Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8205 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
codice fiscale: con l'avv. Cinzia Parte_1 C.F._1
Gerosa
-RICORRENTE-
E
unipersonale con sede a Sassari, Zona Industriale Predda CP_1
Niedda Strada 29 SC CAP 07100, codice fiscale: P.IVA_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di cui al prevenivo n. WND 294-2021 del
21 settembre 2020 per inadempimento della controparte e per l'effetto condannare la società all'immediata corresponsione in favore dal CP_1
Sig. della somma complessiva di € 13.363,21 di cui € 6.682,00 a titolo Pt_1 di restituzione della somma corrisposta dal medesimo, in data 14 febbraio 2022
e di cui alla fattura emessa da n. 009/2022 del 10/02/2022, ed CP_2
€ 6.682,00 a titolo di risarcimento del danno per la perdita di opportunità dal poter utilizzare l'Ecobonus sconto in fattura del 50%, somma viceversa indebitamente incamerata dalla società quale credito d'imposta, il CP_2 tutto oltre interessi ex lege maturati e maturandi e rivalutazione.
1
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. depositato in data 01/03/2024,
ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe Parte_1
trascritte deducendo di avere commissionato alla controparte il rifacimento degli infissi del proprio immobile sito a Ossi (SS), via Porto Torres n. 6, per il prezzo complessivo pattuito di Euro 13.364,00 con sconto in fattura del 50%,
procedendo quindi al pagamento della quota del 50% a suo carico pari ad
Euro 6.682,00 senza tuttavia ottenere alcunché, nonostante plurime diffide.
Radicatosi il contraddittorio, la resistente è rimasta contumace.
Indi la causa è stata posta in decisione senza lo svolgimento di attività
istruttoria.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta,
risultando provati dalla documentazione prodotta sia la conclusione del contratto che il pagamento della somma di Euro 6.682,00.
Quantunque non necessario stante il ben noto riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento delle obbligazioni, vi è anche un'espressa ammissione da parte della resistente circa il proprio inadempimento (cfr. p.e.c. inviata dalla il 03/08/2023 ore 11:39 – doc. 6). CP_1
Al ricorrente spetta non solo la restituzione della somma di Euro 6.682,00 da lui corrisposta, ma anche l'altra quota di cui la controparte ha certamente beneficiato sotto forma di credito d'imposta, atteso che la soluzione dello sconto in fattura non è più praticabile a seguito dei successivi interventi normativi di contenimento della spesa pubblica.
Sull'importo totale dovuto di Euro 13.364,00 sono dovuti gli interessi di cui all'art. 1284, comma quarto, del codice civile a far data dalla domanda
2 giudiziale e quindi dal deposito del ricorso avvenuto il giorno 01/03/2024 e,
per il periodo anteriore, ai sensi del primo comma del citato art. 1284 cod. civ.
con decorrenza dalla dichiarazione stragiudiziale di risoluzione del contratto intimata con p.e.c. del 13/12/2023 (doc. 7).
Non compete anche la rivalutazione monetaria trattandosi di credito di valuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)condanna al pagamento, in favore di , della CP_1 Parte_1
somma di Euro 13.364,00 oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 1284, comma primo, del codice civile dal 13/12/2023 al 29/02/2024 ed ai sensi del medesimo art. 1284, comma quarto, del codice civile dal giorno 01/03/2024 e fino al pagamento effettivo;
2)condanna al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1
spese processuali che liquida in Euro 264,00 per esborsi a titolo di contributo unificato e marca ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 9 aprile 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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