CA
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 12/11/2024 al n. 1883/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Padova, via Belgio n. 3, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Maruccio
Vincenzo e Sturda' Raffaella ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Ovidio n. 32, Roma, come da procura in calce all'atto di reclamo
-reclamante-
CONTRO
(C.F. Controparte_1
pagina 1 di 6 , rappresentato e difeso in causa dall'avv. Sica Sergio ed P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso il suo Ufficio Legale in Galleria Trieste n. 5,
Padova, come da procura generale alle liti del 22.3.2024 n. 37875 di rep. Notaio
di Roma Persona_1
-reclamato-
E
CP_2
-reclamato non costituito-
CON L'INTERVENTO DI
GIUDIZIALE in persona del CP_3 Parte_1
curatore dott. rappresentata e difesa in causa dall'avv. Artusi Controparte_4
Sacerdoti Roberto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Carlo
Rezzonico, PADOVA, come da procura in calce alla memoria di costituzione terzo intervenuto avente per oggetto: Cause di omologazione di concordato preventivo
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 19/12/2024, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLA RECLAMANTE:
Voglia in accoglimento del presente reclamo disporre:
- in via preliminare, la sospensione anche inaudita altera parte del Decreto del
Tribunale di Padova, Sez. I Civile emesso nell'ambito della procedura recante
R.G.27-1/2023 in data 17.10.2024 e comunicato dalla Cancelleria in data
pagina 2 di 6 23.10.2024 di rigetto della domanda di omologazione della procedura di
concordato preventivo, nonchè di ogni atto presupposto, connesso e comunque
consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto che incida
sfavorevolmente sulla posizione giuridica della reclamante. con ogni
conseguenziale provvedimento di legge;
- sempre in via preliminare, la concessione anche inaudita altera parte delle
tutele che riterrà più opportune per i creditori e per la continuità aziendale ex
art. 52, co. 2, CCII;
- nel merito, la revoca del Decreto del Tribunale di Padova, Sez. I Civile emesso
nell'ambito della procedura recante R.G.27-1/2023 in data 17.10.2024 e
comunicato dalla Cancelleria in data 23.10.2024 di rigetto della domanda di
omologazione della procedura di concordato preventivo, nonché di ogni atto
presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore
sconosciuto che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della
reclamante. con ogni conseguenziale provvedimento di legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si chiede all'Ill.ma Corte di Appello, ove ritenuto opportuno, di acquisire il
fascicolo tenuto presso il Tribunale di Padova e relativo alla procedura recante
n. di P.U. 27/2023.
CONCLUSIONI DEL RECLAMATO CP_1
respingersi il reclamo siccome infondato in fatto ed in diritto.
CONCLUSIONI DELL'INTERVENUTA:
Dichiararsi inammissibile/improcedibile e comunque rigettarsi il reclamo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 1.1 Il Tribunale di Padova con decreto comunicato il 23.10.2024 dichiarava inammissibile la domanda di concordato presentata da Parte_1
in quanto la ricorrente aveva individuato erroneamente nei canoni di affitto
[...]
retraibili dalla continuità indiretta un'ipotesi di attivo eccedente quello di liquidazione, come tale soggetto alla regola della c.d. priorità relativa, mentre,
invece, tali introiti costituivano elemento dell'attivo patrimoniale che avrebbe dovuto essere distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione (c.d.
absolute priority rule).
1.2 Avverso il citato decreto in data 12.11.2024 proponeva reclamo EDP, che lamentava l'erroneità dell'interpretazione del tribunale, anche in relazione alle modifiche apportate al Codice della Crisi con il c.d. correttivo ter.
1.3 Il reclamo veniva notificato ai due creditori che non avevano approvato la proposta ( e ), determinando, atteso il voto negativo delle classi in CP_2 CP_1
cui erano stati inseriti, la necessità per il Tribunale di compiere le valutazioni che avevano portato alla declaratoria di inammissibilità.
1.4 Si costituiva l' , sollecitando la reiezione del gravame. Non si costituiva CP_1
l' . In data 18.12.2024 interveniva Liquidazione Giudiziale CP_2 [...]
che dava atto dell'apertura, con sentenza n. 206/2024 pubblicata il Parte_1
6.12.2024, della maggior procedura concorsuale ed eccepiva l'improcedibilità/inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'omologazione. In subordine chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
1.5 All'odierna udienza le parti si richiamavano ai rispettivi atti e la Corte
riservava la decisione
*****
pagina 4 di 6 2.1 Va dichiarata la contumacia dell' al quale il decreto di fissazione di CP_2
udienza è stato regolarmente notificato, non costituito in giudizio
2.2 La pronuncia della sentenza n. 206/2024 del Tribunale di Padova risulta dirimente ai fini della decisione sul gravame.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 9146 del 10/04/2017, nel vigore della legge fallimentare, hanno osservato che la sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l'inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e, comunque,
l'improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché
l'eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato.
In senso conforme Cass. sez. U, sentenza n. 9935 del 15/05/2015: “In tema di
concordato preventivo, quando in conseguenza della ritenuta inammissibilità
della domanda il tribunale dichiara il fallimento dell'imprenditore, su istanza di
un creditore o su richiesta del P.M., può essere impugnata con reclamo solo la
sentenza dichiarativa di fallimento e l'impugnazione può essere proposta anche
formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della
domanda di concordato preventivo.”
Le ragioni alla base del citato orientamento – vale a dire l'esigenza che situazione di crisi dell'impresa venga valutata unitariamente e la preclusione alla decisione sulla domanda di concordato preventivo derivante dalla declaratoria di fallimento – sono rimaste immutate con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del
2019, sicché il reclamo proposto va dichiarato improcedibile.
pagina 5 di 6 Posto che l'improcedibilità è conseguenza di una circostanza verificatasi successivamente alla proposizione del gravame, le spese della fase di reclamo vanno compensate tra tutte le parti. Inoltre, non sussistono i presupposti per il
Parte versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
1) Dichiara la contumacia dell' ed improcedibile il reclamo. CP_2
2) Compensa integralmente le spese tra tutte le parti del giudizio
Si comunichi
Venezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 19.12.2024
IL PRESIDENTE
Dott. Guido Santoro
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Gabriella Zanon
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 12/11/2024 al n. 1883/2024
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Padova, via Belgio n. 3, rappresentata e difesa in causa dagli avv.ti Maruccio
Vincenzo e Sturda' Raffaella ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Ovidio n. 32, Roma, come da procura in calce all'atto di reclamo
-reclamante-
CONTRO
(C.F. Controparte_1
pagina 1 di 6 , rappresentato e difeso in causa dall'avv. Sica Sergio ed P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso il suo Ufficio Legale in Galleria Trieste n. 5,
Padova, come da procura generale alle liti del 22.3.2024 n. 37875 di rep. Notaio
di Roma Persona_1
-reclamato-
E
CP_2
-reclamato non costituito-
CON L'INTERVENTO DI
GIUDIZIALE in persona del CP_3 Parte_1
curatore dott. rappresentata e difesa in causa dall'avv. Artusi Controparte_4
Sacerdoti Roberto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Carlo
Rezzonico, PADOVA, come da procura in calce alla memoria di costituzione terzo intervenuto avente per oggetto: Cause di omologazione di concordato preventivo
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 19/12/2024, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLA RECLAMANTE:
Voglia in accoglimento del presente reclamo disporre:
- in via preliminare, la sospensione anche inaudita altera parte del Decreto del
Tribunale di Padova, Sez. I Civile emesso nell'ambito della procedura recante
R.G.27-1/2023 in data 17.10.2024 e comunicato dalla Cancelleria in data
pagina 2 di 6 23.10.2024 di rigetto della domanda di omologazione della procedura di
concordato preventivo, nonchè di ogni atto presupposto, connesso e comunque
consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto che incida
sfavorevolmente sulla posizione giuridica della reclamante. con ogni
conseguenziale provvedimento di legge;
- sempre in via preliminare, la concessione anche inaudita altera parte delle
tutele che riterrà più opportune per i creditori e per la continuità aziendale ex
art. 52, co. 2, CCII;
- nel merito, la revoca del Decreto del Tribunale di Padova, Sez. I Civile emesso
nell'ambito della procedura recante R.G.27-1/2023 in data 17.10.2024 e
comunicato dalla Cancelleria in data 23.10.2024 di rigetto della domanda di
omologazione della procedura di concordato preventivo, nonché di ogni atto
presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore
sconosciuto che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della
reclamante. con ogni conseguenziale provvedimento di legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si chiede all'Ill.ma Corte di Appello, ove ritenuto opportuno, di acquisire il
fascicolo tenuto presso il Tribunale di Padova e relativo alla procedura recante
n. di P.U. 27/2023.
CONCLUSIONI DEL RECLAMATO CP_1
respingersi il reclamo siccome infondato in fatto ed in diritto.
CONCLUSIONI DELL'INTERVENUTA:
Dichiararsi inammissibile/improcedibile e comunque rigettarsi il reclamo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 6 1.1 Il Tribunale di Padova con decreto comunicato il 23.10.2024 dichiarava inammissibile la domanda di concordato presentata da Parte_1
in quanto la ricorrente aveva individuato erroneamente nei canoni di affitto
[...]
retraibili dalla continuità indiretta un'ipotesi di attivo eccedente quello di liquidazione, come tale soggetto alla regola della c.d. priorità relativa, mentre,
invece, tali introiti costituivano elemento dell'attivo patrimoniale che avrebbe dovuto essere distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione (c.d.
absolute priority rule).
1.2 Avverso il citato decreto in data 12.11.2024 proponeva reclamo EDP, che lamentava l'erroneità dell'interpretazione del tribunale, anche in relazione alle modifiche apportate al Codice della Crisi con il c.d. correttivo ter.
1.3 Il reclamo veniva notificato ai due creditori che non avevano approvato la proposta ( e ), determinando, atteso il voto negativo delle classi in CP_2 CP_1
cui erano stati inseriti, la necessità per il Tribunale di compiere le valutazioni che avevano portato alla declaratoria di inammissibilità.
1.4 Si costituiva l' , sollecitando la reiezione del gravame. Non si costituiva CP_1
l' . In data 18.12.2024 interveniva Liquidazione Giudiziale CP_2 [...]
che dava atto dell'apertura, con sentenza n. 206/2024 pubblicata il Parte_1
6.12.2024, della maggior procedura concorsuale ed eccepiva l'improcedibilità/inammissibilità del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'omologazione. In subordine chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
1.5 All'odierna udienza le parti si richiamavano ai rispettivi atti e la Corte
riservava la decisione
*****
pagina 4 di 6 2.1 Va dichiarata la contumacia dell' al quale il decreto di fissazione di CP_2
udienza è stato regolarmente notificato, non costituito in giudizio
2.2 La pronuncia della sentenza n. 206/2024 del Tribunale di Padova risulta dirimente ai fini della decisione sul gravame.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 9146 del 10/04/2017, nel vigore della legge fallimentare, hanno osservato che la sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l'inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e, comunque,
l'improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché
l'eventuale giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato.
In senso conforme Cass. sez. U, sentenza n. 9935 del 15/05/2015: “In tema di
concordato preventivo, quando in conseguenza della ritenuta inammissibilità
della domanda il tribunale dichiara il fallimento dell'imprenditore, su istanza di
un creditore o su richiesta del P.M., può essere impugnata con reclamo solo la
sentenza dichiarativa di fallimento e l'impugnazione può essere proposta anche
formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della
domanda di concordato preventivo.”
Le ragioni alla base del citato orientamento – vale a dire l'esigenza che situazione di crisi dell'impresa venga valutata unitariamente e la preclusione alla decisione sulla domanda di concordato preventivo derivante dalla declaratoria di fallimento – sono rimaste immutate con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del
2019, sicché il reclamo proposto va dichiarato improcedibile.
pagina 5 di 6 Posto che l'improcedibilità è conseguenza di una circostanza verificatasi successivamente alla proposizione del gravame, le spese della fase di reclamo vanno compensate tra tutte le parti. Inoltre, non sussistono i presupposti per il
Parte versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
1) Dichiara la contumacia dell' ed improcedibile il reclamo. CP_2
2) Compensa integralmente le spese tra tutte le parti del giudizio
Si comunichi
Venezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 19.12.2024
IL PRESIDENTE
Dott. Guido Santoro
pagina 6 di 6