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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5343 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3109/2020 R.G., avente ad oggetto “Querela di falso”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 14.5.2025
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso da se stesso, nonché, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura alle liti allegata in calce all'atto di appello, dall'avv. PAOLO ESPOSITO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla C.F._2 via Dei Mille n. 16;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e Controparte_1 difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliata ex lege presso gli uffici di quest'ultima in Napoli, alla via Diaz n. 11;
APPELLATA
NONCHE'
(già ), in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. MARIA
TI DI NO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3
1 studio in Grumo Nevano (NA), alla via Vincenzo Cimmino n. 1;
APPELLATA
E
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
NAPOLI, in persona del Procuratore p.t.,
INTERVENTORE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 2.8.2012 l'avv. riceveva la notifica dell'avviso di intimazione n. Parte_1
07120129014433417000, relativo all'omesso pagamento della cartella esattoriale n.
07120090018217968000, avente ad oggetto tributi IRPEF, IRAP e IVA, sicché presentava ricorso innanzi alla Commissione Tributaria di Napoli, chiedendo l'annullamento della cartella e proponendo, in via incidentale, querela di falso avverso la cartolina di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta, in quanto falsamente attestante che la consegna del plico contenente l'atto da notificare sarebbe avvenuta a mani del destinatario. A fondamento della proposta querela deduceva che il giorno della notifica egli non era presente a casa e non aveva sottoscritto la cartolina di ricevimento esibita dall' per provare la notifica della cartella Controparte_1 esattoriale.
La domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento veniva rigettata dalla
Commissione Tributaria sia in primo che in secondo grado e la querela di falso incidentalmente proposta veniva dichiarata inammissibile dalla con Controparte_4 sentenza n. 28629/2014.
Con atto di citazione ritualmente notificato, quindi, l'avv. proponeva la Parte_1 medesima querela di falso in via principale dinanzi al Tribunale di Napoli, al fine di ottenere l'accertamento della mancanza di genuinità del segno grafico apposto in calce alla relata di notifica della predetta cartella poiché non attribuibile a e, per l'effetto, la dichiarazione di Parte_1 nullità e/o inesistenza e/o annullabilità della cartella stessa.
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 11077/2019, pubblicata in data 12.12.2019, rigettava la domanda, evidenziando che: - era onere della parte attrice fornire adeguata dimostrazione della falsità dedotta e gli esiti della prova testimoniale espletata non erano dirimenti ai fini dell'accoglimento della domanda;
- neppure sarebbe stato utile disporre una consulenza tecnica per verificare la falsità del segno grafico apposto in calce alla contestata relata di notifica, trattandosi di
“un unico tratto, neppure riconducibile ad una sigla” con conseguente “impossibilità di verificarne
2 la riconducibilità o meno alla mano dell'odierno attore”; - ogni ulteriore valutazione circa la completezza della notifica e l'idoneità del segno grafico a costituire sottoscrizione del destinatario dell'atto esulerebbe dal giudizio di querela proposto.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'avv. , chiedendo la riforma sulla Parte_1 base di due motivi di impugnazione. In particolare, con un primo motivo, la parte ha sostenuto che la notifica della cartella di pagamento sarebbe nulla, in quanto eseguita da un operatore privato che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale e che risulta, quindi, privo di qualsivoglia potere certificativo;
nella prospettiva dell'appellante, dunque, l'attività del messo notificatore non avrebbe efficacia fidefacente. Con un secondo motivo di appello, poi, il ha insistito per Pt_1
l'accoglimento della querela di falso reiterando la richiesta di consulenza tecnica grafologica, sul presupposto che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto impossibile il suo espletamento sul segno grafico apposto sulla cartolina.
L , quale Ente impositore, si è costituita in giudizio, eccependo Controparte_5 il suo difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto dell'appello.
Si costituiva in giudizio anche l' , chiedendo di dichiarare Controparte_6 inammissibile o infondato l'appello.
All'udienza del 14.5.2025 sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' quale Ente impositore, dal momento che la controversia attiene Controparte_5 esclusivamente alla falsità della relata di notifica della cartella di pagamento e non già all'esistenza stessa o all'ammontare del debito tributario. La sua evocazione in giudizio deve, pertanto, ritenersi effettuata a mero titolo di denuntiatio litis.
Ciò posto, la Corte osserva che il primo motivo di appello è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Invero, ad avviso del giudice di primo grado, “ogni ulteriore valutazione circa la completezza della notifica e l'idoneità del segno grafico a costituire sottoscrizione del destinatario dell'atto esula dal presente giudizio”, avente ad oggetto la querela di falso proposta in via principale, tant'è che le questioni inerenti la regolarità della notifica della cartella di pagamento sono già state precedentemente esaminate dal giudice tributario all'atto del rigetto dell'opposizione proposta dalla parte.
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, l'appellante avrebbe dovuto confutare specificamente tale passaggio motivazionale, volto a delimitare il thema decidendum; coessenziale
3 al concetto stesso di impugnazione è, infatti, quello di critica o di censura nei confronti del provvedimento impugnato.
Peraltro, poiché il presupposto necessario del procedimento di querela di falso è l'idoneità del documento impugnato ad assumere fede privilegiata, ove la notifica dovesse considerarsi eseguita da un operatore privato che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale - come prospettato dall'appellante nel motivo in esame - ne conseguirebbe la radicale inammissibilità della querela stessa.
Il secondo motivo di impugnazione è, invece, infondato e va rigettato.
Con esso, l'appellante ha ribadito la falsità della firma, facendo rilevare che la cartolina di ricevimento (compilata dal messo privato) “non è assistita da alcuna fede privilegiata con conseguente illegittimità della mancata ammissione di consulenza tecnica e rigetto della domanda”
(appello pag. 9), insistendo per la non riconducibilità del segno grafico alla sua persona (come riconosciuto nella perizia di parte depositata in primo grado) e, quindi, per l'accertamento della falsità tramite CTU, erroneamente non ammessa dal primo giudice sul presupposto, anch'esso erroneo, che la tipologia di segno grafico presente sulla cartolina non consentisse di verificarne la riconducibilità alla parte.
Nel caso di specie, occorre rilevare che la notifica risulta eseguita personalmente al destinatario a mani proprie e il segno grafico contestato è stato apposto nello spazio dedicato alla “firma della persona che ha ricevuto il documento”, senza nessuna ulteriore precisazione o specificazione da parte del messo notificatore, il quale si è limitato a far apporre la sottoscrizione al soggetto dichiaratosi destinatario della notifica stessa.
Va evidenziato, in via generale, che “con riferimento alla notificazione di atti tributari, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, si è affermato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione (cfr.
Cass. Sez. 5, 31/10/2014 n. 23213; Cass. Sez. 3, 29/07/2016 n. 15795), assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso;
e tale affermazione è valida sia in caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. Sez. 5, 27/05/2011 n. 11708) sia in caso di notifica a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 1982 (Cass. Sez. 1, 22/11/2006 n. 24852; Cass. Sez. L, 01/03/2003, n.
3065); pertanto, non corrisponde a quanto previsto dalla disciplina richiamata ciò che è ancora sostenuto da secondo cui la necessità della querela di falso nel caso di specie sarebbe CP_7 preclusa in quanto "nessuna norma impone il dovere e/o il potere di verificare l'identità del soggetto che riceve la notifica", in quanto l'attività complessivamente svolta dall'Ufficiale postale
4 (sia quella espressamente consacrata nell'avviso di ricevimento che quella presupposta, come
l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto in relazione alla previsione del D.M. 9 aprile 2001, art. 39) resta assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dall'art. 2700 c.c., attesa la natura di "atto pubblico" spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso (così Cass. Sez. 5, n. 11708/2011 cit.). In fattispecie analoghe a quella qui in esame, questa Corte (Cass. sez. 6, 05/12/2017, n. 29022) ha affermato che "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 - cfr., Cass.12083/2016", con la conseguenza che "ogni altra questione relativa alla riferibilità della firma alla persona del destinatario della notifica non poteva che farsi valere a mezzo di querela di falso della notifica effettuata dall'ufficiale postale - cfr. Cass. S.U. n. 9962 del
27/04/2010". Al contempo, risulta principio acquisito che soltanto l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde soltanto gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 2035 del
30/01/2014)…va ribadito, infatti, che l'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata, è di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. Sez. 5, 19/03/2014 n. 6395)” (cfr. Cass., 25487/2025; in senso analogo Cass., 16640/2025).
Sulla base di tali principi, quindi, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico,
e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
5 Sempre in linea generale, in tema di notifica trova piena applicazione la regola generale di presunzione e di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., secondo cui ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia (cfr. Cass. n.
4556/2020) e nei giudizi di falso volti a far accertare la falsità della notifica eseguita, perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, la prova univoca della falsità del documento impugnato con la querela deve essere fornita dal querelante (cfr. in tal senso, Cass. n. 2126/2019).
Senonché, nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'appellante non abbia fornito una prova sufficiente in tal senso e che la consulenza richiesta non sia ammissibile, seppure per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice.
Come già rilevato dal primo giudice e non oggetto di impugnazione, le risultanze testimoniali non consentono di escludere l'avvenuta notifica a mani proprie del destinatario, né dimostrano l'impossibilità di ricevere l'atto: da un lato, infatti, le notifiche possono essere eseguite nell'arco temporale tra le ore 7.00 e le ore 21.00 (art. 147 c.p.c.) e le dichiarazioni testimoniali non sono sufficienti ad escludere la presenza a casa dell'odierno appellante per tutto l'arco temporale indicato;
dall'altro lato, non vi sono riscontri documentali volti a fornire attendibilità e verosimiglianza alle dichiarazioni del teste escusso.
Manca, quindi, agli atti qualsiasi indizio volto a dimostrare la falsità del documento impugnato con la querela in esame e, pertanto, la consulenza tecnica richiesta dalla parte appellante sarebbe del tutto esplorativa (cfr. Cass., 15219/2007, per la quale: “La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice”).
Né può ritenersi sufficiente a fornire un principio di prova della falsità della firma apposta sulla cartolina di ricevimento, idonea a giustificare l'espletamento di una consulenza d'ufficio, la consulenza di parte depositata dall'appellante in primo grado.
Giova evidenziare che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di
6 merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n.
9483/2021 e da ultimo Cass. n. 23254/2024 e Cass., 25358/2025).
La perizia grafologica depositata dall'appellante - secondo cui il segno apposto in calce alla relata di notifica è da ritenersi apocrifo -, quindi, non risulta idonea di per sé ad inficiare l'efficacia fidefacente di quanto attestato dal pubblico ufficiale.
Va, peraltro, evidenziato che la stessa grafologa incaricata dalla parte appellante, sebbene nelle conclusioni della perizia abbia dichiarato che la “sigla in verifica è apocrifa”, ha affermato nel corso della sua indagine di non aver potuto procedere alla verifica della pressione per mancanza dell'originale e che “E' necessario premettere che il tratto in esame è talmente minimale da non permettere di individuare con certezza il soggetto scrivente…dallo studio dinamico della sigla in verifica è emerso un tratto vergato con movimento veloce, troppo minimale per poter individuare tutte le caratteristiche grafologiche della mano scrivente…la gestualità comparativa ha evidenziato numerose e qualitative divergenze dinamiche e strutturali rispetto alla sigla presente sulla notifica in esame, legittimando il convincimento che la mano scrivente, con elevata probabilità non è riconducibile al sig. ” (cfr. CTP pagg. 7 e 8). Parte_1
Rileva, quindi, il Collegio che un eventuale CTU che pervenisse alle stesse conclusioni del consulente di parte, in mancanza di altri elementi, non consentirebbe, in ogni caso, di ritenere fornita quella prova certa e rigorosa della falsità della firma, necessaria per l'accoglimento della domanda in esame.
In definitiva, come condivisibilmente statuito già dal giudice di primo grado, la parte non ha fornito una adeguata dimostrazione dei propri assunti.
La pronunzia di primo grado deve essere, quindi, confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellata
[...]
seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate nella Controparte_2 misura di cui al dispositivo, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile, considerando lo scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) sulla base delle tabelle ex
DM 147/2022, con distrazione in favore dell'avv. Di NO RI IS, costituita per l'appellata stante la dichiarazione di averne fatto anticipo. CP_5
Le spese di lite del presente grado di giudizio, tra l'appellante e l'appellata
[...]
, vanno invece interamente compensate, tenuto conto della natura processuale della Controparte_5 pronuncia nei suoi confronti.
In applicazione dell'art. 226 c.p.c. la parte querelante va condannata al pagamento della pena pecuniaria, determinata in € 20,00, sulla base delle circostanze del caso.
7 In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11077/2019 pubblicata il 12.12.2019, nei
[...] confronti dell' , nonché dell' , così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'avv. a pagare le spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1 dell'appellata , che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre Controparte_2 spese generali forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Di
NO RI IS, per averne fatto anticipo;
3) compensa interamente le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellata ; Controparte_5
4) condanna a pagare € 20,00 a titolo di pena pecuniaria, nonché un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
Si dà atto che la presente motivazione è stata redatta con la collaborazione del dott. Carlo
Barba, Magistrato ordinario in tirocinio.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 3109/2020 R.G., avente ad oggetto “Querela di falso”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 14.5.2025
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso da se stesso, nonché, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura alle liti allegata in calce all'atto di appello, dall'avv. PAOLO ESPOSITO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla C.F._2 via Dei Mille n. 16;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e Controparte_1 difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed elettivamente domiciliata ex lege presso gli uffici di quest'ultima in Napoli, alla via Diaz n. 11;
APPELLATA
NONCHE'
(già ), in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. MARIA
TI DI NO (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3
1 studio in Grumo Nevano (NA), alla via Vincenzo Cimmino n. 1;
APPELLATA
E
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI
NAPOLI, in persona del Procuratore p.t.,
INTERVENTORE NECESSARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 2.8.2012 l'avv. riceveva la notifica dell'avviso di intimazione n. Parte_1
07120129014433417000, relativo all'omesso pagamento della cartella esattoriale n.
07120090018217968000, avente ad oggetto tributi IRPEF, IRAP e IVA, sicché presentava ricorso innanzi alla Commissione Tributaria di Napoli, chiedendo l'annullamento della cartella e proponendo, in via incidentale, querela di falso avverso la cartolina di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta, in quanto falsamente attestante che la consegna del plico contenente l'atto da notificare sarebbe avvenuta a mani del destinatario. A fondamento della proposta querela deduceva che il giorno della notifica egli non era presente a casa e non aveva sottoscritto la cartolina di ricevimento esibita dall' per provare la notifica della cartella Controparte_1 esattoriale.
La domanda di annullamento dell'intimazione di pagamento veniva rigettata dalla
Commissione Tributaria sia in primo che in secondo grado e la querela di falso incidentalmente proposta veniva dichiarata inammissibile dalla con Controparte_4 sentenza n. 28629/2014.
Con atto di citazione ritualmente notificato, quindi, l'avv. proponeva la Parte_1 medesima querela di falso in via principale dinanzi al Tribunale di Napoli, al fine di ottenere l'accertamento della mancanza di genuinità del segno grafico apposto in calce alla relata di notifica della predetta cartella poiché non attribuibile a e, per l'effetto, la dichiarazione di Parte_1 nullità e/o inesistenza e/o annullabilità della cartella stessa.
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 11077/2019, pubblicata in data 12.12.2019, rigettava la domanda, evidenziando che: - era onere della parte attrice fornire adeguata dimostrazione della falsità dedotta e gli esiti della prova testimoniale espletata non erano dirimenti ai fini dell'accoglimento della domanda;
- neppure sarebbe stato utile disporre una consulenza tecnica per verificare la falsità del segno grafico apposto in calce alla contestata relata di notifica, trattandosi di
“un unico tratto, neppure riconducibile ad una sigla” con conseguente “impossibilità di verificarne
2 la riconducibilità o meno alla mano dell'odierno attore”; - ogni ulteriore valutazione circa la completezza della notifica e l'idoneità del segno grafico a costituire sottoscrizione del destinatario dell'atto esulerebbe dal giudizio di querela proposto.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'avv. , chiedendo la riforma sulla Parte_1 base di due motivi di impugnazione. In particolare, con un primo motivo, la parte ha sostenuto che la notifica della cartella di pagamento sarebbe nulla, in quanto eseguita da un operatore privato che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale e che risulta, quindi, privo di qualsivoglia potere certificativo;
nella prospettiva dell'appellante, dunque, l'attività del messo notificatore non avrebbe efficacia fidefacente. Con un secondo motivo di appello, poi, il ha insistito per Pt_1
l'accoglimento della querela di falso reiterando la richiesta di consulenza tecnica grafologica, sul presupposto che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto impossibile il suo espletamento sul segno grafico apposto sulla cartolina.
L , quale Ente impositore, si è costituita in giudizio, eccependo Controparte_5 il suo difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto dell'appello.
Si costituiva in giudizio anche l' , chiedendo di dichiarare Controparte_6 inammissibile o infondato l'appello.
All'udienza del 14.5.2025 sulla base delle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle stesse di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' quale Ente impositore, dal momento che la controversia attiene Controparte_5 esclusivamente alla falsità della relata di notifica della cartella di pagamento e non già all'esistenza stessa o all'ammontare del debito tributario. La sua evocazione in giudizio deve, pertanto, ritenersi effettuata a mero titolo di denuntiatio litis.
Ciò posto, la Corte osserva che il primo motivo di appello è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Invero, ad avviso del giudice di primo grado, “ogni ulteriore valutazione circa la completezza della notifica e l'idoneità del segno grafico a costituire sottoscrizione del destinatario dell'atto esula dal presente giudizio”, avente ad oggetto la querela di falso proposta in via principale, tant'è che le questioni inerenti la regolarità della notifica della cartella di pagamento sono già state precedentemente esaminate dal giudice tributario all'atto del rigetto dell'opposizione proposta dalla parte.
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, l'appellante avrebbe dovuto confutare specificamente tale passaggio motivazionale, volto a delimitare il thema decidendum; coessenziale
3 al concetto stesso di impugnazione è, infatti, quello di critica o di censura nei confronti del provvedimento impugnato.
Peraltro, poiché il presupposto necessario del procedimento di querela di falso è l'idoneità del documento impugnato ad assumere fede privilegiata, ove la notifica dovesse considerarsi eseguita da un operatore privato che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale - come prospettato dall'appellante nel motivo in esame - ne conseguirebbe la radicale inammissibilità della querela stessa.
Il secondo motivo di impugnazione è, invece, infondato e va rigettato.
Con esso, l'appellante ha ribadito la falsità della firma, facendo rilevare che la cartolina di ricevimento (compilata dal messo privato) “non è assistita da alcuna fede privilegiata con conseguente illegittimità della mancata ammissione di consulenza tecnica e rigetto della domanda”
(appello pag. 9), insistendo per la non riconducibilità del segno grafico alla sua persona (come riconosciuto nella perizia di parte depositata in primo grado) e, quindi, per l'accertamento della falsità tramite CTU, erroneamente non ammessa dal primo giudice sul presupposto, anch'esso erroneo, che la tipologia di segno grafico presente sulla cartolina non consentisse di verificarne la riconducibilità alla parte.
Nel caso di specie, occorre rilevare che la notifica risulta eseguita personalmente al destinatario a mani proprie e il segno grafico contestato è stato apposto nello spazio dedicato alla “firma della persona che ha ricevuto il documento”, senza nessuna ulteriore precisazione o specificazione da parte del messo notificatore, il quale si è limitato a far apporre la sottoscrizione al soggetto dichiaratosi destinatario della notifica stessa.
Va evidenziato, in via generale, che “con riferimento alla notificazione di atti tributari, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, si è affermato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione (cfr.
Cass. Sez. 5, 31/10/2014 n. 23213; Cass. Sez. 3, 29/07/2016 n. 15795), assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso;
e tale affermazione è valida sia in caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. Sez. 5, 27/05/2011 n. 11708) sia in caso di notifica a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 1982 (Cass. Sez. 1, 22/11/2006 n. 24852; Cass. Sez. L, 01/03/2003, n.
3065); pertanto, non corrisponde a quanto previsto dalla disciplina richiamata ciò che è ancora sostenuto da secondo cui la necessità della querela di falso nel caso di specie sarebbe CP_7 preclusa in quanto "nessuna norma impone il dovere e/o il potere di verificare l'identità del soggetto che riceve la notifica", in quanto l'attività complessivamente svolta dall'Ufficiale postale
4 (sia quella espressamente consacrata nell'avviso di ricevimento che quella presupposta, come
l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto in relazione alla previsione del D.M. 9 aprile 2001, art. 39) resta assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dall'art. 2700 c.c., attesa la natura di "atto pubblico" spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso (così Cass. Sez. 5, n. 11708/2011 cit.). In fattispecie analoghe a quella qui in esame, questa Corte (Cass. sez. 6, 05/12/2017, n. 29022) ha affermato che "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 - cfr., Cass.12083/2016", con la conseguenza che "ogni altra questione relativa alla riferibilità della firma alla persona del destinatario della notifica non poteva che farsi valere a mezzo di querela di falso della notifica effettuata dall'ufficiale postale - cfr. Cass. S.U. n. 9962 del
27/04/2010". Al contempo, risulta principio acquisito che soltanto l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde soltanto gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 2035 del
30/01/2014)…va ribadito, infatti, che l'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata, è di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. (Cass. Sez. 5, 19/03/2014 n. 6395)” (cfr. Cass., 25487/2025; in senso analogo Cass., 16640/2025).
Sulla base di tali principi, quindi, in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico,
e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.
5 Sempre in linea generale, in tema di notifica trova piena applicazione la regola generale di presunzione e di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., secondo cui ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia (cfr. Cass. n.
4556/2020) e nei giudizi di falso volti a far accertare la falsità della notifica eseguita, perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, la prova univoca della falsità del documento impugnato con la querela deve essere fornita dal querelante (cfr. in tal senso, Cass. n. 2126/2019).
Senonché, nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'appellante non abbia fornito una prova sufficiente in tal senso e che la consulenza richiesta non sia ammissibile, seppure per ragioni diverse da quelle indicate dal primo giudice.
Come già rilevato dal primo giudice e non oggetto di impugnazione, le risultanze testimoniali non consentono di escludere l'avvenuta notifica a mani proprie del destinatario, né dimostrano l'impossibilità di ricevere l'atto: da un lato, infatti, le notifiche possono essere eseguite nell'arco temporale tra le ore 7.00 e le ore 21.00 (art. 147 c.p.c.) e le dichiarazioni testimoniali non sono sufficienti ad escludere la presenza a casa dell'odierno appellante per tutto l'arco temporale indicato;
dall'altro lato, non vi sono riscontri documentali volti a fornire attendibilità e verosimiglianza alle dichiarazioni del teste escusso.
Manca, quindi, agli atti qualsiasi indizio volto a dimostrare la falsità del documento impugnato con la querela in esame e, pertanto, la consulenza tecnica richiesta dalla parte appellante sarebbe del tutto esplorativa (cfr. Cass., 15219/2007, per la quale: “La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice”).
Né può ritenersi sufficiente a fornire un principio di prova della falsità della firma apposta sulla cartolina di ricevimento, idonea a giustificare l'espletamento di una consulenza d'ufficio, la consulenza di parte depositata dall'appellante in primo grado.
Giova evidenziare che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di
6 merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n.
9483/2021 e da ultimo Cass. n. 23254/2024 e Cass., 25358/2025).
La perizia grafologica depositata dall'appellante - secondo cui il segno apposto in calce alla relata di notifica è da ritenersi apocrifo -, quindi, non risulta idonea di per sé ad inficiare l'efficacia fidefacente di quanto attestato dal pubblico ufficiale.
Va, peraltro, evidenziato che la stessa grafologa incaricata dalla parte appellante, sebbene nelle conclusioni della perizia abbia dichiarato che la “sigla in verifica è apocrifa”, ha affermato nel corso della sua indagine di non aver potuto procedere alla verifica della pressione per mancanza dell'originale e che “E' necessario premettere che il tratto in esame è talmente minimale da non permettere di individuare con certezza il soggetto scrivente…dallo studio dinamico della sigla in verifica è emerso un tratto vergato con movimento veloce, troppo minimale per poter individuare tutte le caratteristiche grafologiche della mano scrivente…la gestualità comparativa ha evidenziato numerose e qualitative divergenze dinamiche e strutturali rispetto alla sigla presente sulla notifica in esame, legittimando il convincimento che la mano scrivente, con elevata probabilità non è riconducibile al sig. ” (cfr. CTP pagg. 7 e 8). Parte_1
Rileva, quindi, il Collegio che un eventuale CTU che pervenisse alle stesse conclusioni del consulente di parte, in mancanza di altri elementi, non consentirebbe, in ogni caso, di ritenere fornita quella prova certa e rigorosa della falsità della firma, necessaria per l'accoglimento della domanda in esame.
In definitiva, come condivisibilmente statuito già dal giudice di primo grado, la parte non ha fornito una adeguata dimostrazione dei propri assunti.
La pronunzia di primo grado deve essere, quindi, confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellata
[...]
seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante e liquidate nella Controparte_2 misura di cui al dispositivo, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile, considerando lo scaglione tra € 5.201,00 ed € 26.000,00) sulla base delle tabelle ex
DM 147/2022, con distrazione in favore dell'avv. Di NO RI IS, costituita per l'appellata stante la dichiarazione di averne fatto anticipo. CP_5
Le spese di lite del presente grado di giudizio, tra l'appellante e l'appellata
[...]
, vanno invece interamente compensate, tenuto conto della natura processuale della Controparte_5 pronuncia nei suoi confronti.
In applicazione dell'art. 226 c.p.c. la parte querelante va condannata al pagamento della pena pecuniaria, determinata in € 20,00, sulla base delle circostanze del caso.
7 In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11077/2019 pubblicata il 12.12.2019, nei
[...] confronti dell' , nonché dell' , così Controparte_1 Controparte_2 provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'avv. a pagare le spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1 dell'appellata , che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre Controparte_2 spese generali forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Di
NO RI IS, per averne fatto anticipo;
3) compensa interamente le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'appellante e l'appellata ; Controparte_5
4) condanna a pagare € 20,00 a titolo di pena pecuniaria, nonché un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
Si dà atto che la presente motivazione è stata redatta con la collaborazione del dott. Carlo
Barba, Magistrato ordinario in tirocinio.
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