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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5763/23 RG in data 25.7.23 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi e contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Irma Maria Sgroi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno al c.so V. Emanuele n. 14;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla memoria difensiva, dall'avv. Salvatore Aiello, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno alla p.zza S. Gaetano n. 47;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 29.5.25, fissata in modalità di trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni dele parti, era riservata al Collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO Deve darsi atto che il presente giudizio è stato introdotto con ricorso depositato in data 25.7.23 da che, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 24.7.06 in Parte_1
Salerno con e che dalla loro unione, in precedenza, era nato il figlio CP_1 Persona_1
(8.4.05), ha chiesto dichiararsi la separazione dal coniuge ed ha proposto contestualmente domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c..
All'esito della costituzione del resistente, questo non si è opposto alla separazione, proponendo, proponendo domanda di addebito.
La causa, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 7.3.24 e con sentenza non definitiva depositata in data 11.3.24 è stata dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi, dandosi atto della rinuncia alla domanda di addebito proposta dal resistente, riconoscendo in favore della ricorrente per il mantenimento del figlio la somma di € 150,00, da porsi a carico del resistente, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, prevedendosi che ciascuno dei genitori contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, assegnandosi altresì la casa coniugale alla ricorrente.
Infine, come da separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per valutare la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E proprio tale domanda va esaminata, essendo ormai procedibile.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato per la separazione, oltre ad essere stata acquisita la prova del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva.
Ne segue che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va quindi esaminata la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne, avversata dal resistente che deduce, senza tuttavia provare tali circostanze, che egli manterrebbe direttamente il figlio e che questi sarebbe divenuto economicamente autosufficiente, in via subordinata, concludendo per il riconoscimento di un mantenimento minimo da versarsi direttamente al figlio.
Orbene, con riferimento a tale ultima richiesta, deve evidenziarsi la carenza di legittimazione del resistente. Convivendo il figlio con la madre (tale circostanza, emersa nel corso del giudizio di separazione, non è stata contestata) la legittimazione attiva a chiedere il mantenimento sussiste in capo al genitore “convivente” ed allo stesso figlio, non anche all'altro genitore.
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che vada confermato quanto già statuito in tema di separazione. Il figlio , che ha appena compiuto 20 anni e che è iscritto all'università, deve Persona_1 presumersi, in considerazione dell'età e del percorso di studi, ancora non economicamente autosufficiente, con la conseguenza che va disposto a carico del resistente il pagamento, a titolo di mantenimento, della somma di € 150,00 mensili oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat.
Inoltre, ciascuno dei genitori dovrà contribuire nella misura del 50%.
Stante la convivenza del figlio con la madre, la casa coniugale, condotta in locazione, va assegnata alla ricorrente.
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, vanno integralmente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...] il Parte_1
2.12.77, e nato a [...] il [...], celebrato nel Comune di Salerno il 24.7.06; CP_1
- determina in euro 150,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne da porsi a carico del resistente da versarsi entro il 5 di ogni mese alla ricorrente;
- dispone che ciascuno dei genitori partecipi nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio;
- assegna la casa familiare alla ricorrente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune);
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 4.6.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi