Ordinanza cautelare 10 marzo 2022
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 25/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00268/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio 28;
contro
A.D.E.R.- Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ag.E.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell’intimazione di pagamento n. -OMISSIS- del 17 novembre 2021, con cui è stato richiesto al ricorrente, nella sua qualità di socio della cessata “-OMISSIS-” soc. agricola di-OMISSIS-, il pagamento del debito relativo ai prelievi per quote latte di cui alla precedente cartella di pagamento del 2011 rimasta inesitata;
- dell’intimazione di pagamento n. -OMISSIS- del 17 novembre 2021, con cui è stato richiesto al ricorrente, nella sua qualità di socio della cessata “-OMISSIS-” soc. agricola di-OMISSIS-, il pagamento del debito relativo ai prelievi per quote latte di cui alla precedente cartella di pagamento del 2018 rimasta inesitata;
- dell’intimazione di pagamento n. -OMISSIS- del 17 novembre 2021, con cui è stato richiesto al ricorrente, nella sua qualità di socio della cessata “-OMISSIS-” soc. agricola di-OMISSIS-, il pagamento del debito relativo ai prelievi per quote latte di cui alla precedente cartella di pagamento del 2008 rimasta inesitata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha per oggetto tre intimazioni di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS- nei confronti del ricorrente -OMISSIS-, nella sua qualità socio illimitatamente responsabile della società agricola “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, già corrente in -OMISSIS-, costituita in società semplice e cancellata dal Registro delle imprese il 26 maggio 2010.
In particolare il ricorrente ha impugnato le seguenti intimazioni di pagamento, che ha affermato di avere ricevuto in notifica tramite pec il 16 dicembre 2021: l’intimazione di pagamento n. -OMISSIS-, recante l’ingiunzione a pagare la somma di euro 3.565,33 a titolo di tributi erariali IRAP e IVA; l’intimazione di pagamento n. -OMISSIS-, recante l’ingiunzione a pagare la somma di euro 231.614,83 a titolo di prelievo latte per le annate 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000; l’intimazione di pagamento n. -OMISSIS-, recante l’ingiunzione a pagare la somma di euro 175.282,93 a titolo di prelievo latte per l’annata 2004-2005.
2. Con ricorso notificato il 2 febbraio 2022 e depositato il 15 febbraio 2022, il sig. CC ha impugnato tali intimazioni di pagamento.
Il ricorso, al quale accede un’istanza cautelare si affida ai seguenti motivi: “ 1) Illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione- mancata allegazione della cartella di pagamento- mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento-violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio; 2) Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati; 3) Intervenuta prescrizione del credito dell’Ag.E.A.. Intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica della cartella; 4) Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento alla normativa unionale. Illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere; 5) Nullità /annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi PAC effettuati nel corso degli anni dall’Ag.E.A.. Errata quantificazione del presunto debito - difetto carenza di motivazione”.
3. Il Tribunale, con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- assunta all’esito della camera di consiglio del 9 marzo 2022, ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati e ha ordinato ad Ag.E.A. e A.D.E.R., secondo la propria competenza, “di depositare in giudizio la seguente documentazione, in formato intellegibile al Collegio: - copia degli atti di accertamento/imputazione dei prelievi di cui è chiesto il pagamento e delle successive cartelle di pagamento e/o intimazioni di pagamento, ciascuno corredato della prova della notificazione alla ricorrente e/o al primo acquirente ovvero di ogni altro atto interruttivo della prescrizione notificato all’azienda agricola; - indicazione dell’eventuale contenzioso che abbia interessato l’imputazione stessa del prelievo o i successivi atti preordinati alla riscossione, dando conto degli estremi degli eventuali ricorsi pendenti avverso gli stessi e/o delle decisioni giudiziali relative ai singoli atti che abbiano definito le controversie instaurate e copia di ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione dell’azienda agricola ricorrente anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati” .
4. A.D.E.R. si è costituita in giudizio il 31 marzo 2022 e l’11 marzo 2024 ha depositato una relazione corredata da documentazione.
Ag.E.A non si è costituita e non ha dato corso all’ordine istruttorio.
Dalla documentazione depositata in giudizio da A.D.E.R. risulta che la notificazione delle intimazioni impugnate non è avvenuta a mezzo pec il 16 dicembre 2021, come indicato nel ricorso, ma risulta che si è perfezionata per il destinatario già il 30 novembre 2021, secondo la procedura prevista dall’art. 140 cod. proc. civ..
In particolare, A.D.E.R. ha inviato ciascuna delle tre intimazioni a mezzo di posta raccomandata.
L’ufficiale postale, recatosi all’indirizzo del ricorrente il 19 novembre 2021, non lo ha trovato, ha quindi depositato i tre plichi presso la casa municipale affiggendo apposito avviso alla porta dell’abitazione e informando l’interessato con distinte raccomandate che il CC ha ricevuto a mani proprie alla predetta data del 30 novembre 2021 (cfr. il doc. 11 di A.D.E.R.).
5. All’udienza pubblica del 14 novembre 2024, il Collegio ha prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., una possibile causa di irricevibilità del ricorso, sul presupposto che il termine di sessanta giorni considerato dall’art. 29 cod. proc. amm. e decorrente dal 30 novembre 2021 era scaduto il 31 gennaio 2022, mentre il ricorso è stato notificato il giorno 2 febbraio 2022.
Su richiesta della parte ricorrente, è stato quindi disposto il rinvio della discussione alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, in vista della quale lo stesso ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha chiesto che venga accertata la tempestività del ricorso, senza tuttavia motivare con argomenti di segno opposto al rilievo d’ufficio.
6. All’udienza pubblica del 20 febbraio 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione come da separato verbale.
7. Come prospettato dal Tribunale all’udienza pubblica del 14 novembre 2024 il ricorso va dichiarato irricevibile.
8. Infatti il ricorso è stato proposto tardivamente, una volta decorso il termine decadenziale di sessanta giorni di cui all’art. 29 cod. proc. amm., decorrente dalla data di notificazione degli atti impugnati (art. 41, comma 2, cod. proc. amm.).
In particolare, il sessantesimo giorno decorrente dal 30 novembre 2021, data di perfezionamento della notificazione delle intimazioni impugnate, è caduto il giorno sabato 29 gennaio 2022, con slittamento del termine processuale al primo giorno seguente non festivo, cioè al lunedì 31 gennaio 2022, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 39, comma 2, cod. proc. amm. e 155, comma 5, cod. proc. civ..
Il ricorso è stato notificato il 2 febbraio 2022, oltre l’ultima data utile.
9. In tale situazione, avuto riguardo a quanto dispone l’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., va dichiarata l’irricevibilità del ricorso per tardività della notificazione.
Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti attesa la definizione in rito della vertenza a seguito di una questione preliminare rilevata d’ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO