mancanza di offerta in opzione da parte dell'ente (entro il 26 settembre 2001), la manifestazione di volontà di acquisto sia stata formulata entro il 31 ottobre 2001 dal conduttore, ma anche alla qualità, appunto non di pregio, dell'unità immobiliare condotta in locazione”.
6.2. – Ne deriva, allora, che deve escludersi l'applicabilità all'edificio posto in , Borgo San CP_19
Jacopo n. 7 (sulla cui natura di immobile di pregio non sussiste contestazione tra le parti) della disciplina prevista dall'art. 1 del D.L. n. 41 del 2004, il quale prevede che per i conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, non di pregio, oggetto di cartolarizzazione – che abbiano manifestato la propria volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'art. 3 del D.L.n.351 del 2001 – il prezzo di vendita è determinato al momento dell'offerta in opzione, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.
Pertanto, i conduttori delle singole unità abitative, nel rendersi acquirenti delle stesse, non potevano avvalersi del coefficiente di abbattimento di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.L. n.41 del
2004, stabilito nella misura percentuale dello 0,7608 relativamente al primo semestre 2003, per determinare l'ammontare del prezzo dovuto dagli stessi.
pagina 10 di 14 6.3. – Ne discende che gli odierni convenuti devono essere condannati al pagamento degli importi cui gli stessi si erano obbligati nei contratti di compravendita stipulati in data 31.3.2011 (art. 3), a titolo di prezzo residuo, nel caso di esito favorevole del giudizio per Pt_1
In proposito, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti costituitisi in riassunzione, la domanda di condanna (al pagamento della restante parte del prezzo) proposta da non può Pt_1 considerarsi nuova e, come tale, inammissibile.
Difatti, tale domanda già apparteneva all'originario thema decidendum, laddove si consideri che una statuizione di condanna, sia pure per importi minori, era stata già emessa dal Tribunale di
Firenze a conclusione del giudizio di primo grado, come effetto dell'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. proposta dai conduttori degli immobili.
Inoltre, questa Corte di Appello, nella sentenza n. 873/2016, nel dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. degli immobili, aveva evidenziato, in motivazione, che le parti avevano ancora interesse all'accertamento del prezzo di vendita, il quale rimaneva ancora controverso.
Ciò in conformità alle conclusioni rassegnate da all'udienza di precisazione delle conclusioni Pt_1 tenutasi in secondo grado (cfr. verbale dell'1.12.2015) in cui, peraltro, l'appellante, nel rappresentare di aver proceduto ad alienare le unità immobiliari ai singoli conduttori, aveva dato espressamente atto dell'impegno di quest'ultimi alla “corresponsione del saldo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, all'esito definitivo della controversia, in sede giurisdizionale, sulla natura di pregio dell'immobile”.
Pertanto, aveva inteso proprio coltivare la domanda di condanna al pagamento del prezzo Pt_1 della compravendita, implicita in quella ex art. 2932 c.c. proposta dagli originari attori, contestando la quantificazione compiuta dal tribunale.
Il che risulta confermato anche nella sentenza n. 38278/2021 della Corte di Cassazione, nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso, basata sul rilievo che non sarebbe stata censurata la declaratoria della cessazione della materia del contendere, sottolineando che “la cessazione della materia del contendere dichiarata dalla Corte d'appello di
Firenze risulta limitata al trasferimento della proprietà ex art. 2932 c.c., rimanendo ancora controversa la quantificazione del prezzo della compravendita”.
6.4. – Sulle somme ancora dovute dai conduttori non possono, però, riconoscersi né gli interessi né la rivalutazione monetaria (per quanto previsti dall'art. 3 dei contratti di compravendita stipulati in data 31.3.2011), non avendo fattone richiesta né nelle conclusioni dell'atto di Pt_1 riassunzione né nei precedenti gradi di giudizio.
pagina 11 di 14 6.4.1. – Difatti, per quanto concerne gli interessi, si applica il seguente principio: “in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112
c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte. Ove questa non specifichi, tuttavia, la natura degli accessori richiesti, si presumono domandati gli interessi corrispettivi - dovuti indipendentemente dalla mora e dall'inadempimento, essendo fondati su presupposti diversi da quelli che giustificano l'attribuzione degli interessi di mora - con conseguente tardività della domanda di attribuzione degli interessi moratori formulata solo in appello” (cfr. Cass. civ. n.
36659/2021).
6.4.2. – Per quanto riguarda la rivalutazione monetaria, la stessa non può essere riconosciuta d'ufficio, vertendosi in materia di debito di valuta.
Del resto, non ha neppure richiesto il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo Pt_1 comma, c.c., sicché, anche per questo motivo, non può essere accordata la rivalutazione monetaria.
Inoltre, solo nella comparsa conclusionale depositata in questo giudizio, ha chiesto “in via Pt_1 subordinata” il pagamento del prezzo residuo “come specificato all'art. 3 dei contratti di compravendita” rappresentando che “nell'art. 3, citato, è stabilito l'obbligo di corrispondere gli interessi e la rivalutazione”.
Trattasi, evidentemente, di domanda tardivamente proposta e, in ogni caso, inammissibile, in quanto “atteso il carattere chiuso del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., è preclusa alle parti in tale fase non solo la possibilità di proporre domande nuove, ma anche di prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza cassata” (cfr. ex plurimis
Cassazione civile, ordinanza del 27.10.2023, n. 29879).
7 – Per quanto esposto, si impone la condanna dei convenuti, a fronte del trasferimento dei beni a loro favore avvenuto con i contratti stipulati in data 31.3.2011, al pagamento dei seguenti importi,
a titolo di residuo prezzo:
e : €. 75.330,06; CP_4 CP_11
Eredi (già) erede di : €. 79.929,16 Controparte_5 CP_5
Magnelli Carla: €. 77.820,85
: €.91.284,46 CP_2
: €.77.251,08 Controparte_3
(quale erede di ): €.61.092,88 CP_6 Persona_3 pagina 12 di 14 8 – In punto di spese processuali, giova considerare che “il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 6.4.2023, n. 9448).
Nella specie, ritiene la Corte che sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali ex art. 92, comma 2, c.p.c. (nella versione ratione temporis applicabile al presente giudizio;
cfr. Cass. civ. n. 11294/2015 onde “in materia di spese giudiziali civili, nei giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, la compensazione delle spese può essere disposta - ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 45, comma 11, di detta legge - per
"giusti motivi esplicitamente indicati dal giudice nella motivazione della sentenza", e non per
"gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione").
Difatti, l'obiettiva incertezza e complessità, sotto il profilo interpretativo, del quadro normativo di riferimento, unitamente alla assoluta novità delle questioni trattate (quanto meno all'epoca dell'instaurazione del giudizio), vale ad integrare i “giusti motivi” richiesti dalla citata norma
(secondo la versione vigente all'epoca di introduzione della lite).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n. 1569/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Firenze e depositata il 3.10.2016, riassunto da così provvede: Pt_1
1) dichiara la contumacia di degli eredi di (già erede di CP_4 Controparte_5 CP_5
), quale erede di , e quali eredi
[...] CP_6 Persona_1 CP_7 Controparte_8 di , , ; Persona_2 Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_12
2) dichiara la cessazione della materia del contendere tra e le seguenti parti: i) Pt_1 CP_12
; ii) e , quali eredi di;
iii)
[...] Controparte_25 Controparte_26 Controparte_9 CP_7
, e in qualità di eredi di;
[...] Controparte_8 Parte_4 Persona_2
3) condanna e al pagamento, in favore di della somma di €. CP_4 CP_11 Pt_1
75.330,06;
4) condanna gli eredi (già erede di ) al pagamento, a favore di Controparte_5 CP_5 Pt_1 della somma di €. 79.929,16;
5) condanna al pagamento, a favore di della somma di €. 77.820,85; CP_1 Pt_1
6) condanna al pagamento, a favore di della somma di €.91.284,46 CP_2 Pt_1 pagina 13 di 14 7) condanna al pagamento, a favore di della somma di €.77.251,08; Controparte_3 Pt_1
8) condanna (quale erede di ) al pagamento, a favore di della CP_6 Persona_3 Pt_1 somma di €.61.092,88;
9) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Firenze, 19.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14