Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 22577/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott. Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22577 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ASTI LORENZO presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ASTI C.F._2
LORENZO presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.12.2024 e esponevano di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in data 07.10.2002 in Napoli (Atto n. 126 P. II s. A sez. T, Reg. Atti di Matrimonio
Anno 2022); che dall'unione matrimoniale erano nate due figlie, , nata a [...] il [...], Per_1 maggiorenne, ma non economicamente indipendente e , nata a [...] il [...], anch'essa Per_2
maggiorenne, ma non economicamente indipendente;
che il rapporto matrimoniale era diventato pagina 1 di 3
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“…1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto ed essendo economicamente indipendenti o – potenzialmente – potendolo essere, ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
2) I coniugi stabiliscono di comune accordo – tenuto conto della volontà espressa dalla prole - che la FI vivrà con la madre nella casa coniugale, con residenza presso l'abitazione Persona_3
materna, che riceverà un contributo al mantenimento della FI di seguito quantificato .
La FI , invece vivrà con il padre con residenza in Napoli alla Via Giambattista Vela Persona_4
n. 231, il quale provvederà economicamente alle sue esigenze.
3) Inoltre si precisa che entrambe le figlie e , essendo maggiorenni, Persona_3 Persona_4
potranno vedere i loro genitori e fargli visita nella piena libertà e volontà, senza alcun accordo di natura legale.
4) La IG.ra si impegna ad intestare al marito sig. , con Parte_1 Per_3 CP_1 successivo atto notarile, la piena proprietà in merito all'immobile sito nel Comune di Tortora (L305)
(CS) sito in Via Crisosa Piano T – 1-2 la stessa altresì si impegna ad cedere al marito l'autovettura
d'epoca Modello : Citroen, Charleston II cavalli Tg 40841M. Entrambi i passaggi di proprietà saranno
a carico economicamente ed esclusivamente del IG. Controparte_1
5) Il IG. si impegna a versare mensilmente Euro 150,00 (Centocinquanta //00) Controparte_1 alla IG.ra , al fine di contribuire al mantenimento della FI ” Parte_1 Per_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto, di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
-pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] (Atto n. 126 P. II s. A sez. T, Reg. Controparte_1
Atti di Matrimonio Anno 2022);
-omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
-prende atto delle ulteriori pattuizioni;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
-nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.03.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Valeria Rosetti
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