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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/09/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 2808/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa LE De RL quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti MACRI' GIUSEPPE e CAIONE MARCO
RICORRENTE
contro
(C.F./ P.IVA ), con il patrocinio degli avv.ti CP_1 P.IVA_1
RE ER e EL CA
RESISTENTE
1
OGGETTO: Rapporto di agenzia
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in Parte_1 giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“che l'Ill.mo Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, in accoglimento della domanda, voglia così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare la inesistenza, nullità, illegittimità della giusta causa di recesso azionata con lettera del 12/03/2022 e, conseguentemente
2. Accertare e dichiarare la violazione contrattuale del preavviso di sei mesi per il recesso contrattuale e, per l'effetto,
3. Condannare la al pagamento dell'indennità di mancato CP_1
preavviso determinata nella misura di euro 3.203,86 ovvero in quella minore somma ritenuta di giustizia.
4. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. alla corresponsione Pt_1
della indennità di fine rapporto ex art. 1751 CC e secondo gli AEC richiamati dal contratto, nelle sue componenti di indennità suppletiva di clientela e di indennità meritocratica.
5. Condannare la al pagamento dell'Indennità suppletiva di CP_1 clientela, pari a euro € 24.857,87; Ovvero in quelle diverse minori somme ritenute di giustizia.
6. Accertare il diritto alla corresponsione dell'indennità meritocratica e, conseguente, condannare la al pagamento della relativa somma CP_1
ritenuta di giustizia.
2
7. Accertare e dichiarare la legittimità dell'ordine inviato in data
17/03/2022 e, conseguentemente condannare la al pagamento CP_1
delle relative provvigioni, calcolate nella somma di euro 675,00.
8. Accertare e dichiarare il grave inadempimento e la malafede nel rapporto contrattuale con il ricorrente;
9. Accertare la sussistenza di condotte illegittime in capo a personale dell'azienda con la volontà di esercitare azione di mobbing nei confronti del ricorrente nel periodo indicato in narrativa;
10.Accertare la lesione dell'immagine professionale causata dall'azienda convenuta in occasione della risoluzione e in ordine agli episodi citati in narrativa e, conseguentemente,
11.Condannare la al risarcimento di tutti i danni patiti dal CP_1 ricorrente pari all'ammontare di euro 500.000,00 o a quella diversa somma stabilita di giustizia risultante dall'istruttoria ovvero stabilita anche in via equitativa”; con vittoria di spese.
Si costituiva , con il deposito di articolata memoria, con CP_1
cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale di Milano, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e con tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso, respingere il Ricorso ex adverso promosso perché inammissibile, improcedibile, inaccoglibile, infondato o come meglio”.
2. Veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo: “la parte ricorrente chiede euro 50.000 a titolo risarcimento del danno ed euro 28.000 lordi di cui alle prime domande formulate in ricorso e ivi quantificate, oltre concorso spese.
La società offre euro 25.000 lordi, oltre concorso spese”, come si legge nel verbale di udienza in atti. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo
3 svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n.
133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto solo in parte per i seguenti motivi.
lavorava quale agente di dal Parte_1 CP_1
1989 al marzo 2022. Si doleva, in primo luogo, dell'illegittimità del recesso intimatogli dalla convenuta per asserita giusta causa, con lettera del seguente tenore (documento 50 fascicolo parte ricorrente):
4 La missiva in questione si caratterizza per la genericità legata al raffronto con altri agenti, senza dimostrazione della sovrapponibilità delle loro situazioni lavorative, oltre che in assenza di dati specifici relativi ai loro fatturati.
Con riguardo agli obiettivi di vendita, ne Parte_1 contestava l'inesistenza. La resistente si limitava a produrre mail destinate al ricorrente con un piano di incentivi in caso di raggiungimento di obbiettivi di vendita (documenti 28.1. e 28.2). Il sistema premiale non è, quindi, un obbiettivo di vendita in sé, sulla cui base possa ritenersi il lavoratore inadempiente agli obblighi contrattuali.
5 Deve essere richiamato anche l'art. 15 del contratto di agenzia in atti
(doc. 15 fascicolo parte ricorrente, doc. 6 fascicolo parte resistente).
La disposizione contrattuale subordina la revoca dell'incarico all'onere della preponente di valutare insieme all'agente “la situazione e tentato di porvi rimedio”. Nel caso di specie, si limitava a muovere al CP_1
ricorrente contestazioni che conducevano al recesso, senza tentativo di alcuno di porre rimedio alla situazione peraltro verificatasi nel periodo della pandemia da covid 19.
Da quanto precede discende l'insussistenza di giusta causa di recesso della preponente, con conseguente diritto di . Parte_1 [...]
al pagamento a carico di di euro 3.203,86 a titolo CP_1 CP_1
di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4 . La società resistente deve essere condannata anche al pagamento in favore di di euro 23.429,00 a titolo di indennità Parte_1
suppletiva di clientela ex art. 1751 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. I presupposti della spettanza sono così individuati dalla disposizione del c.c.: “l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”. Ebbene, a riprova di quanto precede, deve considerarsi la notevole durata del rapporto di agenzia oggetto di causa. La stessa pretesa di parte resistente di non corrispondere la provvigione sull'ordine su cui in seguito dimostra che traeva vantaggio da clienti procurati dal CP_1
ricorrente.
6 Sulla misura dell'indennità in questione deve essere accolto il rilievo di parte ricorrente, secondo cui “la determinazione dell'indennità era stata calcolata dalla stessa preponente poco prima di contestare le presunte violazioni disciplinari. Infatti, con la mail di del 15 settembre Testimone_1
2021, l'azienda quantificava nella misura di euro 23.429,00 l'indennità, specificando nell'allegata tabella i dati delle singole annualità di provvigioni e il calcolo seguito ai sensi degli AEC” (ricorso pag. 32). Non vi è prova della spettanza nella misura superiore ambita da parte ricorrente.
5 . deve essere altresì condannata al pagamento in CP_1
favore di di euro 675,00 a titolo di mancate Parte_1
provvigioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. In relazione all'ordine inviato in data 17/03/2022, deve ritenersi, infatti, il diritto di alla relativa provvigione, in quanto l'ordine Parte_1 pervenuto soli tre giorni dopo l'intimazione del recesso da parte di CP_1
è comunque riferibile all'attività dell'agente. Del resto, l'ordine veniva
[...] trasmesso dal cliente all'agente stesso e non alla società. Da quanto precede deriva il diritto di al pagamento della provvigione nella Parte_1
misura indicata.
6 . Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
Deve essere, in primo luogo, respinta la domanda proposta da volta all'accertamento del “diritto alla corresponsione Parte_1 dell'indennità meritocratica e, conseguente, condannare la al CP_1 pagamento della relativa somma ritenuta di giustizia”. Infatti, la domanda è priva della necessaria quantificazione del credito, carenza che non può essere sanata dall'intervento del giudice in assenza anche di parametri di calcolo.
7 . Inoltre, non è meritevole di accoglimento la domanda di condanna proposta da volta a ottenere il “risarcimento di tutti i Parte_1 danni patiti dal ricorrente pari all'ammontare di euro 500.000,00 o a quella diversa somma stabilita di giustizia risultante dall'istruttoria ovvero stabilita
7 anche in via equitativa”. Tale condanna deriverebbe dall'accertamento del
“grave inadempimento e la malafede nel rapporto contrattuale con il ricorrente”, della “sussistenza di condotte illegittime in capo a personale dell'azienda con la volontà di esercitare azione di mobbing”, nonché dell'asserita “lesione dell'immagine professionale causata dall'azienda convenuta in occasione della risoluzione e in ordine agli episodi citati in narrativa”.
Ebbene, nel caso di specie, occorre fare applicazione del principio della ragione più liquida, sancito dalla Cassazione, secondo cui “Il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014).
È, infatti, dirimente ai fini del decidere osservare che la menzionata pretesa risarcitoria di parte ricorrente non può trovare accoglimento. Infatti, a prescindere da ogni statuizione sull'an del danno, era onere di parte ricorrente provare l'entità del danno patito, specificando le circostanze di fatto a monte di quest'ultimo.
Del resto, la Suprema Corte ha già affrontato il tema della responsabilità risarcitoria in relazione al principio della ragione più liquida, affermando la possibile inversione dell'ordine delle questioni, mediante previa trattazione del profilo attinente all'eventuale liquidazione del danno. In particolare, la
Cassazione stabiliva, in fattispecie differente ma basata su principi di diritto pertinenti, che “Nel caso in cui sia proposta, da lavoratore subordinato,
8 domanda di risarcimento danni da demansionamento professionale, il giudice, che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità del danno subito, può - in applicazione del principio della cd. "ragione più liquida" - invertire l'ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art.
111 Cost., respingere la domanda sulla base di detta carenza, posto che
l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/08/2016).
I principi che precedono sono applicabili anche al caso di specie, pur non vertendosi in materia di demansionamento.
Inoltre, la Suprema Corte ha ripetutamente circoscritto il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa, subordinandolo all'assolvimento degli oneri probatori che gravano sulla parte che lamenta il danno in questione.
In proposito, la Cassazione affermava che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056
c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno” (Cassazione Sez. 2, Sentenza n.
4310 del 22/02/2018; del medesimo orientamento, Cassazione Sez. 3 - ,
Sentenza n. 16344 del 30/07/2020).
Inoltre, anche a voler entrare nel merito del preteso danno da mobbing, prive di fondamento sono le doglianze di parte ricorrente. Infatti, in diritto, la
Cassazione definiva il mobbing nei seguenti termini: “Ai fini della configurabilità
9 del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica
e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17698 del 06/08/2014).
Ancora secondo la Suprema Corte, “Costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che, come adeguatamente motivato dalla corte territoriale, non ricorressero gli estremi della condotta mobbizzante nella mera denegata partecipazione ai corsi professionali, in sé gestiti con metodo clientelare, nonché nell'omessa dotazione di supporti informatici per lo svolgimento dell'attività professionale e nella messa a disposizione di ambienti di lavoro particolarmente ristretti, attesa
l'assenza della prova di una esplicita volontà del datore di lavoro di emarginare il dipendente in vista di una sua espulsione dal contesto lavorativo o, comunque, di un intento persecutorio)” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18836 del 07/08/2013). Analogamente, secondo la Cassazione, “Integra la nozione di
"mobbing" la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali ed,
10 eventualmente, anche leciti), diretti alla persecuzione o all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica); né la circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente, posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. - ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo” (Cassazione Sez. L,
Sentenza n. 18093 del 25/07/2013). Infine, la Suprema Corte affermava che “Ai fini della configurabilità di una ipotesi di "mobbing", non è condizione sufficiente
l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione” (Cassazione
Sez. L, Ordinanza n. 10992 del 09/06/2020).
Nel caso di specie, in ricorso difettano, a livello oggettivo, allegazioni idonee relative a sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare terrorismo psicologico, in danno della parte ricorrente.
Anche sul piano soggettivo, sono carenti le deduzioni che avrebbero dovute essere tese alla dimostrazione in capo al datore di lavoro dell'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi, intento comunque non provato.
Alla luce di tutto quanto precede, in assenza della specificazione di quella “serie di comportamenti di carattere persecutorio” che avrebbe dovuto integrare il mobbing in danno di parte ricorrente, nonché in carenza dell'intento persecutorio unificante, deve essere respinto il ricorso per infondatezza anche della domanda di risarcimento del danno da mobbing.
11 8. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto solo nei termini esposti e respinto nel resto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
9. Le spese di lite devono essere dichiarate compensate per un quattro quinti in considerazione dell'esito della causa anche rispetto alle proposte conciliative rispettivamente formulate dalle parti e di cui sopra;
parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite residue, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna CP_1
al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme:
[...]
euro 3.203,86 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso euro 23.429,00 a titolo di indennità suppletiva di clientela euro 675,00 a titolo di mancate provvigioni, oltre su tutti gli importi predetti interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara compensate per quattro quinti le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 1.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, se quest'ultimo è dovuto e pagato, già operata la compensazione. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 17/07/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
LE De RL
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SEZIONE LAVORO
N. 2808/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa LE De RL quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa
da
(C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti MACRI' GIUSEPPE e CAIONE MARCO
RICORRENTE
contro
(C.F./ P.IVA ), con il patrocinio degli avv.ti CP_1 P.IVA_1
RE ER e EL CA
RESISTENTE
1
OGGETTO: Rapporto di agenzia
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come da verbale di udienza.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in Parte_1 giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“che l'Ill.mo Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, in accoglimento della domanda, voglia così provvedere:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare la inesistenza, nullità, illegittimità della giusta causa di recesso azionata con lettera del 12/03/2022 e, conseguentemente
2. Accertare e dichiarare la violazione contrattuale del preavviso di sei mesi per il recesso contrattuale e, per l'effetto,
3. Condannare la al pagamento dell'indennità di mancato CP_1
preavviso determinata nella misura di euro 3.203,86 ovvero in quella minore somma ritenuta di giustizia.
4. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. alla corresponsione Pt_1
della indennità di fine rapporto ex art. 1751 CC e secondo gli AEC richiamati dal contratto, nelle sue componenti di indennità suppletiva di clientela e di indennità meritocratica.
5. Condannare la al pagamento dell'Indennità suppletiva di CP_1 clientela, pari a euro € 24.857,87; Ovvero in quelle diverse minori somme ritenute di giustizia.
6. Accertare il diritto alla corresponsione dell'indennità meritocratica e, conseguente, condannare la al pagamento della relativa somma CP_1
ritenuta di giustizia.
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7. Accertare e dichiarare la legittimità dell'ordine inviato in data
17/03/2022 e, conseguentemente condannare la al pagamento CP_1
delle relative provvigioni, calcolate nella somma di euro 675,00.
8. Accertare e dichiarare il grave inadempimento e la malafede nel rapporto contrattuale con il ricorrente;
9. Accertare la sussistenza di condotte illegittime in capo a personale dell'azienda con la volontà di esercitare azione di mobbing nei confronti del ricorrente nel periodo indicato in narrativa;
10.Accertare la lesione dell'immagine professionale causata dall'azienda convenuta in occasione della risoluzione e in ordine agli episodi citati in narrativa e, conseguentemente,
11.Condannare la al risarcimento di tutti i danni patiti dal CP_1 ricorrente pari all'ammontare di euro 500.000,00 o a quella diversa somma stabilita di giustizia risultante dall'istruttoria ovvero stabilita anche in via equitativa”; con vittoria di spese.
Si costituiva , con il deposito di articolata memoria, con CP_1
cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'adito Tribunale di Milano, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e con tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso, respingere il Ricorso ex adverso promosso perché inammissibile, improcedibile, inaccoglibile, infondato o come meglio”.
2. Veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo: “la parte ricorrente chiede euro 50.000 a titolo risarcimento del danno ed euro 28.000 lordi di cui alle prime domande formulate in ricorso e ivi quantificate, oltre concorso spese.
La società offre euro 25.000 lordi, oltre concorso spese”, come si legge nel verbale di udienza in atti. Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo
3 svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n.
133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione, stante la particolare complessità della controversia.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere accolto solo in parte per i seguenti motivi.
lavorava quale agente di dal Parte_1 CP_1
1989 al marzo 2022. Si doleva, in primo luogo, dell'illegittimità del recesso intimatogli dalla convenuta per asserita giusta causa, con lettera del seguente tenore (documento 50 fascicolo parte ricorrente):
4 La missiva in questione si caratterizza per la genericità legata al raffronto con altri agenti, senza dimostrazione della sovrapponibilità delle loro situazioni lavorative, oltre che in assenza di dati specifici relativi ai loro fatturati.
Con riguardo agli obiettivi di vendita, ne Parte_1 contestava l'inesistenza. La resistente si limitava a produrre mail destinate al ricorrente con un piano di incentivi in caso di raggiungimento di obbiettivi di vendita (documenti 28.1. e 28.2). Il sistema premiale non è, quindi, un obbiettivo di vendita in sé, sulla cui base possa ritenersi il lavoratore inadempiente agli obblighi contrattuali.
5 Deve essere richiamato anche l'art. 15 del contratto di agenzia in atti
(doc. 15 fascicolo parte ricorrente, doc. 6 fascicolo parte resistente).
La disposizione contrattuale subordina la revoca dell'incarico all'onere della preponente di valutare insieme all'agente “la situazione e tentato di porvi rimedio”. Nel caso di specie, si limitava a muovere al CP_1
ricorrente contestazioni che conducevano al recesso, senza tentativo di alcuno di porre rimedio alla situazione peraltro verificatasi nel periodo della pandemia da covid 19.
Da quanto precede discende l'insussistenza di giusta causa di recesso della preponente, con conseguente diritto di . Parte_1 [...]
al pagamento a carico di di euro 3.203,86 a titolo CP_1 CP_1
di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4 . La società resistente deve essere condannata anche al pagamento in favore di di euro 23.429,00 a titolo di indennità Parte_1
suppletiva di clientela ex art. 1751 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. I presupposti della spettanza sono così individuati dalla disposizione del c.c.: “l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti”. Ebbene, a riprova di quanto precede, deve considerarsi la notevole durata del rapporto di agenzia oggetto di causa. La stessa pretesa di parte resistente di non corrispondere la provvigione sull'ordine su cui in seguito dimostra che traeva vantaggio da clienti procurati dal CP_1
ricorrente.
6 Sulla misura dell'indennità in questione deve essere accolto il rilievo di parte ricorrente, secondo cui “la determinazione dell'indennità era stata calcolata dalla stessa preponente poco prima di contestare le presunte violazioni disciplinari. Infatti, con la mail di del 15 settembre Testimone_1
2021, l'azienda quantificava nella misura di euro 23.429,00 l'indennità, specificando nell'allegata tabella i dati delle singole annualità di provvigioni e il calcolo seguito ai sensi degli AEC” (ricorso pag. 32). Non vi è prova della spettanza nella misura superiore ambita da parte ricorrente.
5 . deve essere altresì condannata al pagamento in CP_1
favore di di euro 675,00 a titolo di mancate Parte_1
provvigioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. In relazione all'ordine inviato in data 17/03/2022, deve ritenersi, infatti, il diritto di alla relativa provvigione, in quanto l'ordine Parte_1 pervenuto soli tre giorni dopo l'intimazione del recesso da parte di CP_1
è comunque riferibile all'attività dell'agente. Del resto, l'ordine veniva
[...] trasmesso dal cliente all'agente stesso e non alla società. Da quanto precede deriva il diritto di al pagamento della provvigione nella Parte_1
misura indicata.
6 . Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
Deve essere, in primo luogo, respinta la domanda proposta da volta all'accertamento del “diritto alla corresponsione Parte_1 dell'indennità meritocratica e, conseguente, condannare la al CP_1 pagamento della relativa somma ritenuta di giustizia”. Infatti, la domanda è priva della necessaria quantificazione del credito, carenza che non può essere sanata dall'intervento del giudice in assenza anche di parametri di calcolo.
7 . Inoltre, non è meritevole di accoglimento la domanda di condanna proposta da volta a ottenere il “risarcimento di tutti i Parte_1 danni patiti dal ricorrente pari all'ammontare di euro 500.000,00 o a quella diversa somma stabilita di giustizia risultante dall'istruttoria ovvero stabilita
7 anche in via equitativa”. Tale condanna deriverebbe dall'accertamento del
“grave inadempimento e la malafede nel rapporto contrattuale con il ricorrente”, della “sussistenza di condotte illegittime in capo a personale dell'azienda con la volontà di esercitare azione di mobbing”, nonché dell'asserita “lesione dell'immagine professionale causata dall'azienda convenuta in occasione della risoluzione e in ordine agli episodi citati in narrativa”.
Ebbene, nel caso di specie, occorre fare applicazione del principio della ragione più liquida, sancito dalla Cassazione, secondo cui “Il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014).
È, infatti, dirimente ai fini del decidere osservare che la menzionata pretesa risarcitoria di parte ricorrente non può trovare accoglimento. Infatti, a prescindere da ogni statuizione sull'an del danno, era onere di parte ricorrente provare l'entità del danno patito, specificando le circostanze di fatto a monte di quest'ultimo.
Del resto, la Suprema Corte ha già affrontato il tema della responsabilità risarcitoria in relazione al principio della ragione più liquida, affermando la possibile inversione dell'ordine delle questioni, mediante previa trattazione del profilo attinente all'eventuale liquidazione del danno. In particolare, la
Cassazione stabiliva, in fattispecie differente ma basata su principi di diritto pertinenti, che “Nel caso in cui sia proposta, da lavoratore subordinato,
8 domanda di risarcimento danni da demansionamento professionale, il giudice, che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità del danno subito, può - in applicazione del principio della cd. "ragione più liquida" - invertire l'ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art.
111 Cost., respingere la domanda sulla base di detta carenza, posto che
l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/08/2016).
I principi che precedono sono applicabili anche al caso di specie, pur non vertendosi in materia di demansionamento.
Inoltre, la Suprema Corte ha ripetutamente circoscritto il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa, subordinandolo all'assolvimento degli oneri probatori che gravano sulla parte che lamenta il danno in questione.
In proposito, la Cassazione affermava che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056
c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno” (Cassazione Sez. 2, Sentenza n.
4310 del 22/02/2018; del medesimo orientamento, Cassazione Sez. 3 - ,
Sentenza n. 16344 del 30/07/2020).
Inoltre, anche a voler entrare nel merito del preteso danno da mobbing, prive di fondamento sono le doglianze di parte ricorrente. Infatti, in diritto, la
Cassazione definiva il mobbing nei seguenti termini: “Ai fini della configurabilità
9 del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica
e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 17698 del 06/08/2014).
Ancora secondo la Suprema Corte, “Costituisce mobbing la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto che, come adeguatamente motivato dalla corte territoriale, non ricorressero gli estremi della condotta mobbizzante nella mera denegata partecipazione ai corsi professionali, in sé gestiti con metodo clientelare, nonché nell'omessa dotazione di supporti informatici per lo svolgimento dell'attività professionale e nella messa a disposizione di ambienti di lavoro particolarmente ristretti, attesa
l'assenza della prova di una esplicita volontà del datore di lavoro di emarginare il dipendente in vista di una sua espulsione dal contesto lavorativo o, comunque, di un intento persecutorio)” (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18836 del 07/08/2013). Analogamente, secondo la Cassazione, “Integra la nozione di
"mobbing" la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali ed,
10 eventualmente, anche leciti), diretti alla persecuzione o all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 cod. civ. - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica); né la circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente, posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 cod. civ. - ove questi sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo” (Cassazione Sez. L,
Sentenza n. 18093 del 25/07/2013). Infine, la Suprema Corte affermava che “Ai fini della configurabilità di una ipotesi di "mobbing", non è condizione sufficiente
l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione” (Cassazione
Sez. L, Ordinanza n. 10992 del 09/06/2020).
Nel caso di specie, in ricorso difettano, a livello oggettivo, allegazioni idonee relative a sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare terrorismo psicologico, in danno della parte ricorrente.
Anche sul piano soggettivo, sono carenti le deduzioni che avrebbero dovute essere tese alla dimostrazione in capo al datore di lavoro dell'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi, intento comunque non provato.
Alla luce di tutto quanto precede, in assenza della specificazione di quella “serie di comportamenti di carattere persecutorio” che avrebbe dovuto integrare il mobbing in danno di parte ricorrente, nonché in carenza dell'intento persecutorio unificante, deve essere respinto il ricorso per infondatezza anche della domanda di risarcimento del danno da mobbing.
11 8. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto solo nei termini esposti e respinto nel resto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione.
9. Le spese di lite devono essere dichiarate compensate per un quattro quinti in considerazione dell'esito della causa anche rispetto alle proposte conciliative rispettivamente formulate dalle parti e di cui sopra;
parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite residue, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della sua complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna CP_1
al pagamento in favore del ricorrente delle seguenti somme:
[...]
euro 3.203,86 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso euro 23.429,00 a titolo di indennità suppletiva di clientela euro 675,00 a titolo di mancate provvigioni, oltre su tutti gli importi predetti interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
rigetta nel resto il ricorso.
Dichiara compensate per quattro quinti le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate nella misura complessiva di Euro 1.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre al rimborso delle spese di contributo unificato, se quest'ultimo è dovuto e pagato, già operata la compensazione. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 17/07/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
LE De RL
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