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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 760/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMARIA, RE
SEVERINI PAOLO, Giudice
in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6609/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249006551062000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249006551062000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249006551062000 IVA-ALTRO 2013
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160019896215000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150036654832000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140009472666000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140039728806000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002012000029112331000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110054142847000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110054142847000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 788/2025 depositato il
18/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27/09/2024 ad Agenzia delle Entrate – Dp di Salerno e ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, depositato il 22/10/2024 ed iscritto nel RGR al n. 6609/2024, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. n. 10020249006551062/000 di complessivi euro 255.667,56, notificata in data 03/07/2024 sulla scorta di 20 atti presupposti, ma limitatamente a 6 cartelle di pagamento, e precisamente:
1) Cartella di pagamento n. 10020160019896215000 notificata in data 05.12.2016, di euro 18.413,93 per I.
V.A. anno 2013;
2) Cartella di pagamento n. 10020150036654832000 notificata in data 17.02.2016, di euro 8.755,94 per
IRPEF/IVA anno 2012;
3) Cartella di pagamento n. 10020140009472666000 notificata in data 19.05.2014, di euro 16.031,16 per
IRPEF/IVA anno 2010:
4) Cartella di pagamento n. 10020140039728806000 notificata in data 11.12.2014, di euro 30.228,25, per
IRPEF/IVA anno 2009;
5) Cartella di pagamento n. 1002012000029112331000 notificata in data 28.04.2012, di euro 48.037,50, per
Studi di settore adeguamento IVA, IRPEF anno 2008;
6) Cartella di pagamento n. 10020110054142847000 notificata in data 13.10.2011, di euro 40.641,17, per
IRAP anno 2006 e 2007.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione per i seguenti motivi:
1. omessa notifica delle suindicate cartelle quali atti presupposti;
2. inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento;
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. 212/2000 (carenza di motivazione per mancata allegazione degli atti presupposti in essa richiamati);
4. intervenuta prescrizione quinquennale del credito, anche nell'ipotesi di regolare notifica degli atti prodromici;
5. carenza di motivazione per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
6. violazione e falsa applicazione art 26 del DPR n. 602/73;
7. violazione dell'art. 50, comma 3, del DPR. 602/73;
8. illegittimità delle sanzioni irrogate,
con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno, che controdeduceva con riferimento a tutte le eccezioni di parte, rappresentando tra l'altro che:
- erano state emesse da questa Corte le sentenze nn. 4374/10/2024 - 1663/06/2017 - 1139/02/2024, allegate, in seguito a precedenti ricorsi proposti dal ricorrente avverso alcune delle suindicate cartelle o avverso intimazioni precedentemente notificate tra i cui atti presupposti figuravano le stesse cartelle;
tali pronunce avevano riconosciuto già la regolarità della notifica delle suindicate cartelle ed avevano rigettato i ricorsi del contribuente.
Pertanto l'intimazione di pagamento poteva essere impugnata solo per vizi propri.
- l'intimazione impugnata risultava correttamente notificata da AdER a mezzo del servizio postale, con successivo ritiro dell'atto da parte del contribuente, come da documentazione allegata.
- non sussisteva l'eccepita carenza di motivazione laddove gli atti presupposti richiamati nell'intimazione erano già stati portati a conoscenza del ricorrente;
- nessuna prescrizione era intervenuta per la notifica di atti interruttivi successivi;
- l'Agente per la Riscossione è soggetto abilitato alla notifica diretta degli atti;
Chiedeva alla Corte di rigettare il ricorso con condanna di parte alle spese, anche per lite temeraria ex art.96 cpc.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui insisteva sui motivi di impugnativa, contestando la regolarità della notifica dell'intimazione n. 10020179008495806000 e quindi la sua validità quale atto interruttivo della prescrizione quinquennale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Dalla documentazione prodotta dal resistente (sentenze emessa da questa Corte) risulta l'infondatezza del primo motivo di impugnativa;
peraltro, il ricorrente non ha specificato di aver prodotto appello avverso le stesse pronunce.
La seconda eccezione relativa all'inesistenza della notifica dell'intimazione è inammissibile per la sua genericità; in ogni caso, la presentazione del ricorso ha sanato la pretesa nullità ai sensi dell'art.156 cpc
(raggiungimento dello scopo).
Non sussiste la pretesa carenza di motivazione dell'intimazione in considerazione della conoscenza, come comprovata dall'AdE, degli atti presupposti indicati nella stessa, come statuito da consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass. sent. 34416/2023, ord. n. 10692/2024).
Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione delle pretese di cui alle 6 cartelle sopra specificate alla data di notifica dell'intimazione impugnata: premesso che con la sentenza n.11676/2024 la Cassazione a SS.
UU. ha confermato che i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge non disponga diversamente, nel caso in questione sono stati notificati 3 atti interruttivi successivamente, di cui 2 oggetto di impugnativa da parte del ricorrente.
In merito alle modalità di calcolo degli interessi di mora o iscritti a ruolo, questa Corte condivide quanto rappresentato dal resistente, e ritiene che il motivo di impugnativa vada rigettato.
Non sussiste la pretesa violazione dell'art.26 del dpr 602/1973 perché, come evidenziato dal resistente,
l'agente della riscossione è legittimato a notificare direttamente a mezzo posta i propri atti, né la violazione del disposto di cui all'art.50 dello stesso dpr 602/73: il decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che approva il modello di intimazione di pagamento è legittimo, in quanto attua le disposizioni di principio previste dal dpr 602/73, nell'esercizio delle funzioni di gestione e riscossione delegate dal MEF.
Infine, l'eccezione relativa all'illegittimità delle sanzioni irrogate è generica e dunque inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 13.000,00 oltre accessori di legge se dovuti;
si rigetta l'istanza di condanna alle spese ex art. 96 cpc giacché non risulta provato il danno, e comunque il ricorrente ha sollevato anche doglianze relative a vizi propri dell'intimazione.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE IN FAVORE DI AGENZIA ENTRATE SALERNO DI EURO 13.000,00 OLTRE ACCESSORI DI
LEGGE SE DOVUTI.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SOCCI ANGELO MATTEO, Presidente
VASATURO IMMACOLATAMARIA, RE
SEVERINI PAOLO, Giudice
in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6609/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249006551062000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249006551062000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249006551062000 IVA-ALTRO 2013
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo, 242 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020160019896215000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150036654832000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140009472666000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020140039728806000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002012000029112331000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110054142847000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020110054142847000 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 788/2025 depositato il
18/02/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 27/09/2024 ad Agenzia delle Entrate – Dp di Salerno e ad Agenzia delle Entrate- Riscossione, depositato il 22/10/2024 ed iscritto nel RGR al n. 6609/2024, il sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. n. 10020249006551062/000 di complessivi euro 255.667,56, notificata in data 03/07/2024 sulla scorta di 20 atti presupposti, ma limitatamente a 6 cartelle di pagamento, e precisamente:
1) Cartella di pagamento n. 10020160019896215000 notificata in data 05.12.2016, di euro 18.413,93 per I.
V.A. anno 2013;
2) Cartella di pagamento n. 10020150036654832000 notificata in data 17.02.2016, di euro 8.755,94 per
IRPEF/IVA anno 2012;
3) Cartella di pagamento n. 10020140009472666000 notificata in data 19.05.2014, di euro 16.031,16 per
IRPEF/IVA anno 2010:
4) Cartella di pagamento n. 10020140039728806000 notificata in data 11.12.2014, di euro 30.228,25, per
IRPEF/IVA anno 2009;
5) Cartella di pagamento n. 1002012000029112331000 notificata in data 28.04.2012, di euro 48.037,50, per
Studi di settore adeguamento IVA, IRPEF anno 2008;
6) Cartella di pagamento n. 10020110054142847000 notificata in data 13.10.2011, di euro 40.641,17, per
IRAP anno 2006 e 2007.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'intimazione per i seguenti motivi:
1. omessa notifica delle suindicate cartelle quali atti presupposti;
2. inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento;
3. violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. 212/2000 (carenza di motivazione per mancata allegazione degli atti presupposti in essa richiamati);
4. intervenuta prescrizione quinquennale del credito, anche nell'ipotesi di regolare notifica degli atti prodromici;
5. carenza di motivazione per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi;
6. violazione e falsa applicazione art 26 del DPR n. 602/73;
7. violazione dell'art. 50, comma 3, del DPR. 602/73;
8. illegittimità delle sanzioni irrogate,
con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – DP di Salerno, che controdeduceva con riferimento a tutte le eccezioni di parte, rappresentando tra l'altro che:
- erano state emesse da questa Corte le sentenze nn. 4374/10/2024 - 1663/06/2017 - 1139/02/2024, allegate, in seguito a precedenti ricorsi proposti dal ricorrente avverso alcune delle suindicate cartelle o avverso intimazioni precedentemente notificate tra i cui atti presupposti figuravano le stesse cartelle;
tali pronunce avevano riconosciuto già la regolarità della notifica delle suindicate cartelle ed avevano rigettato i ricorsi del contribuente.
Pertanto l'intimazione di pagamento poteva essere impugnata solo per vizi propri.
- l'intimazione impugnata risultava correttamente notificata da AdER a mezzo del servizio postale, con successivo ritiro dell'atto da parte del contribuente, come da documentazione allegata.
- non sussisteva l'eccepita carenza di motivazione laddove gli atti presupposti richiamati nell'intimazione erano già stati portati a conoscenza del ricorrente;
- nessuna prescrizione era intervenuta per la notifica di atti interruttivi successivi;
- l'Agente per la Riscossione è soggetto abilitato alla notifica diretta degli atti;
Chiedeva alla Corte di rigettare il ricorso con condanna di parte alle spese, anche per lite temeraria ex art.96 cpc.
Il ricorrente depositava memoria di replica in cui insisteva sui motivi di impugnativa, contestando la regolarità della notifica dell'intimazione n. 10020179008495806000 e quindi la sua validità quale atto interruttivo della prescrizione quinquennale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Dalla documentazione prodotta dal resistente (sentenze emessa da questa Corte) risulta l'infondatezza del primo motivo di impugnativa;
peraltro, il ricorrente non ha specificato di aver prodotto appello avverso le stesse pronunce.
La seconda eccezione relativa all'inesistenza della notifica dell'intimazione è inammissibile per la sua genericità; in ogni caso, la presentazione del ricorso ha sanato la pretesa nullità ai sensi dell'art.156 cpc
(raggiungimento dello scopo).
Non sussiste la pretesa carenza di motivazione dell'intimazione in considerazione della conoscenza, come comprovata dall'AdE, degli atti presupposti indicati nella stessa, come statuito da consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass. sent. 34416/2023, ord. n. 10692/2024).
Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione delle pretese di cui alle 6 cartelle sopra specificate alla data di notifica dell'intimazione impugnata: premesso che con la sentenza n.11676/2024 la Cassazione a SS.
UU. ha confermato che i crediti erariali sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge non disponga diversamente, nel caso in questione sono stati notificati 3 atti interruttivi successivamente, di cui 2 oggetto di impugnativa da parte del ricorrente.
In merito alle modalità di calcolo degli interessi di mora o iscritti a ruolo, questa Corte condivide quanto rappresentato dal resistente, e ritiene che il motivo di impugnativa vada rigettato.
Non sussiste la pretesa violazione dell'art.26 del dpr 602/1973 perché, come evidenziato dal resistente,
l'agente della riscossione è legittimato a notificare direttamente a mezzo posta i propri atti, né la violazione del disposto di cui all'art.50 dello stesso dpr 602/73: il decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che approva il modello di intimazione di pagamento è legittimo, in quanto attua le disposizioni di principio previste dal dpr 602/73, nell'esercizio delle funzioni di gestione e riscossione delegate dal MEF.
Infine, l'eccezione relativa all'illegittimità delle sanzioni irrogate è generica e dunque inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 13.000,00 oltre accessori di legge se dovuti;
si rigetta l'istanza di condanna alle spese ex art. 96 cpc giacché non risulta provato il danno, e comunque il ricorrente ha sollevato anche doglianze relative a vizi propri dell'intimazione.
P.Q.M.
LA CORTE RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE IN FAVORE DI AGENZIA ENTRATE SALERNO DI EURO 13.000,00 OLTRE ACCESSORI DI
LEGGE SE DOVUTI.