Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il dottor Giuseppe Alfonso, Giudice Designato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 24.3.2001 n. 89 nel procedimento camerale iscritto al n. 898/2024
V.G.
PROMOSSO DA 1. in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede legale a Vipiteno – Sterzing, Via Giovo n. 23, c.f. 2. P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a
[...]
Padova, Viale della Navigazione Interna n. 21, c.f. 3. P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, con sede legale a Catania, Via V. Giuffrida n. 202, c.f. , P.IVA_3 tutte rappresentate e difese, come da distinte procure alle liti in atti, dall'Avv.
Mario Poeti ed elettivamente domiciliate a Porto Recanati, Via Pergolesi n. 15, presso il Gruppo Invictus di LO Gallori
RICORRENTI CONTRO il , in persona del pro tempore, c.f. Controparte_3 CP_4
rappresentato ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato P.IVA_4 di Catania
RESISTENTE
**********
Letto il ricorso depositato in data 28.10.2024 con cui le ricorrenti indicate in epigrafe, premettendo di essersi insinuate al passivo del fallimento della dichiarato con sentenza del Tribunale di Catania n. 193 CP_5 del 17.12.1999 (fallimento n. 12327/1999), hanno chiesto la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 2 bis della legge 24.3.2001 n. 89 per l'irragionevole durata della procedura concorsuale;
Esaminati gli atti e la documentazione allegata;
Ritenuta la competenza territoriale dell'Ufficio e la tempestività del ricorso;
Considerato tuttavia che la durata del procedimento d'insinuazione al passivo fallimentare va riferita all'arco temporale che intercorre tra la proposizione della domanda – tempestiva o tardiva – e la chiusura della procedura, non potendosi cumulare a tale periodo quello del precedente svolgimento della procedura concorsuale al quale il creditore è rimasto estraneo (Cass.
5.1.2024 n. 324; Cass. 22.4.2022 n. 12861);
Ritenuto pertanto che dalla dichiarazione di esecutorietà dello stato passivo (10.7.2001) a quella a quella di chiusura del fallimento (10.10.2024), arco temporale rispetto al quale le ricorrenti hanno limitato la domanda, la procedura è durata ventitré anni (periodo così arrotondato ex art. 2 bis, comma 1, della legge 24.3.2001 n. 89), ed ha avuto un'eccedenza temporale ingiustificata di diciassette anni;
Ritenuto che sulla base della complessità della procedura concorsuale, della soggettività giuridica delle ricorrenti (società di capitale) e dell'ammontare dei singoli crediti insinuati, avuto riguardo ai criteri fissati dall'art. 2 bis della legge 24.3.2001 n. 89 come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.L.
22.6.2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n. 134, in mancanza di allegazioni specifiche ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, appare congruo ed equo liquidare, ai sensi dell'art. 2056 cod. civ., la somma di € 400,00 in ragione di ogni anno di ritardo (Cass. 11.12.2020
n. 28380; Cass. 22.9.2020 n. 19739), e così complessivamente € 6.800,00 ciascuno alla ed alla oltre interessi legali dalla Controparte_1 CP_2 domanda al soddisfo;
Rilevato, quanto alla domanda proposta da Parte_1
che la ricorrente è stata ammessa al passivo del fallimento in via
[...] privilegiata per € 5.309,13 (già £. 10.279.926) e che con il secondo piano di riparto parziale (6.3.2013) è stata integralmente soddisfatta, sicché, essendo da tale data per essa venuto meno ogni patema riconducibile alla irragionevole durata, il ritardo indennizzabile va limitato a sei anni e l'indennizzo da riconoscere ad € 3.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Ritenuto, infine, che vanno riconosciute alle ricorrenti le spese ed i
- 2 - compensi del procedimento che, sulla base della tabella 8 allegata al D.M.
13.8.2022 n. 147 per i procedimenti monitori (Cass. 31.7.2020 n. 16512), si quantificano in complessivi € 916,73, di cui € 349,73 per spese vive (marca iscrizione a ruolo, bolli e diritti copie autentiche), oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Visto l'art. 3 della legge 24.3.2001 n. 89, come sostituito dall'art. 55, comma
1, del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012
n. 134
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, a titolo di CP_3 Controparte_3 equa riparazione per il superamento di durata ragionevole della procedura di cui in premessa, il pagamento senza dilazione di € 8.600,00 ciascuna, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, in favore della e Controparte_1 della e di € 2.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al CP_2 soddisfo, in favore della nonché delle Parte_1 spese e dei compensi del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 916,73, di cui € 349,73 per spese vive, oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv.
Mario Poeti che si è dichiarato antistatario, ed autorizzando, in mancanza, la provvisoria esecuzione.
Così deciso in Catania, 7 aprile 2025
IL GIUDICE DESIGNATO
Giuseppe Alfonso
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