Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 26/11/2025, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03367/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01435/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati SE Scuderi, Angelo Russo e Andrea Agatino Salvatore Fiorito, con domicilio fisico eletto dapprima presso lo studio dell’avvocato SE Scuderi in Catania, Viale R. Sanzio, n. 60 e poi presso lo studio dell’avvocato Angelo Russo in Catania, Via Vitaliano Brancati n. 16;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Questura di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
1) del provvedimento del Prefetto di Catania del 18.04.2023 e notificato il 28.04.2023 con il quale veniva fatto divieto al Sig. -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
2) del provvedimento del Questore della Provincia di Catania del 3.05.2023 e notificato l’8.05.2023 con il quale veniva revocato al Sig. -OMISSIS- la licenza di porto d’armi per uso caccia e del relativo libretto n.-OMISSIS--P rilasciati dalla divisione di Polizia amministrativa e sociale in data 31.07.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Questura di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. GI SE NI AT e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 27 giugno 2023 e depositato in data 27 luglio 2023 il deducente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Prefetto di Catania del 18 aprile 2023 con il quale è stato fatto divieto allo stesso ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti nonché del provvedimento del Questore della Provincia di Catania del 3 maggio 2023 con il quale è stata revocata al ricorrente la licenza di porto d’armi per uso caccia e del relativo libretto n.-OMISSIS--P rilasciati dalla divisione di Polizia amministrativa e sociale in data 31 luglio 2019.
Il ricorrente ha evidenziato che in data 6 settembre 2022 la sig.ra -OMISSIS- ha sporto querela nei confronti del ricorrente; la Compagnia Carabinieri di Piazza Dante ha quindi inoltrato segnalazione a carico del deducente presso l’Ufficio Minori e Vittime vulnerabili, con conseguente apertura del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R..
In data 13 settembre 2022 la sig.ra -OMISSIS- ha rimesso la querela sporta e, successivamente, in data 1 ottobre 2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha comunicato alla persona offesa nel detto procedimento penale avviso della richiesta di archiviazione ex art. 409 c.p.p..
Malgrado l’intervenuta remissione di querela e la conseguente richiesta di archiviazione, in data 6 ottobre 2022 è stato notificato al ricorrente il provvedimento questorile di ammonimento, emesso in data 3 ottobre 2022, prot. n. -OMISSIS-, avverso il quale il deducente ha proposto ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Catania.
In pendenza del superiore procedimento, in data -OMISSIS-, il Tribunale di Catania, Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, in accoglimento della richiesta di archiviazione depositata in data -OMISSIS-, ha disposto l’archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato ordinando la restituzione degli atti al P.M..
Stante l’inerzia del Prefetto adito in sede gerarchica (valendo tale silenzio come rigetto del proposto ricorso), il deducente ha impugnato il provvedimento di ammonimento dinnanzi al Tribunale adito (ricorso iscritto al r.g. n. 615/2023).
In data 28 aprile 2023 è stato notificato al ricorrente il provvedimento del Prefetto di Catania, emesso il 18 aprile 2023, con il quale è stato fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
In data 2 maggio 2023 l’esponente, in virtù di nuovi elementi, ha presentato alla Questura di Catania istanza di riesame per l’annullamento del provvedimento di ammonimento; in data 8 maggio 2023 è stato notificato al ricorrente il provvedimento del Questore della Provincia di Catania del 3 maggio 2023 con il quale gli è stata revocata la licenza di porto d’armi per uso caccia e del relativo libretto n.-OMISSIS--P rilasciati dalla divisione di Polizia amministrativa e sociale in data 31 luglio 2019.
In data 8 giugno 2023 sono state restituite dalla Tenenza di Misterbianco le armi cautelativamente ritirate che sono state immediatamente cedute.
Infine, in data 19 giugno 2023, è stato proposto al Prefetto di Catania istanza di riesame del divieto detenzione armi.
Con unico articolato motivo di ricorso l’esponente - nell’avversare i provvedimenti in epigrafe - ha dedotto i vizi di Manifesta insussistenza dei presupposti previsti per l’adozione del provvedimento di divieto detenzione armi, munizioni e materie esplodenti del provvedimento del Questore della Provincia di Catania del 3.05.2023 e notificato l’8.05.2023 con il quale veniva revocato al sig. -OMISSIS- la licenza di porto d’armi per uso caccia e del relativo libretto n.-OMISSIS--P rilasciati dalla divisione di polizia amministrativa e sociale in data 31.07.2019.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Questura di Catania che, con memoria depositata in data 19 aprile 2025, ha chiesto il rigetto del proposto ricorso.
3. All’udienza pubblica del giorno 10 settembre 2025 il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di improcedibilità del ricorso, avendo la Prefettura emesso una nota di conferma in senso rinnovatorio del divieto di detenzione armi.
Su richiesta dei difensori di parte ricorrente è stato, dunque, concesso il termine di giorni dieci per il deposito di memorie sulla questione rilevata d’ufficio, con rinvio della causa all’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025.
La parte ricorrente ha depositato memoria in data 17 settembre 2025 sulla questione rilevata d’ufficio.
4. All’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025, presente il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per l’Amministrazione resistente, come da verbale, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5.1. Risulta dal fascicolo del giudizio che, a seguito dell’istanza di riesame del divieto detenzione armi, prot. n. 73842 avanzata dal deducente in data 19 giugno 2023, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania, con provvedimento del 6 luglio 2023, prot. n.-OMISSIS-, ha ritenuto, a seguito di nuova istruttoria e in forza del corredo motivazionale ivi articolato, di rigettare l’istanza medesima e di confermare il già adottato provvedimento di divieto.
Detto provvedimento prefettizio del 6 luglio 2023, prot. n.-OMISSIS-, versato nel fascicolo del giudizio dall’Amministrazione resistente in data 4 agosto 2023, ha finito inevitabilmente per “superare” il precedente (avversato con il ricorso in epigrafe) divieto prefettizio di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, trattandosi di provvedimento di conferma in senso proprio.
Invero, “ la distinzione tra atto confermativo (cd. conferma) e meramente confermativo deriva dalla circostanza che l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo rispetto ad un atto precedente l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione, che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l’atto meramente confermativo (non impugnabile), allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 8 agosto 2025, n. 6983).
Posta tale demarcazione, il provvedimento prefettizio del 6 luglio 2023, prot. n.-OMISSIS- si configura quale conferma propria sia poiché adottato, come emerge dal suo tenore testuale, sulla base di una nuova istruttoria esperita dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catania (in particolare, sulla base dell’acquisizione della richiesta di archiviazione e sulla base del disposto decreto di archiviazione del procedimento penale), sia in quanto recante una rinnovata valutazione, concernente in particolare il rilievo da ascrivere al “ giudizio di piena affidabilità nell'uso delle armi data la conflittualità in essere ” tra il ricorrente e la ex compagna.
In definitiva, il sopravvenuto provvedimento di conferma del divieto di detenzione, proprio in quanto conseguente ad una rinnovata istruttoria e ad una rivalutazione degli interessi in gioco, assume carattere rinnovatorio.
Orbene, per consolidato orientamento giurisprudenziale “ l’adozione di un nuovo atto, purché non meramente confermativo di un provvedimento precedente, che rappresenti una rinnovata espressione della funzione amministrativa, comporta la pronuncia di improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato a quello dell’atto che lo sostituisce […] In tale situazione, infatti, la declaratoria di improcedibilità consegue alla modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa […] che ha reso certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno, per il ricorrente, l’utilità della pronuncia del giudice ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2025, n. 1995).
5.2. Le argomentazioni difensive della parte ricorrente (cfr. memoria difensiva depositata in data 17 settembre 2025) – in relazione al rilievo officioso del Collegio ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. – non possono essere condivise.
Secondo il difensore del deducente il provvedimento citato, nel rigettare l'istanza di riesame, ha onerato gli uffici di procedere alla relativa notifica all'indirizzo PEC del difensore del medesimo ricorrente, ma la prova della detta notifica (telematica e/o cartacea) non emerge dagli atti depositati dall'Avvocatura dello Stato. Per il difensore della parte ricorrente, invero, la prova della predetta notifica è pregiudiziale alla questione dell'omessa impugnazione del più volte citato provvedimento e della conseguente declaratoria in rito; all’uopo il difensore della parte ricorrente ha sollecitato il Tribunale adito ad esercitare i poteri d'ufficio riservati dal codice di rito.
Il Collegio ritiene che dette argomentazioni difensive non possano essere condivise.
In primo luogo, occorre ribadire che la domanda di annullamento dell’originario provvedimento prefettizio di divieto è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi - come già detto - l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto originariamente impugnato a quello dell'atto che lo ha sostituito.
In secondo luogo, premesso che il provvedimento prefettizio del 6 luglio 2023, prot. n.-OMISSIS- è stato depositato nel fascicolo del giudizio (dall’Amministrazione resistente) in data 4 agosto 2023, il Collegio rileva che secondo principi giurisprudenziali consolidati “ ai fini dell'individuazione della decorrenza del termine iniziale per la proposizione di motivi aggiunti, sensi dell’art. 43, comma 1, periodo II, cod. proc. amm. il deposito in giudizio di documenti, mai prima comunicati o comunque conosciuti, costituisce il momento iniziale idoneo a determinare l’avvio del termine decadenziale per la relativa impugnazione nella via dei motivi aggiunti ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2025, n. 1338; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 12 luglio 2023, n. 436; cfr. anche, ex plurimis , T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 15 maggio 2025, n. 1062; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater, 19 luglio 2024, n. 14797; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 1 agosto 2023, n. 4686).
Ed invero, in base ai criteri dell’ordinaria diligenza, il ricorrente è comunque tenuto a verificare l’eventuale deposito di atti processuali; si è, infatti, chiarito che se, in generale, i meccanismi di conoscenza legale presentano per lo più natura presuntiva e vivono in constante equilibrio tra un’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale del privato e un’opposta esigenza di stabilità e continuità dell’azione amministrativa, proprio il deposito giudiziale di documenti realizza un significativo tramite di conoscenza dell’atto amministrativo, che corrisponde adeguatamente alle due esigenze sopra menzionate: in tal senso depongono la particolare formalità del contesto nel quale la produzione documentale ha luogo; l’elevato livello di vigilanza sull’andamento delle vicende processuali che normalmente connota i soggetti costituiti in giudizio; l’obbligatoria assistenza legale loro fornita dai difensori legali, quale ulteriore ausilio nell’analisi e nella comprensione dei fatti processuali (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 18 marzo 2024, n. 5333).
La giurisprudenza che aderisce a tale orientamento interpretativo ha condivisibilmente osservato, invero, che “ nel vigente panorama normativo, con l’avvento del PAT, il predetto onere di consultazione non comporta alcun significativo aggravio per l’attività del difensore, in quanto, ormai da anni, non è più necessario l’accesso personale presso l’ufficio giudiziario per verificare l’avvenuto deposito di atti e documenti nel fascicolo d’ufficio ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 12 luglio 2023, n. 436).
Peraltro va osservato che successivamente al detto deposito in data 4 agosto 2023 vi è evidenza in atti dell’accesso del difensore della parte ricorrente al fascicolo procesuale ai fini del deposito di scritti difensivi (cfr. cit. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 12 luglio 2023, n. 436).
In conclusione, il nuovo provvedimento di conferma del 6 luglio 2023, prot. n.-OMISSIS-, non impugnato, assume carattere autonomamente lesivo e pienamente sostitutivo dell’avversato - originario - divieto prefettizio, con la conseguenza che il ricorso avverso il provvedimento di divieto originario deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5.3. Quanto al parimenti impugnato provvedimento del Questore della Provincia di Catania del 3 maggio 2023 di revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia e del relativo libretto n.-OMISSIS--P, la proposta domanda di annullamento avanzata parimenti con il ricorso in epigrafe è anch’essa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse atteso che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, pienamente condiviso dal Collegio, l’autorizzazione alla detenzione di armi va considerata come un presupposto necessario della licenza di porto d’armi (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 18 agosto 2025, n. 588; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 14 luglio 2025, n. 2639; T.A.R. Umbria, sez. I, 7 maggio 2025, n. 481; T.A.R. Piemonte, sez. III, 3 marzo 2025, n. 462; T.A.R. Veneto, sez. I, 21 febbraio 2025, n. 253).
Il venir meno della predetta autorizzazione, dunque, comporta:
- l’insussistenza dei presupposti per ottenere della licenza di porto d’armi;
- la revoca della licenza di porto d’armi (e analogo principio vale, ovviamente, nel caso di diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi).
Invero, non appare ammissibile che un soggetto possa continuare a “portare” ed eventualmente usare armi che per esplicito provvedimento non può neppure detenere (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 22 aprile 2025, n. 3330; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 23 settembre 2024, n. 2450; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 18 marzo 2024, n. 1068).
La giurisprudenza è granitica, in tema di rapporto tra il provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi, di competenza del Questore e quello di divieto di detenere le armi, munizioni e materiali esplodenti ex art. 39 T.U.L.P.S., di competenza del Prefetto, nell’affermare l’esistenza un “ rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto d’armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata ” (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 8 agosto 2025, n. 6976; Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2025, n. 4348).
Pertanto, il divieto prefettizio di detenzione delle armi preclude in nuce una qualsiasi diversa valutazione da parte del Questore in ordine ai requisiti di affidabilità dell’interessato, paralizzata dal giudizio negativo espresso dal Prefetto.
Alla luce di quanto sopra esposto, attesa la natura vincolata del provvedimento di revoca del porto d’armi a fronte del decreto prefettizio di divieto di detenzione delle armi, anche la sopra citata domanda caducatoria è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse atteso che il confermato (in senso rinnovatorio) divieto prefettizio di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti – peraltro, come già detto, non avversato dalla parte ricorrente – preclude in radice una valutazione favorevole all’interessato in punto di licenza di porto d’armi.
Ed inoltre, va osservato che la rinnovata manifestazione della volontà dispositiva dell'Amministrazione procedente si sostituisce – rispetto al provvedimento originario - ex tunc nella regolazione del rapporto sostanziale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2023, n. 6729).
6. In conclusione, per le ragioni sopra evidenziate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
7. Le spese di lite, in ragione dell’esito in rito e della peculiarità della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC MA TA, Presidente
GI SE NI AT, Primo Referendario, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI SE NI AT | NC MA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.