Sentenza 19 maggio 2023
Commentari • 2
- 1. Contestazioni Su Fusioni Societarie Simulate: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 settembre 2025
Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate perché la fusione societaria effettuata è stata considerata simulata? In questi casi, l'Ufficio presume che l'operazione non sia stata motivata da reali esigenze economiche o organizzative, ma realizzata solo per ottenere indebiti vantaggi fiscali, come l'abbattimento di basi imponibili o il trasferimento di perdite. La conseguenza è la riqualificazione della fusione come operazione elusiva, con recupero delle imposte, sanzioni e interessi. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con una difesa adeguata è possibile dimostrare la legittimità dell'operazione. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta una fusione come simulata …
Leggi di più… - 2. Accertamento Fiscale per Operazione di MLBO (Merger Leveraged BuyGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 12 luglio 2025
Hai ricevuto un accertamento fiscale per un'operazione di MLBO (Merger Leveraged Buy-Out) e ti stai chiedendo quali contestazioni può fare l'Agenzia delle Entrate, quali sono i rischi reali e come puoi difenderti efficacemente? Ti accusano di abuso del diritto, elusione fiscale o indebita deduzione di interessi passivi? Negli ultimi anni, le operazioni di MLBO sono finite sotto la lente del Fisco perché spesso implicano il riassetto di gruppi societari tramite finanziamenti rilevanti e fusioni post-acquisizione. Ma non tutte sono elusive. Se l'operazione è reale, funzionale e documentata, puoi difenderti e dimostrare la piena legittimità fiscale. Cos'è un'operazione di MLBO e perché …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2023, n. 13914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13914 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
TENZA sul ricorso iscritto al n.30417/2018R.G. proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –ricorrente –
Contro
Ylda s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Miccinesi (pec. ) e Francesco Pistolesi (pec. ); –controricorrente– tributi r.g. n.30417/2018 Cons. est. Andreina Giudicepietro Avverso la sentenza n. 515/2018 della C ommissione tributaria regionale della AN , pronunciata in data 15 febbraio 201 8 , depositatain data 13 marzo 2018 e non notificata . Lette le conclusioni scritte del P.G., Fulvio Troncone, che ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Giudicepietro.
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle entrateha proposto ricorso, con un unico motivo , controYlda s.p.a., che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.515/2018 della C ommissione tributaria regionale del la AN , pronunciata in data 15 febbraio 2018, depositata in data 13 marzo 2018 e non notificata , che ha accolto l’appello dell a società contribuente nelle controversie riunite aventi ad oggetto l’impugnazione deldiniego sull’interpello disapplicativo della disciplina antielusiva di cui all’art.172, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, (T.u.i.r.) e del diniego s ull’istanza di rimborso dell e maggior i imposte versat e per l’anno 2010, a seguito del diniego di disapplicazione della normativa antielusiva.
2. La questione in esame attiene alla presunta elusività dell'operazione di merger leveraged byout (MLBO), posta in essere dalla società controricorrente nel corso dell’esercizio amministrativo del 2010 e volta al controllo di una società target (Daimont S.p.A.), che aveva determinato, in capo alla incorporata controllante (Ylda S.p.A.), società veicolo, delle perdite fiscali dovute agli ingenti oneri finanziari connessi al finanziamento ottenuto per effettuare le operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie e fusione, il cui riporto era impedito dall’art.172, comma 7, T.u.i.r., di cui la Ylda S.p.A. aveva chiesto la disapplicazione. La società, pur avendo impugnato il diniego di disapplicazione, aveva neutralizzato, nel Modello Unico 2011, l’impatto della perdita r.g. n.30417/2018 Cons. est. Andreina Giudicepietro fiscale, esponendo una variazione in aumento dell’utile civilistico di euro 787.286,00, versando le relative imposte (euro216.504,00 per Ires ed euro 443,00 per Irap), di cui avevasuccessivamente chiesto il rimborso. Con distinti ricorsi, la società aveva impugnato sia il diniego di interpello disapplicativo, sia il diniego di rimborso;
la C.t.p. di Firenze, con la sentenza n.402/2014, dichiarava inammissibile il ricorso avverso il diniego di interpello disapplicativo, ritenuto non impugnabile ai sensi dell’art.19 d.lgs. n.546/1992, mentre, con la sentenza n.521/2017, rigettava il ricorso avverso il diniego di rimborso.
3. Con la sentenza impugnata, pronunciata nei giudizi di appello riuniti, la C.t.r., richiama ta la c ircolare n.6/E del 30.3.2016 delle Direzioni Centrali Normativa ed Accertamento ( secondo cui l'indebitamento assunto dalla società veicolo si presenta, in linea di principio, funzionale all'acquisizione della società obiettivo, salvi i casi in cui si riscontravano in concreto specifici profili di artificiosità dell'operazione),riteneva che, nella specie, la prova che l'operazione posta in essere non aveva un intento elusivo, ma una valida causa economica, consistente nella ristrutturazione societaria di grandi gruppi d'imprese, si poteva rinvenire nelle conclusioni della Relazione della società di revisione e della Relazione dell'esperto incaricato dal Tribunale di Firenze che, dopo un'approfondita analisi degli elementi finanziari, avevano attestato l'assenza di elementi tali da far ritenere che le ipotesi e gli elementi utilizzati per la formulazione dei dati previsionali contenuti nel Piano economico finanziario della società risultante dalla fusione non avessero una base ragionevole. Il giudice di appello rilevava, inoltre, che l’ufficio non aveva dimostrato l’assenza di valide ragioni economiche,ritenendo a tal fine ininfluente che la società veicolo fosse stata costituita nel triennio ovvero costituita in un periodo immediatamente antecedente, né che r.g. n.30417/2018 Cons. est. Andreina Giudicepietro vi fosseidentità tra i soggetti che avevano posto in essere l'operazione e quelli che gestivano l'attuale società, che risultavano essere diversi da quelli della società obiettivo oggetto di acquisizione.
4. Il P.G., Fulvio Troncone, ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Le parti depositavano memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo,l’Agenzia ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e 172, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 , in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. La ricorrente, in particolare, deduce che la C.t.r. avrebbe erroneamente attribuito l’onere probatorio all’Agenzia delle entrate, mentre spettava al contribuentedimostrare la sussistenza dei requisiti per la disapplicazione della normativa antielusiva di cui all’art.172, comma 7, T.u.i.r. Inoltre, la ricorrente sostiene che la C.t.r. avrebbe errato nel ritenere che la prova della sussistenza di valide ragioni economiche dell’operazione di merger leveraged buyout (MLBO) fosse rinvenibile nella relazione della società di revisione e della relazione dell'esperto incaricato dal Tribunale di Firenze, in quanto le stesse si limitavano a valutare la correttezza contabile dei dati del piano economico e finanziario incluso nel progetto di fusione. Secondo l’Agenzia delle entrate, la liceità civilistica dell’operazione, ovvero il rispetto dei requisiti di cui all’art.2501 –bis cod. civ.,non implica sotto il profilo fiscale, con particolare riferimento al riporto delle perdite, che non assuma più rilievo il requisito della vitalità economica della società veicolo e la prospettiva reddituale o economica. r.g. n.30417/2018 Cons. est. Andreina Giudicepietro L’Agenzia ritiene che, nella specie, la società non avesse dimostrato in che modo la società veicolo, che da anni non aveva posto in essere alcuna gestione caratteristica, aveva avuto un’utilità ai fini della riorganizzazione partecipativa, indicata come scopo ultimo dell’operazione. Né sarebbe pertinente il richiamo alla circolare n.6/E del 30 marzo 2016, che prende in esame il caso in cui la società veicolo è una società neocostituita (newco), mentre, nel la specie si trat ta di una società non operativa ed esistente da anni. La stessa circolare, inoltre, esclude che l’ufficio debba abbandonare le contestazioni nel caso in cui all’effettuazione dell’operazione di MBLO abbiano concorso i medesimi soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società target. Sul punto, l’Agenzia ricorrente evidenzia che,nel caso di specie, i soci di una delle società acquisite compaiono come soci di minoranza nell’assetto societario definitivo.
2. Il motivo è infondato e va rigettato. Occorre premettere che l'orientamento giurisprudenziale in materia di operazioni abusive ̀ consolidato nel ritenere che il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il cui fondamento si rinviene nell'art. 37-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili, che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici , con la conseguenza che il carattere abusivo va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata, potendo r.g. n.30417/2018 Cons. est. Andreina Giudicepietro consistere in esigenze di natura organizzativa ed in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda (Cass. n. 4604/2014; n. 25537/2011). Questa Corte ha, quindi, avuto modo di precisare, con riferimento ai processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale effettuati nell'ambito di grandi gruppi di imprese, che il divieto di comportamenti abusivi, fondati sull'assenza di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale, non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta poich́ va sempre garantita la libert à di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportati anche un differente carico fiscale (Cass. n. 439/2015 , citata in Cass. n.868/2019, alla cui ampia motivazione si rimanda). Inoltre, con particolare riferimento alle operazioni di fusione, si è anche detto che in tema di elusione fiscale, sono prive di carattere elusivo e non integrano l'abuso del diritto le operazioni straordinarie sul capitale della società giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche d'ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa (come in caso di fusione di più società finalizzata alla riduzione del numero degli enti partecipanti all'operazione tramite la creazione di una nuova compagine societaria), volte non già a realizzare un indebito risparmio d'imposta e l'erosione della base imponibile, ma a semplificare e razionalizzare l'intera struttura gestionale e ad abbattere i costi complessivi (Cass. n.35398/2021). Con specifico riguardo al leveraged buy - out ed a l merger leveraged buy-out, si è rilevato che sono operazioni societarie straordinarie, finalizzata all' acquisizione di una società target mediante lo sfruttamento della capacità diindebitamento della società stessa;
in concreto, si acquisisce un'azienda comprando la quasi r.g. n.30417/2018 Cons. est. Andreina Giudicepietro totalità delle sue azioni tramite denaro preso a prestito dalle banche ed, a garanzia della somma, si mettono icespiti della società obiettivo . L’art.2501-bis cod. civ., come modificato dal d.lgs. 6 febbraio 2004 n.37 , prevede e disciplina la "Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento" ;pertanto, sotto il profilo fiscale, il leveraged buy - outed il merger leveraged buy - out , non costituiscono, di per sé, abuso del diritto , ma possono diventare operazioni “a busive”, ai sensi dell'art. 37-bis d.P.R. n.600/1973, oggi sostituito dall’art. 10 - bis dellaLegge del 27 luglio 2000 n. 212, introdotto con l'articolo 1 del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 128, qualora siano “prive di sostanza economica” e realizzino “essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”, pur nel rispetto formale delle norme fiscali. Secondo la normativa citata, sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformitàdell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato . Inoltre, ai sensi dei commi tre e quattro dell’art.10- bis , attualmente in vigore, 3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalitàdi miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.
4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale . Come questa Corte ha già evidenziato, le disposizioni di cui all'art. 10- - bis legge n. 212/2000, pur non applicandosi ratione temporis (art. 1 comma 5 d.lgs. 128/2015) , rilevano in chiave interpretativa nel definire una linea evolutiva già indiscutibilmente r.g. n.30417/2018 Cons. est. Andreina Giudicepietro tracciata nell'ordinamento tributaria dalla giurisprudenza e dalle fonti nazionali e comunitarie (Cass., n. 30404/2018, in motivazione). Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere probatorio, questa Corte ha chiarito che incombe sull’amministrazione l'onere di dimostrare sia l'esistenza del disegno elusivo, sia le modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire ad un determinato risultato fiscale (Cass. n. 4603 /2014 ; Cass. n. 1465/2009). Grava, invece, sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in tal modo strutturate (Cass. n. 31772/2019, cit.; n. 5090/2017; n. 3938/2014; n. 19234/2012; n. 20029/2010). r.g. n.30417/2018 Cons. est. Andreina Giudicepietro Nella specie, la società DAIMONT S.p.a. (oggi Ylda S.p.a.) era una holding avente ad oggetto l'assunzione, senza finalità di collocamento, di interessenze e/o partecipazioni in altre società; in particolare, operava dal 2006 quale holding di un Gruppo di Società, interamente controllate, dedite alla produzione e noleggio di bagni mobili a funzione chimica,Armai S.r.l. e Sebach S.r.l. In data 12/7/2010 le Società Porta Romana 1 S.r.l. e Findeco S.p.a. avevanorilevato le quote societarie, rispettivamente dell'80% e del 20%, della Società Investimenti Mobiliari Due S.r.l (costituita il 14/03/2007 e non operativa in quanto non avevamai posto in essere alcuna operazione di gestione caratteristica né intrattenuto rapporti di lavoro subordinato), con l'esclusiva finalità di perseguire, tramite la stessa in veste di società c.d. veicolo, l'acquisizione dell'intera partecipazione della DAIMONT S.p.a. quale società c.d. bersaglio o target. Sempre in data 12/7/2010 l'assemblea dei soci della Investimenti Mobiliari Due S.r.l. (società veicolo) ha deliberato l'aumento del capitale sociale e la modifica della denominazione in YLDA;
il 20/7/2010 YLDA S.p.a. ha acquistato l'intero pacchetto azionario, 100% del capitale, della DAIMONT S.p.a. (società bersaglio) mediante il ricorso a mezzi finanziari in parte propri e in parte derivanti da un prestito bancario a breve termine, erogato da un pool di istituti di credito (MPS Capitai Service Banca per le Imprese S.p.a, Cariprato- Cassa di Risparmio di Prato S.p.a e Banca Popolare dell'Etruria e dei Lazio soc.coop). Successivamente a questa operazione, la Daimont S.p.a., controllata al 100%, ha incorporato la controllante YLDA S.p.a. assumendone la denominazione sociale e realizzando così la predetta operazione di fusione per "incorporazione inversa". r.g. n.30417/2018 Cons. est. Andreina Giudicepietro Dunque, la Società YLDA S.p.a., nata dalla fusione per incorporazione inversa, almomento di dichiarare il reddito per il 2010 ha trovato nell'art.172, comma 7, TUIR un limite al riporto delle perdite derivanti dal finanziamento per l’acquisizione della società bersaglio. Tuttavia, per quanto si è detto, la società veicolo, pur in assenza delle condizioni richieste dal comma 7 dell’art.172 T.u.i.r. ai fini della riportabilitàdelle perdite fiscali, pù comunque considerarsi «vitale» in considerazione del suo ruolo strumentale alla realizzazione dell’operazione di MLBO, con la conseguenza che a tale società non si renderebbe applicabile il test di op erativit à (a tal fine si richiama nuovamente la circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 secondo cui la società veicolo pu ̀ considerarsi "vitale", svolgendo la stessa funzioni strumentali alla realizzazione dell’operazione di MLBO). Per quanto riguarda, invece, gli assetti societari, come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrateed accertato dalla C.t.r., l’operazione contestata ha avuto lo scopo di configurare un nuovo assetto proprietario-gestionale della società "obiettivo" , risultando diversi i soggetti che, all’esito dell’acquisizione, la gestivano. Tale conclusione, invero, non è smentita (anzi èconfermata) dal rilevo, peraltro estremamente generico, dell’Agenzia ricorrente, secondo cui i soci di una delle società acquisite compaiono come soci di minoranza nell’assetto societario definitivo. In conclusione,come accertato dalla C.t.r., nel caso in esame i rilievi dell’Agenzia delle entrate, relativi alla deducibilità da parte della società risultante dalla fusione delle perdite collegate all’indebitamento per l’acquisizione della società target , non evidenziano in concreto profili di artificiosità, né evidenziano la “mancanza di sostanza economica”dell’operazione di MBLO, anzi riconoscono l’esistenza della finalità di trasferimento della partecipazione di maggioranza della società target ad un soggetto terzo. r.g. n.30417/2018 Cons. est. Andreina Giudicepietro Pertanto il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento dellespese processuali in favore della controricorrente. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7000,00per compensi