Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00302/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01141/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2025, proposto da
Banca Sistema S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo D'Amore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Solofra, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alle sentenze del Tribunale di Avellino n. 1023 e n. 1024 del 30 maggio 2019, nonché al decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. 1176 del 31 agosto 2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. LI Di OP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, la Banca Sistema s.p.a. (in appresso, B. S.) agiva nei confronti del Comune di Solofra per l’ottemperanza: -- alla sentenza n. 1024 del 30 maggio 2019 (r.g. n. 4899/2017), con la quale il Tribunale di Avellino, sez. II civ., in parziale accoglimento dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1176 del 31 agosto 2017, aveva condannato il Comune di Solofra al pagamento, in proprio favore, della somma di € 457.901,81, oltre agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, nonché delle spese della fase monitoria, nell’ammontare complessivo di € 3.370,00, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA; -- al decreto ingiuntivo n. 1530 del 15 novembre 2017, emesso dal Tribunale di Avellino, sez. II civ., per il pagamento della somma di € 122.974,34, oltre agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, nonché delle spese della fase monitoria, nell’ammontare complessivo di € 1.906,00, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA, il quale era stato confermato, in sede di opposizione, dal medesimo Tribunale di Avellino, sez. II civ., con sentenza n. 1023 del 30 maggio 2019, recante anche la condanna dell’opponente al pagamento delle spese del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., nell’ammontare complessivo di € 4.400,00, oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA;
- nel rappresentare che il Comune di Solofra si era limitato a versarle, in parziale ottemperanza alla sentenza n. 1024 del 30 maggio 2019, l’importo di € (457.901,81 – 343.510,25 =) 114.391,56, a titolo di sorta capitale ed al netto degli interessi moratori spettantile, richiedeva, quindi, a questa Sezione: -- di disporre l’esecuzione dei suindicati dicta giurisdizionali, ordinando all’intimato Comune di Solofra di pagare le somme determinate dal Tribunale di Avellino, sez. II civ., e quantificate in € 626.135,38, oltre agli interessi moratori ulteriormente maturati, quanto alla citata sentenza n. 1024 del 30 maggio 2019, in € 232.269,95, oltre agli interessi moratori ulteriormente maturati, quanto al decreto ingiuntivo n. 1530 del 15 novembre 2017, e in 6.434,16, quanto alla sentenza n. 1023 del 30 maggio 2019; -- di nominare, per il caso di ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta che provvedesse al pagamento a carico dell’amministrazione; -- di condannare quest’ultima al pagamento della somma spettante a titolo di penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm.;
- l’intimato Comune di Solofra non si costituiva in giudizio;
- alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- i titoli esecutivi costituiti dalle sentenze n. 1023 del 30 maggio 2019 e n. 1024 del 30 maggio 2019 sono passati in giudicato, al pari del decreto ingiuntivo n. 1530 del 15 novembre 2017, siccome confermato dalla prima, sono passati in giudicato;
- gli stessi risultano notificati in forma esecutiva al Comune di Solofra in data 21 giugno 2019, essendo così spirato il termine ne ante quem di legge;
- a tutt’oggi l’amministrazione intimata non risulta aver ottemperato al giudicato;
- il ricorso si rivela, pertanto, fondato;
Ritenuto, in conclusione, che:
- il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente necessità di ordinare al Comune di Solofra di dare esecuzione al predetto giudicato, nel termine di cui in dispositivo;
- l’amministrazione intimata dovrà, pertanto, versare alla B. S. gli importi dovuti a quest’ultima in forza delle sentenze n. 1023 del 30 maggio 2019 e n. 1024 del 30 maggio 2019, nonché del decreto ingiuntivo n. 1530 del 15 novembre 2017, a titolo di sorta capitale e, con esclusione delle somme liquidate per spese di lite, di interessi moratori, i quali dovranno essere calcolati, a cura della medesima amministrazione intimata, in base al saggio ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, così come statuito nelle pronunce azionate, a decorrere dalla notifica in forma esecutiva di queste ultime sino alla data di effettivo soddisfo;
- per il caso di perdurante inottemperanza, occorre, altresì, nominare Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Avellino, con facoltà di delega a funzionario del suo Ufficio, il quale, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, darà corso alle attività esecutive, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;
- le spettanze del Commissario ad acta sono fin d’ora liquidate nella misura complessiva di € 1.000,00 (oltre spese vive);
- non sono ravvisabili le condizioni per comminare l’invocata penalità di mora, essendo sufficienti – ai fini della tutela piena ed efficace della posizione soggettiva azionata – le misure disposte, nonché giustificandosi la mancata condanna dell’amministrazione intimata al pagamento dell’astreinte con l’esigenza di contenere la spesa pubblica;
- le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Comune di Solofra, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della linearità e ripetitività della controversia;
- a quest’ultimo riguardo, il Collegio precisa che tra le spese di lite liquidate in dispositivo rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese, i diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alle pronunce azionate e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione, non ricomprese in detta quantificazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Solofra di corrispondere alla Banca Sistema s.p.a., entro il termine di 60 giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente sentenza, nella misura in cui non ancora versate, le somme riportate nelle sentenze n. 1023 del 30 maggio 2019 e n. 1024 del 30 maggio 2019, nonché nel decreto ingiuntivo n. 1530 del 15 novembre 2017, emessi dal Tribunale di Avellino, sez. II civ., oltre al rimborso delle spese di registrazione delle pronunce azionate;
- nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Avellino, con facoltà di delega a funzionario del suo Ufficio, il quale provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione delle sentenze n. 1023 del 30 maggio 2019 e n. 1024 del 30 maggio 2019, nonché del decreto ingiuntivo n. 1530 del 15 novembre 2017;
- determina fin d’ora in € 1.000,00 il compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere a tale Commissario ad acta per l’espletamento del relativo incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria;
- respinge la proposta domanda di condanna al pagamento della penalità di mora;
- condanna il Comune di Solofra al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano, in favore del ricorrente, nella complessiva somma di € 1.000,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI SS, Presidente
LI Di OP, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI Di OP | GI SS |
IL SEGRETARIO