Articolo 1 della Legge 5 marzo 1957, n. 104
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11 aprile 1957
Art. 1. Articolo unico.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 421 , e' ratificato con la seguente modificazione "Il testo dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:

I collegi di Santa Margherita Ligure e di Cividale del Friuli, con tutti i loro mobili, attrezzature e pertinenze, sono assegnati in proprieta' rispettivamente al comune di Santa Margherita Ligure e all'Ente Friulano di Assistenza (E.F.A.). Il collegio di Santa Margherita Ligure sara' destinato all'educazione ed alla istruzione locale.
Il collegio di Cividale del Friuli sara' destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani del Friuli e degli orfani dei profughi delle zone del confine orientale italiano.
Gli Enti indicati nel primo comma non possono alienare o mutare la destinazione dei compendi immobiliari dei collegi ad essi rispettivamente assegnati".

Entrata in vigore il 11 aprile 1957
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