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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11359 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5894 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano dato atto dello svolgimento dell'udienza del 26.11.2025 con modalità a trattazione scritta;
viste le note e conclusioni rassegnate dalle parti con note di trattazione depositate in data 24.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 5894 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 26.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. , con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Suo Procuratore Dott.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Barone (C.F. Parte_2
ed elettivamente domiciliata Roccapiemonte (Sa) alla via C.F._1
Calvanese n. 102;
- APPELLANTE -
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
-APPELLATO CONTUMACE-
NONCHÈ
(C.F. , in persona del Sindaco, legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Corrado Di Nardo (C.F. , C.F._3
1 dall'avv. Silvia Fusco (C.F.: , dall'Avv. Mariarita CodiceFiscale_4
Grande (C.F. ), dall'Avv. Domenico Di Russo (C.F. CodiceFiscale_5
) ed elettivamente domiciliato in alla piazza CodiceFiscale_6 CP_2
Municipio presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale;
- APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di n. CP_2
30588/22 del 06.09.2022
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 30588/22 resa dal Giudice di Pace di in data 06.09.2022, non notificata, con cui veniva accolta l'opposizione CP_2 proposta da avverso l'estratto di ruolo e la cartella di Controparte_1 pagamento n. 07120120101829563000.
Più precisamente, il giudice di pace di ha ritenuto autonomamente CP_2 impugnabile l'estratto di ruolo e ha rilevato la mancanza di un titolo idoneo a procedere all'esecuzione, annullando l'impugnata cartella e condannando l' spese di lite. Controparte_3
Tanto premesso, l'appellante, a sostegno della propria prospettazione difensiva, ha censurato l'erroneità della decisione di primo grado, eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, alla luce dell'art. 12, comma 4 bis del D.P.R. n. 602/1973 e della sentenza delle Sezioni
Unite n. 26283/2022, la ritualità delle notificazioni effettuate, il mancato decorso del termine prescrizionale, la violazione dell'art. 132 c.p.c. per carenza di motivazione e per l'erronea interpretazione delle norme applicabili e la correttezza del proprio operato.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2 Si è costituito il che, rilevando la carenza dell'interesse ad Controparte_2 agire della domanda proposta in primo grado, ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la vittoria delle spese di lite.
, sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 26.11.2025 la causa è stata decisa con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
------
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , che, Controparte_1 sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
L'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. Controparte_1
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n.
146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31.03.2023 n.
36 ; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del MEF
18.1.2008 n. 40 anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12.1.2019 n. 14 in relazione
3 ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 18.12. 1997 n. 472” .
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n.
602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D. P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v.
Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Tale orientamento, a seguito dell'ultima modifica apportata dall'art. 12 del D.lgs
29 luglio 2024, n. 110, è stato confermato dalla recente ordinanza n. 6588 della
Corte di Cassazione, sezione tributaria, depositata il 12 marzo 2025, in virtù della quale:”… la disposizione, selezionando specifici casi in cui l'invalida
4 notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione)
o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio…”.
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , non rilevandosi alcun Controparte_1 pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021
n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa Laura
Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 5894/2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da Controparte_1 avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento n.
07120120101829563000;
5 • Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 3.12.2025 Il Giudice dott.ssa Laura Martano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano dato atto dello svolgimento dell'udienza del 26.11.2025 con modalità a trattazione scritta;
viste le note e conclusioni rassegnate dalle parti con note di trattazione depositate in data 24.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 5894 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 26.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. , con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Suo Procuratore Dott.
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Barone (C.F. Parte_2
ed elettivamente domiciliata Roccapiemonte (Sa) alla via C.F._1
Calvanese n. 102;
- APPELLANTE -
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
-APPELLATO CONTUMACE-
NONCHÈ
(C.F. , in persona del Sindaco, legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Corrado Di Nardo (C.F. , C.F._3
1 dall'avv. Silvia Fusco (C.F.: , dall'Avv. Mariarita CodiceFiscale_4
Grande (C.F. ), dall'Avv. Domenico Di Russo (C.F. CodiceFiscale_5
) ed elettivamente domiciliato in alla piazza CodiceFiscale_6 CP_2
Municipio presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale;
- APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di n. CP_2
30588/22 del 06.09.2022
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 30588/22 resa dal Giudice di Pace di in data 06.09.2022, non notificata, con cui veniva accolta l'opposizione CP_2 proposta da avverso l'estratto di ruolo e la cartella di Controparte_1 pagamento n. 07120120101829563000.
Più precisamente, il giudice di pace di ha ritenuto autonomamente CP_2 impugnabile l'estratto di ruolo e ha rilevato la mancanza di un titolo idoneo a procedere all'esecuzione, annullando l'impugnata cartella e condannando l' spese di lite. Controparte_3
Tanto premesso, l'appellante, a sostegno della propria prospettazione difensiva, ha censurato l'erroneità della decisione di primo grado, eccependo l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, alla luce dell'art. 12, comma 4 bis del D.P.R. n. 602/1973 e della sentenza delle Sezioni
Unite n. 26283/2022, la ritualità delle notificazioni effettuate, il mancato decorso del termine prescrizionale, la violazione dell'art. 132 c.p.c. per carenza di motivazione e per l'erronea interpretazione delle norme applicabili e la correttezza del proprio operato.
Pertanto, ha chiesto l'accoglimento dell'appello, con riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2 Si è costituito il che, rilevando la carenza dell'interesse ad Controparte_2 agire della domanda proposta in primo grado, ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la vittoria delle spese di lite.
, sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 26.11.2025 la causa è stata decisa con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
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In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , che, Controparte_1 sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
L'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da per le ragioni che seguono. Controparte_1
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n.
146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31.03.2023 n.
36 ; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del MEF
18.1.2008 n. 40 anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12.1.2019 n. 14 in relazione
3 ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 18.12. 1997 n. 472” .
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n.
602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D. P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v.
Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Tale orientamento, a seguito dell'ultima modifica apportata dall'art. 12 del D.lgs
29 luglio 2024, n. 110, è stato confermato dalla recente ordinanza n. 6588 della
Corte di Cassazione, sezione tributaria, depositata il 12 marzo 2025, in virtù della quale:”… la disposizione, selezionando specifici casi in cui l'invalida
4 notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione)
o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio…”.
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata , non rilevandosi alcun Controparte_1 pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
L'accertamento della carenza di tale condizione dell'azione determina l'accoglimento dell'appello ed esime dall'esame delle ulteriori questioni sollevate.
Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021
n. 146) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa Laura
Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 5894/2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del;
Controparte_1
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da Controparte_1 avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento n.
07120120101829563000;
5 • Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 3.12.2025 Il Giudice dott.ssa Laura Martano
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