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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/10/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 4 giugno 2025, iscritta al n. 1408 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Vignanello (VT), alla Via del Teatro n. 10, presso lo studio dell'Avv. Gianni Ceccarelli che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 1° ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 28 giugno 1997 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Canepina (VT), parte II, serie
A, n. 5); che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo il 16 Persona_1
gennaio 1999, e a Viterbo il 22 luglio 2006, che le parti dichiarano Persona_2
affetta da grave patologia invalidante;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti con- dizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Canepina (VT) alla Via Portapiagge Vicolo II n. 15, di proprietà del Signor sarà assegnata alla Signora che vi continuerà Pt_2 Pt_1
ad abitare con i figli, facendosi carico di ogni onere e spesa di conduzione, manu- tenzione e tassazione;
3. la Signor provvederà a volturare le utenze relative alla casa entro 3 mesi Pt_1
dalla sentenza;
4. il Signor provvederà a lasciare la casa coniugale entro tre mesi dalla Pt_2
sentenza;
5. il Signor provvederà al mantenimento del figlio fino a Pt_2 Per_1
quando questi collaborerà con il padre, e verserà inoltre un assegno mensile di mantenimento in favore della figli di euro 200,00, entro il giorno 16 di ogni Per_2
mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita;
6. il Signo erserà altresì in favore della Signor n assegno di man- Pt_2 Pt_1
tenimento di euro 200,00 mensili, con rivalutazione annuale Istat costo vita;
7. le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute da ciascun coniuge al 50
% ed il Signor si farà carico delle spese per l'abbigliamento inerente al Pt_2
cambio di stagione estivo ed invernale della figli Per_2
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
8. l'assegno unico a favore della figli affetta da disabilità, sarà percepito in- Per_2
teramente dalla Sig.r . Pt_1
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Cane- pina (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Pt_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 4 giugno 2025, iscritta al n. 1408 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Vignanello (VT), alla Via del Teatro n. 10, presso lo studio dell'Avv. Gianni Ceccarelli che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 1° ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 28 giugno 1997 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Canepina (VT), parte II, serie
A, n. 5); che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo il 16 Persona_1
gennaio 1999, e a Viterbo il 22 luglio 2006, che le parti dichiarano Persona_2
affetta da grave patologia invalidante;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti con- dizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Canepina (VT) alla Via Portapiagge Vicolo II n. 15, di proprietà del Signor sarà assegnata alla Signora che vi continuerà Pt_2 Pt_1
ad abitare con i figli, facendosi carico di ogni onere e spesa di conduzione, manu- tenzione e tassazione;
3. la Signor provvederà a volturare le utenze relative alla casa entro 3 mesi Pt_1
dalla sentenza;
4. il Signor provvederà a lasciare la casa coniugale entro tre mesi dalla Pt_2
sentenza;
5. il Signor provvederà al mantenimento del figlio fino a Pt_2 Per_1
quando questi collaborerà con il padre, e verserà inoltre un assegno mensile di mantenimento in favore della figli di euro 200,00, entro il giorno 16 di ogni Per_2
mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita;
6. il Signo erserà altresì in favore della Signor n assegno di man- Pt_2 Pt_1
tenimento di euro 200,00 mensili, con rivalutazione annuale Istat costo vita;
7. le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute da ciascun coniuge al 50
% ed il Signor si farà carico delle spese per l'abbigliamento inerente al Pt_2
cambio di stagione estivo ed invernale della figli Per_2
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
8. l'assegno unico a favore della figli affetta da disabilità, sarà percepito in- Per_2
teramente dalla Sig.r . Pt_1
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Cane- pina (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Pt_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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